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Diritti patrimoniali→ Consentono di effettuare attribuzioni patrimoniali a favore del
concepito (o “soggetto non ancora concepito”). Tra questi ricordiamo:
a) successione del concepito (art. 462, comma 1, CC) → La successione si apre nel
momento in cui il soggetto della cui successione si parla, il “deburius”, che può essere
per testamento o per legge, hanno capacità a succedere i soggetti concepiti purché
sia stato concepito prima o al momento stesso dell’apertura della successione (in
merito alla successione testamentaria).
c)
fondamentali. Riguardo il concepito, questo diritto va bilanciato col diritto alla salute
della donna. Quest’ultimo prevale perché il diritto alla salute della donna è già venuto
all’esistenza. Il Codice Penale, all’ art. 564, vietava l’aborto. Questa norma è stata
dichiarata incostituzionale poiché in contrasto con l’art. 32 della Costituzione, in
quanto non consentiva di interrompere la gravidanza nonostante potesse sussistere un
pericolo per la salute della madre. Oggi l’aborto nei primi 3 mesi di vita è possibile
praticarlo liberamente, in quanto la madre può interrompere la gravidanza se è
provato che vi sia un pericolo per la propria vita, non solo fisico, ma anche psicologico.
Dopo i 3 mesi può avvenire a determinate condizioni.
diritto alla salute→ è tutelato dall’ art. 32, ma non è di titolarità del concepito, ma del
nato. Viene tutelata anche la salute del concepito, ma la titolarità della salute è del
nato. Se il concepito subisce un danno nella fase intrauterina (gestazione), una volta
nato potrà chiedere il risarcimento del danno cagionato dal medico (per esempio) nella
fase della vita intrauterina (malpractice medica).
b)
donazione fatta al concepito (art. 784 CC) → Donazione che si effettua in favore del
concepito, anche qualora non fosse neanche in fase di concepimento, basta che i
genitori siano vivi.
Occorre sottolineare che la capacità giuridica, così come si acquista al momento della
nascita, cessa al momento della morte. Col concetto di morte si intende la cessazione
irreversibile delle funzioni dell’encefalo (morte cerebrale).
Capacità di agire
La capacità di agire, secondo l’art. 2, comma 1, CC, è la possibilità di compiere tutti
quegli atti per cui la legge non dispone un’età differente. Col raggiungimento della
maggiore età, il soggetto ha la capacità giuridica di agire, come per esempio di
esercitare il negozio giuridico (contratto). La capacità di agire è dunque la capacità di
compiere tutti quegli atti idonei ad incidere sulle situazioni giuridiche di cui il soggetto
è titolare (es: diritto di proprietà può essere posseduto anche ad età minore di 18 anni,
ma può essere venduta solo quando si è compiuta la maggiore età). Questa norma
presume che, compiuti i 18 anni di età, il soggetto raggiunga un grado di maturità
sufficiente per regolare coscientemente i suoi interessi. La presunzione presume
qualcosa che può anche non realizzarsi. Vi sono ipotesi in cui, in deroga a questa
presunzione, secondo particolari standard, si può concedere la capacità di agire anche
ad un soggetto di poco minorenne. Inoltre di fronte a certi atti, come fare la spesa,
aprire una scheda telefonica, non sia necessaria un alto tasso di maturità. Risulta
possibile che un soggetto maggiorenne non possieda la maturità dell’agire: questi casi
sono legati ai casi di malattia mentale o fisica (alcolismo, droghe, mancanza di udito o
della vista, problemi della psiche, etc).
Il minore non ha la capacità di agire. Il minore è soggetto alla responsabilità
genitoriale. Egli può compiere gli “atti minuti della vita quotidiana”, atti non negoziali
(non determinano un’incidenza sugli interessi del soggetto, come una testimonianza
giuridica), atti per i quali la legge prescrive un’età inferiore ai 18 anni (contratto di
lavoro per il minore ultrasedicenne), il matrimonio per emancipazione (nel caso in cui
un 17enne aspetta un bambino, è orfano, etc), il riconoscimento di un figlio. Per tutti
gli altri atti, specie quelli patrimoniali, il minore è considerato totalmente incapace ed
è dunque sostituito dai genitori con la responsabilità genitoriale, sempre se ci siano,
altrimenti vi è la nomina di un tutore.
Responsabilità genitoriale→ si intende una complessa situazione giuridica composta
da diritti e doveri, poteri e facoltà verso il figlio caratterizzati dal fatto che vanno
esercitate nell’interesse del figlio stesso. Riepilogando, per Responsabilità genitoriale
si intende:
a)
b)
c)
poteri di gestione e amministrazione del patrimonio del minore. Amministrazione che
può essere tanto ordinaria tanto straordinaria. Quelli ordinari sono atti che non
incidono in modo significativo sul patrimonio del minore (contratto di comodato).
Quelli straordinari incidono in modo significativo sul patrimonio del minore (contratto
di vendita).
Poteri di rappresentanza, agisce in nome e per conto del minore ed è una
rappresentanza anche processuale.
Hanno l’usufrutto legale sui beni del diritto (possono godere dei suoi beni, percepirne i
frutti
N.B. Il termine “responsabilità genitoriale” è recente ed è stato attuato con la
riforma del diritto di famiglia del 2012. Prima si chiamava “potestà genitoriale”. Il
legislatore ha sottolineato come più che di potestà, si tratti di una vera e propria
responsabilità.
Esercizio della responsabilità genitoriale
Normalmente la esercitano entrambi i genitori, ed è congiunta fintanto che tra i
coniugi ci sia accordo. Se l'accordo manca, ciascun genitore può rivolgersi ad un
giudice, come terzo, peritus peritorum (conoscenza su diverse questioni) e mediatori.
Non è quasi mai utilizzata, in quanto spesso determina la separazione. Il giudice o fa
delle proposte e verificare se il conflitot viene superato, o se il contrasto permane dà
la possibilità di esercitare il proprio pensiero/potere al genitore che il giudice ritiene più
idoneo per la tutela maggioee nei confronti degli interessi del minore.
Ascolto del minore
Il minore, nel rapporto tra sé e i genitori, deve essere ascoltato in famiglia e in tutte le
procedure che lo riguardano (art 336 bis, CC, varata nel 2012). È
importante distinguere se il minore abbia compiuto 12 anni. Se il minore ha compiuto
12 anni di età, l'ascolto del minore è obbligatorio (norma basata sulla presunzione). Se
non ha compiuto 12 anni, la legge prevede che debba essere ascoltato ove risulti
capace di discernimento. Se il giudice compie un atto per cui è obbligatorio l'ascolto
del minore maggiore di 12 anni senza averlo ascoltato, quell'atto non risulterà valido.
La cessazione della responsabilità genitoriale decade o alla morte dei genitori o
quando non siano capaci di tutelare gli interessi del minore. In questo caso viene
nominato un tutore, le cui azioni sono controllate molto di più rispetto a quelle dei
genitori.
Minore emancipato
Il minore emancipato è un soggetto minorenne ultrasedicenne che è autorizzato dal
giudice a contrarre matrimonio nel caso in cui ricorrano gravi ragioni(*1) e il minore sia
dotato di adeguata maturità(*2) psicofisica. Concessa l'idoneità, il minore risulta
emancipato (art. 390 CC) e acquisisce una limitata capacità di agire e viene affiancato
da un curatore per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Il
curatore è un soggetto individuato nella persona che affianca il minore emancipato
nell'esercizio degli atti di ordinaria amministrazione e di regola viene identificato nel
coniuge.
*1: Gravi ragioni: esistenza di motivi sufficientemente gravi che inducono ad anticipare
le nozze.
*2: Adeguata maturità: sia fisica che psichica per condurre una vita familiare.
Ordinaria amministrazione→ atti che il minore può compierli da solo
Straordinaria amministrazione→ atti che il minore emancipato può compiere
esclusivamente con l'affiancamento del curatore previa autorizzazione del giudice.
Gli atti del minore senza che sia affiancato dal curatore o senza autorizzazione al
giudice sono validi, ma annullabili, anche se il terzo dimostri che il minore fosse
pienamente in grado di intendere e di volere o che egli stesso fosse in assoluta buona
fede e non sapeva l'età del minore emancipato. Anche questa è una presunzione, in
quanto il minore emancipato, senza il curatore, risulta
incapace nelle questioni rilevanti. Un limite sta nel fatto che il minore, per realizzare
quell'atto, abbia compiuto dei raggiri, come la falsificazione del documento di identità.
L'ordinamento non reputa più di tutela gli interessi del minore in quanto capace di
ingannare e andare contro la legge, oltre che capace di intendere e di volere.
L'annullamento può essere impugnato o dal minore o dai genitori (legittimazione
attiva) e lo possono fare entro i 5 anni dal compimento della maggiore età da parte del
minore.
N.B. Il maggiorenne per motivi specifici, come droga o alcol, non può curare i suoi
interessi. Esistono degli istituti di "cura" o di riabilitazione psichica.
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Gli enti e la personalità giuridica
Sono soggetti coi quali ci confrontiamo quotidianamente, come un'associazione, una
scuola, un’università, etc. Gli enti sono soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche. I
soggetti di diritto si dividono in:
1. persone fisiche
2. enti→ si dividono in due sottocategorie:
a) enti dotati di personalità giuridica→ si chiamano anche persone giuridiche e sono
organizzazioni sociali.
b) enti privi di personalità giuridica
La diversità percepibile è che gli enti sono organizzazioni sociali in cui gli individui
cooperano. Essi possono essere pubblici o privati (LUMSA→ università pubblica non
statale). Il fondamento degli enti risiede nell’art. 18 della Costituzione, il quale
riconosce la libertà di associazione entro i limiti previsti dalla legge. Gli enti si
differenziano per gli scopi, in quanto può essere o il lucro o uno scopo ideale, ossia
legato a finalità sociali, culturali, religiose, etc. Si ha scopo di lucro tutte le volte in cui
l’attività sia esercitata dall’ente al fine di ripartire il guadagno tra gli associati. In base
che si tratti di enti con fine di lucro o ideali, cambia la loro fi