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Diritti patrimoniali→ Consentono di effettuare attribuzioni patrimoniali a favore del

concepito (o “soggetto non ancora concepito”). Tra questi ricordiamo:

a) successione del concepito (art. 462, comma 1, CC) → La successione si apre nel

momento in cui il soggetto della cui successione si parla, il “deburius”, che può essere

per testamento o per legge, hanno capacità a succedere i soggetti concepiti purché

sia stato concepito prima o al momento stesso dell’apertura della successione (in

merito alla successione testamentaria).

c)

fondamentali. Riguardo il concepito, questo diritto va bilanciato col diritto alla salute

della donna. Quest’ultimo prevale perché il diritto alla salute della donna è già venuto

all’esistenza. Il Codice Penale, all’ art. 564, vietava l’aborto. Questa norma è stata

dichiarata incostituzionale poiché in contrasto con l’art. 32 della Costituzione, in

quanto non consentiva di interrompere la gravidanza nonostante potesse sussistere un

pericolo per la salute della madre. Oggi l’aborto nei primi 3 mesi di vita è possibile

praticarlo liberamente, in quanto la madre può interrompere la gravidanza se è

provato che vi sia un pericolo per la propria vita, non solo fisico, ma anche psicologico.

Dopo i 3 mesi può avvenire a determinate condizioni.

diritto alla salute→ è tutelato dall’ art. 32, ma non è di titolarità del concepito, ma del

nato. Viene tutelata anche la salute del concepito, ma la titolarità della salute è del

nato. Se il concepito subisce un danno nella fase intrauterina (gestazione), una volta

nato potrà chiedere il risarcimento del danno cagionato dal medico (per esempio) nella

fase della vita intrauterina (malpractice medica).

b)

donazione fatta al concepito (art. 784 CC) → Donazione che si effettua in favore del

concepito, anche qualora non fosse neanche in fase di concepimento, basta che i

genitori siano vivi.

Occorre sottolineare che la capacità giuridica, così come si acquista al momento della

nascita, cessa al momento della morte. Col concetto di morte si intende la cessazione

irreversibile delle funzioni dell’encefalo (morte cerebrale).

Capacità di agire

La capacità di agire, secondo l’art. 2, comma 1, CC, è la possibilità di compiere tutti

quegli atti per cui la legge non dispone un’età differente. Col raggiungimento della

maggiore età, il soggetto ha la capacità giuridica di agire, come per esempio di

esercitare il negozio giuridico (contratto). La capacità di agire è dunque la capacità di

compiere tutti quegli atti idonei ad incidere sulle situazioni giuridiche di cui il soggetto

è titolare (es: diritto di proprietà può essere posseduto anche ad età minore di 18 anni,

ma può essere venduta solo quando si è compiuta la maggiore età). Questa norma

presume che, compiuti i 18 anni di età, il soggetto raggiunga un grado di maturità

sufficiente per regolare coscientemente i suoi interessi. La presunzione presume

qualcosa che può anche non realizzarsi. Vi sono ipotesi in cui, in deroga a questa

presunzione, secondo particolari standard, si può concedere la capacità di agire anche

ad un soggetto di poco minorenne. Inoltre di fronte a certi atti, come fare la spesa,

aprire una scheda telefonica, non sia necessaria un alto tasso di maturità. Risulta

possibile che un soggetto maggiorenne non possieda la maturità dell’agire: questi casi

sono legati ai casi di malattia mentale o fisica (alcolismo, droghe, mancanza di udito o

della vista, problemi della psiche, etc).

Il minore non ha la capacità di agire. Il minore è soggetto alla responsabilità

genitoriale. Egli può compiere gli “atti minuti della vita quotidiana”, atti non negoziali

(non determinano un’incidenza sugli interessi del soggetto, come una testimonianza

giuridica), atti per i quali la legge prescrive un’età inferiore ai 18 anni (contratto di

lavoro per il minore ultrasedicenne), il matrimonio per emancipazione (nel caso in cui

un 17enne aspetta un bambino, è orfano, etc), il riconoscimento di un figlio. Per tutti

gli altri atti, specie quelli patrimoniali, il minore è considerato totalmente incapace ed

è dunque sostituito dai genitori con la responsabilità genitoriale, sempre se ci siano,

altrimenti vi è la nomina di un tutore.

Responsabilità genitoriale→ si intende una complessa situazione giuridica composta

da diritti e doveri, poteri e facoltà verso il figlio caratterizzati dal fatto che vanno

esercitate nell’interesse del figlio stesso. Riepilogando, per Responsabilità genitoriale

si intende:

a)

b)

c)

poteri di gestione e amministrazione del patrimonio del minore. Amministrazione che

può essere tanto ordinaria tanto straordinaria. Quelli ordinari sono atti che non

incidono in modo significativo sul patrimonio del minore (contratto di comodato).

Quelli straordinari incidono in modo significativo sul patrimonio del minore (contratto

di vendita).

Poteri di rappresentanza, agisce in nome e per conto del minore ed è una

rappresentanza anche processuale.

Hanno l’usufrutto legale sui beni del diritto (possono godere dei suoi beni, percepirne i

frutti

N.B. Il termine “responsabilità genitoriale” è recente ed è stato attuato con la

riforma del diritto di famiglia del 2012. Prima si chiamava “potestà genitoriale”. Il

legislatore ha sottolineato come più che di potestà, si tratti di una vera e propria

responsabilità.

Esercizio della responsabilità genitoriale

Normalmente la esercitano entrambi i genitori, ed è congiunta fintanto che tra i

coniugi ci sia accordo. Se l'accordo manca, ciascun genitore può rivolgersi ad un

giudice, come terzo, peritus peritorum (conoscenza su diverse questioni) e mediatori.

Non è quasi mai utilizzata, in quanto spesso determina la separazione. Il giudice o fa

delle proposte e verificare se il conflitot viene superato, o se il contrasto permane dà

la possibilità di esercitare il proprio pensiero/potere al genitore che il giudice ritiene più

idoneo per la tutela maggioee nei confronti degli interessi del minore.

Ascolto del minore

Il minore, nel rapporto tra sé e i genitori, deve essere ascoltato in famiglia e in tutte le

procedure che lo riguardano (art 336 bis, CC, varata nel 2012). È

importante distinguere se il minore abbia compiuto 12 anni. Se il minore ha compiuto

12 anni di età, l'ascolto del minore è obbligatorio (norma basata sulla presunzione). Se

non ha compiuto 12 anni, la legge prevede che debba essere ascoltato ove risulti

capace di discernimento. Se il giudice compie un atto per cui è obbligatorio l'ascolto

del minore maggiore di 12 anni senza averlo ascoltato, quell'atto non risulterà valido.

La cessazione della responsabilità genitoriale decade o alla morte dei genitori o

quando non siano capaci di tutelare gli interessi del minore. In questo caso viene

nominato un tutore, le cui azioni sono controllate molto di più rispetto a quelle dei

genitori.

Minore emancipato

Il minore emancipato è un soggetto minorenne ultrasedicenne che è autorizzato dal

giudice a contrarre matrimonio nel caso in cui ricorrano gravi ragioni(*1) e il minore sia

dotato di adeguata maturità(*2) psicofisica. Concessa l'idoneità, il minore risulta

emancipato (art. 390 CC) e acquisisce una limitata capacità di agire e viene affiancato

da un curatore per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Il

curatore è un soggetto individuato nella persona che affianca il minore emancipato

nell'esercizio degli atti di ordinaria amministrazione e di regola viene identificato nel

coniuge.

*1: Gravi ragioni: esistenza di motivi sufficientemente gravi che inducono ad anticipare

le nozze.

*2: Adeguata maturità: sia fisica che psichica per condurre una vita familiare.

Ordinaria amministrazione→ atti che il minore può compierli da solo

Straordinaria amministrazione→ atti che il minore emancipato può compiere

esclusivamente con l'affiancamento del curatore previa autorizzazione del giudice.

Gli atti del minore senza che sia affiancato dal curatore o senza autorizzazione al

giudice sono validi, ma annullabili, anche se il terzo dimostri che il minore fosse

pienamente in grado di intendere e di volere o che egli stesso fosse in assoluta buona

fede e non sapeva l'età del minore emancipato. Anche questa è una presunzione, in

quanto il minore emancipato, senza il curatore, risulta

incapace nelle questioni rilevanti. Un limite sta nel fatto che il minore, per realizzare

quell'atto, abbia compiuto dei raggiri, come la falsificazione del documento di identità.

L'ordinamento non reputa più di tutela gli interessi del minore in quanto capace di

ingannare e andare contro la legge, oltre che capace di intendere e di volere.

L'annullamento può essere impugnato o dal minore o dai genitori (legittimazione

attiva) e lo possono fare entro i 5 anni dal compimento della maggiore età da parte del

minore.

N.B. Il maggiorenne per motivi specifici, come droga o alcol, non può curare i suoi

interessi. Esistono degli istituti di "cura" o di riabilitazione psichica.

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Gli enti e la personalità giuridica

Sono soggetti coi quali ci confrontiamo quotidianamente, come un'associazione, una

scuola, un’università, etc. Gli enti sono soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche. I

soggetti di diritto si dividono in:

1. persone fisiche

2. enti→ si dividono in due sottocategorie:

a) enti dotati di personalità giuridica→ si chiamano anche persone giuridiche e sono

organizzazioni sociali.

b) enti privi di personalità giuridica

La diversità percepibile è che gli enti sono organizzazioni sociali in cui gli individui

cooperano. Essi possono essere pubblici o privati (LUMSA→ università pubblica non

statale). Il fondamento degli enti risiede nell’art. 18 della Costituzione, il quale

riconosce la libertà di associazione entro i limiti previsti dalla legge. Gli enti si

differenziano per gli scopi, in quanto può essere o il lucro o uno scopo ideale, ossia

legato a finalità sociali, culturali, religiose, etc. Si ha scopo di lucro tutte le volte in cui

l’attività sia esercitata dall’ente al fine di ripartire il guadagno tra gli associati. In base

che si tratti di enti con fine di lucro o ideali, cambia la loro fi

Dettagli
A.A. 2021-2022
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federica_alparone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Frezza Giampaolo.