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Comunione
In virtù della esclusività della proprietà non è ammissibile che su uno stesso bene visiano più diritti della proprietà per intero.
Invece è possibile che di un diritto di proprietà siano titolari diversi soggetti su base di comunione - quote possedute. Questa situazione di comunione si verifica quando il diritto di proprietà o altri diritti reali spettino a più persone.
Una situazione di comunione può nascere da diverse circostanze:
- Volontà delle parti
- Avvenimenti fortuiti (ad es. comunione tra eredi - 2 fratelli succedono al padre defunto, i beni si troveranno in comunità ereditaria) - c.d. comunione incidentale forzosa
- Imposta dalla legge - c.d. comunione (ad es. parti comuni di un condominio quali fondamenta, scale, tetto..)
La disciplina della comunione prevede che ciascun partecipante alla comunione (c.d. comunistas) possa servirsi della cosa.
comunepurché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comunisti di farne uso (art.1102). Ciascun comunista può disporre del proprio diritto sul bene comune mediante cessione della propria quota (cioè misura della proprietà del singolo partecipante) sul bene (art.1103). Ogni comunista ha diritto di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunità così da procedere alla divisione del bene stesso (se tutti non sono favorevoli si ricorre al giudice). Se però il bene non è divisibile (per sua natura) allora la divisione non si fa equivalente per natura ma per ovvero vendendo il bene e ripartire la somma ricavata. Non si può chiedere scioglimento di comunione per beni che in questo modo cesserebbero di essere utili (ad es. appunto scale, fondamenta etc..). L'amministrazione della comunione avviene per maggioranza (ordinaria admin = maggioranza semplice / straordinaria admin = maggioranza qualificata di 2/3). OccorreInvece consenso unanime per tutti gli atti di disposizione della cosa (vendita del bene comune/ concessione di diritti reali sulla cosa) Art.1106 possibilità di adozione di regolamento comune x ordinaria amministrazione
POSSESSO: art.1140 cc il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Potere sulla cosa che si manifesta da un comportamento corrispondente a quello di un proprietario o diritto di altro potere reale limitato (quindi comportamento corrispondente a quello di usufruttuario, enfiteuta, etc…). Affinché sussista situazione di possesso è irrilevante che il comportamento del soggetto sia oppure no effettivamente l’esercizio di un diritto (quindi irrilevante che sia in modo legittimo o no, l’importante è che ci sia un soggetto che si comporta come un proprietario/enfiteuta/usufruttuario difatti
possessore è anche un ladro di un oggetto rubato perché non ne ha proprietà o altro diritto di godimento ma si comporta come se fosse il proprietario). Possesso situazione di fatto diritto di possedere= e non va confuso con il che è facoltà che spetta solo al titolare del diritto di proprietà (quindi riassumendo, il diritto di possedere proprietario ha SEMPRE il e poi se avesse anche la disponibilità di possesso fatto del bene allora avrà anche il del bene). Se proprietario è anche possessore può avvalersi di tutela possessoria (e quindi tutela del solo stato di fatto) Riassumendo il possesso è solo una situazione di fatto ma giuridicamente rilevante. Gli effetti del possesso: - Possibilità di tutelare questa situazione con azioni possessorie, specialmente contro atti di spogli e molestia. - Possibilità di trasformare situazione di fatto in corrispondente situazione di diritto = possibilità di acquistare, invirtù del possesso, il diritto a cui corrisponde il comportamento del possessore (acquisto a titolo originario per usucapione o "possesso vale titolo" art.1153 solo per beni mobili) Elementi costitutivi possesso: - Elemento di natura oggettiva: relazione materiale che il soggetto ha con il bene (disponibilità di fatto del bene) -> corpus possessionis - Elemento di natura soggettiva: intenzione del soggetto che esercita questo potere di fatto di tenere la cosa come propria e farsi considerare come proprietario/titolare di diritto reale di godimento. Questa volontà deve essere evidente all'esterno -> animus possidendi Art.1140 comma 2 precisa che si può possedere direttamente (possesso diretto o detenzione immediata) o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa (possesso mediato). Quindi viene introdotto nuovo concetto, quello di possesso indiretto o detenzione indiretta. Possesso diretto si ha quando il possessore ha disponibilità materiale.Il possesso indiretto si ha quando il possessore non ha la disponibilità materiale del bene, ma lo possiede per mezzo di un'altra persona che ne ha la detenzione, detta "laudatio possessoris". Ad esempio, se presto la mia auto a un amico, non smetto di possedere l'auto perché la possiedo per mezzo dell'amico che ne ha la detenzione.
Ma cosa si intende per detenzione? Essa può essere definita come il potere di fatto sulla cosa di colui che la tiene/utilizza, riconoscendo però la preminente posizione altrui su quella cosa, ovvero riconoscendo che un altro è il possessore del bene.
Esempi di detentori sono: il conduttore di un appartamento in locazione, il comodatario che prende in prestito un bene altrui, il depositario presso cui lascio in custodia un mio bene, il lavoratore subordinato che utilizza gli strumenti del datore di lavoro, ecc.
Come distinguere il possesso dalla detenzione? Secondo la dottrina classica, ci si basa sull'elemento oggettivo del possesso.
non conferisce al detentore il diritto di disporre del bene come se fosse proprietario.tutelata solamente nei confronti degli atti di spoglio (ovvero privazione della detenzione) ma NON nei confronti di molestie
Può la detenzione trasformarsi in possesso? Sì se in presenza di un mutamento del titolo sottostante al potere di fatto della detenzione (comma 2 art.1141) dovuto causa proveniente da un terzo opposizione del detentore verso il possessore.
Atto di opposizione del detentore è un qualsiasi atto con cui il detentore manifesti al possessore che non intende più riconoscere il potere del possessore sulla cosa (laudatio possessoris). Quindi comportamento che fa venire meno la detenzione - ad esempio, un conduttore di un appartamento in locazione, che ricordiamo è detentore, scaduta la locazione si rifiuta di restituire l'appartamento al proprietario sostenendo di aver acquisito l'appartamento. Questo atto non è fondato ma rappresenta un'opposizione).
Causa proveniente da un terzo invece ad esempio un conduttore di appartamento
inlocazione che un giorno incontra un terzo (soggetto diverso quindi da chi gli ha dato locazione) il quale sostiene di essere il vero proprietario dell'appartamento e si offre di venderglielo e in questo caso si avrà mutazione del titolo ovvero il conduttore inizierà a comportarsi come proprietario dell'appartamento (indipendentemente dal fatto che il contratto non sia valido, in materia di possesso non interessa). Modi di acquisto del possesso: originario: - Modi a titolo apprensione fisica della cosa con l'intenzione di tenerla come propria (impossessandosi quindi della cosa. Ad es. sto camminando e trovo una conchiglia al mare, me la prendo e così ne ho acquistato il possesso a titolo originario). Occhio però che secondo art.1144 gli atti compiuti con altrui tolleranza non sono fondamento di acquisto. Quindi non valgono permessi/concessioni revocabili in ogni momento. derivativo: - Modi a titolo implicano una sorta di trasmissione del possesso daUn soggetto ad un altro, richiedono quindi cooperazione del precedente consegna possessore. Il possesso si trasferisce con la che può essere di 3 tipi.
Consegna:
- Effettiva (materiale) del bene
- Simbolica: come ad esempio consegna di chiavi di auto/casa
- Consensuale: così chiamata perché la situazione materiale non cambia ma bensì cambia il titolo sottostante poiché intervengono accordi tra soggetti che modificano appunto questo titolo.
La consegna consensuale si ha in 2 casi:
- Costituto possessorio: quando possessore originario trasferisce ad altri il possesso mantenendo però la detenzione di un bene (ad es. proprietario possessore di un appartamento vende ad un terzo l’appartamento e rimanendo però dentro all’appartamento mediante stipula di contratto di locazione - situazione materiale non cambia perché è sempre il soggetto iniziale a restare all’interno dell’appartamento)
- Traditio brevi mano: quando