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RISERVE NEI TRATTATI
La riserva indica la volontà dello Stato di non accettare certe clausole del
Trattato o di accettarle con alcune modifiche, oppure seconda una determinata
interpretazione (riserva interpretativa).
Essa ha senso per i soli trattati multilaterali e serve a facilitare la larga
partecipazione degli Stati a tali trattati.
Secondo il diritto internazionale classico, le riserve dovevano essere inserite
nel testo di un tratto durante la fase di negoziazione, oppure lo stesso testo
doveva prevedere la possibilità di apporre riserve al momento della ratifica.
Altrimenti, lo stato autore della riserva veniva escluso dal trattato.
Successivamente nel 1951, la Corte Internazionale di Giustizia affermava che:
- una riserva poteva essere formulata al momento della ratifica, anche se
ciò non era espressamente previsto dal testo, purché la riserva fosse
compatibile con l’oggetto e con lo scopo del trattato;
- l’apposizione della riserva poteva essere contestata dagli altri stati.
Accogliendo il parere della Corte Internazionale di Giustizia, la Convenzione di
Vienna ha stabilito che:
- la contestazione deve essere manifestata entro 12 mesi dalla notifica
della riserva.
La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani ritiene che:
- l’inammissibilità della riserva comporta la sola invalidità della riserva e
non l’esclusione dello stato dal trattato.
In Italia si pone il problema della riserva posta dal Parlamento, ma
eventualmente non seguita dal Governo, nei casi previsti dall'art. 80 Cost. La
questione è dibattuta ma non interessa il diritto internazionale dato che la
volontà dello Stato risulta raggiunta.
INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
Oggi si tende ad abbandonare il metodo “subiettivistico” (ovvero la ricerca
della volontà effettiva delle parti come avviene nella disciplina di diritto interno
dei contratti) a favore di quello “obiettivistico”, cioè l’interpretazione dei trattati
si deve desumere direttamente dal testo, dai rapporti di connessione logica
intercorrenti tra le varie parti del testo.
I lavori preparatori vanno considerati come mezzo supplementare di
integrazione, da usare quando il testo è oscuro o porta ad un risultato
irragionevole.
A favore di questo metodo si pronuncia la Convenzione di Vienna, che regola
l’interpretazione agli artt. 31-33.
Valgono anche le regole che la teoria generale ha elaborato: interpretazione
estensiva, analogica, restrittiva.
E’ da abbandonare l’idea dei trattati interpretati solo in maniera restrittiva, in
quanto comportano una limitazione della sovranità e libertà degli Stati.
Oltre ai normali mezzi di interpretazione vale anche per i trattati istituitivi di
organizzazioni internazionali, la teoria dei “poteri impliciti”. Secondo tale teoria
ogni organo di una tale organizzazione disporrebbe non solo dei poteri
espressamente attribuitigli dalle norme costituzionali, ma anche di tutti i poteri
necessari per l’esercizio dei poteri espressi.
La Convenzione di Vienna non avalla interpretazioni unilateralistiche dei
trattati. Si esclude che una norma contenuta in un trattato possa assumere
significati diversi a seconda dello Stato contraente al quale debba applicarsi.
SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI
Il problema della successione nei trattati si pone quando uno Stato si
sostituisce ad un altro nel governo di un territorio.
A tale materia è dedicata una Convenzione firmata a Vienna nel ’78 che
tuttavia non è ancora in vigore per non aver raggiunto il limite minimo di
adesione previste dalla Convenzione stessa per la sua efficacia. Esistono
comunque prassi consolidate e ben definite.
Pacifico è il principio per cui lo Stato che in qualsiasi modo si sostituisce ad un
altro nel governo di una comunità territoriale, è vincolato dai trattati, o dalle
clausole di un trattato, di natura reale o territoriale o, come si dice, localizzabili,
cioè dai trattati che riguardano l’uso di determinate parti di un territorio,
conclusi dal predecessore.
Limite a tale principio è costituito dalla non trasmissibilità dei trattati di natura
politica, cioè strettamente legati al regime vigente prima del cambiamento di
sovranità (es. accordi che concedono parti del territorio per l’installazione di
basi militari straniere); più che un limite autonomo si tratta dell’applicazione in
materia successoria del principio generale “rebus sic stantibus”, secondo cui un
trattato o determinate clausole di un trattato si estinguono se mutano
radicalmente le circostanze esistenti al momento della conclusione.
Per quanto riguarda i trattati non localizzabili, il punto di partenza è il principio
della tabula rasa: lo Stato che subentra nel governo di un territorio, in linea di
principio, non è vincolato dagli accordi conclusi dal predecessore.
Il principio della tabula rasa si applica nei casi di:
distacco di porzione di territorio dallo Stato;
cessione o conquista di Stato altrui: oltre alla tabula rasa si applica il
principio "della mobilità delle frontiere": si applichino automaticamente i
trattati e gli accordi in vigore nel nuovo Stato;
secessione: si ha con formazione di uno o più Stati dopo il distacco;
smembramento: si differenzia dalla secessione perché gli Stati sorti
dall'operazione non hanno alcun elemento continuativo nell'apparato
governativo con quello precedente. Un esempio possono essere
Repubblica Ceca e Slovacchia dalla Cecoslovacchia.
Opposti al distacco e allo smembramento sono l’incorporazione e la fusione.
L’incorporazione si ha quando uno Stato, estinguendosi, passa a far parte di un
altro Stato.
La fusione si ha quando due o più Stati si estinguono tutti e danno vita ad uno
Stato nuovo.
All’incorporazione si applica la regola della mobilità delle frontiere dei trattati.
Per i trattati dello Stato incorporato vale, ancora una volta, il principio della
tabula rasa. Lo stesso principio regola i casi di fusione.
Se dopo un’incorporazione gli Stati riescono a mantenere un certo grado di
autonomia (es. federazione) non sarà il principio della tabula rasa a valere ma
quello della continuità degli accordi.
La regola della tabula rasa subisce alcune deroghe:
gli accordi di devoluzione, nei quali un nuovo Stato si vincola a
subentrare nei vecchi accordi firmati dalla vecchia madre-patria.
L’accordo non vincola gli Stati terzi, che dovranno rinnovare l’accordo;
la notificazione di successione nell'ambito dei trattati multilaterali: il
nuovo Stato può subentrare al precedente operando ex tunc, ovvero
mantenendo l’anzianità tramandatagli dallo Stato precedente.
(Nei trattati bilaterali occorre una rinegoziazione ambo le parti);
in caso di mutamento radicale di governo, gli accordi del predecessore
saranno validi ad esclusione di quelli incompatibili con il nuovo assetto
istituzionale, come l’Unione Sovietica dopo la Rivoluzione Russa
(rovesciamento dell’impero russo).
Circa la successione nei debiti contratti mediante accordo internazionale, vale
sempre il principio della tabula rasa, salvo i debiti localizzabili.
CAUSE DI INVALIDITA’ E DI ESTINZIONE DEI TRATTATI
Fra le cause di invalidità e di estinzione dei trattati ne troviamo molte analoghe
a quelle dei negozi giuridici del diritto interno.
Le cause di invalidità sono i classici “vizi di volontà”. Viziano il consenso
di uno stato contraente. Rientrano:
- l’errore essenziale;
- il dolo;
- la violenza (fisica/morale)
Le cause di estinzione sono:
- condizione risolutiva;
- termine finale;
- denuncia;
- inadempimento della controparte;
- impossibilità sopravvenuta.
Tra le cause di invalidità rientra anche la violenza esercitata sullo Stato nel suo
complesso, al fine si costringerlo all’accordo. La violenza è intesa come
minaccia all’uso di forza armata.
La violenza sullo Stato è da configurare come causa d’invalidità dei trattati
entro limiti ristretti. Il problema dei trattati ineguali non si risolve sul piano della
validità. Si interpretano in modo equo i trattati in cui la parte non ha un ampio
margine di potere contrattuale, e in modo restrittivo le clausole
particolarmente favorevoli agli Stati più forti.
Forma particolare di estinzione è la clausola “rebus sic stantibus” (stando così
le cose). Il trattato si estingue in tutto o in parte se mutano le circostanze
esistenti al momento della stipulazione, purché si tratti di circostanze
essenziali, ovvero senza le quali i contraenti non avrebbero trattato.
La guerra non determina l’estinzione dei trattati. Oggi si applica il principio
rebus sic stantibus per determinare quali trattati devono estinguersi (la regola
classica era orientata all’idea dell’estinzione automatica dei trattati).
Problema controverso in dottrina è la scelta dei mezzi per far valere una causa
di invalidità o di estinzione.
Tendenzialmente si esclude l’automaticità quando la causa invalidante o
estintiva consista in fatti difficili da provare o di dubbia interpretazione
Una denuncia formale, a meno che non sia espressamente prevista
dall’accordo medesimo, non è indispensabile, tende solo a manifestare una
volta per tutte la volontà dello Stato di sciogliersi dal vincolo contrattuale (la
denuncia vincola alla disapplicazione, ma deve provenire dagli organi
competenti).
In caso di disaccordo sull’effettiva insorgenza della causa di invalidità o
estinzione, il trattato entra in una fase di incertezza sul piano del diritto
internazionale.
La Convenzione di Vienna prevede una disciplina particolare:
Lo Stato che invoca la causa di invalidità o estinzione dovrà, ai sensi dell’art.65,
attivare una procedura di notifica.
Decorsi 3 mesi in assenza di obiezione, la causa invocata potrà essere
applicata. In caso di obiezioni,
bisogna cercare una soluzione della controversia con mezzi pacifici.
Se entro 12 mesi dall’obiezione non si è giunti ad una soluzione, l’art.66
prevede un procedimento di natura arbitrale o giurisdizionale.
LE FONTI PREVISTE DA ACCORDI: LE NAZIONI UNITE
I Trattati non contengono solo regole materiali, ma anche formali o strumentali
(istituiscono ulteriori procedimenti o fonti di produzione di norme). Tali sono i
trattati istituitivi di organizzazioni internazionali.
Generalmente il compito di tali organizzazioni non è quello di legiferare, ma di
facilitare la collaborazione tra Stati membri e predisporre progetti di
Convenzione aperti alla r