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A) SOGGETTO ATTIVO: E’:
1) Il “chiunque” dell’art. 609 octies, quindi si tratta di reato comune, nei casi di atti sessuali violenti,
con abuso dell’infermità della vittima o con inganno;
2) Il Soggetto che ricopre la posizione di autorità, quindi si tratta di reato proprio, nel caso di reati
sessuali con abuso di autorità.
B) ELEMENTO OGGETTIVO: La condotta va definita attraverso il combinato disposto:
1) Del secondo comma dell’art. 609 octies, che descrive la condotta come il “commettere atti di
violenza sessuale di gruppo”; 151
2) Del primo comma, che, definendo la violenza di gruppo come la “partecipazione di parte di più
persone riunite ad atti di violenza sessuale” di cui all’art. 609 bis, precisa ulteriormente la condotta
come il “partecipare, in riunione con altre persone, ai suddetti atti di violenza sessuale”;
3) Del quarto comma, che, prevedendo l’attenuante della “minima importanza” dell’opera del
partecipante, “nella preparazione o nell’esecuzione del reato”, completa la descrizione della
condotta nella sua struttura integrale del “partecipare, in riunione con altre persone, alla
preparazione o all’esecuzione degli atti sessuali di cui all’art. 609 bis”.
Così ricostruito il fatto materiale del reato, appare così caratterizzato da:
a) Pluralità di soggetti (i partecipanti): Che non può essere inferiore a due, (compreso l’esecutore
dell’atto sessuale), onde trattasi di reato plurisoggettivo. E che può essere costituita anche da
persone non o non tutte imputabili o punibili.
b) Partecipazione di tali persone agli atti sessuali: La quale, come nel concorso, può essere
partecipazione necessaria o agevolatrice, morale o materiale, alla preparazione o all’esecuzione del
reato.
c) Partecipazione agli atti sessuali da parte di detti partecipanti riuniti: Cioè in “riunione” fra loro,
nel senso che la partecipazione deve estrinsecarsi, comunque, in presenza della vittima nel luogo ed
al momento del compimento degli atti sessuali da essa subiti o compiuti, sia tale partecipazione
insorta in concomitanza o anteriormente ad essi. Perché sussista tale compartecipazione riunita, che
può essere anche occasionale, formatasi sulla base di un accordo non preordinato, ma istantaneo o
perfino tacito occorre perciò:
1) Compresenza fisica di tutti i partecipanti. E più precisamente presenza:
Contestuale degli stessi al compimento degli atti sessuali;
I. Reciprocamente consapevole, dovendo ciascun soggetto sapere della presenza degli altri e
II. motivata dalla comune finalità del compimento degli atti sessuali;
Percepita dalla vittima sensorialmente;
III.
2) Compresenza partecipativa di tutti i partecipanti al reato: Per essere soggetti attivi del reato non
bastano né il mero “assistere” da spettatore connivente, né la “partecipazione non concomitante”
agli atti sessuali posta in essere in assenza della vittima, trattandosi, in questi casi, non di coautoria,
ma di mero “concorso esterno al reato”. 152
* Tale compresenza partecipativa in presenza della vittima, nel luogo e momento degli atti sessuali
può consistere nelle diverse forme del:
Compimento materiale degli atti sessuali, che possono essere compiuti da tutti i partecipanti,
a) da taluni o anche da uno soltanto;
Semplice prestazione di un contributo collaborativo materiale (ad es.: minacciando la
b) vittima) o morale (mediante la determinazione o il rafforzamento del proposito criminoso
negli altri partecipi).
* Pertanto, si ha:
Reato di violenza sessuale di gruppo: Quando tutti i soggetti compresenti, tenendo condotte
1) partecipative, come sopra precisate, integrano gli estremi di questa fattispecie
plurisoggettiva;
Concorso esterno nel reato di violenza sessuale di gruppo: Quando ulteriori soggetti vi
2) concorrono con condotte non tipiche, perché diverse dalle suddette, ma pur sempre integranti
gli estremi degli artt. 110-609 octies;
Concorso nella violenza sessuale (art. 110-609 bis): Quando una o più persone concorrono in
3) tale reato, senza porre in essere alcuna condotta tipica ex art. 609 octies, senza cioè alcuna
condotta partecipativa concomitante agli atti sessuali posti in essere da altro ed unico
soggetto.
d) Dalla rispondenza degli atti sessuali, posti in essere, a quelli ex art. 609 bis .
C) OGGETTO GIURIDICO: E’ la libertà o l’intangibilità sessuale, a seconda che la vittima sia
ultraquattordicenne o infraquattordicenne.
D) OFFESA: E’ la lesione di tali beni. Si tratta di reati di danno.
E) ELEMENTO SOGGETTIVO: Si tratta di reato a dolo generico, richiedendo la sola coscienza
e volontà di partecipare, nei modi sopra precisati, ed in concomitante riunione con almeno altra
persona, ai suddetti atti sessuali, violenti, abusivi o ingannatori, subiti o compiuti dalla vittima.
+ Errore sull’età: L’errore sull’età infraquattordicenne della vittima non scusa.
+ Errore sul consenso: Esclude, invece, ex art. 47 il dolo, l’errore sul consenso. 153
F) PERFEZIONE: Si ha nel momento e luogo in cui la vittima subisce o compie almeno un atto
sessuale.
G) TENTATIVO: E’ configurabile.
H) CIRCOSTANZE SPECIALI: Il reato è attenuato:
1) Per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai
n. 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell’art. 112 (art. 609 octies/4). Cioè il determinato sia
persona soggetta all’autorità, direzione o vigilanza del determinatore, oppure un minore di anni
diciotto o in stato di infermità o di deficienza psichica;
2) Per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o esecuzione
del reato (art. 609 octies/4).
+ Il reato è aggravato, ex art. 609 octies/3, se concorre taluna delle aggravanti previste dall’art. 609
ter.
+ Problema dei reati plurisoggettivi: Rispetto alla violenza di gruppo si pone il problema dei reati
(necessariamente) plurisoggettivi. Ossia se ai concorrenti necessari siano o meno applicabili le
norme sul concorso (eventuale) di persone e particolarmente degli artt. 118 e 119.
* In forza del principio, adottato dalla dominante dottrina, dell’applicabilità di dette norme, salvo
controindicazioni di legge o incompatibilità rispetto alle singole figure di reato plurisoggettivo, alla
violenza di gruppo sembra doversi escludere l’applicazione dell’aggravante dell’art. 112 n.1, dato
che l’art. 609 octies prevede una pena più gravosa per la violenza sessuale plurisoggettiva, già a
partire dal numero di due persone.
Le ulteriori forme della salvaguardia della vittima. Completano il sistema di tutela delle vittime dei
delitti sessuali, oltre alla previsione, ai fini della salvaguardia della salute delle stesse, della “perizia
obbligatoria” a carico dell’imputato, per accertare, in caso di prospettabile rischio, la sussistenza di
“patologie sessualmente trasmissibili”, varie forme di tutela endoprocessuale, e, l’introduzione della
contravvenzione delle “Divulgazione delle generalità o dell’immagine della persona offesa da atti di
violenza sessuale”, quale limite al diritto di cronaca a tutela dell’anonimato delle vittime di reati
sessuale. 154
CAPITOLO VI: I DELITTI DI PROSTITUZIONE E DI PORNOGRAFIA MINORILI
SEZIONE I: I DELITTI DI PROSTITUZIONE E DI PORNOGRAFIA MINORILI IN GENERALE
Considerazioni introduttive. I delitti in materia di prostituzione e di pornografia minorili sono stati
introdotti:
1) Per quanto riguarda i nuovi artt. 600 bis-600 septies, dalla L. 3/8/98 n.269;
2) Per quanto riguarda gli aggiunti artt. 600/3, 601/2, 602/2, dalla L. 11/8/2003 n. 228, sostituiti
dall’art. 602 ter/1b, introdotto dalla L. n. 108/2010.
* Sono leggi costituenti l’attuazione, in diversa misura, di vari documenti internazionali, come, ad
esempio la “Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo dell’O.N.U.” 155
+ Cinque sono le finalità fondamentali perseguite dalla nuova normativa:
1) Rinforzare la repressione penale in materia di prostituzione e di pornografia minorili, affiancando
ad essa anche la responsabilità amministrativa degli enti;
2) Fornire all’Autorità giudiziaria più efficaci strumenti processuali;
3) Attribuire alla polizia giudiziaria nuovi mezzi di contrasto di tale prostituzione e pornografia;
4) Tutelare i minori contro i danni fisici e psichici connessi ai reati subiti;
5) Attribuire ad organismi istituzionali il compito di coordinamento e di informazione dell’attività di
monitoraggio e repressione dello sfruttamento sessuale minorile.
+ Circa i nuovi delitti introdotti dalle leggi del 1998 del 2003, del 2006 e del 2012 va precisato che:
I delitti degli artt. 600 bis/1, 600 ter, 600 quinquies e 600/3, 601/2, 602/2 (sostituiti questi
a) ultimi tre dall’art. 602 ter/1b) costituiscono la diretta attuazione degli obblighi convenzionali
assunti dall’Italia con la ratifica della “Convenzione sui diritti del fanciullo”;
I delitti previsti dagli artt. 600 bis/2 e 600 quater costituiscono una scelta politico-criminale
b) autonoma, perché, pur se non antitetica, non è espressamente imposta da detta Convenzione;
Ambedue i suddetti delitti sono stati previsti, invece, in adesione al “Programma di azione”
c) allegato alla “Dichiarazione finale della Conferenza di Stoccolma”, mentre il delitto 600
quater risponde anche all’invito, rivolto dalla “Risoluzione del Parlamento europeo agli Stati
membri”, di perseguire penalmente la produzione e la detenzione di materiale pornografico
minorile;
Il delitto dell’art. 600 quater/1, trova la primaria previsione nella “Convention on
d) Cybercrimes” e nella “Decisione Quadro del Consiglio d’Europa”.
* Come i documenti internazionali, così pure le leggi in esame hanno preso le mosse dalla
emersione della piaga, reale e dilagante dello sfruttamento commercialistico della prostituzione e
della pornografia minorili. E, animata dalle migliori intenzioni, ha arricchito la categoria dei delitti
contro la persona di nuovi o di modificati delitti aventi una precisa ragione di essere. Con la triplice
finalità, dell’inasprimento sanzionatorio dei fatti di reclutamento, induzione, favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione minorile, dell’ammodernamento dei vecchi delitti di schiavitù e
156
tratta, che rimandavano a tempi andati, e dell’incriminazione ex novo della fruizione della
prestazione sessuale mercenaria minorile da parte del cliente e della pornografia minorile.
I soggetti tutelati. Sono non soltanto i “fanciulli”, ma tutti i minori degli an