Capitolo II: I delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Sezione I: I delitti di omicidio, percosse e lesioni
I beni primari della vita e dell'incolumità individuale. Il diritto alla vita costituisce, nel nostro ordinamento personalistico, il bene-fine primario. Anche se, per un apparente paradosso, non trova espresso riconoscimento costituzionale.
Diritto alla vita
Il diritto alla vita rientra fra i beni-presupposto della Costituzione, come tali da essa incontestabilmente riconosciuti, almeno implicitamente. E come tale va costituzionalmente riconosciuto, in tutta la sua centralità e pienezza di significati, alla luce del quadruplice dato:
- Che il nostro ordinamento personalistico-solidaristico pone la persona umana nella sua unitarietà fisico-psichica e nella sua dimensione individuale-sociale, riconoscendone i diritti inviolabili e favorendone il pieno sviluppo attraverso l’imposizione, alla Repubblica, della rimozione degli ostacoli, limitativi, di ordine economico e sociale, e, ai singoli, dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale;
- Che il riconoscimento e la tutela del diritto alla vita sono presupposto e supporto della manifestazione e dello sviluppo della personalità umana, in quanto senza di essi, anche il riconoscimento, la tutela e l’esercizio di tutti gli altri diritti individuali e sociali, “di” e “da”, della persona umana, e l’imposizione della rimozione di questi ostacoli e dell’adempimento di questi doveri resterebbero astratte enunciazioni prive di effettività: a cominciare dagli stessi diritti di libertà, perché per poter essere liberi occorre essere innanzitutto soggetti vivi;
- Che la stessa gerarchizzazione fra beni-fine e beni-mezzo ha un senso in funzione, innanzitutto, della postulata tutela della vita come il bene-fine supremo;
- Che il diritto alla vita, così costituzionalizzato, tramite il disposto dell’art. 2 Cost., si eleva a diritto inviolabile per eccellenza, il cui correlato passivo del divieto di uccidere ha come destinatari sia i soggetti privati, sia i pubblici poteri, legislativo, giudiziario, esecutivo.
Diritto all'incolumità individuale
Il diritto all'incolumità individuale costituisce anch’esso un bene-fine primario, pur se di rango inferiore a quello alla vita. L'incolumità va intesa in rapporto:
- Alla inscindibile unitarietà della persona, nel suo significato globale, di integrità fisica e psichica funzionale ed estetica;
- Alla sua variabilità da persona a persona: nel significato relativo e concreto di funzionalità psicofisica e di esteticità di quel singolo determinato soggetto, rapportabili ad una pluralità di fattori (età, sesso, malattie, ecc.) ed in qualsiasi grado si manifestino, essendo la salute e l’aspetto fisiognomico beni dell’individuo meritevoli di tutela contro ogni atto peggiorativo. In breve, come diritto a godere del proprio stato di salute, di funzionalità psicofisica e di esteticità, per quel che sono e più o meno buoni che siano.
Tutela dell'incolumità individuale
L'incolumità individuale viene costituzionalmente tutelata in forza dei disposti:
- Dell’art. 32, che con l’elevare a fondamentale diritto dell’individuo la salute, tutela l’incolumità individuale nella sua primaria dimensione di integrità funzionale, fisica e psichica;
- Dell’art. 13, che con il tutelare la disponibilità dell’essere corporeo contro interventi coercitivi statuali, implicitamente tutela l’essere corporeo in generale e quindi l’integrità fisica;
- Degli art. 3/1, 41/2 e 27/2, 32/2, i quali consentendo di enucleare la dignità umana come valore costituzionale e elevato a diritto inviolabile portano ad estendere la tutela dell’incolumità individuale anche alla sua ulteriore dimensione dell’integrità estetica. Quest’aspetto condiziona la percezione da parte del soggetto della propria identità personale.
Tutela penale
Meritevoli della più ampia ed inequivoca tutela penale devono considerarsi: sia il diritto alla vita, sia il diritto all’incolumità individuale. E questo va tutelato contro le aggressioni menomatrici non solo della salute fisico-psichica, ma anche e soltanto dell’aspetto estetico, comunque si presentino, pur non comportando nessuna menomazione della salute (ad es.: tatuaggi deturpanti il volto) o una menomazione di questa di gravità o durata pari o inferiore a quella estetica (ad es.: deformazioni, sfregi permanenti).
Anche se all’integrità estetica il codice appresta una tutela non diretta, ma solo indiretta ed eventuale, quando il fatto, in quanto commesso senza il consenso del soggetto, dia luogo alla violenza privata o al sequestro di persona oppure all’ingiuria (ad es.: tatuaggi osceni sul volto).
Nel nostro sistema penale la vita e l’incolumità individuale sono tutelati:
- Dai reati contro la vita e l’incolumità della singola persona o di una pluralità, pur sempre determinata di persone, comprendenti i delitti, nella quasi totalità di danno, e le contravvenzioni, di pericolo; ma anche i reati aggravati dall’evento della morte o delle lesioni;
- Dai reati contro la vita e l’incolumità di una pluralità indeterminata di persone, consistenti in fattispecie vaganti di pericolo e comprendenti i delitti e le contravvenzioni contro l’incolumità pubblica;
- Da una serie di reati, in genere contravvenzionali, previsti nelle leggi speciali ed incriminanti l’inosservanza delle normative preventive in materia di attività pericolose, giuridicamente autorizzate.
L'omicidio in genere
Fra i delitti naturali, l’omicidio è il delitto naturale per eccellenza ed è la costante più costante del diritto penale. Nelle remote costumanze latine, l’omicidio era lasciato alla vendetta del sangue dei parenti. Il più antico diritto romano lo considerò come delitto contro la collettività, sottraendolo all’arbitrio dei congiunti della vittima.
Già prima della legge delle XII Tavole esistevano a Roma giudici speciali (quaestores parricidi) per reprimere l’omicidio. Giudici che vennero sostituiti già prima dell’epoca di Silla dalle quaestiones, giurie presiedute da magistrati. Fondamentale in materia rimase la “lex Cornelia de sicariis et veneficiis”. Fino all’epoca di Costantino restò esclusa dall’omicidio l’uccisione del figlio sottoposto alla patria potestà, in virtù del diritto di vita e di morte degli ascendenti sui discendenti. Per lungo tempo fu considerata danneggiamento l’uccisione dello schiavo commessa da persona diversa dal proprietario.
Non punibile per omicidio era colui che uccideva per legittima difesa, causa di guerra, ordine dell’autorità, ma anche chi arrecava la morte al violatore del bando, al coniuge adultero. Mentre l’omicidio volontario era punito come crimine pubblico, l’omicidio colposo come danneggiamento. Punibili erano anche il tentativo e la semplice manifestazione della volontà omicida, pur se con pene minori. La pena di morte, con cui in origine era punito l’omicidio fu sostituita con l’interdizione dell’acqua e del fuoco; e sotto l’Impero con la deportazione per le persone di condizione sociale superiore.
Nel diritto barbarico la vendetta del sangue, che dominò per molto, fu via via sostituita dalla composizione, diventando il guidrigildo (il prezzo del sangue) la pena ordinaria. Nell’alto Medioevo, prevalse per lungo tempo la tendenza a punire l’omicidio con la pena privata, mentre diffuse erano pure le vendette del sangue, per limitare le quali furono introdotte le Tregue di Dio. Alla responsabilità oggettiva barbarica si sostituì la distinzione fra omicidio doloso e colposo, il primo punito con la morte e spesso con la confisca dei beni, il secondo con pene lievi di solito pecuniarie. Nell’ambito dell’omicidio doloso, accanto al parricidium e veneficium comparirono altre figure (fra cui l’assasinium). Nell’epoca illuministica le pene subirono un’attenuazione. Con frequenti ritorni successivi alla pena capitale in alternativa alla pena detentiva a vita o per lunga durata.
Le figure di omicidio comune
Il codice prevede tre figure di omicidio comune, che si differenziano sotto il profilo soggettivo: il doloso, il preterintenzionale, il colposo, ma accomunate sotto il profilo oggettivo dal denominatore del “cagionare la morte di un uomo”.
Soggetto attivo
Si tratta di:
- Per l’omicidio omissivo, “chiunque”, quindi si tratta di reato comune;
- Per l’omicidio omissivo, il soggetto gravato dell’obbligo di garanzia, quindi si tratta di reato proprio.
Elemento oggettivo
La condotta consiste:
- In qualunque comportamento idoneo a cagionare morte, poiché essa è tipizzata esclusivamente in funzione di tale idoneità causale. Sono indifferenti ai fini della sussistenza del delitto, le modalità della stessa che assumono a volte rilevanza ai soli fini di aggravare la pena. Si tratta di un reato a forma libera.
- In un’azione, essendo il maggior numero di omicidi posto in essere con una condotta attiva e quindi reati commissivi.
L’azione può estrinsecarsi:
- In modalità violente: potendosi trattare di violenza fisica o anche violenza psichica;
- In modalità fraudolente, insidiose;
- In modalità indirette;
In un’omissione, in quanto il non impedire, da parte di chi ne ha il dovere giuridico, l’evento della morte equivale a cagionarlo. Quindi l’omicidio può costituire anche un reato omissivo improprio.
Oggetto materiale
Si tratta di:
- Un uomo: cioè un essere umano, non più alla fase di concepito; ma:
- Venuto ad esistenza attraverso la fecondazione sessuata, asessuata o extraspecifica e che si è sviluppato in qualunque ambiente idoneo a portarlo alla maturazione;
- Capace di vita autonoma, sia esso fuoriuscito o meno dal corpo materno (costituisce duplice omicidio l’uccisione per esempio mediante veleno della madre e del concepito non ancora partorito, ma capace di vita autonoma);
- Un uomo vivente, cioè venuto ad esistenza e non ancora morta, anche se non necessariamente vitale. Oggetto materiale dell’omicidio non può essere un cadavere. Non occorre che l’uomo vivente sia anche vitale, in quanto non è consentito distinguere fra vita e vitalità, la vita umana è oggetto di tutela quale che ne sia la residua durata;
- Un qualsiasi uomo, poiché il principio personalistico-egualitario non tollera alcuna discriminazione di tutela in ordine al bene supremo della vita, per qualsiasi ragione (sesso, razza, lingua, religione, ecc.);
- Un uomo diverso dal soggetto agente, poiché il cagionare la morte di se stessi non costituisce omicidio, ma suicidio, penalmente non perseguibile neanche nella forma del suicidio tentato.
Evento
È la morte dell'uomo, cioè la morte clinica, che consiste nella perdita, totale e irreversibile, della capacità dell'organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale, coincidente con la morte encefalica.
L’omicidio costituisce spesso reato ad evento differito ed a distanza, in quanto la morte, non di rado, si verifica in tempo e luoghi diversi da quelli in cui si è verificata la condotta, anche per effetto del prolungamento della sopravvivenza.
Nesso causale
Fra la condotta e l’evento della morte deve sussistere un nesso naturalistico, in caso di azione. Invece, in caso di omissione, deve esistere un nesso causale normativo.
Oggetto giuridico
È la vita, che, come si desume ex art. 32 Cost., è tutelata innanzitutto come diritto individuale, supremo e personalissimo, ed anche come interesse della collettività.
Soggetto passivo
È il titolare del bene della vita e come tale può essere un qualunque uomo. Il capo dello Stato italiano, i capi di Stato esteri, il Sommo Pontefice sono soggetti passivi dei reati speciali degli artt. 276 e 295.
Offesa
È la distruzione del bene della vita, che segna la trasformazione dell’uomo in cadavere, quindi l’omicidio è il reato di danno per eccellenza. Offesa sufficiente è anche l’anticipazione di una morte già incombente.
Perfezione
Si ha nel momento e luogo della morte, che spesso non coincide con quelli della condotta. L’omicidio è la figura è tipica di reato istantaneo, poiché l’offesa si perfeziona ed esaurisce sempre e necessariamente nell’attimo di passaggio dalla vita alla morte clinica. Mentre la morte biologica è un processo, la morte clinica è istantaneità, anche se il suo preciso momento non è sempre di agevole accertamento. È reato di evento e (eventualmente) plurisussitente.
Tentativo
È configurabile il tentativo sia nelle forme del tentativo incompiuto che compiuto, sia nelle forme del tentativo attivo ed omissivo e conseguentemente la desistenza ed il recesso volontari.
Omicidio doloso, preterintenzionale, colposo
Poiché le tre forme di omicidio comune si differenziano sotto il profilo dell'elemento soggettivo (dolo, colpa, preterintenzione) e delle circostanze aggravanti speciali, rispetto a questi elementi differenziali, esse vanno distintamente analizzate.
Omicidio doloso [Art: 575]
Consiste nel fatto di “chiunque cagiona la morte di un uomo”.
Elemento soggettivo
È reato:
- A dolo generico per eccellenza, richiedendo l’art. 575 la sola coscienza e volontà di cagionare la morte di un uomo, in quanto per la sua sussistenza è indifferente la finalità perseguita dall’omicida, che può rilevare come circostanza aggravante;
- A dolo intenzionale ed a dolo eventuale. Soppresso è stato il “fine di uccidere”, richiesto dal codice Zanardelli. Quindi, l’animus necandi non è necessario. Il dolo di omicidio può essere di impeto, di proposto, di premeditazione.
Errore: L’error in persona (ad es.: uccisione di Tizio invece che di Caio) è irrilevante, visto il principio dell’indifferenza dell’identità del soggetto passivo.
Morte per contagio AIDS
Nel caso di morte per contagio AIDS da rapporti sessuali non protetti, l’autore del contagio risponderà:
- Di omicidio doloso, se era a conoscenza della patologia ed ha intenzionalmente provocato o accettato il rischio del contagio e della morte, anche in caso di previa informazione del partner, essendo il suo consenso non scriminate, poiché ha come oggetto, non la propria morte, bensì il rischio di infezione, e comunque, beni indisponibili, cioè la salute e la vita;
- Di omicidio colposo se questa patologia era da lui conosciuta e non ha accettato neppure il rischio del contagio e della morte;
- Nessun reato se questa patologia non era da lui conosciuta né conoscibile.
Circostanze aggravanti speciali
La diversa gravità dell’omicidio è graduata:
- In non poche legislazioni, attraverso la previsione, innanzitutto, delle due fattispecie autonome dell’omicidio premeditato e dell’omicidio volontario;
- In altre attraverso il sistema delle aggravanti, che negli artt. 576 e 577 ne prevede una fitta rete.
L’abolizione della pena di morte sostituita dall’ergastolo ha privato di rilevanza l’originaria previsione in due diversi artt. delle aggravanti dell’art. 576, comportante la pena capitale, e delle aggravanti ex art. 577, comportanti l’ergastolo.
Circostanze aggravanti personali
Sono circostanze aggravanti personali: l’essere l’omicidio commesso:
- Con premeditazione;
- Per motivi abbietti o futili.
Aggravanti concernenti le modalità della condotta o i mezzi usati
L’avere adoperato sevizie o l’avere agito con crudeltà verso le persone;
- L’avere commesso l’omicidio con il mezzo di sostanze venefiche oppure con un altro mezzo insidioso.
Ratio di quest’ultima è la minore difesa privata con conseguente agevolazione del fine omicida.
- Sostanze venefiche: Venefiche sono le sostanze capaci di determinare la morte mediante azione tossica sull’organismo.
- Mezzi insidiosi: Insidiosi sono i mezzi che, per loro natura ingannevole o per il modo o le circostanze in cui sono usati, sono di difficile identificazione.
Aggravanti concernenti la connessione fra reati
L’avere commesso l’omicidio:
- Per eseguire o occultare un altro reato ovvero per conseguire o assicurare a sé o altri il profitto o il prodotto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato.
Si rinvia all’aggravante comune della connessione teleologica (ad es.: omicidio a scopo di rapina) e consequenziale (ad es.: uccisione del complice per non dividere il bottino, del testimone). Anche per i rapporti con il reato continuato “nell’atto di commettere taluno dei delitti previsti ex artt. 519, 520 e 521”.
- In occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600 bis, 600 ter, 600 quater e 609 octies. È richiesta non la connessione teleologica, ma la mera contestualità, essendo necessario e sufficiente che la condotta omicida sia posta in essere nell’atto di commettere il reato sessuale, e ciò anche se è rimasto alla fase di tentativo o se la morte è successiva (ad es.: uccisione per impulso sadico o per l’ira determinata dalla resistenza della vittima).
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