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Il diritto

Cap 1

Il termine diritto identifica un sistema di regole (correlate tra loro) finalizzato alla soluzione dei conflitti di interesse che sorgono tra soggetti. Il sistema di regole del diritto non è l’unico esistente, esiste anche quello basato sulla morale, sull’etica o sulla religione, non sempre però le regole di uno coincidono con quelle dell’altro.

Soggetti che creano e applicano il diritto

Soggetti che creano il diritto (nella società): Stato (parlamento e governo), comunità locale, regioni ed enti locali.

Soggetti che applicano il diritto (nella società): Autorità giudiziaria e Corte di giustizia (organi separati dagli altri).

Caratteristiche del diritto

  • Relatività: I sistemi di regole mutano nel tempo e si diversificano nello spazio; il diritto infatti può essere interpretato in relazione alle circostanze specifiche e ai contesti culturali, sociali ed economici in cui si applica (ciò che è legale in una società potrebbe non esserlo in un'altra).
  • Coercibilità: Oltre a prescrivere o proibire comportamenti, il diritto impone l’osservanza delle proprie regole attraverso l’uso della forza o altre forme di coercizione (sanzioni corrispondenti alle violazioni di regole e norme).

Il diritto è legittimato dalle autorità che lo creano e applicano ma da un punto di vista sostanziale dal consenso della maggioranza di coloro che vi sono sottoposti (diritto = espressione società).

La norma giuridica

Rappresenta l’unità elementare del sistema del diritto, l’insieme delle norme prende il nome di ordinamento giuridico; si parla invece di istituto per indicare più norme coordinate per assolvere a una funzione unitaria. Ciascuna norma consiste in una proposizione precettiva, ossia una regola che impone o proibisce determinati comportamenti (anche se possono apparire in senso descrittivo).

Si parla di generalità e astrattezza delle norme perché sono riferite a più soggetti per una serie ipotetica di fatti: esse, infatti, costituiscono delle regole antecedenti al conflitto, i singoli quindi dovranno sapere in anticipo quali sono i comportamenti leciti e quelli illeciti (con le dovute conseguenze).

Diritto privato e pubblico

  • Privato: È il diritto comune, applicabile sia ai rapporti fra privati sia a quelli nei quali interviene lo Stato (o altro ente pubblico). Si attiene alla protezione di interessi particolari.
  • Pubblico: È il sistema di norme che regola i presupposti, le forme e i modi di esercizio della sovranità (organizzazione dello Stato) ed è applicabile ai soli rapporti nei quali partecipa lo Stato. Attiene alla protezione dell’interesse della collettività.

Si divide a sua volta in sottoinsiemi: diritto costituzionale riguarda libertà e doveri fondamentali dei cittadini e tratta a quali organi e secondo quali regole spetta l’esercizio delle funzioni sovrane; amministrativo (attività e compiti dell’esecutivo e enti pubblici); penale (determina reati e pene applicabili a chi li commette); processuale (attiene all’esercizio della giurisdizione, può essere civile, penale o amministrativo).

Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Oggettivo: Norma generale ed astratta che in un possibile conflitto di interessi regola i rapporti fra gli uomini imponendo loro doveri (determinati comportamenti); si determinano quindi obblighi e divieti per impedire la realizzazione dell’interessi non ritenuti degni di tutela e consentire la realizzazione di quelli che invece lo sono.

Il rapporto regolato è detto rapporto giuridico e coinvolge due soggetti: passivo (a cui norma impone un dovere) e attivo (nell’interesse del quale è imposto quel dovere, è abilitato a pretendere dall’altro l’osservanza del dovere). La struttura fondamentale del rapporto giuridico si basa su questo: la medesima norma che impone un dovere al primo soggetto abilita al secondo a pretendere dal primo l’osservanza del dovere impostogli.

Soggettivo: È l’interesse protetto dal diritto oggettivo, ossia la pretesa di un soggetto attivo ad esigere da un altro soggetto passivo l’osservanza di un dovere che la norma gli impone.

Si distinguono 2 categorie:

  • Diritti assoluti: Riconosciuti dal soggetto nei confronti di tutti (diritto di proprietà...), comprendono i diritti reali (diritti assoluti sulle cose) e i diritti della personalità (diritti assoluti a tutela della persona umana).
  • Diritti relativi: Riconosciuti ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate determinabili (diritto a risarcimento danni...), comprendono i diritti di credito (ad una prestazione avente valore economico, quindi obbligazioni/debiti) e i diritti di famiglia (quelli reciproci fra i componenti di una famiglia; quindi, obblighi).

Soggezione

Non sempre le norme giuridiche impongono doveri (obblighi o divieti), nel caso della soggezione, infatti, che ricorre quando una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto altrui, il soggetto attivo è dotato di un potere che sarà sovrano se è riconosciuto dal diritto pubblico (espropriare i beni di un privato...) o potestativo se riconosciuto dal diritto privato (imprenditore che licenzia dipendente, diritto di recesso del contratto).

Onere

Diverso dal dovere e dalla soggezione, è il comportamento che il soggetto è libero di osservare o meno ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato (se in giudizio vuoi far valere un diritto devi portare prove che dimostrino il fatto...).

Come detto, il diritto soggettivo è l’interesse che viene protetto dal diritto oggettivo; perciò, il soggetto portatore di tale interesse coincide con il soggetto titolare del diritto, ma se questa coincidenza viene a mancare si parla di potestà (poteri propri del soggetto), secondo la quale il diritto oggettivo attribuisce al soggetto una pretesa a protezione dell’interesse altrui (potestà dei genitori sui figli minori).

Fatti e atti giuridici

Fatto Giuridico: Ogni accadimento naturale o umano al verificarsi del quale l’ordinamento ricollega un effetto giuridico.

Fatto naturale: Accadimento del tutto indipendente dall’opera umana (mutamento suolo...).

Fatto umano: Consapevole e volontario comportamento dell’uomo, si suddivide in fatto illecito e fatto lecito, a seconda che siano o meno conformi al diritto. I fatti giuridici producono effetti nei confronti del soggetto che li ha realizzati col solo presupposto che questo goda della capacità naturale di intendere e volere (14 anni).

Atto Giuridico: Sottocategoria del fatto giuridico, è destinato a produrre effetti giuridici. Perché possa produrre effetti, occorre anche la legale capacità di agire (18 anni).

2 specie di atto giuridico: dichiarazioni di volontà (occorre la volontà in ordine al comportamento + volontà in ordine alla produzione dell’effetto), dichiarazioni di scienza (dichiara di avere conoscenza di fatto giuridico, effetto quello di provare l’esistenza di fatti giuridici).

Fonti diritto privato – Cap 2

Le fonti del diritto possono essere intesi in 2 sensi:

  • Di produzione: Modi di formazione delle norme giuridiche.
  • Di cognizione: Testi che contengono le norme giuridiche già formate.

La principale fonte del diritto è la legge. Nel nostro Paese le fonti di diritto nazionale (basate su sovranità Stato italiano) sono affiancate dalle fonti di diritto internazionale (Comunità Europea).

L’art 1 delle preleggi (c.c) indica le fonti del diritto, il sistema completo di queste in ordine gerarchico presuppone il divieto di ogni norma di grado inferiore di contrastare quelle di grado superiore:

  1. Trattato istitutivo della comunità europea: Diritto sovranazionale è in posizione sovraordinata rispetto quello nazionale; infatti, l’adesione degli Stati alla Comunità comporta una limitazione della loro sovranità.
  2. Costituzione e leggi costituzionali: Costituzione = legge fondamentale della Repubblica, è in posizione sovraordinata rispetto le altre norme ed ha una natura rigida: per modificarla occorre un procedimento particolare, la revisione costituzionale. Una legge contrastante con la Costituzione può essere dichiarata dalla Corte costituzionale come costituzionalmente illegittima e la norma cessa di avere efficacia e viene eliminata dal giorno successivo.
  3. Leggi ordinarie dello Stato: Sono il procedimento di formazione di norme giuridiche (se intese come fonte di produzione), ma alcune leggi sono state formulate prima della Costituzione (sono fonte di cognizione). Altre leggi ordinarie: decreti-legge (casi di urgenza, approvazione in 60 gg da parlamento) e decreti legislativi: emanati dal governo su base di delegazione che fissano principi e criteri su cui attenersi e l’oggetto dell’attività ed il tempo utile per eseguirla.
  4. Leggi regionali: Frutto dell’autonomia riconosciuta alle regioni dalla Costituzione, ciò comporta una limitazione della sovranità dello stato, il quale può dettare soltanto i principi fondamentali. Non possono essere in contrasto con i principi dello Stato (Corte giudica).
  5. Regolamenti: Atti emanati da governo o altre autorità (regioni, province, Banca d’Italia, Consob) subordinati alla legge, se si trovano in contrasto vengono giudicate dal giudice ordinario. Possono essere regolamenti governativi di esecuzione o indipendenti.
  6. Usi e consuetudini: Fonti di produzione non scritte/statuali, comportamenti ripetuti nel tempo con la convinzione che siano giuridicamente obbligatori (sono efficaci nelle materie non regolate da leggi o regolamenti).

Efficacia della legge nel tempo

Le leggi entrano in vigore 15 gg dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per essere astrattamente conoscibili da parte di chi deve osservarli (tutti i cittadini), vige quindi il principio secondo cui l’ignoranza non scusa.

Le leggi cessano di avere efficacia con:

  • Abrogazione espressa: Disposizione di legge successiva, referendum popolare.
  • Abrogazione tacita: Si ha per incompatibilità con una nuova disposizione di legge.

Inoltre, la legge non ha effetto retroattivo, dispone soltanto infatti per l’avvenire (Art 25.2).

Interpretazione della legge

Applicare la legge significa tradurre una norma generale e astratta in comando concreto: si individua la norma da tradurre e gli si attribuisce il giusto significato.

Interpretazione letterale: Significato proprio delle parole secondo la loro connessione.

Interpretazione teleologica: Intenzione del legislatore e dà luogo a:

  • Interpretazione estensiva: Si attribuisce alle parole significato più ampio di quello letterale, Es Art 3 non uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ma degli uomini.
  • Interpretazione restrittiva: Significato più ristretto, più aderente all’intenzione del legislatore.

L’ordinamento giuridico non può presentare lacune (completezza del diritto), ricorre quindi all’applicazione analogica per risolvere le controversie qualora non sia possibile utilizzare una precisa disposizione (si ricorre a casi simili o materie analoghe) attraverso una duplice applicazione:

  • Applicazione diretta: Si applica norma ad un caso da essa previsto.
  • Applicazione analogica: Si applica norma a caso analogo già visto.

L’analogia però non è applicabile alle norme penali ed eccezionali. Se il giudice non trova neanche casi simili di applicazione, ricorre ai principi generali dell’ordinamento (non scritti, = pluralità di norme).

Le decisioni del giudice riguardo l’interpretazione delle norme sono dotate della stessa autorevolezza delle sentenze, può perciò succedere che giudici diversi giungano a conclusioni diverse riguardo lo stesso caso; tuttavia, una certa autorevolezza viene data ai precedenti di giurisprudenza (soluzioni date da più giudici o Corte di Cassazione).

Diritto internazionale privato

Ciascuno Stato può stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati in forza di una norma di diritto statuale che rinvia alla legge straniera. Le norme di diritto internazionale privato stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando invece il diritto di altri Stati: questo porta a possibilità di conflitti, entrambi gli Stati rinviano al diritto straniero un determinato rapporto vengono stipulate convenzioni internazionali (gli Stati si impegnano ad adottare norme omogenee di diritto internazionale privato).

Le nostre norme adottano 2 criteri alternativi:

  • Legge nazionale: Rapporti tra stranieri diritto straniero, tra cittadini diritto italiano, rapporti misti generalmente si applica la propria legge nazionale.
  • Legge del luogo: Proprietà e altri diritti reali sulle cose (vale legge del luogo nel quale si trovano); obbligazioni da contratto (legge del paese nel quale risiede la parte che esegue la prestazione salvo decisione comune delle parti); obbligazioni da fatto illecito (luogo dove verificato evento).

A fianco a queste norme ve ne sono altri 2 contenenti affermazioni di principio:

  • Trattamento dello straniero: Secondo l’articolo 16 delle preleggi egli è sempre sottoposto agli obblighi del diritto italiano mentre può fruire di diritti solo a condizione di reciprocità (non vale per i diritti inviolabili dell’uomo), tuttavia secondo un’altra legge lo straniero regolarmente soggiornante in Italia gode dei diritti in materia civile che spettano al cittadino (quindi condizione di reciprocità valida solo per stranieri irregolari).
  • Ordine pubblico internazionale: Limite l’applicazione del diritto straniero nel territorio italiano, infatti risulta non applicabile se presenta effetti contrari all’ordine pubblico internazionale (salvaguardia valori umani essenziali).

Il giudice deve conoscere il diritto internazionale (può essere tenuto ad applicare diritto straniero secondo le norme di diritto internazionale privato).

Le persone – Cap 3

Per il diritto l’uomo è una persona, ossia un soggetto di diritto; al momento della nascita acquista la capacità giuridica quindi l’attitudine ad essere titolare di diritti e doveri, e la mantiene fino alla morte (cessazione attività cerebrale).

Nascita

La nascita si verifica nel momento in cui il feto si distacca dal corpo della madre e inizia a respirare autonomamente. Se il soggetto nasce e muore subito dopo, anche se per pochi secondi acquisisce la capacità giuridica e tutti i diritti a lui riservati (Questi passeranno al suo erede).

La dichiarazione di nascita è espressa o da uno dei genitori o da coloro che hanno assistito al parto (ostetrica, medico...) e viene resa poi all’ufficiale dello stato civile entro 10 giorni (dalla madre). La dichiarazione dà luogo alla formazione dell’atto di nascita, che viene scritto dall’ufficiale nei registri dello stato civile assieme agli altri atti.

Nome

Ogni persona è identificata con un nome, composto da un pronome (deciso da dichiaratore di nascita, corrispondente al sesso della persona e diverso da quello del padre o fratelli viventi) e da un cognome (se figlio legittimo, coincide con quello del padre altrimenti se figlio di ignoti scelto dall’ufficiale). Raggiunta la maggiore età, ognuno può ottenere la modifica del pronome e cognome (anche aggiungendo un altro cognome).

Luoghi

  • Domicilio generale: In cui la persona ha stabilito la sede dei suoi affari o interessi (studio...).
  • Residenza: Della dimora abituale della persona (generalmente coincide con domicilio).
  • Domicilio speciale: Può essere eletto tramite atto scritto per determinati affari.
  • Dimora: In cui la persona attualmente soggiorna anche se non abitualmente (casa studi, seconda casa...).
  • Soggiorno: In cui si prende alloggio occasionalmente o momentaneamente (hotel...).

Scomparsa

Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio/residenza senza lasciare notizie, sorge il problema della conservazione del suo patrimonio:

  • Assenza: Può essere dichiarata dal tribunale dopo due anni dall’ultima notizia; i suoi beni vengono immessi temporaneamente nel possesso degli eredi (ne hanno l’amministrazione facendo proprie le rendite prodotte).
  • Morte presunta: Può essere dichiarata dal tribunale con sentenza dopo 10 anni; come per la morte naturale si apre la successione ereditaria (piena disponibilità per gli eredi e coniuge può contrarre nuovo matrimonio).

Se il presunto morto ricompare, gli dovranno essere restituiti beni nello stato in cui si trovano attualmente e il nuovo matrimonio del coniuge diviene inefficace.

La capacità di agire

Diversa dalla capacità giuridica, è l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici mediante i quali si acquistano diritti o assumono doveri. Presuppone la capacità dell’essere umano di provvedere ai propri interessi e si consegue alla maggiore età (il 16 enne può comunque contrarre matrimonio e riconoscere figlio).

Minore

Acquista diritti e assume doveri per mezzo dei suoi legali rappresentanti (2 possibilità):

  • Potestà dei genitori: Amministrano i suoi beni e compiono in suo nome sia atti giuridici ordinari che quelli di straordinaria amministrazione (rinuncio eredità...) ma soltanto per necessità del minore e tramite autorizzazione del giudice tutelare.
  • Cura del tutore (genitori mancanti): Su di lui ricadono maggiori limiti rispetto ai genitori, non può infatti comprare beni il nome del minore senza autorizzazione del giudice tutelare e non può comprare atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del tribunale. La sua rappresentanza vale solo per atti non di carattere personale (no matrimonio...), questi non possono essere compiuti da nessuno dei due.

Conferimento capacità di agire

I minori, con almeno 16 anni, se contraggono matrimonio autorizzati dal tribunale, si assiste all’emancipazione del minore, che acquista piena capacità di agire per atti di ordinaria amministrazione ma per gli altri è necessaria autorizzazione del giudice e assistenza di un curatore (coniuge maggiorenne o se possibile genitore).

Rimozione capacità di agire

  • Interdizione giudiziale: Abituale infermità mentale che rende la persona incapace di provvedere ai propri interessi; il tribunale dichiara con sentenza l’interdizione e il giudice nomina un tutore dell’interdetto (stessi poteri di rappresentanza del tutore del minore).
  • Inabilitazione: Può essere richiesto o conferita dal tribunale nel caso in cui l’infermità non sia grave da privare totalmente la persona della capacità di agire; viene nominato un curatore dell’inabilitato (stessa posizione del minore emancipato).
  • Amministrazione di sostegno: Introdotta per i casi di infermità o menomazione fisica che comportano l’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Giudice nomina con decreto un amministratore di sostegno (nel decreto indicati atti che l’amministratore può compiere per conto suo e quelli in cui lo assiste, per il resto gode della capacità di agire).
  • Interdizione legale: Nel caso di condanna penale (ergastolo, pena almeno di cinque anni) dall’Art 32 “impossibilità totale stabilita come pena accessoria ad una condanna penale”.

Persona fisica e giuridica

Con persone non si indica solo l’uomo, il Codice civile racchiude anche due diverse specie.

Persona giuridica: Ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, centro di imputazione di rapporti giuridici che il diritto fa corrispondere ad un’organizzazione collettiva di uomini (associazioni, consorzi...); Questa entità è dotata di una propria capacità giuridica e quindi è titolare di propri diritti e doveri, ha la proprietà dei propri beni ed è responsabile dei propri debiti. L’organizzazione agisce per mezzo di uomini, quindi la persona giuridica ha anche propria capacità di agire (ai diritti e doveri del singolo si contrappongono quelli che il singolo ha come membro dell’organizzazione collettiva, non può utilizzare per uso personale un bene dell’organizzazione...).

Classificazione persone giuridiche

Pubbliche (enti pubblici): Stato e regioni, province, comuni. Carattere distintivo è il potere sovrano che ad essi spetta; sono enti territoriali poiché hanno il compito di provvedere ai bisogni della comunità di un determinato territorio. A loro volta gli enti pubblici possono essere mono settoriali o plurisettoriali (se hanno una o più funzioni) e nazionali o locali (in base al raggio di azione).

Gli enti pubblici territoriali hanno la doppia capacità, di diritto pubblico e privato:

  • Privato: Potestà sovrana che l’ente può esercitare sulle cose o nei confronti con le persone.
  • Pubblico: Attitudine di essere titolare di diritti e doveri e di compiere atti giuridici (capacità di agire e giuridica), solo presente negli enti pubblici territoriali e non in quelli strumentali (solo capacità di diritto privato).

Tutti gli enti pubblici hanno in comune un carattere: Perseguire fini pubblici (soddisfare interessi pubblici e generali della collettività).

Private: Organizzazioni collettive, persone giuridiche di diritto comune (associazioni, fondazioni, società).

Associazione: Istituzione volontaria, organizzazione stabile collettiva che persegue scopi super individuali. Caratterizzate da 3 elementi specifici: nascita per contratto (rapporto contrattuale tra gli associati, l’adesione di nuovi membri è adesione di nuove parti al contratto); scopo ideale (di natura non economica o non direttamente economica, distinzione tra associazioni e società/cooperative che ricercano divisione dell’utile); struttura aperta (a tutti).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescodelferro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bravo Fabio.
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