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DIRITTO DERIVATO

Trattati tra UE e terzi

L’art. 218 del TFUE conferisce all’unione la competenza a stipulare

trattati internazionali.

I trattati internazionali conclusi dall’UE si collocano in una posizione

intermedia tra le fonti primarie e le fonti di diritto derivato: da un

lato i trattati internazionali che conclude l’UE sono chiaramente

subordinati ai Trattati istitutivi (l’esercizio di queste competenze,

ossia stipulare trattati internazionale, deve avvenire nel rispetto dei

Trattati). In base all’art. 218 la Corte può esprimere un parere, se

richiesto, riguardo un trattato internazionale: se il parere della Corte

è negativo, il trattato può essere approvato solo se vengono

modificate quelle disposizioni dei trattati che la Corte ha ritenuto

incompatibili con i Trattati. Quindi un accordo internazionale non

può essere concluso se è incompatibile con TUE e TFUE.

La richiesta di parere può venire da uno stato membro, dal

Parlamento, dal Consiglio o dalla Commissione.

L’art. 216 par. 2 del TFUE stabilisce: “gli accordi conclusi dall’UE

vincolano le istituzioni e gli Stati membri”. Gli accordi internazionali

costituiscono un cosiddetto “limite di legittimità” degli atti di diritto

derivato, degli atti adottati dalle istituzioni. Gli atti di diritto derivato

in contrasto con un accordo internazionale concluso dall’UE possono

essere annullati. Una volta entrati in vigore, gli accordi

internazionali costituiscono un limite di legittimità degli atti di diritto

derivato, i quali possono essere annullati.

Come si concludono i trattati internazionali?

Secondo una procedura abbastanza articolata. L’art. 218 TFUE

“il Consiglio stabilisce l’avvio dei negoziati, il Consiglio

dichiara:

stabilisce le direttive di negoziato, il Consiglio autorizza la firma

dell’accordo e la conclusione dell’accordo stesso ”. Procedura molto

intergovernativa, il protagonista è solo il Consiglio. Non è il Consiglio

propriamente che conduce l’attività negoziale. Il trattato può essere

concluso tra due parti o più. La prima fase di stipula di un trattato

prevede il negoziato, durante il quale si redige il testo del trattato,

la bozza del trattato (si parla di trattato quando il testo entra in

vigore); ogni parte contraente prova a far valere le proprie ragioni,

chi si siede al tavolo negoziale si presuppone che abbia l’intenzione

di partecipare alla stesura del trattato e di vincolarsi, ma non è

detto che le posizioni di tutti i partecipanti sull’intero trattato siano

uguali. Quindi nel corso delle negoziazioni le parti provano a

raggiungere un compromesso, che possa costituire una sintesi tra le

varie posizioni di partenza. Finché la negoziazione non è conclusa il

testo può essere sempre modificato. Dopo la negoziazione avviene

la firma, che comporta la fine della fase negoziale e quindi il

raggiungimento di un compromesso, la bozza definitiva; tutti i

passaggi successivi saranno svolti alla luce di quella bozza

definitiva (ci sono strumenti che permettono un po’ di flessibilità,

come la riserva). “il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati e

Art. 218 par. 2 TFUE:

definisce le direttive di negoziato”. Definire le direttive di negoziato

significa individuare le posizioni che deve mantenere la parte

contraente durante i negoziati, perché non è detto che sia il

Consiglio a partecipare materialmente ad ogni negoziato: può

incaricare un esperto, un comitato, una commissione a svolgere il

negoziato, ma sempre secondo le direttive fornite dal Consiglio,

agisce per conto del Consiglio. A tal riguardo è presente l’art. 218

“il Consiglio può impartire direttive al

par. 4 che ci dice che

negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere

consultato nella conduzione dei negoziati ”. È il Consiglio stesso che,

su proposta del negoziatore, può autorizzare la firma; una volta

firmato può autorizzare la conclusione dell’accordo. La conclusione

dell’accordo avviene con previa approvazione del Parlamento in una

serie di casi (la stragrande maggioranza degli accordi

internazionali):

- Gli accordi di associazione (accordi tra UE e Stati terzi, anche

nell’ottica di adesione)

- Accordo di adesione dell’UE alla CEDU

Gli altri accordi che prevedono la previa approvazione del

Parlamento comprendono un’ampia gamma di accordi che sono

quasi la totalità, come gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie

notevoli sull’UE, o altri.

Nella conclusione di accordi internazionali di base il Consiglio

delibera sempre a maggioranza qualificata; delibera all’unanimità

solo quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta

l’unanimità e per una categoria speciale di accordi: gli accordi di

associazione, gli accordi di adesione, accordo di adesione dell’UE

alla CEDU. Da un lato il Trattato di Lisbona ha spinto per l’accordo

tra UE e CEDU, ma l’ha fatto con molta cautela. Non è detto però

che l’accordo internazionale concluso dall’UE, anche dopo la sua

entrata in vigore, produca effetti diretti; l’effetto diretto riguarda la

possibilità che i singoli possano invocare quelle disposizioni davanti

a un giudice, ossia quando una norma crea un diritto in capo alle

persone e obblighi nei confronti di altri, e se tale diritto viene leso

chi aveva i diritti può ricorre ad un giudice per farli valere.

Se il trattato entra in vigore, le persone fisiche possono impugnare

quelle disposizioni davanti a un giudice? Il fatto che si tratti di un

accordo concluso, di un trattato internazionale non vuol dire che

debba automaticamente avere degli effetti diretti. Perché quel

trattato possa avere degli effetti diretti devono sussistere alcune

condizioni: si deve trattare di trattati che prevedono un obbligo

chiaro e preciso nei confronti degli Stati (esempio violazione art. 2

TUE). Alcune disposizioni potrebbero prevedere proprio un ulteriore

atto da parte dell’UE (o dello Stato) affinché possano produrre

effetti; se non lo fa, quella norma non può produrre i suoi effetti

diretti.

FONTI DI DIRITTO DERIVATO

Il diritto derivato lo suddividiamo in due categorie di atti:

- Atti tipici

- Atti atipici

Le fonti di diritto derivato sono chiamate così perché sono fonti che

derivano dall’attività normativa delle istituzioni, e trovano la propria

legittimazione nei Trattati stessi.

Atti tipici

Gli atti tipici sono:

Regolamenti

 Direttive

 Decisioni

 Raccomandazioni

 Pareri

Gli atti tipici sono una serie di fonti del diritto dell’Unione

espressamente indicati nei Trattati all’art. 288 del TFUE: “per

esercitare le competenze dell’UE le istituzioni adottano regolamenti,

direttive, decisioni, raccomandazioni o pareri”. Tali atti assumono

una diversa natura a seconda della natura (procedura) con la quale

sono stati adottati.

Distinguiamo tra (1) natura legislativa di un atto, (2) la natura di

atto delegato o (3) la natura di atto di esecuzione. La natura di un

determinato atto dell’UE non dipende dalla denominazione assunta

dall’atto stesso, ma dalla procedura con cui sono conclusi

determinati atti. Gli atti tipici possono avere diversa natura, dipende

dalla procedura di approvazione.

Natura legislativa di un atto – gli atti legislativi sono quelli

approvati secondo una procedura legislativa (che seguono

determinati passaggi); in ogni materia di competenza dell’UE i

Trattati ci indicano anche secondo quali procedure può legiferare

l’Unione. Non è detto quindi che regolamenti, direttive, ecc. (gli atti

tipici) siano di natura legislativa.

Natura di atto delegato – gli atti delegati sono disciplinati all’art.

290 del TFUE e sono atti emanati su delega di un atto legislativo:

“un atto legislativo (il legislatore) può delegare alla Commissione il

potere di concludere atti o modificare aspetti marginali di un atto

legislativo”. Se si crede che in futuro si dovrà modificare, la delega

conferita alla Commissione può servire a far sì che l’atto in

questione sia sempre al passo con i tempi, possa subire modifiche

parziali.

Natura di atto di esecuzione – art. 291 TFUE: gli atti di

esecuzione sono competenze che spettano alla Commissione, la

quale dà esecuzione a talune norme previste nell’atto adottato. Se

l’atto è emanato in esecuzione di un atto giuridicamente vincolante

dell’unione, esso assumerà la veste di atto delegato.

L’atto legislativo in generale è quell’atto che regolamenta una

determinata materia, nell’ambito dell’UE è l’atto attraverso cui si

disciplina un determinato settore di competenza dell’UE.

Tali atti tipici quindi assumono una diversa natura a seconda della

procedura con cui sono adottati. In particolare, secondo l’art. 289

par. 3 del TFUE, quando gli atti sono adottati sulla base di una

procedura legislativa, tali atti tipici avranno natura legislativa. Se

questi atti sono emanati su delega di un atto legislativo o, in

generale, in esecuzione di un atto giuridicamente vincolante

dell’Unione, essi assumono rispettivamente la veste di atti delegati

o di esecuzione.

Atti tipici vincolanti

Gli atti tipici si differenziano tra loro in base agli effetti che

producono; nel valutare le caratteristiche differenti degli atti tipici,

vedremo che effetti produce e così vedremo le sue caratteristiche.

Gli atti tipici vincolanti sono:

- Regolamento – quell’atto attraverso il quale la normativa

europea si sostituisce integralmente alle norme nazionali nel

settore da essa regolato. Il regolamento ha portata generale,

quindi non identifica dei destinatari precisi, limitati, ma si

rivolge ad un numero indeterminato di destinatari. Il

regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi, è vincolante

in tutte le sue disposizioni. Infine il regolamento è

direttamente applicabile, ossia gli Stati non devono adottare

nessun’atto di recepimento una volta entrato in vigore l’atto,

entra immediatamente a far parte dell’ordinamento degli Stati

membri, producendo effetti diretti e potendo essere portato

davanti ad un giudice da privati. Crea diritti ed obblighi anche

a privati, non solo agli Stati. I regolamenti sono molto simili

alle leggi. Se adottato non sempre produce effetti immediati,

ma anche a partire da una data prestabilita (a ottobre sono

stati adottati due regolamenti mol

Dettagli
A.A. 2022-2023
159 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sta.alessandro04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e istituzioni dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Battaglia Francesco.