OGGI:
La ricongiunzione è sempre onerosa, a partire dal luglio 2010 con la Legge 122.
L’eliminazione della ricongiunzione gratuita (l. n. 122/2010): per le domande presentate a decorrere
dal 31.07.2010 si applica il medesimo sistema per la ricongiunzione onerosa.
Sent. Corte Cost. n. 147/2017: interviene su un profilo particolare della Legge, ovvero
o quello diacronico, in quanto tale Legge prevedeva l’efficacia retroattiva della nuova
disciplina. Quindi si applicata dal 01.07.2010, prima della sua pubblicazione in Gazzetta
ufficiale nel 31.07.2010. Quindi tutti i lavoratori richiedenti la ricongiunzione gratuita,
rimanevano esclusi da questa. La Corte interviene quindi su tale aspetto della norma. La
norma è disarmonica, in quanto escludeva i lavoratori in maniera retroattiva rispetto al
luglio 2010 (di 1 mese). Secondo la Corte a partire dal 31.07.2010 il legislatore può attuare
delle situazioni sfavorevoli, NON prima. Quindi da tale data in qualsiasi caso la
ricongiunzione diventa onerosa.
Il costo della ricongiunzione: a carico del lavoratore.
La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione pone a carico del richiedente il 50% della
somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura
assicurativa relativa al periodo considerato e le somme trasferite dalle gestioni di provenienza.
Quando vengono trasferiti i contributi, l’ente previdenziale ricevente calcola 2 volte la pensione:
1. Una prima volta come se i contributi fossero sempre stati versati al suo interno.
2. Una seconda volta invece senza tali contributi. 2
Vengono applicati dei coefficienti di riserva matematica, verifica il costo di tale operazione facendo
la differenza tra 2 quote di pensione e se c’è un costo da tale operazione il 50% lo paga il
lavoratore. Non sempre c’è questa differenza. Si tratta di una scelta libera del lavoratore.
Per i liberi professionisti tale onere è sempre pari al 100%
L’intervento della Corte Costituzionale (Sent. n. 61/1999): incostituzionalità di una norma
contenuta nella Legge n. 45/1999 nella parte in cui non prevede qualcosa che doveva prevedere.
Ovvero non veniva più prevista una ricongiunzione gratuita.
Il caso: un lavoratore che promuove il giudice contro la cassa previdenziale dei ragionieri (per cui
ha lavorato per 13 anni), contro l’INPS (per 14 anni come lavoratore indipendente) e contro la cassa
dei consulenti del lavoro (per 14 anni). Si tratta quindi di un lavoratore con 41 anni di contributi, ma
che in nessuna cassa ha maturato i requisiti di accesso alla pensione. Al momento della richiesta di
ricongiunzione, la cassa richiede quasi 150 milioni di lire, al netto dei contributi trasferiti.
La Corte Costituzionale si pronuncia con una sentenza di incostituzionalità. La Corte rimarca il
fatto che non mette in discussione le decisioni del legislatore, ma gli rimanda il fatto che debba
esistere un istituto che consenta ai lavoratori di accedere alla pensione.
Tale meccanismo è la totalizzazione.
LA TOTALIZZAZIONE E LA RICONGIUNZIONE (Sent. n. 61/1999)
l principio è introdotto con la Sent. Corte Cost. 61/1999
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge n. 45 del 1990, nella parte in
cui non prevedono, in favore dell'interessato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione e la
totalizzazione, o comunque la possibilità di optare per un meccanismo alternativo alla
ricongiunzione onerosa, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione è fondata nei
limiti appresso precisati.
Il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente al soggetto in possesso dei requisiti
dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva in virtù di una fictio iuris potendosi a tal fine
sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni, di percepire da ciascun ente previdenziale, in
base al criterio della pro-rata una quota della prestazione proporzionata al periodo di iscrizione,
calcolata applicando le norme in vigore per l'ente medesimo.
Il riconoscimento ai liberi professionisti del diritto alla totalizzazione non comporta l'impropria
estensione di norme previdenziali destinate a consentire la ricongiunzione in ipotesi non
comparabili con quelle in esame. D'altro canto, l'accoglimento della questione entro i limiti di
séguito specificati è imposto dall'esigenza di neutralizzare, con l'introduzione del diritto alla
totalizzazione (per il caso in cui essa rappresentasse l'unica possibilità di accesso alla prestazione
pensionistica), elementi di irrazionalità ed iniquità che la disciplina impugnata evidenzia, i quali
non si esauriscono nel rischio, già di per sé non giustificabile dal punto di vista costituzionale, che
l'entità elevata dell'onere - qualora in nessuna delle gestioni presso le quali sono stati versati
contributi siano raggiunti i requisiti necessari - comporti di fatto l'impossibilità di accedere allo
stesso trattamento minimo di pensione.
Non si può, in particolare, non rimarcare come la riserva matematica venga addebitata per intero al
richiedente sia che operi in direzione di una Cassa previdenziale di liberi professionisti, sia che
operi in direzione di una gestione INPS (o di una diversa gestione previdenziale per lavoratori 3
dipendenti, quale, ad esempio, l'INPDAI), e come la riserva matematica venga addebitata per intero
(al netto dei contributi trasferiti) anche quando la contribuzione confluita nella gestione
accentratrice (che sia una forma previdenziale obbligatoria per liberi professionisti) si riferisca a
periodi di lavoro dipendente che, se ricongiunti ai sensi della legge n. 29 del 1979, non
comporterebbero oneri (ove convogliati verso l'assicurazione generale obbligatoria) o
richiederebbero il pagamento di oneri inferiori (se ricongiunti in una gestione speciale INPS).
L'introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi - meno vantaggiosa per
l'assicurato, ma per lui priva di oneri - consente di porre rimedio alla situazione denunciata dalle
ordinanze di rimessione senza alterare il sistema discrezionalmente delineato dal legislatore
previdenziale, tendente a diversificare la disciplina della ricongiunzione delle posizioni
previdenziali in relazione ai diversi profili professionali e sulla base di valutazioni delle
compatibilità finanziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni
diverse del giudice della costituzionalità delle leggi.
La ricongiunzione così come disciplinata dalle disposizioni censurate può rimanere
nell'ordinamento senza vulnerare i princìpi costituzionali invocati dai rimettenti solo se ridotta a
mera opzione – più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato - alternativa alla
totalizzazione dei periodi assicurativi, il ricorso alla quale il legislatore deve rendere sempre
possibile fino a quando in una delle gestioni dove è iscritto l'interessato non abbia maturato i
requisiti di età e di anzianità contributiva, e dal momento che l'onere di ricongiunzione potrebbe
risultare talmente elevato da precludere l'esercizio del diritto di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 45
del 1990.
La disciplina della totalizzazione - principio, basato sul criterio della pro-rata che indubbiamente
possiede una sua ben delineata fisionomia – può variare, per quanto concerne taluni aspetti di
dettaglio, sotto più di un profilo, specie per quanto riguarda la determinazione del reddito
pensionabile ai fini del calcolo della (quota di) pensione e, più in generale, l'adattamento del
principio di cui si tratta alle particolarità dei diversi regimi previdenziali.
Si presenta pertanto, nell'ambito del modello rappresentato dalla totalizzazione dei periodi
assicurativi, una pluralità di soluzioni astrattamente ipotizzabili, idonee a costituire, per l'assicurato
che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla prestazione, un'alternativa alla
ricongiunzione onerosa prevista dalle disposizioni denunciate, in armonia con i princìpi
costituzionali, tra le quali il legislatore può operare una scelta.
NB: La Corte non introduce in sé la totalizzazione, ma ci sono diverse modalità per disciplinarla. La
totalizzazione è un principio cardine nella normativa europea di sicurezza sociale (1968).
Il necessario intervento legislativo dovrà precisare le modalità di attuazione del principio della
totalizzazione dei periodi assicurativi, intesa come alternativa alla ricongiunzione che risultasse
eccessivamente onerosa per il soggetto che non abbia maturato i requisiti di accesso alla
prestazione pensionistica in nessuno degli ordinamenti previdenziali ai quali ha contribuito nel
corso della sua vita lavorativa. Potrà naturalmente il legislatore disciplinare la materia in maniera
diversa purché venga comunque evitato che, a causa dell'eccessiva onerosità del sistema, risulti di
fatto vanificato il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.
Nei limiti sopra precisati, gli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 devono essere dichiarati
costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione
onerosa, il diritto dell'assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto 4
alla pensione di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo
modalità legislativamente previste, ed in conformità ai princìpi sopra indicati.
Quindi il legislatore deve introdurre un meccanismo alternativo, aggiuntivo e gratuito alla
ricongiunzione per i lavoratori che hanno i requisiti per la pensione, ma in diverse casse
previdenziali.
Il legislatore interviene inizialmente con la legge di bilancio del 2001 e successivamente con il
D.lgs. 42/2006.
LA TOTALIZZAZIONE (D.lgs. n. 42/2006)
Consente di conseguire l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di
anzianità/anticipata o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse,
gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la
contribuzione versata.
Può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è
completamente gratuita (a differenza della ricongiunzione, che è onerosa).
Riguarda anche le Casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per liberi
professionisti compresa la Gestione Separata INPS.
La normativa è oggi contenuta nel d.lgs. n. 42/2006 (con successivi “aggiornamenti”)
Il pagamento è sempre effettuato dall’INPS, in quanto NON oneroso per nessun lavoratore:
anche se i contributi non vengono versati presso l’INPS. Qui no
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