Efficacia della legge nello spazio
Vi sono norme di diritto internazionale privato che stabiliscono dei criteri in base ai quali si decide la disciplina da applicare (criteri di collegamento e principio generale della territorialità).
- Norme di applicazione: si applica la disciplina italiana;
- Norme di rinvio: prevede il rinvio a una norma straniera.
Efficacia della legge nel tempo
Una norma finisce di produrre effetti quando:
- Vengono raggiunti gli effetti, ovvero gli obiettivi;
- Una norma è abrogata (con una legge espressa o con un referendum);
- È dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
Principio di irretroattività
Le norme producono effetti solo per il futuro e non per il passato, ad eccezione dei diritti acquisiti e delle leggi penali. La Corte costituzionale afferma che una legge può essere retroattiva solo se ragionevole, ovvero se è conforme a tutti i principi dell'ordinamento.
Distinzione delle norme
Per quanto riguarda il contenuto, le norme possono essere:
- Proibitive: proibiscono un comportamento;
- Permissive: permettono un comportamento;
- Precettive: impongono un dovere (matrimonio, donazione);
- Cogenti e imperative: norma che dà una regola che va obbligatoriamente rispettata;
- Relative, si dividono in:
- Dispositiva: il legislatore dispone una regola ma consente ai privati di disporre una cosa diversa;
- Suppletiva: norme che intervengono solo se la volontà privata non si è espressa.
Norme giuridiche e sanzioni
Le norme giuridiche possono poi classificarsi in base alla sanzione:
- Norme primarie: contengono un comando o prescrivono l'osservanza di una determinata condotta.
- Norme secondarie: contengono una sanzione applicabile in caso di inosservanza del precetto contenuto nella norma primaria.
La seconda possibile distinzione è:
- Perfette: munite di sanzione;
- Imperfette: contengono solo un precetto, ma sono prive di sanzione.
Inoltre, la sanzione si differenzia dal risarcimento del danno, che può essere in forma specifica o per riparazione (equivalente), cioè portare la situazione com'era nel momento antecedente al danno.
Norme e diritto
In base al diritto, le norme possono così classificarsi:
- Generale: valgono in tutto lo stato.
- Comune: si applicano in modo generale a tutti i soggetti dell'ordinamento.
- Speciale: si applicano a determinate situazioni.
- Eccezionale: si applicano quando ci sono norme che sovvertono i principi generali dell'ordinamento.
Applicazione delle norme
Applicazione, cioè tradurre una regola concreta riferita a un singolo caso. Il compito istituzionale di far rispettare le leggi è affidato alla magistratura. L'applicazione delle norme è composta da:
- Giurisdizione amministrativa: sono norme relative ai rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino. Se quest'ultimo ha un interesse legittimo, in sua mancanza cita in giudizio la pubblica amministrazione dinanzi al giudice. In primo grado si rivolge al tribunale amministrativo regionale, che decide con una sentenza. In secondo grado si impugna la sentenza e si va dinanzi al Consiglio di Stato.
- Giurisdizione ordinaria: si divide in penale e civile. Nel primo caso (penale) il pubblico ministero impianta il processo davanti al giudice/magistrato. Nella giurisdizione civile si giudicano i rapporti tra privati. Il primo grado di giudizio spetta al tribunale/giudice di pace che emettono una sentenza, il secondo grado spetta alla Corte di Appello che decide nel merito (se la sentenza è o meno conforme). Il terzo grado si impugna la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione che stabilisce se sia stata ben applicata la legge. Si può chiedere di avere un giudizio della Corte di Cassazione a sezioni unite, prevedendo una decisione definitiva che diventa un principio, ovvero come se fosse una regola nomofilattica (garantire l'osservanza della legge).
Nel processo civile esiste il principio dispositivo, ovvero bisogna procurare le prove e dimostrare l'eventuale danno con prove o documenti. Il privato, definito attore, cita in giudizio il convenuto a cui si comunica, tramite citazione, di essere stato citato in giudizio.
Interpretazione della norma
L'interpretazione della norma significa comprendere la ratio, ovvero, qual è la ragione/scopo della norma di un momento storico. I soggetti che compiono l'interpretazione sono:
- Interpretazione giurisprudenziale: data dal giudice, essa vincola le parti.
- Interpretazione dottrinale: data dagli studenti del diritto.
- Interpretazione autentica: data dal legislatore, essa agisce con effetto retroattivo, quindi le questioni non ancora passate in giudizio verranno risolte con questa interpretazione.
L'interpretazione della legge segue due criteri:
- Criterio letterale: non si può attribuire altro senso se non quello fatto palese alla parola.
- Criterio teologico: bisogna individuare lo scopo che la disposizione persegue.
Gli altri criteri utilizzati sono:
- Logico: escludere le norme non comprese, si considerano quelle simili e si escludono le assurde.
- Storico: analisi delle motivazioni del perché l'istituto è stato introdotto nel passato.
- Sociologico: conoscere gli aspetti economico-sociali dei rapporti regolati.
- Equitativo: interpretazione volta ad evitare contrasti col senso di giustizia.
- Sistematico: nessuna norma vive sola, ma vive in un sistema con il quale occorre coordinarla.
L'interpretazione può essere:
- Dichiarativa: quando si riconosce alla disposizione un significato corrispondente al suo tenore letterale.
- Correttiva: attribuisce alla disposizione un significato diverso da quello che appare e può essere:
- Evolutiva: la norma col passare del tempo e il cambiamento del loro contesto culturale ed economico possono modificarsi nel tempo attraverso delle disposizioni.
- Restrittiva: quando si escludono ipotesi che dovrebbero rientrare nella previsione ma che in realtà esulano dall'intenzione della norma stessa.
Quando una norma manca nell'ordinamento, il giudice non può decidere, perché vige il principio della completezza dell'ordinamento; devono perciò essere applicate norme che "regolano casi simili o materie analoghe". Esso è un procedimento delicato e non si può applicare in caso di norme penali o eccezionali.
Esistono due tipi di analogia:
- Analogia legis: si ha con l'applicazione di una legge simile.
- Analogia iuris: si guardano i principi dell'ordinamento giuridico (buona fede, diligenza).
Retroattività
La legge non ha effetto retroattivo (in teoria, tranne che per le norme penali). Leggi e regolamenti devono entrare in vigore a partire dal 15° giorno della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per consentire a tutti attraverso la vacanza della legge di conoscere la nuova norma. Le norme cessano attraverso:
- Abrogazione: è disposta da una norma dello stesso grado o superiore;
- Incostituzionalità;
- Referendum abrogativo;
- Scadenza del termine.
L'abrogazione può essere:
- Tacita: quando la vecchia norma va in contrasto con quella nuova e viene abrogata automaticamente;
- Espressa: quando la nuova norma contiene la volontà espressa di abrogare la norma precedente.
Ultrattività: stabilita dal legislatore, quando dice che i casi pendenti tra vecchia e nuova legge, verranno giudicati con la vecchia legge.
Diritto oggettivo e soggettivo
È importante fare la distinzione tra diritto oggettivo e soggettivo. Il diritto oggettivo è l'insieme delle regole. Il diritto soggettivo è il potere che viene attribuito dall'ordinamento giuridico a un soggetto per soddisfare un interesse. Può essere diviso inoltre tra:
- Assoluto: si fa valere nei confronti di tutti (esempio: diritto al nome o di proprietà);
- Relativo: si fa valere nei confronti di un solo soggetto (esempio: diritto di credito).
Ciascun diritto soggettivo si compone di due facoltà, queste sono aspetti attuativi del diritto (esempio: facoltà di godere o di disporre).
Tra le facoltà vi è:
- Diritto potestativo: attribuzione di un potere a un soggetto con lo scopo di tutelare il suo interesse.
- Aspettativa di diritto: una situazione di diritto soggettivo in cui si aspetta l'acquisizione di un diritto (esempio: vendita).
- Onere: è il comportamento che deve tenere un soggetto che arrecherà un vantaggio solo a se stesso.
- Potestà: è un potere/dovere che un soggetto ha nei confronti di un altro soggetto che ha un interesse legittimo (esempio: potestà genitoriale).
- Status: è la posizione di un soggetto che ha nella comunità di vita (esempio: stato di famiglia).
Vi è un'altra importante distinzione tra interesse diffuso e interesse collettivo. Nel primo caso (interesse diffuso) si intende l'interesse per un determinato bene che ha una pluralità di soggetti non organizzati (esempio: comunità organizzata). L'interesse collettivo, invece, fa riferimento a una comunità organizzata.
La persona fisica
La persona fisica è l'individuo titolare di situazioni attive e passive. Ogni soggetto è dotato di capacità giuridica e di capacità di agire. La capacità di agire è l'attitudine di un soggetto a compiere atti che incidono nella propria sfera giuridica e si acquisisce con la maggiore età. La capacità giuridica, invece, è l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive (si acquisisce con la nascita o prima). Può essere anticipata facendo donazioni testamentarie a favore di un concepito o di un non concepito, purché siano in vita i genitori. La capacità giuridica dura fino al momento della morte, ovvero la cessione delle funzioni dell'encefalo. Nel caso in cui due fratelli che abbiano diritto entrambi a un'eredità facciano un incidente, bisogna stabilire chi è morto prima. In caso non si riesca a stabilire, si presume siano morti nello stesso momento (commorienza).
Sede giuridica della persona
Tra le sedi giuridiche della persona troviamo:
- Domicilio: è il luogo in cui la persona ha fissato la sede principale dei propri affari;
- Residenza: è il luogo dove il soggetto vive abitualmente;
- Dimora: è il luogo dove si vive per un breve periodo.