Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CAPITOLO XVIII
GLI ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
Creditore e debitore devono essere determinati o, quanto meno, determinabili.
Obbligazioni propter rem o obbligazioni reali = obbligazione che grava su chi ha
la titolarità di un diritto reale, in quanto tale.
Obbligazioni ambulatorie = obbligazioni in cui la trasferibilità del credito senza
onere di comunicazione al debitore comporta che quest’ultimo ignora a chi, alla
scadenza, dovrà essere effettuata la prestazione
Obbligazione semplice = si ha quando all’interno di un rapporto obbligatorio
sussiste la presenza di due soggetti
Quelle in cui vi è solo un debitore e un creditore e il debitore deve adempiere
interamente la prestazione
Obbligazione plurisoggettiva = si ha quando all’interno di un rapporto obbligatorio
sussistono una pluralità di soggetti. L’obbligazione plurisoggettiva ricorre in caso di
a- obbligazione solidale che può essere
passiva quando ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare, a
favore dell’unico creditore, l’intera prestazione e l’esecuzione di questa,
fatta da uno qualsiasi di essi, ha effetto liberatorio a favore di tutti gli altri
attiva quando ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti
dell’unico debitore, all’intera prestazione e l’esecuzione fatta a favore di
uno dei creditori estingue l’obbligazione
b- obbligazione parziaria che può essere
passiva quando ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una
parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della
medesima prestazione deve essere eseguita, da ciascuno per la sua
parte, dagli altri condebitori
attiva quando ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto
dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima
prestazione deve essere eseguita a favore singolarmente degli altri
creditori, per la quota di rispettiva spettanza
Con riferimento alle ipotesi in cui più siano i soggetti obbligati o i soggetti creditori, si
pone il problema di sapere se l’obbligazione è solidale o parziaria:
in caso di pluralità di debitori di una medesima prestazione gli stessi sono tenuti
in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente presunzione di
solidarietà passiva
in caso di pluralità di creditori, si ritiene che la solidarietà ricorra solo nelle
ipotesi espressamente previste dalla legge o dal titolo
Le obbligazioni solidali passive
Nei rapporti esterni fra debitore e creditore valgono i seguenti principi
il creditore può rivolgersi, per ottenere l’intera prestazione, ad uno qualsiasi o
ad alcuni, a sua scelta, dei coobbligati. Il coobbligato richiesto della prestazione
non può esimersi dall’adempimento integrale, salvo che la legge o il titolo non
prevedano, a suo favore, il beneficio di escussione, cioè l’onere del creditore di
procedere preventivamente nei confronti di altro condebitore
l’effettuazione integrale della prestazione, ad opera di uno dei coobbligati,
estingue l’obbligazione, con conseguente liberazione di tutti gli altri da ogni
ulteriore obbligo nei confronti del creditore
il condebitore, cui sia richiesta l’esecuzione della prestazione, può opporre al
creditore le eccezioni comuni (che attengono cioè all’intero rapporto
obbligatorio), ma non quelle personali altrui (che attengono cioè esclusivamente
al rapporto tra creditore e uno o più degli altri condebitori)
la costituzione in mora di uno dei condebitori in solido non vale a costituire in
mora gli altri
l’atto con cui il debitore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in
solido ha effetto anche a riguardo agli altri condebitori
la rinuncia, da parte del creditore, alla solidarietà a favore di uno dei condebitori
non incide sulla natura solidale dell’obbligazione degli altri condebitori
la transazione, stipulata dal creditore con uno dei condebitori, che abbia ad
oggetto l’intero debito, non produce effetto nei confronti degli altri condebitori;
questi ultimi possono però dichiarare di volerne profittare e questo loro diritto
non può essere escluso da clausole inserite in transazione
la sentenza pronunciata tra creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto
nei confronti degli altri condebitori
Nei rapporti interni fra i coobbligati valgono i seguenti principi:
il carico della prestazione si divide fra i vari condebitori in parti che si
presumono eguali
se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l’intera prestazione o
comunque una somma eccedente la sua quota ha diritto di richiedere a
ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza azione di regresso
nell’ipotesi in cui uno o più degli obbligati in via di regresso risulti insolvente, la
perdita si ripartisce fra tutti gli altri condebitori
Divisibilità e indivisibilità dell’obbligazione
Le obbligazioni si distinguono in
a- indivisibili quelle che hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di
adempimento parziale
per sua natura indivisibilità oggettiva
per volontà delle parti indivisibilità soggettiva
b- divisibili
La distinzione fra obbligazioni divisibili ed indivisibili ha importanza soprattutto in tema
di obbligazioni plurisoggettive: l’obbligazione plurisoggettiva indivisibile è infatti
solidale.
La prestazione
Caratteri della prestazione . La prestazione cui è tenuto il debitore deve
a- essere suscettibile di valutazione economica
b- rispondere ad un interesse del creditore, anche non patrimoniale
Tipologia delle prestazioni . In relazione al tipo di prestazione dovuta, le
obbligazioni si distinguono a seconda che la stessa consista
I. in un dare, cioè nel trasferimento del diritto su un bene o nella consegna di un
bene: se il bene è specifico si parla di obbligazione specifica, se il bene è
determinato solo nel genere si parla di obbligazione generica
II. in un facere, cioè nel compimento di un’attività materiale o giuridica
obbligazioni di mezzi in cui il debitore è tenuto a svolgere una
determinata attività senza garantire che il creditore consegua il risultato
sperato
obbligazioni di risultati in cui il debitore è tenuto a realizzare un
determinato risultato quale esito della propria attività
III. in un non facere, cioè nell’osservanza di una condotta omissiva, consistente in
un non dare o in un non facere in senso stretto obbligazione negativa
La prestazione di distingue in
fungibile se per il creditore non sono rilevanti né l’identità né le qualità
personali di chi la esegue
infungibile nel caso contrario
Requisiti della prestazione: la prestazione deve essere possibile, lecita e
determinata o determinabile.
Inoltre debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
L’oggetto oggetto dell’obbligazione è la prestazione dovuta.
Nelle obbligazioni di dare il bene dovuto viene indicato come oggetto dell’obbligazione
e si distinguono
obbligazioni generiche quando il debitore è tenuto a dare cose non ancora
individuate ed appartenenti ad un determinato genere. In caso di obbligazione
generica il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media
obbligazioni specifiche quando il debitore è tenuto a dare una cosa determinata
L’obbligazione da generica si trasforma in specifica quando si perviene, d’accordo tra
le parti o nei modi dalle stesse stabiliti, all’individuazione delle res scelte per
adempiere.
Obbligazioni semplici hanno ad oggetto un’unica prestazione che il debitore per
liberarsi è tenuto ad eseguire
Obbligazioni alternative hanno ad oggetto due o più (obbligazioni con alternativa
multipla) prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone una sola, senza peraltro
poter costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra. Se non è
diversamente previsto, la scelta di quale prestazione eseguire, che dà luogo alla
concentrazione, cioè alla riduzione delle prestazioni dedotte ad una sola, compete al
debitore. Con l’esercizio della facoltà di scelta, l’obbligazione da alternativa diventa
semplice
In caso di impossibilità sopravvenuta: se una delle prestazioni diviene impossibile per
causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’obbligazione si considera semplice e il
debitore è tenuto ad eseguire l’altra prestazione
In breve: obbligazione nella quale sono dovute dal debitore due o più
prestazioni, ma lo stesso si libera prestandone una
Obbligazioni facoltative hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha
facoltà di liberarsi eseguendone un’altra oppure nel caso in cui al creditore sia
riconosciuto il diritto, da esercitarsi fino al momento in cui non vi sia stato
l’adempimento della prestazione principale, di richiedere l’effettuazione di una diversa
prestazione facoltativa
In caso di impossibilità sopravvenuta: se l’unica prestazione dedotta in obbligazione
diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue; se
diviene impossibile l’altra, l’obbligazione permane e il debitore non può liberarsi
eseguendo la prestazione dedotta in obbligazione
In breve: obbligazioni in cui, per legge o per volontà delle parti, al debitore
viene attribuita la facoltà di liberarsi con l’esercizio di una prestazione
diversa da quella originariamente dovuta
Le obbligazioni pecuniarie quella in cui il debitore è tenuto a dare al creditore
una somma di denaro.
I debiti pecuniari vanno estinti mediante moneta avente corso legale nello stato al
tempo del pagamento. Nel nostro paese corso legale ha l’euro.
Se il debito pecuniario è espresso in moneta estera, il debitore, di regola, può pagare
in moneta nazionale, al corso del cambio nel giorno della scadenza. Inoltre, qualora sia
stato chiarito che il pagamento va fatto proprio nella moneta pattuita, il debitore è
tenuto ad adempiere con la valuta straniera.
La giurisprudenza ammette che le obbligazioni pecuniarie possano essere dal debitore
estinte, oltre che attraverso la dazione di pezzi monetari, mediante qualsiasi altro
mezzo di pagamento che garantisca al creditore il medesimo effetto del pagamento in
contanti.
Da ciò consegue che
a- se il debitore paga