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RISERVE NEI TRATTATI

La riserva indica la volontà dello Stato di non accettare certe clausole del

Trattato o di accettarle con alcune modifiche, oppure seconda una determinata

interpretazione (riserva interpretativa).

Essa ha senso per i soli trattati multilaterali e serve a facilitare la larga

partecipazione degli Stati a tali trattati.

Secondo il diritto internazionale classico, le riserve dovevano essere inserite

nel testo di un tratto durante la fase di negoziazione, oppure lo stesso testo

doveva prevedere la possibilità di apporre riserve al momento della ratifica.

Altrimenti, lo stato autore della riserva veniva escluso dal trattato.

Successivamente nel 1951, la Corte Internazionale di Giustizia affermava che:

- una riserva poteva essere formulata al momento della ratifica, anche se

ciò non era espressamente previsto dal testo, purché la riserva fosse

compatibile con l’oggetto e con lo scopo del trattato;

- l’apposizione della riserva poteva essere contestata dagli altri stati.

Accogliendo il parere della Corte Internazionale di Giustizia, la Convenzione di

Vienna ha stabilito che:

- la contestazione deve essere manifestata entro 12 mesi dalla notifica

della riserva.

La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani ritiene che:

- l’inammissibilità della riserva comporta la sola invalidità della riserva e

non l’esclusione dello stato dal trattato.

In Italia si pone il problema della riserva posta dal Parlamento, ma

eventualmente non seguita dal Governo, nei casi previsti dall'art. 80 Cost. La

questione è dibattuta ma non interessa il diritto internazionale dato che la

volontà dello Stato risulta raggiunta.

INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

Oggi si tende ad abbandonare il metodo “subiettivistico” (ovvero la ricerca

della volontà effettiva delle parti come avviene nella disciplina di diritto interno

dei contratti) a favore di quello “obiettivistico”, cioè l’interpretazione dei trattati

si deve desumere direttamente dal testo, dai rapporti di connessione logica

intercorrenti tra le varie parti del testo.

I lavori preparatori vanno considerati come mezzo supplementare di

integrazione, da usare quando il testo è oscuro o porta ad un risultato

irragionevole.

A favore di questo metodo si pronuncia la Convenzione di Vienna, che regola

l’interpretazione agli artt. 31-33.

Valgono anche le regole che la teoria generale ha elaborato: interpretazione

estensiva, analogica, restrittiva.

E’ da abbandonare l’idea dei trattati interpretati solo in maniera restrittiva, in

quanto comportano una limitazione della sovranità e libertà degli Stati.

Oltre ai normali mezzi di interpretazione vale anche per i trattati istituitivi di

organizzazioni internazionali, la teoria dei “poteri impliciti”. Secondo tale teoria

ogni organo di una tale organizzazione disporrebbe non solo dei poteri

espressamente attribuitigli dalle norme costituzionali, ma anche di tutti i poteri

necessari per l’esercizio dei poteri espressi.

La Convenzione di Vienna non avalla interpretazioni unilateralistiche dei

trattati. Si esclude che una norma contenuta in un trattato possa assumere

significati diversi a seconda dello Stato contraente al quale debba applicarsi.

SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI

Il problema della successione nei trattati si pone quando uno Stato si

sostituisce ad un altro nel governo di un territorio.

A tale materia è dedicata una Convenzione firmata a Vienna nel ’78 che

tuttavia non è ancora in vigore per non aver raggiunto il limite minimo di

adesione previste dalla Convenzione stessa per la sua efficacia. Esistono

comunque prassi consolidate e ben definite.

Pacifico è il principio per cui lo Stato che in qualsiasi modo si sostituisce ad un

altro nel governo di una comunità territoriale, è vincolato dai trattati, o dalle

clausole di un trattato, di natura reale o territoriale o, come si dice, localizzabili,

cioè dai trattati che riguardano l’uso di determinate parti di un territorio,

conclusi dal predecessore.

Limite a tale principio è costituito dalla non trasmissibilità dei trattati di natura

politica, cioè strettamente legati al regime vigente prima del cambiamento di

sovranità (es. accordi che concedono parti del territorio per l’installazione di

basi militari straniere); più che un limite autonomo si tratta dell’applicazione in

materia successoria del principio generale “rebus sic stantibus”, secondo cui un

trattato o determinate clausole di un trattato si estinguono se mutano

radicalmente le circostanze esistenti al momento della conclusione.

Per quanto riguarda i trattati non localizzabili, il punto di partenza è il principio

della tabula rasa: lo Stato che subentra nel governo di un territorio, in linea di

principio, non è vincolato dagli accordi conclusi dal predecessore.

Il principio della tabula rasa si applica nei casi di:

distacco di porzione di territorio dallo Stato;

 cessione o conquista di Stato altrui: oltre alla tabula rasa si applica il

 principio "della mobilità delle frontiere": si applichino automaticamente i

trattati e gli accordi in vigore nel nuovo Stato;

secessione: si ha con formazione di uno o più Stati dopo il distacco;

 smembramento: si differenzia dalla secessione perché gli Stati sorti

 dall'operazione non hanno alcun elemento continuativo nell'apparato

governativo con quello precedente. Un esempio possono essere

Repubblica Ceca e Slovacchia dalla Cecoslovacchia.

Opposti al distacco e allo smembramento sono l’incorporazione e la fusione.

L’incorporazione si ha quando uno Stato, estinguendosi, passa a far parte di un

altro Stato.

La fusione si ha quando due o più Stati si estinguono tutti e danno vita ad uno

Stato nuovo.

All’incorporazione si applica la regola della mobilità delle frontiere dei trattati.

Per i trattati dello Stato incorporato vale, ancora una volta, il principio della

tabula rasa. Lo stesso principio regola i casi di fusione.

Se dopo un’incorporazione gli Stati riescono a mantenere un certo grado di

autonomia (es. federazione) non sarà il principio della tabula rasa a valere ma

quello della continuità degli accordi.

La regola della tabula rasa subisce alcune deroghe:

gli accordi di devoluzione, nei quali un nuovo Stato si vincola a

 subentrare nei vecchi accordi firmati dalla vecchia madre-patria.

L’accordo non vincola gli Stati terzi, che dovranno rinnovare l’accordo;

la notificazione di successione nell'ambito dei trattati multilaterali: il

 nuovo Stato può subentrare al precedente operando ex tunc, ovvero

mantenendo l’anzianità tramandatagli dallo Stato precedente.

(Nei trattati bilaterali occorre una rinegoziazione ambo le parti);

in caso di mutamento radicale di governo, gli accordi del predecessore

 saranno validi ad esclusione di quelli incompatibili con il nuovo assetto

istituzionale, come l’Unione Sovietica dopo la Rivoluzione Russa

(rovesciamento dell’impero russo).

Circa la successione nei debiti contratti mediante accordo internazionale, vale

sempre il principio della tabula rasa, salvo i debiti localizzabili.

CAUSE DI INVALIDITA’ E DI ESTINZIONE DEI TRATTATI

Fra le cause di invalidità e di estinzione dei trattati ne troviamo molte analoghe

a quelle dei negozi giuridici del diritto interno.

Le cause di invalidità sono i classici “vizi di volontà”. Viziano il consenso

 di uno stato contraente. Rientrano:

- l’errore essenziale;

- il dolo;

- la violenza (fisica/morale)

Le cause di estinzione sono:

- condizione risolutiva;

- termine finale;

- denuncia;

- inadempimento della controparte;

- impossibilità sopravvenuta.

Tra le cause di invalidità rientra anche la violenza esercitata sullo Stato nel suo

complesso, al fine si costringerlo all’accordo. La violenza è intesa come

minaccia all’uso di forza armata.

La violenza sullo Stato è da configurare come causa d’invalidità dei trattati

entro limiti ristretti. Il problema dei trattati ineguali non si risolve sul piano della

validità. Si interpretano in modo equo i trattati in cui la parte non ha un ampio

margine di potere contrattuale, e in modo restrittivo le clausole

particolarmente favorevoli agli Stati più forti.

Forma particolare di estinzione è la clausola “rebus sic stantibus” (stando così

le cose). Il trattato si estingue in tutto o in parte se mutano le circostanze

esistenti al momento della stipulazione, purché si tratti di circostanze

essenziali, ovvero senza le quali i contraenti non avrebbero trattato.

La guerra non determina l’estinzione dei trattati. Oggi si applica il principio

rebus sic stantibus per determinare quali trattati devono estinguersi (la regola

classica era orientata all’idea dell’estinzione automatica dei trattati).

Problema controverso in dottrina è la scelta dei mezzi per far valere una causa

di invalidità o di estinzione.

Tendenzialmente si esclude l’automaticità quando la causa invalidante o

estintiva consista in fatti difficili da provare o di dubbia interpretazione

Una denuncia formale, a meno che non sia espressamente prevista

dall’accordo medesimo, non è indispensabile, tende solo a manifestare una

volta per tutte la volontà dello Stato di sciogliersi dal vincolo contrattuale (la

denuncia vincola alla disapplicazione, ma deve provenire dagli organi

competenti).

In caso di disaccordo sull’effettiva insorgenza della causa di invalidità o

estinzione, il trattato entra in una fase di incertezza sul piano del diritto

internazionale.

La Convenzione di Vienna prevede una disciplina particolare:

Lo Stato che invoca la causa di invalidità o estinzione dovrà, ai sensi dell’art.65,

attivare una procedura di notifica.

Decorsi 3 mesi in assenza di obiezione, la causa invocata potrà essere

applicata. In caso di obiezioni,

bisogna cercare una soluzione della controversia con mezzi pacifici.

Se entro 12 mesi dall’obiezione non si è giunti ad una soluzione, l’art.66

prevede un procedimento di natura arbitrale o giurisdizionale.

LE FONTI PREVISTE DA ACCORDI: LE NAZIONI UNITE

I Trattati non contengono solo regole materiali, ma anche formali o strumentali

(istituiscono ulteriori procedimenti o fonti di produzione di norme). Tali sono i

trattati istituitivi di organizzazioni internazionali.

Generalmente il compito di tali organizzazioni non è quello di legiferare, ma di

facilitare la collaborazione tra Stati membri e predisporre progetti di

Convenzione aperti alla r

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A.A. 2023-2024
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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