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Intervento assistenziale e contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
Quanto invece all'intervento assistenziale, a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, il governo Renzi si segnala per aver introdotto un'importante novità mediante la revisione di un sostegno al reddito che si denomina reddito di inclusione. La revisione di questa misura a sostegno del reddito chiude il ciclo del governo Renzi mediante la legge 33 del 2017.
Si chiude il governo Renzi, alla quale succede il governo Conte che interviene su vari fronti. Dal punto di vista della tutela lavoristica notiamo un cambio di passo perché si prevedono delle norme correttive del contratto a termine, in senso meno flessibile, e quindi possiamo apprezzare un intervento volto a contrastare, ad arginare il fenomeno della precarietà del lavoro. È un intervento di segno opposto rispetto alla flessibilità in entrata rispetto agli esempi precedenti. Analogamente, anche sul fronte della flessibilità in uscita, notiamo elementi di...
controtendenza. Questo governo si caratterizza anche per delle correzioni, delle novità importanti che attengono il diritto della sicurezza sociale. Ad esempio, sul fronte della tutela pensionistica si affaccia la cd. Quota 100 => funzione di abolire gli squilibri del sistema previdenziale e del sistema pensionistico introdotti dalla legge 214 del 2011 mediante l'introduzione di una serie di deroghe a quest'ultima legge con la previsione di diverse ipotesi di pensionamento anticipato. A cavallo dell'intervento assistenziale previdenziale notiamo anche la previsione della cd. Pensione di cittadinanza. Sul fronte della tutela assistenziale la previsione del Reddito di cittadinanza la cui caratteristica è quella di correggere importanti profili della disciplina del reddito di inclusione e viene ad ampliarsi il precedente intervento legislativo a contrasto della povertà e della esclusione sociale. A questi provvedimenti dobbiamo aggiungere quelli che invecevanno a contrassegnare in mesi recenti che ci hanno visti travolti dalla pandemia e da questo punto di vista notiamo una pluralità di norme che investono direttamente il diritto della sicurezza sociale. Anzitutto sul fronte lavoristico assistiamo alla modifica della disciplina in materia di lavoro agile quindi relativamente alla legge 81 del 2017 siamo in una fase di home working legata allo stato di pandemia. Per coloro che non svolgono l'attività in lavoro agile il legislatore ha previsto una rosa di permessi e congedi che vanno a sommarsi ai congedi e permessi previsti dalla legislazione precedente. => modifiche importanti a partire dal cd. Decreto Cura Italia. Dal punto di vista sempre previdenziale l'intervento è stato consistente, le risorse finanziare impiegate in caso di disoccupazione involontaria sono state molto ingenti. Sul fronte degli integramente del fronte salariale possiamo notare una pluralità di misure che non solo riguardano.L'ambito del lavoro subordinato, ma anche quello autonomo nell'ambito dei rapporti speciali di lavoro. Notiamo anche, sempre sul fronte previdenziale, disposizioni molto rilevanti in materia di malattia, infortunio covid 19 che vanno anche a porre questioni nuove, impreviste sul fronte ad esempio della responsabilità datoriale.
Quanto invece alle prestazioni assistenziali, anche qui intervento molto massiccio proprio in considerazione all'incremento della nuova povertà legata al covid 19 e quindi notiamo interventi che includono anche la solidarietà alimentare, un reddito che va ad aggiungersi al quello di cittadinanza => il cd. Reddito di emergenza; vastità di bonus che ad esempio riguardano i buoni viaggio, buoni vacanza, voucher che toccano diverse sfere della vita personale e famigliare.
Di fronte ad una numerosità di interventi che fra l'altro vanno via via ampliandosi in considerazione alla perdurante stato della pandemia.
Lezione
Tema delle fonti: Al centro il ruolo della legge
Qual è la legge di cui parliamo? Statale, regionale o altro?
Art.117 Cost => modifica legge cost. 3 del 2001
Nel cui ambito viene delineata una competenza legislativa dello Stato, attraverso un elencazione di materie, concorrente stato regioni che prevede una serie ulteriore di argomenti e poi tutte le altre materie che sono di competenza esclusiva delle regioni.
Nostra materia => comma 2 lettera m —> lo stato
Lo Stato può intervenire nelle materie di competenza esclusiva delle regioni per ciò che concerne la materia della assistenza sociale fissando i limiti di tutela per evitare disparità di trattamento.
Ambito della competenza concorrente => Stato-Regioni
Diverse cose che ci riguardano => comma 3
Tutela della salute ad esempio.
Importante richiamare il tema del lavoro per capire come va ad intrecciarsi la disciplina previdenziale rispetto alle fonti del diritto del lavoro.
Diritto del lavoro questione
legata alla competenza => 117 comma 3 => tutela esicurezza del lavoro, inciso che ha fatto ritenere che la materia lavoristica fosse di materiaconcorrente => in realtà si è concluso nel senso di attribuire la materia lavoristica nellacompetenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art.117, comma 2, lettera l. —> diritto dellavoro rientra non nella competenza concorrente in forza della espressione “tutela esicurezza del lavoro” prevista nel comma 3, bensì in “ordinamento civile” della lettera l.
Leggere tutela e sicurezza del lavoro => continuità con le materie di competenzaregionale, istruzione ecc —> mediazione tra domanda e offerta di lavoro => impo per iltema della disoccupazione involontaria
Assistenza sociale => di competenza esclusiva delle regioni nei limiti stabiliti dallo Stato
Previdenza integrativa e complementare, privata => competenza concorrente Stato eregioni, insieme
alla tutela della saluta.Diritto del lavoro => competenza esclusiva dello stato
Previdenza sociale => accesso al canale pubblico, di competenza dello Stato => art.117,comma 2 lettera o;
Previdenza sociale è legata al diritto del lavoro, non solo legata a lui, ma ha anche unriferimento nel diritto sindacale.
In questo contesto assume rilevanza il contratto collettivo => contratto stipulato tra privatiche sono soggetti collettivi che rappresentano i lavoratori e il modo delle imprese =>norme che sono il frutto dell’autonomia negoziale collettiva.
Il contratto coll interviene nella materia della previdenza sociale in più occasioni => neitermini che sono propri al contratto collettivo —> introdurre trattamenti migliorativirispetto a quelli della legge => derogabili in meglius della legge.
Esempi:
Tutela della famiglia, genitorialità
Alla madre e al padre riconosciuti una serie di congedi per nascita di figlio => madrecongedo di
maternità che viene disciplinato dal d.lgs 151 del 2001 - consiste in una astensione obbligatoria nei confronti della madre per 5 mesi ripartiti in 2 mesi prima la data del parto e 3 mesi successivi allo stesso - possibile flessibilizzare la fase antepartum - riconosciuta previa accertamento medico
Divieto a svolgere l'attività lavorativa - a tutela della salute di madre e figlio - riconoscimento di un'indennità sostitutiva alla retribuzione - tutela previdenziale entra in gioco: la legge dice che la madre avrà diritto all'80% della retribuzione. Contrattazione collettiva innalzamento dell'indennità sino al 100% - questa parte aggiuntiva sarà a carico del datore di lavoro.
Altro istituto - congedo parentale di 6 mesi, per un totale di 10 in entrambi i genitori - riconosciuto paritariamente a donne e uomini, natura facoltativa, non obbligatoria.
Sospendo volontariamente
l'attività lavorativa -> indennità della retribuzione -> 30% della retribuzione. Innalzamento del livello dell'indennità rispetto al livello stabilito dalla legge
Fonte materiale non fonte tecnica. Ruolo importante -> fonti di natura amministrativa -> circolari ministeriali, degli enti nazionali in materia di sicurezza sociale, Inps, Inail ecc.
Esempio: Congedo parentale è riconosciuto ad entrambi i genitori, ma viene riconosciuto anche quando abbiamo solo un genitore -> in questo caso potrà usufruire di 10 mesi -> problema -> Quando il genitore è solo? Risolta da una circolare Inps questa 13 di 35 interpretazione -> (validità limitata all'ordinamento interno all'organizzazione che le emana le circolari).
Aspetto importante per noi sono le pronunce giurisprudenziali -> presenza di una giurisprudenza costante parliamo di diritto vivente che vincola anche la corte costituzionale, quando abbiamo
del welfare nella tutela delle prestazioni previdenziali. Le prestazioni previdenziali sono fondamentali per garantire la sicurezza economica dei lavoratori e dei cittadini in generale. Il diritto del lavoro regola i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, stabilendo i diritti e i doveri di entrambe le parti. Il diritto del welfare, invece, si occupa della protezione sociale e della tutela dei diritti dei cittadini, compresi quelli relativi alle prestazioni previdenziali. Le prestazioni previdenziali possono essere di diversi tipi, come ad esempio la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità, il sussidio di disoccupazione, ecc. Queste prestazioni sono regolate da leggi nazionali, ma anche da norme sovranazionali, come quelle dell'Unione Europea. La giurisprudenza dell'UE, in particolare la Corte di Giustizia, ha un ruolo fondamentale nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme europee in materia pensionistica. Inoltre, anche le fonti internazionali, come l'ONU e l'OIL, possono fornire importanti riferimenti per la tutela delle prestazioni previdenziali.sindacale.Schema della derogabili in senso migliorativo rispetto ai trattamenti stabiliti dalla legge.Lavoro subordinato art.2094 => cuore del sistema previdenziale.Sistema previdenziale ha cercato di includere nel tempo anche il lavoro autonomo,art.2222.Questa evoluzione in senso inclusivo appare coerente al dettato dell’art.38 commasecondo della Cost.L’ambito di applicazione della tutela previdenziale ai sensi dell’art.38, comma 2, riguardasi il lavoro subordinato o dipendente come era alle origini dello sviluppo del diritto dellasicurezza sociale, ma comprende anche il lavoro autonomo. Ciò in particolare alla lucedella lettura dell’art.38 comma secondo in relazione all’art.35 comma primo che tutela illavoro in tutte le sue forme e applicazioni.Principali prestazioni previdenziali:Tutela contro gli infortuni:=> caratterizza la fase sorgiva della legislazione sociale. Legge 80 del 1898 oggettoistituzione della assicurazione degli