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II. EFFETTI PER I CREDITORI

Artt. 150-162 c.c.i.

Una possibile distinzione che ricorre in queste norme è quella tra creditori che sono tali al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (c.d. creditori concorsuali: concorrono tutti insieme a formare il passivo e saranno soddisfatti sull'attivo) e creditori il cui credito è legittimamente sorto durante la procedura (c.d. creditori prededucibili). - Ci sono poi, trasversalmente a queste, ulteriori categorie: creditori privilegiati; creditori chirografari.

Gli artt. 150 e 151 c.c.i. sono speculari a quelli che erano presenti nella legge fallimentare.

Art. 150 c.c.i. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. -> Questa disposizione è spesso descritta come perché, sotto il profilo della realizzazione del credito, cessano le possibilità di realizzazione individuale. - Ex lege blocca le azioni individuali.

Esecutive e cautelari. L'abbiamo già visto perché nel c.c.i., rispetto agli strumenti del titolo IV, questo effetto è tendenzialmente collegato alle misure protettive di cui agli artt. 50 ss c.c.i. (come procedimento).

Se quindi per gli altri strumenti ci si deve riferire alle misure protettive e capire come funzionano (che, essendo misure, di solito devono essere concesse o confermate dal tribunale), per la liquidazione giudiziale è una cosa strutturale ineliminabile: è un processo della procedura pubblica, autoritativa e liquidatoria. E quindi, a tutela della massa dei creditori e della stessa funzionalità della procedura, è un effetto ex lege sui beni compresi nella procedura.

La norma specifica che l'esecuzione individuale è bloccata anche per i crediti sorti durante la procedura (quindi per i prededucibili).

Concorso

Art. 151 c.c.i. - Concorso dei creditori. -> Questo viene sintetizzato come formale dei

creditori si riferisce alla procedura attraverso la quale i creditori possono far valere i propri crediti all'interno di una procedura di liquidazione giudiziale. Il primo comma stabilisce il principio generale che ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste dagli articoli 200 e seguenti del codice civile italiano. Questo significa che i creditori devono seguire una determinata modalità procedurale per far valere il proprio credito all'interno della procedura. Il secondo comma, invece, si riferisce alla forma tecnico-procedurale che i creditori devono seguire. Se i creditori non rispettano questa modalità procedurale, il loro credito non potrà essere fatto valere all'interno della procedura. Questo implica che i creditori devono seguire le regole stabilite dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, che indica i termini processuali e le modalità di svolgimento del subprocedimento dell'accertamento del passivo. In sintesi, il concorso formale dei creditori prevede che ogni credito debba essere accertato secondo le norme previste dal codice civile e che i creditori debbano seguire una determinata modalità procedurale per far valere il proprio credito all'interno della procedura di liquidazione giudiziale.

è assoluto, nel senso che si applica proprio a tutti i crediti e cioè anche a quelli che, eccezionalmente, sono esentati dal divieto del 150 c.c.i. (co.3).-

Questo è più rigoroso rispetto al concorso sostanziale.

Precisazione: se l’imprenditore fallisce, il creditore deve presentare una domanda di ammissione al passivo, altrimenti il credito non è riconosciuto dalla procedura.

Se il creditore vuole far valere il suo credito contro la procedura deve fare ricorso per l’ammissione al passivo (e di solito lo fanno tutti); la cosa interessante è che, se non si fa ricorso per l’ammissione al passivo, il credito non sparisce e rimane uguale. -

È obbligatorio l’accertamento del passivo se si vuole partecipare alla procedura e quindi avere poi dei ‘riparti di somme’: la procedura accerta il passivo, lo liquida e poi fa i riparti di quanto ricavato dalle vendite tra i creditori; è fondamentale però che, una

voltanita procedura (che è procedura autoritativa e liquidatoria), per la parte di credito che non è stata soddisfatta, i creditori possono ricominciare a fare le loro azioni. - Non abbiamo un totale stralcio dei crediti: art. 236, co.3 c.c.i., secondo cui, quando si chiude la procedura, i creditori riacquistano il loro libero esercizio delle azioni nei confronti del debitore per la parte non soddisfatta. — Il fatto che i crediti non scompaiano è un effetto del fatto che si ha una procedura autoritativa e liquidatoria: se si ha una procedura basata su un accordo (come il concordato preventivo), questa obbliga con la sua regola tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura e li obbliga nel senso che saranno pagati solo per la percentuale decisa nella procedura, subendo definitivamente la riduzione del credito; questo accade perché comunque è una procedura basato su un accordo.fi ff fi fi fi ff fl ff 44Per la liquidazione giudiziale

c'è l'esdebitazione (art. 278 c.c.i.). —> È uno speciale procedimento per "liberare" il debitore anche della parte residua del credito, rendendo tecnicamente inesigibile la parte di credito rimasta insoddisfatta durante la procedura di liquidazione giudiziale. — Per far partire questo istituto è necessario che il debitore abbia vari requisiti, anche nel senso di buona condotta e di correttezza rispetto alla situazione della liquidazione giudiziale.

Ci sono, nel sistema, diverse norme che, salvo disposizione di legge (art. 151 c.c.i.), consentono al creditore di andare avanti a soddisfarsi con un'azione individuale.

Si intende che ci sono previsioni eccezionali in forza delle quali un creditore può andare avanti secondo la sua esecuzione forzata sul singolo bene (eccezioni al divieto del 150); si ritiene però che, quando il bene è venduto in una esecuzione forzata individuale per ottenere la somma o comunque

per poterla trattenere nell'importo corretto, il creditore deve aver chiesto l'ammissione al passivo. --> Il 151 non è derogabile; il 150 prevede delle possibilità di deroga (variabili a seconda del potere che si dà al creditore). --> Questo in concreto significa che: il curatore non può bloccare queste esecuzioni individuali; quando però l'esecuzione arriva in fondo, il curatore può richiedere tutta la somma perché non è stato ammesso al passivo oppure un pezzo di quella somma perché ad es. ci sono delle prededuzioni. La norma più famosa è l'art. 41 TUB, Procedimento esecutivo. --> Ci sono diversi vantaggi operativi (descritti anche come privilegi processuali). --> Co.2: "l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore

ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

Dice il contrario di quanto si dice nel 150: l'azione esecutiva può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. - Come si coordinano poi le due cose? Per noi è sufficiente sapere che rimane ferma la regola del passivo e poi bisognerà fare i conti alla luce dell'ammissione del passivo.

Il curatore può intervenire nell'esecuzione, evidentemente per controllare. La somma ricavata dall'esecuzione eccedente la quota che in sede di riparto (cioè in sede di accertamento del passivo fallimentare) spetterebbe alla banca, viene attribuita al fallimento.

Un esempio di deroga al 150 c.c.i. si può trovare già nell'art. 152 c.c.i. (Creditori muniti di pegno o privilegio sui mobili).

riferisce ai crediti pecuniari, ovvero i crediti di natura monetaria. Questi crediti sono considerati prioritari rispetto ad altri tipi di crediti. La seconda parte del primo comma stabilisce che i crediti pecuniari possono essere soddisfatti mediante la vendita dei beni del debitore. Questa vendita può avvenire sia durante la procedura di liquidazione giudiziale, sia al di fuori di essa. L'articolo 154 del codice civile italiano stabilisce inoltre che per poter procedere alla vendita dei beni del debitore, il creditore deve ottenere l'autorizzazione del giudice delegato. Gli articoli 153-162 del codice civile italiano contengono una serie di regole che disciplinano il concorso tra i creditori. Queste regole stabiliscono l'ordine di soddisfazione dei crediti in caso di vendita dei beni del debitore. In conclusione, il testo evidenzia l'importanza dei crediti pecuniari e la necessità di ottenere l'autorizzazione del giudice per procedere alla vendita dei beni del debitore.

Il testo si riferisce fondamentalmente ai chirografari: la norma vuole dire che non si contano gli interessi perché, se dopo l'apertura della liquidazione giudiziale continuano a scorrere gli interessi, non si capisce più niente perché la massa creditoria sarebbe sempre in movimento.

Tema della cristallizzazione della massa passiva. Restano fuori i crediti con pegno, ipoteca e privilegi perché nell'art. 153, co.3 c.c.i. sono previste norme specifiche che per questi e c'è un rimando agli articoli del c.c. che dicono che se si ha quel tal diritto di prelazione, si ha diritto agli interessi per l'anno successivo al pignoramento.

Il senso di queste norme è quello di poter riuscire a calcolare all'euro la somma dovuta.

Il secondo comma dice che, se un credito aveva scadenza successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, questo si considera scaduto. I crediti scadono con la dichiarazione di fallimento.

se non sono già scaduti. —> Questo sempre per poter calcolare le somme all'euro.

Art. 158 c.c.i. - Crediti non pecuniari.

  • I crediti aventi ad oggetto una prestazione in denaro determinata con riferimento ad altri valori, concorrono secondo il loro valore in denaro.
  • In sostanza si intende dire che tutti i crediti devono essere convertiti in una valutazione comunitaria; se la valutazione è corretta o meno si verifica nell'accertamento del passivo.

Art. 155 c.c.i. - Compensazione.

  • È ammessa la compensazione perché viene ritenuto, per un verso, troppo punitivo il fatto di avere un soggetto creditore e nel contempo debitore che dovrà fare istanza di ammissione al passivo per 100mila euro con la prospettiva magari di essere pagato 3mila euro (per la parte per cui è creditore) e magari pagare tutti i 100mila euro (per la parte per cui è debitore della procedura).
  • In sostanza,
i debiti che i creditori possono porre in compensazione possono essere
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher irene.digiacomo98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Villa Alberto.