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PENDENTIVi

È un’assoluta discutibilità di quanto noi andiamo a esaminare e a verificare, allorché si discute una variabilità didisciplina rispetto alla situazione ex ante, mutano anche in modo assai rilevante le ragioni che argomentano il perduraredei contratti, perché negli articoli dal 172 in avanti, sono ampiamente variate le regole, alcuni contratti rimangono, altricontratti, invece, vengono a essere variati perché sono sospesi, perché ne è variato l’ambito di applicazione, è perquesto che bisogna interrogarsi, anzitutto sui principi generali e poi a seguire sugli ambiti con cui questi principi vengonoa essere applicati. Una possibilità è quella che argomenta la modifica o delle obbligazioni contrattuali o del regime didurata, un’altra soluzione è quella che, invece, farà valere la possibilità che questi contratti proseguono immutati senzache sugli stessi incidi per.

alcun verso e che esattamente sono indenni rispetto al perdurare di questa apertura dellaliquidazione giudiziale. A questo punto, è evidente che la possibilità, è per l'appunto quella che vede far valere un combinarsi di queste soluzioni, in ragione delle caratteristiche più che altro oggettive, dei contratti stessi, ed è per questo che viene in gioco la possibilità di raggruppare, riordinare, classificare tutti gli ambiti che vengono a essere fatti valere allorché si discute di pieno ed esclusivo momento, cioè si distinguono i vari contratti in ragione del loro contenuto, di come impattano su queste imprese e ancora come si possa effettivamente far valere la possibilità che vi sia una rivisitazione della disciplina contrattuale che cambia, si modifica a seconda di ogni e qualsivoglia momento. In questo momento viene in gioco una scelta del legislatore che non ha valenza alcuna rispetto a questi momenti, viene in gioco una

La scelta del legislatore che viene a essere assolutamente discrezionale. Con queste situazioni va ora applicata in concreto dei vari contratti. È il più importante perché pone delle norme di principio e quindi verifichiamo i principi che questo articolo enuncia. La norma si riferisce ai contratti pendenti a prestazioni continuate o periodiche e che devono ancora essere eseguite o in tutto (contratto ineseguito) o in parte (contratti che devono ancora trovare il loro momento applicativo). È per questo che si viene oggettivamente a discutere di un ambito che esattamente vede intervenire su un contratto che deve ancora verificarsi ed è per questo che esattamente si viene a delineare la sospensione dell'esecuzione a un regime che vede che cosa anticipa la possibilità che argomenta la volontà di far valere questa sospensione come programmica alla revisione, rideterminazione di come si possa ben argomentare proprio questo, cioè.che il contratto venga risolto. In questo caso, il curatore può decidere di non subentrare nel contratto e dichiarare la sua risoluzione. Questo avviene quando il contratto non è vantaggioso per la società fallita e quindi non conviene proseguirlo. In entrambi i casi, la decisione spetta al curatore che valuta la situazione e decide quale opzione sia più conveniente per la società fallita.che fa vedere come vi possa essere effettivamente un contratto non più valido e che viene a essere eliminato perché non è rispondente agli interessi Ilaria Milesi 17 delle procedure. Questa modalità è sempre possibile salvo che si possa far valere l'esercizio, il trasferimento di un diritto reale, perché in effetti viene a configurarsi come momento che viene a far valere a un trasferimento dei diritti reali. Il secondo comma si occupa delle sorti del contratto che viene effettivamente sciolto e sospeso. Sono le possibilità che comprovano una tutela dell'altro contraente e che così viene a giocarsi un ruolo preliminare, principale, cioè il contraente non fallito può mettere in mora il curatore e in questo caso gli assegnerà un termine entro il quale deve far valere una possibilità di chiedere una scelta del curatore entro un termine, per questo viene in gioco il potere di assegnare il termine non.superiore ai sessanta giorni, scaduto il termine il contratto viene considerato sciolto, perché in questo caso vi è un potere del contraente nuovo. L'articolo prosegue con altre enunciazioni di principi, anzitutto i crediti che sorgono inesecuzione di questa procedura sono preferibili nel loro soddisfo. Se avviene lo scioglimento, il contrente in bonis che subisce lo scioglimento ha diritto a subentrare nel passivo della liquidazione facendo valere il credito del mancato pagamento senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. Se prima dell'avvio della liquidazione giudiziale vi è momento collocato anteriormente alla liquidazione giudiziale e questo incontra la soluzione di risoluzione che era già stata prevista, ecco che allora quell'azione può proseguire e ancora questa azione prosegue facendo valere gli effetti nei confronti del curatore con la sola eccezione della trascrizione della domanda. Però la richiesta indennitaria.

deve essere riproporzionata. Tutte le clausole che prevedono una risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione sono inefficaci, ancora in tutti questi casi viene a essere preservato un ordine di valori contrattuali che non è più quello che riguarda il singolo strumento ma l'ordine che si preserva è l'integrale soddisfo dei creditori secondo le regole della parcondicio creditorum. A seconda del contenuto dei contratti e delle caratteristiche soggettive degli stessi abbiamo una diversa e più amplia variazione che viene a far valere la possibilità assoluta di scegliere il procuratore della liquidazione una delle quattro soluzioni di disciplina precedenti.

ART. 173 Contratti preliminari, vi è il dualismo di scelta: proseguimento o scioglimento a seconda o meno che sia stata proposta e trascritta prima della liquidazione giudiziale una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi

dell'articolo 2932 c.c. In particolare, viene in gioco la possibilità di proseguire la causa, l'articolo del codice civile pone il principio che se si stipula un contratto preliminare e questo contratto non porta a nessuna esecuzione di undefinitivo, se perdura l'impossibilità di stipulare il contratto definitivo, perché l'altra parte non adempie, si apre il potere del soggetto che ha stipulato il contratto di essere sostituito da una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. Se il rifiuto è immotivato si può far valere la possibilità che vengono a essere gestiti, influenzati e sostituiti da questa sentenza, è un esempio di come si possa essere in pieno rispetto delle norme di legge, allorché vi sia una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. Contratti relativi a immobili da costruire. In questo caso, al curatore è sempre riconosciuta la scelta tra proseguire

Il contratto è realizzare gli immobili o scioglierlo. In questo caso è senza dubbio una scelta che si correla all'effettiva possibilità di concludere questo immobile. La garanzia che sempre il costruttore deve prestare a favore di compra un immobile in costruzione, se il contratto non prosegue si esclude la garanzia, se il contratto prosegue la garanzia continuerà.

ART. 175

I contratti personali si sciolgono salvo che il curatore, ottenuto il consenso del comitato dei creditori e dell'altro contraente, non decida di proseguire. I contratti di persone sono i contratti che vedono la rilevanza delle caratteristiche soggettive, in virtù delle quali è proprio per quelle che si viene stipulato il contratto.

ART. 177

Articolo importante. Questo articolo inerisce ai contrati di leasing e locazione finanziaria, in questo caso ciò che viene in rilievo è la possibilità che vede l'assoluta ed esclusiva possibilità di far valere

che quel contratto di leasing non sia più di interesse per la prosecuzione dell'attività, in quanto viene in gioco una valenza principale, una valenza oggettiva che ancora una volta argomenta la possibilità di far valere questo, cioè la volontà escludente e assoluta di risolvere il contratto di leasing se il bene non ha più rilevanza e ancora di far valere la possibilità di mantenere il contratto di leasing e quindi siamo nella possibilità di recuperare il bene contrattuale. In questo caso è all'evidenza una possibilità che argomentano la regolamentazione degli effetti riconducibili alla risoluzione, il principio che si può trarre è che il contratto di leasing può essere sciolto dal curatore. Se colui che fallisce è il concedente del contratto, questo prosegue e l'utilizzatore conserva la facoltà di acquisire la proprietà del bene, previo pagamento del canone.

e del prezzo pattuito.

ART. 178 Vendita con riserva di proprietà. In questo caso se viene aperta una liquidazione giudiziale, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere la cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore sciolga il contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse.

ART. 179 Ilaria Milesi 18 I contratti a esecuzione continuata o periodica si sciolgono

ART. 184 Il contratto d'affitto di azienda non si scioglie in modo automatico, ma il curatore può recedervi dopo aver sentito il commissario giudiziale e proseguendo si manterrà il contratto come è, con il recesso ci sarà un indennizzo per l'altro contraente.

ART. 186 Il contratto d'appalto si scioglie per effetto dell'apertura

della liquidazione giudiziale di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto. Prosegue l'assicurazione salvo che non vi sia un aggravamento del rischio e in quel caso l'assicurazione dice che n
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Publisher
A.A. 2021-2022
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.milesi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Giorgetti Mariacarla.