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Capitolo 20: L'estinzione dell'obbligazione (integrato con dispensa)
Modi di estinzione dell'obbligazione
L'obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, destinato ad estinguersi. Tipica estinzione è l'adempimento. Tuttavia, il legislatore ha disciplinato alcune ipotesi nelle quali il rapporto obbligatorio ugualmente si estingue, ad esempio: morte del debitore, prestazioni infungibili e nei seguenti casi:
- compensazione
- confusione
- novazione
- remissione
- impossibilità sopravvenuta
1) Adempimento
L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore. Una volta estinta l'obbligazione, il debitore può richiedere la quietanza, cioè una dichiarazione scritta nella quale il creditore attesta di aver ricevuto l'adempimento (art 1199 cc). Si parla poi di c.d. imputazione del pagamento, art 1193 ss cc regolata agli , che sostiene che chi ha più debiti della medesima
specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di questa dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se questi criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti. Se invece il debitore ha un debito pecuniario e la somma che possiede non basta ad estinguere sia il capitale sia gli interessi, la somma va imputata prima agli interessi e poi, una volta soddisfatti, si decurta il capitale, perché se si estingue subito il capitale, questo non produrrebbe più interessi a danno del creditore.
Presenta dei requisiti oggettivi: 1176 e 1178 cc
- Diligenza (): nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia
(diligenza dell'uomo medio); altrimenti la prestazione non può considerarsi eseguita esattamente. Se il debitore esegue la prestazione nell'ambito della sua professione, la diligenza richiesta è quella propria di quel tipo di professione (c.d perizia). La diligenza è la regola generale, però ovviamente ci sono delle regole specifiche per le obbligazioni di consegnare e per le obbligazioni generiche.
2) Adempimento parziale: l'adempimento deve essere quantitativamente esatto. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale della prestazione, salvo diversamente disposto. Se però la parte residua della prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore, allora il creditore non può rifiutare l'adempimento parziale.
3) Identità della prestazione: il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore
uguale o maggiore, salvo che il creditore vi consenta. In tal caso, l'obbligazione originaria si estingue non nel momento del consenso del creditore, ma quando la diversa prestazione è eseguita. Se il debitore però non esegue neppure la diversa prestazione, il creditore può esigere la prestazione originaria. Si parla di c.d datio insolutum. (art. 1182 cc)
4) Luogo: la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti. Se le parti però non hanno espresso nulla, operano queste tre regole:
- La prestazione di consegnare una cosa determinata nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l'obbligazione.
- La prestazione di consegnare una somma di denaro presso il domicilio del creditore (c.d debiti portable).
- Per tutte le altre obbligazioni, il luogo previsto dalla legge è il domicilio del debitore (c.d. debiti querable). (art. 1183 cc)
5) Tempo: per regola generale se non è previsto un termine, l'obbligazione
è immediatamente esigibile, a meno che un termine sia comunque necessario per le circostanze e per gli usi. Se invece il termine c’è, è di norma a favore del debitore: egli può adempiere prima, ma il suo debito non può essere richiesto prima del termine. Se il termine fosse a favore del creditore vigerebbe la regola opposta.
Presenta dei requisiti soggettivi: L’art 1191 cc-Debitore: Il debitore è colui che adempie. , sostiene che il pagamento dovuto è un atto dovuto, non un negozio giuridico, di conseguenza il debitore non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità. Però attenzione, se un soggetto incapace stipula un contratto, il soggetto può chiedere l’annullamento del contratto e la restituzione del prezzo pagato. Se un soggetto capace di agire stipula un contratto e si obbliga a pagare un prezzo, ma, al momento del pagamento si trova in stato di incapacità, non può
debitore.debitore.Destinatario dell'adempimento
Il destinatario dell'adempimento è il creditore o il suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal art 1188 cccreditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo ( ). Il pagamento effettuato a chi non è legittimato a riceverlo non libera il debitore, che può essere costretto a pagare una seconda volta, salvo che:
- il creditore abbia approvato successivamente il pagamento o ne abbia approfittato.
- Il debitore abbia pagato a un creditore apparente, ossia ad un soggetto che in base a circostanza esteriori univoche appariva come il creditore e quindi legittimato a riceverlo. In questo caso il debitore è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Ovviamente, chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione al vero creditore.
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO
Accanto all'adempimento, ci sono altri metodi di estinzione dell'obbligazione, che si dividono
in:Satisfattori dell'interesse del creditore: Compensazione e confusione
Non satisfattori dell'interesse creditorio: impossibilità sopravvenuta, novazione e remissione.
Art 1242 cc
COMPENSAZIONE ()
Quando tra due soggetti vi sono rapporti obbligatori reciproci ed omogenei di fonti DIVERSE, i due rapporti possono estinguersi, totalmente o parzialmente, senza bisogno di procedere ai rispettivi adempimenti. Di regola, la compensazione di verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito. Tuttavia, alcuni crediti
Art 447
esigono che la prestazione sia in ogni caso eseguita: il più importante è il credito agli alimenti (cc), che sostiene che un'eventuale estinzione per compensazione del credito dell'alimentando con debiti che lo stesso dovesse avere nei confronti dell'alimentante, si risolverebbe per il primo nell'impossibilità di soddisfare proprie primarie esigenze di vita. La compensazione non è neanche
ammessa tra un’obbligazione civile ed una naturale. Ne esistono tre tipi:
- Compensazione legale: i due crediti devono essere OMOGENEI (entrambi con oggetto denaro o beni fungibili dello stesso genere), LIQUIDI (determinati nel loro preciso ammontare) ed ESIGIBILI (devono essere suscettibili di immediato adempimento). Affinché esista è necessario che la parte la faccia valere in giudizio, perché il giudice non può rilevarla d'ufficio.
- Compensazione giudiziale: se entrambi i crediti presentano le caratteristiche della compensazione legale, ma uno dei due non è liquido, ma di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare l’estinzione fino alla quantità corrispondente.
- Compensazione volontaria: frutto di un accordo fra i due soggetti, che rinunciano in tutto o in parte ai rispettivi crediti, anche se questi non presentano i requisiti per dar luogo a compensazione legale o giudiziale. Art 1253 cc
CONFUSIONE ( ) _Quando le
qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e iterzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati. In caso di successione ereditaria, tuttavia, nonsi ha confusione. Importante è anche l’Art 1255 cc che sostiene che se nella medesima persona siriuniscono le qualità di fideiussore (garante) e di debitore principale, la fideiussione resta in vita purchè ilcreditore vi abbia interesse. Altro caso avviene quando il credito viene incorporato in un documento(assegno, cambiale), se questo circola e ritorna a colui che l’ha emesso, il creditore coincide con il creditore,ma è possibile rimandarlo a una prossima persona. NOVAZIONE (Art. 1230 cc ss) - La novazione è un contratto con il quale i soggetti del rapporto obbligatorio sostituiscono a quello originarioun nuovo rapporto obbligatorio. Si parla di novazione soggettiva, quando la sostituzione riguarda il soggetto;di