Se la strage commessa allo di attentare alla sicurezza dello Stato”, in base al principio di
specialità applicherà
si l'art. 285. Il delitto di strage assorbe sia quello di omicidio che di lesioni
eventualmente provocati nell'attentare alla pubblica incolumità.
personali
L’incendio (art. 423) (della cosa altrui)
1. Chiunque cagiona un incendio reclusione da 3 a 7 anni.
è punito con la
2. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto
deriva pericolo per la pubblica incolumità.
è
L’“incendio” definibile, secondo la giurisprudenza maggioritaria, come un fuoco di vaste
è
proporzioni che abbia la tendenza a diffondersi e sia difficile da spegnersi: non tale un fuoco
che venga domato sul nascere o che non abbia ancora raggiunto proporzioni considerevoli. Questa
è
definizione di incendio, peraltro corrispondente al significato letterale del termine,
“restrittiva” “fuoco”
giustificata dal fatto che la stessa legge penale distingue tra l'appiccare il e l’“incendio”
vero e proprio (art. 424*). incolumità
Il codice ha inserito l'incendio tra i delitti contro la pubblica in considerazione, appunto,
dell'integrità
della sua intrinseca attitudine ad esporre a rischio i beni della vita e fisica di un numero
indeterminato di persone. L'art. 423 configura due distinte figure di reato:
1. l'incendio che ha ad oggetto una cosa (la norma fa consistere la condotta incriminata
“altrui”
“cagionare
nel semplice fatto di un incendio”, presupponendosi che la cosa incendiata non sia
proprietà è
di dell'incendiario): il pericolo presunto e la giurisprudenza dominante, in linea
è
con questa originaria scelta legislativa, afferma solitamente che l'esistenza del pericolo
può
presunta in modo assoluto, e quindi non essere in concreto accertata dal giudice. Questa
pericolosità è perché
presunzione di criticabile nell'incendio lo scarto tra fatto tipico e
dell'incolumità è ciò
esposizione a pericolo di terzi non rara (e potrebbe contrastare con il
offensività*). l'incostituzionalità
principio di Per questo la giurisprudenza di merito ha eccepito
della differente disciplina dell'incendio di cosa altrui e dell'incendio di cosa propria, sotto il
disparità
profilo di una di trattamento ingiustificata ex art. 3 Cost. La Corte costituzionale ha
riconosciuto la della presunzione legislativa di pericolo di cui all’art. 423 co. 1: per
legittimità
configurabilità è
la del delitto di incendio, necessario che si verifichi un evento tale che sia
potenzialmente idoneo (se pur non concretamente) a creare la situazione di pericolo per la
incolumità; incolumità
pubblica la presunzione del conseguente pericolo per la pubblica si
cioè
giustifica in quanto l'elemento materiale del delitto, e il fuoco-incendio, abbia
incolumità.
caratteristiche tali da renderne deducibile in via normale il pericolo per la pubblica
Dunque un modo per superare (o comunque attenuare) la presunzione di pericolo consiste
“incendio”
nel definire soltanto un fuoco avente caratteristiche tali, per proporzione e violenza,
l'incolumità è
da creare un pericolo effettivo per pubblica; infatti questo l’orientamento
interpretativo dominante*. punibilità è
2. l’incendio che ha ad oggetto una cosa la subordinata alla condizione
“propria”:
esplicita che dal fatto derivi pericolo per la pubblica Tale requisito che il
incolumità.
è punibilità,
giudice deve accertare non condizione obiettiva di ma elemento costitutivo del
proprietà
fatto. Per cosa propria in giurisprudenza si intende quella su cui grava un diritto di
dell'agente (sono esclusi quindi il possesso e altri diritti reali).
Alla base di questa diversa disciplina stanno due ragioni di fondo: nel caso dell'incendio di cosa
è
propria, il legislatore si preoccupato di conciliare o bilanciare l'esigenza di proteggere la
incolumità pubblica col diritto del proprietario a disporre della cosa propria come meglio gli
aggrada (diritto disconosciuto solo di fronte alla reale esistenza del pericolo per la pubblica
incolumità); è,
nel medesimo tempo, l'azione incendiaria realizzata dallo stesso proprietario di
più
regola, circoscrivibile e meglio controllabile che non l'incendio appiccato su cose appartenenti
ad altri. è perché può purché
Il reato a forma libera, l'incendio essere provocato con qualsiasi mezzo
idoneo a conseguire l'obiettivo (uso di fiammiferi, bombe o attivazione di cause meccaniche,
chimiche ecc.).
Il dolo (generico) consiste, in entrambe le fattispecie, nella di cagionare un incendio,
volontà
unitamente alla consapevolezza del pericolo incombente su una cerchia indeterminata di persone.
Qualora il fatto sia stato commesso (anche) al fine di uccidere, si applica solo l'art. 422 [*La strage].
Il reato si consuma nel momento in cui il fuoco assume le caratteristiche e le dimensioni
dell'incendio e per l’incendio di cosa propria serve anche l’accertamento che dall’incendio ne sia
pubblica.
derivato pericolo per l’incolumità
è
Il tentativo configurabile (per la giurisprudenza prevalente solo quello di cosa altrui).
Si applicano le circostanze aggravanti (che valgono anche per l’art. 424) previste dall'art. 425
(pena aumentata) se il fatto è commesso:
1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2. su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende
agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere
e condurre le acque;
3. su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4. su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o
derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
5. [su boschi, selve e foreste].
Qualora si verifichi la morte, in assenza del fine di uccidere, si applica la disposizione in esame in
(sempre se la morte non è voluta neanche a titolo di dolo eventuale).
combinato con l'art. 586*
L’incendio boschivo (art. 423-bis)
1. Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento, propri o altrui, reclusione da 4 a 10 anni.
è punito con la colpa, reclusione da 1 a 5 anni.
2. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per la pena è della
Si tratta di una nuova fattispecie incriminatrice, speciale rispetto all’incendio, introdotta dal d.l. n.
specificità
220/2000, dal quale si differenzia per l’oggetto materiale della condotta. La degli oggetti
materiali contro i quali si dirige l'azione incendiaria (boschi, selve, foreste ecc.) si proietta anche sul
all'incolumità
bene giuridico tutelato: oltre pubblica, rientra il patrimonio forestale e, per il suo
tramite, l'ambiente.
La condotta incriminata ha una struttura simile a quella della fattispecie di incendio (reato a forma
è
libera), con la differenza che nell’incendio boschivo sanzionato allo stesso modo l'incendio di
boschi e foreste o il che si giustifica considerando che i beni silvani si
“propri” “altrui”;
sottraggono alla disponibilità dello stesso proprietario.
La legge-quadro in materia di incendi boschivi (l. n. 353/2000) definisce, all'art. 2, l'incendio
“un
boschivo fuoco con a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate,
suscettività
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure
può
su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”. Questa definizione normativa
essere assunta a punto di riferimento, a condizione tuttavia di mantenere fermo il nucleo centrale
del concetto di incendio penalmente rilevante finora elaborato da dottrina e giurisprudenza*.
può
Per la determinazione del contenuto delle locuzioni boschi, selve, foreste ecc. si fare
riferimento all'elaborazione giurisprudenziale maturata in rapporto all'abrogata circostanza
aggravante di cui all'art. 425, n. 5* e alla normativa extrapenale, spesso di fonte regionale, che
disciplina la materia ambientale. difformità
Quanto all'elemento soggettivo, in alla tecnica normativa adottata dal codice, la
disposizione in esame disciplina insieme l'incendio boschivo doloso (co. 1) e quello colposo (co. 2),
è è
con trattamento punitivo ovviamente differenziato. Il dolo generico e la colpa determinabile
secondo i criteri generali.
Il reato si consuma nel momento in cui il fuoco assume le caratteristiche e le dimensioni
è
dell'incendio boschivo. Dunque il reato configurabile anche in luoghi disabitati e, qualora si metta
anche in pericolo la vita di un numero indeterminato di persone, tale fattispecie concorre con la
fattispecie generale di incendio.
è pacificamente
Il tentativo ammissibile.
Sono previste due circostanze aggravanti in caso si verifichino determinati eventi non voluti:
co. 3 (pene aumentate): se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette;
metà):
co. 4 (pene aumentate della se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente
all'ambiente.
Poi sono previste anche due circostanze attenuanti:
metà l'attività
co. 5 (pene diminuite dalla a due terzi): se l’incendiario si adopera per evitare che
delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove
possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;
metà): l'autorità
co. 6 (pene diminuite da un terzo alla se l’incendiario aiuta concretamente di
l'autorità
polizia o giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o
nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Il danneggiamento seguito da incendio (art. 424)
1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa
altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui punito, se dal fatto sorge il pericolo di un
è
incendio, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
2
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