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DIRITTO DERIVATO
Trattati tra UE e terzi
L’art. 218 del TFUE conferisce all’unione la competenza a stipulare
trattati internazionali.
I trattati internazionali conclusi dall’UE si collocano in una posizione
intermedia tra le fonti primarie e le fonti di diritto derivato: da un
lato i trattati internazionali che conclude l’UE sono chiaramente
subordinati ai Trattati istitutivi (l’esercizio di queste competenze,
ossia stipulare trattati internazionale, deve avvenire nel rispetto dei
Trattati). In base all’art. 218 la Corte può esprimere un parere, se
richiesto, riguardo un trattato internazionale: se il parere della Corte
è negativo, il trattato può essere approvato solo se vengono
modificate quelle disposizioni dei trattati che la Corte ha ritenuto
incompatibili con i Trattati. Quindi un accordo internazionale non
può essere concluso se è incompatibile con TUE e TFUE.
La richiesta di parere può venire da uno stato membro, dal
Parlamento, dal Consiglio o dalla Commissione.
L’art. 216 par. 2 del TFUE stabilisce: “gli accordi conclusi dall’UE
vincolano le istituzioni e gli Stati membri”. Gli accordi internazionali
costituiscono un cosiddetto “limite di legittimità” degli atti di diritto
derivato, degli atti adottati dalle istituzioni. Gli atti di diritto derivato
in contrasto con un accordo internazionale concluso dall’UE possono
essere annullati. Una volta entrati in vigore, gli accordi
internazionali costituiscono un limite di legittimità degli atti di diritto
derivato, i quali possono essere annullati.
Come si concludono i trattati internazionali?
Secondo una procedura abbastanza articolata. L’art. 218 TFUE
“il Consiglio stabilisce l’avvio dei negoziati, il Consiglio
dichiara:
stabilisce le direttive di negoziato, il Consiglio autorizza la firma
dell’accordo e la conclusione dell’accordo stesso ”. Procedura molto
intergovernativa, il protagonista è solo il Consiglio. Non è il Consiglio
propriamente che conduce l’attività negoziale. Il trattato può essere
concluso tra due parti o più. La prima fase di stipula di un trattato
prevede il negoziato, durante il quale si redige il testo del trattato,
la bozza del trattato (si parla di trattato quando il testo entra in
vigore); ogni parte contraente prova a far valere le proprie ragioni,
chi si siede al tavolo negoziale si presuppone che abbia l’intenzione
di partecipare alla stesura del trattato e di vincolarsi, ma non è
detto che le posizioni di tutti i partecipanti sull’intero trattato siano
uguali. Quindi nel corso delle negoziazioni le parti provano a
raggiungere un compromesso, che possa costituire una sintesi tra le
varie posizioni di partenza. Finché la negoziazione non è conclusa il
testo può essere sempre modificato. Dopo la negoziazione avviene
la firma, che comporta la fine della fase negoziale e quindi il
raggiungimento di un compromesso, la bozza definitiva; tutti i
passaggi successivi saranno svolti alla luce di quella bozza
definitiva (ci sono strumenti che permettono un po’ di flessibilità,
come la riserva). “il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati e
Art. 218 par. 2 TFUE:
definisce le direttive di negoziato”. Definire le direttive di negoziato
significa individuare le posizioni che deve mantenere la parte
contraente durante i negoziati, perché non è detto che sia il
Consiglio a partecipare materialmente ad ogni negoziato: può
incaricare un esperto, un comitato, una commissione a svolgere il
negoziato, ma sempre secondo le direttive fornite dal Consiglio,
agisce per conto del Consiglio. A tal riguardo è presente l’art. 218
“il Consiglio può impartire direttive al
par. 4 che ci dice che
negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere
consultato nella conduzione dei negoziati ”. È il Consiglio stesso che,
su proposta del negoziatore, può autorizzare la firma; una volta
firmato può autorizzare la conclusione dell’accordo. La conclusione
dell’accordo avviene con previa approvazione del Parlamento in una
serie di casi (la stragrande maggioranza degli accordi
internazionali):
- Gli accordi di associazione (accordi tra UE e Stati terzi, anche
nell’ottica di adesione)
- Accordo di adesione dell’UE alla CEDU
Gli altri accordi che prevedono la previa approvazione del
Parlamento comprendono un’ampia gamma di accordi che sono
quasi la totalità, come gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie
notevoli sull’UE, o altri.
Nella conclusione di accordi internazionali di base il Consiglio
delibera sempre a maggioranza qualificata; delibera all’unanimità
solo quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta
l’unanimità e per una categoria speciale di accordi: gli accordi di
associazione, gli accordi di adesione, accordo di adesione dell’UE
alla CEDU. Da un lato il Trattato di Lisbona ha spinto per l’accordo
tra UE e CEDU, ma l’ha fatto con molta cautela. Non è detto però
che l’accordo internazionale concluso dall’UE, anche dopo la sua
entrata in vigore, produca effetti diretti; l’effetto diretto riguarda la
possibilità che i singoli possano invocare quelle disposizioni davanti
a un giudice, ossia quando una norma crea un diritto in capo alle
persone e obblighi nei confronti di altri, e se tale diritto viene leso
chi aveva i diritti può ricorre ad un giudice per farli valere.
Se il trattato entra in vigore, le persone fisiche possono impugnare
quelle disposizioni davanti a un giudice? Il fatto che si tratti di un
accordo concluso, di un trattato internazionale non vuol dire che
debba automaticamente avere degli effetti diretti. Perché quel
trattato possa avere degli effetti diretti devono sussistere alcune
condizioni: si deve trattare di trattati che prevedono un obbligo
chiaro e preciso nei confronti degli Stati (esempio violazione art. 2
TUE). Alcune disposizioni potrebbero prevedere proprio un ulteriore
atto da parte dell’UE (o dello Stato) affinché possano produrre
effetti; se non lo fa, quella norma non può produrre i suoi effetti
diretti.
FONTI DI DIRITTO DERIVATO
Il diritto derivato lo suddividiamo in due categorie di atti:
- Atti tipici
- Atti atipici
Le fonti di diritto derivato sono chiamate così perché sono fonti che
derivano dall’attività normativa delle istituzioni, e trovano la propria
legittimazione nei Trattati stessi.
Atti tipici
Gli atti tipici sono:
Regolamenti
Direttive
Decisioni
Raccomandazioni
Pareri
Gli atti tipici sono una serie di fonti del diritto dell’Unione
espressamente indicati nei Trattati all’art. 288 del TFUE: “per
esercitare le competenze dell’UE le istituzioni adottano regolamenti,
direttive, decisioni, raccomandazioni o pareri”. Tali atti assumono
una diversa natura a seconda della natura (procedura) con la quale
sono stati adottati.
Distinguiamo tra (1) natura legislativa di un atto, (2) la natura di
atto delegato o (3) la natura di atto di esecuzione. La natura di un
determinato atto dell’UE non dipende dalla denominazione assunta
dall’atto stesso, ma dalla procedura con cui sono conclusi
determinati atti. Gli atti tipici possono avere diversa natura, dipende
dalla procedura di approvazione.
Natura legislativa di un atto – gli atti legislativi sono quelli
approvati secondo una procedura legislativa (che seguono
determinati passaggi); in ogni materia di competenza dell’UE i
Trattati ci indicano anche secondo quali procedure può legiferare
l’Unione. Non è detto quindi che regolamenti, direttive, ecc. (gli atti
tipici) siano di natura legislativa.
Natura di atto delegato – gli atti delegati sono disciplinati all’art.
290 del TFUE e sono atti emanati su delega di un atto legislativo:
“un atto legislativo (il legislatore) può delegare alla Commissione il
potere di concludere atti o modificare aspetti marginali di un atto
legislativo”. Se si crede che in futuro si dovrà modificare, la delega
conferita alla Commissione può servire a far sì che l’atto in
questione sia sempre al passo con i tempi, possa subire modifiche
parziali.
Natura di atto di esecuzione – art. 291 TFUE: gli atti di
esecuzione sono competenze che spettano alla Commissione, la
quale dà esecuzione a talune norme previste nell’atto adottato. Se
l’atto è emanato in esecuzione di un atto giuridicamente vincolante
dell’unione, esso assumerà la veste di atto delegato.
L’atto legislativo in generale è quell’atto che regolamenta una
determinata materia, nell’ambito dell’UE è l’atto attraverso cui si
disciplina un determinato settore di competenza dell’UE.
Tali atti tipici quindi assumono una diversa natura a seconda della
procedura con cui sono adottati. In particolare, secondo l’art. 289
par. 3 del TFUE, quando gli atti sono adottati sulla base di una
procedura legislativa, tali atti tipici avranno natura legislativa. Se
questi atti sono emanati su delega di un atto legislativo o, in
generale, in esecuzione di un atto giuridicamente vincolante
dell’Unione, essi assumono rispettivamente la veste di atti delegati
o di esecuzione.
Atti tipici vincolanti
Gli atti tipici si differenziano tra loro in base agli effetti che
producono; nel valutare le caratteristiche differenti degli atti tipici,
vedremo che effetti produce e così vedremo le sue caratteristiche.
Gli atti tipici vincolanti sono:
- Regolamento – quell’atto attraverso il quale la normativa
europea si sostituisce integralmente alle norme nazionali nel
settore da essa regolato. Il regolamento ha portata generale,
quindi non identifica dei destinatari precisi, limitati, ma si
rivolge ad un numero indeterminato di destinatari. Il
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi, è vincolante
in tutte le sue disposizioni. Infine il regolamento è
direttamente applicabile, ossia gli Stati non devono adottare
nessun’atto di recepimento una volta entrato in vigore l’atto,
entra immediatamente a far parte dell’ordinamento degli Stati
membri, producendo effetti diretti e potendo essere portato
davanti ad un giudice da privati. Crea diritti ed obblighi anche
a privati, non solo agli Stati. I regolamenti sono molto simili
alle leggi. Se adottato non sempre produce effetti immediati,
ma anche a partire da una data prestabilita (a ottobre sono
stati adottati due regolamenti mol