Estratto del documento

Diritto della sicurezza sociale

Programma: suddiviso in 4 cicli

  • Evoluzione storica e tendenze attuali del diritto della sicurezza sociale
  • Prestazioni previdenziali
  • Tutela della famiglia
  • Sistema dell'assistenza sociale

Lezione 3: Evoluzione storica e tendenze attuali del diritto della sicurezza sociale

Più forme di tutela prima o durante l'ordinamento corporativo. Oggi fase pre corporativa e corporativa. Periodo storico dagli ultimi due decenni del 19esimo secolo ai primi due decenni del 900.

Prima fase: radicamento di un nuovo sistema produttivo.

Fase corporativa: analizzare il successivo ventennio che coincide con l’imporsi del regime fascista.

Fase pre corporativa 1880-1920: radicamento di un nuovo sistema produttivo che poi verrà definito rivoluzione industriale (patria rivoluzione industriale: Inghilterra). Con l’imporsi di questo sistema produttivo nasce la sicurezza sociale.

Viene a determinarsi una diffusa condizione di bisogno dovuta a due fenomeni negativi legati alla fase della prima industrializzazione, autentiche piaghe sociali:

  • Dilagare degli infortuni sul lavoro, situazioni nelle quali il lavoro determinava lesione alla salute e a volte gravissime le cui conseguenze gravavano interamente sulle spalle di chi ne era colpito; fase storica distante da quella attuale nella quale la tutela della salute e sicurezza sul lavoro è garantita da una pluralità di disposizioni. In questa epoca assenza di tutela in merito alla prevenzione nel lavoro.
  • Presenza di forme molto gravi di sfruttamento nel lavoro che colpivano le mezze forze, due specifiche categorie di soggetti: donne e minori.

Inadeguatezza sia della tradizionale solidarietà famigliare, sia degli interventi di beneficienza pubblica e privata. Esigenza di realizzare una tutela nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici; codice civile dell’epoca (1865) riconduceva l’attività lavorativa non ad una logica di tutela ma ai principi dell’individualismo liberale.

La presenza di questi fenomeni hanno reso inadeguata la tutela che veniva espressa dalla solidarietà famigliare, dalla beneficienza pubblica e privata. In questo contesto assistiamo al fenomeno delle società di mutuo soccorso, rappresentare quello che poi sarà chiamata previdenza sociale. Prende avvio per far fronte alle conseguenze negative legate all’imporsi del nuovo modello produttivo associazioni volontarie di lavoratori volte a realizzare un sistema di autotutela nel caso del verificarsi di una situazione di bisogno (es. infortunio, decesso ecc).

Mettersi insieme, coalizzarsi dei lavoratori al fine di realizzare un sistema di autotutela rispetto alle conseguenze negative. Queste società prevedevano l’erogazione di un sostegno economico mediante un meccanismo di autofinanziamento; ciascun associato sopportava le conseguenze di questi eventi attraverso una quota che poi andava a finanziare la prestazione economica dell’interessato; presenza di uno schema assicurativo semplice che non prevedeva la presenza di un terzo soggetto (intermediatore/assicuratore).

Questa esperienza delle società di mutuo soccorso subì un ridimensionamento e un declino imputabili ad una pluralità di ragioni:

  • Relativa alle difficoltà dei lavoratori che avevano dato origine a sostenere finanziariamente questa forma di autotutela; impoverimenti per cui non era più possibile realizzare un sistema di protezione mediante un autofinanziamento.
  • Le società di mutuo soccorso rappresentavano la prima forma di coalizione del mondo operaio; momento sorgivo del fenomeno sindacale e con esso l’inizio del formarsi di una coscienza di classe e del cd. Conflitto capitale-lavoro; l’esistenza di queste mutue avrebbe potuto rappresentare un forte elemento di instabilità sociale, proprio perché da questa esperienza scaturiva maggior consapevolezza legata al conflitto capitale-lavoro e quindi in ragione di questi aspetti questa prima forma di associazionismo operaio fu fortemente ostacolata, fu oggetto di una forte limitazione durante il regime corporativo.

Non era più differibile un intervento pubblico volto ad arginare i problemi sociali dell’industrializzazione. Lo Stato: legislazione sociale. L’origine del diritto della sicurezza sociale va a coincidere con lo sviluppo della cd. Legislazione sociale rispetto alla quale è importante richiamare la l. 80 del 1898; legge significativa perché è la legge istitutiva dell’assicurazione degli infortuni sul lavoro. La cui struttura è stata edificata l’attuale disciplina antinfortunistica. Sistema fondato sul presupposto di relazione di corrispettività tra contributi prestati e prestazioni di sicurezza sociale; sostegno economico era in rapporto ai contributi versati.

Accanto a questa disciplina se ne sono poi sviluppate altre nei confronti delle cd. mezze forze: delle donne e minori. Legge 3657 del 1886 a tutela dei fanciulli. Legge 242 del 1902 a tutela delle donne. Questo contesto caratterizzava anche altri paesi; es. Inghilterra, Francia, Germania; paesi nei quali vediamo l’emergere di analoghe legislazioni sociali. Fase che segna l’origine della sicurezza sociale è contrassegnata dall’esperienza delle società di mutuo soccorso e dalla presenza della cd. Legislazione sociale.

Dopo questa fase: fase corporativa, secondo ventennio del 900. Fase caratterizzata dall’emergere di nuove legislazioni ma è anche una fase caratterizzata dalla soppressione di importanti libertà, a partire dalle libertà nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Fase con l’affermarsi del regime corporativo. Viene dall’ideologia corporativa cui il fascismo dichiarava di ispirarsi e che esprimeva una visione organica della società nella quale l’interesse dei singoli individui doveva restare subordinato al perseguimento dell’interesse superiore della nazione. Non era riconosciuta una autentica dialettica democratica nel mondo del lavoro, ma non solo; fase autoritaria. Lascito giuridico più emblematico; esperienza delle leggi razziali 1938.

Fase corporativa

Assistiamo ad un grande attivismo del legislatore su più fronti: diritto del lavoro, diritto sindacale, versante del diritto della sicurezza sociale. In questo periodo il sistema delle assicurazioni sociali viene ampliato e questo in relazione a nuovi rischi ma anche a rischi non connessi all’attività lavorativa, da un lato assistiamo ad un perfezionamento con un nuovo intervento legislativo; legge 80: nell’ambito della tutela degli infortuni sul lavoro, ma anche una tutela in ambito pensionistico.

Sempre in questa fase iniziano ad evolvere un intervento protettivo rispetto a rischi non connessi al lavoro; ad esempio l’invalidità e le malattie comuni, oppure a rischi non evitabili, rischio rispetto al quale siamo tutti destinati; la morte. In questa fase intervento legislativo su altri fronti; diritto del lavoro, diritto sindacale. Questi diritti sono per noi importanti.

Il periodo corporativo si era aperto con l’approvazione di due leggi:

  • Legge 692 del 1923 materia di orario di lavoro
  • Legge 562 del 1925 contratto di impiego privato relativa ai soli impiegati; prima nozione di lavoro subordinato. Nozione di lavoro autonomo.

Lascito importante della fase storica, nel codice notiamo una regolamentazione del rapporto di lavoro nel libro 5°. Transizione: attraverso la codificazione, la legislazione sociale precedente viene ridimensionata, perde la sua posizione sociale. Dal punto di vista del diritto sindacale: natura autoritaria del regime: soppressione del diritto sindacale. Penalizzazione dello sciopero, leggi razziali.

Costituzione italiana rappresenta il riflesso in positivo delle leggi razziali, orientate a scongiurare un sistema totalitario. Espressione in positivo di forti limitazioni. Caratteristica della legislazione razziale: presenza ebrei: circa 50000, niente rispetto alla popolazione italiana. Espulsione in tutti gli ambiti, soprattutto il lavoro. Esclusione dagli impieghi subordinato e autonomi (soprattutto albi). Divieto di proprietà privata, commerci, scuola, esclusione vita privata, matrimoni misti e divieto di soggiorno nelle località turistiche, espressione tradizioni. Presupposto per la persecuzione. Art.2 e 3 e previdenza, assistenza, accesso al lavoro, art.38 Cost.

Lezione 4

Legislazione del 1942; iscrizione della nozione di lavoro subordinato ai sensi dell’art.2094 del cc e del suo rovescio; il lavoro autonomo disciplinato dall’art.2222 dello stesso codice.

Caratteristiche generali del sistema di sicurezza sociale antecedente la costituzione; crescente carattere pubblicistico mediante l’estendersi dell’intervento statale, il ricorso, come nella precedente fase, allo schema assicurativo caratterizzato da un nesso di corrispettività tra prestazioni erogate e contributi versati e espressivo di una solidarietà tra datori di lavori e lavoratori corporativa; espressione solidarietà corporativa: l’ideologia corporativa ispirava il sistema di sicurezza sociale e quindi esso risultava subordinato all’interesse pubblico dell’economia della nazione nella quale si pretendeva di risolvere automaticamente il conflitto sociale.

Le basi autoritarie del regime fascista si sono espresse con l’esperienza delle leggi razziali che consistevano in un insieme di disposizioni che dal punto di vista dei contenuti era contraddistinto da una pluralità di divieti ed esclusioni sul presupposto sì della razza ma in realtà della diversa appartenenza religiosa rispetto a quella cattolica della popolazione maggioritaria. Tali divieti ed esclusioni rispondevano ad uno scopo preciso; eliminare gli ebrei, italiani e stranieri, dalla società.

Persecuzione giuridica realizzata mediante un regime legale differenziato se non rispetto a tutti ai principali ambiti nei quali poteva esprimersi la vita, pubblica e privata, degli ebrei nel nostro paese, il lavoro, privato, pubblico, dipendente, subordinato, l’assistenza sociale connessa al lavoro, la scuola, la vita affettiva, il tempo libero, le abitudini alimentari ecc. La persecuzione delle vite degli ebrei fu possibile grazie alla loro persecuzione giuridica. La negazione e la privazione dei loro diritti ha costituito la premessa necessaria per la loro eliminazione fisica.

A seguito di questa esperienza giuridica persecutoria e l’olocausto prenderà avvio un nuovo corso con la costituzione italiana del 48 nella quale dopo la fine della seconda guerra mondiale, che segna la fine anche del periodo corporativo, avrà modo di affermarsi nel nostro ordinamento una concezione personalistica del diritto; le norme della Cost avranno tutte una medesima matrice e cioè data dalla rilevanza riconosciuta dal legislatore costituzionale alla protezione sociale della persona. L’ispirazione personalistica e sociale della nostra Cost si esprime in particolare attraverso il riconoscimento dei diritti sociali di cui il diritto della sicurezza sociale è espressione emblematica; la nostra costituzione è parte di quel movimento costituzionale moderno che sotto l’influsso del pensiero socialista cattolico e liberale ha segnato la trasformazione dello stato liberale classico in stato liberale sul piano dei rapporti politici e stato sociale sul piano dei rapporti economici e sociali.

2-3 art; innervano la struttura dei diritti sociali

Diritti sociali riconosciuti nella costituzione; titolo III della parte I della Cost, art.38 in particolare. Principi fondamentali occorre ricordare quanto al primo articolo; art.2 che il principio del primato della dignità umana iscritto in questa norma deve realizzarsi attraverso il principio di eguaglianza nella accezione formale e sostanziale di cui parla l’art.3. I valori e i principi iscritti nella costituzione in queste norme trovano poi specificazione nel riconoscimento dei diritti sociali.

“Diritti sociali”; intendiamo anzitutto il diritto al lavoro, di cui parla la costituzione sia nella parte dedicata ai principi fondamentali sia nelle norme del titolo terzo della prima parte dedicato ai rapporti economici in base agli articoli da 35 e ss. Poi intendiamo anche il diritto alla salute ai sensi dell’art.32 da intendersi come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, diritto all’istruzione rispetto al quale l’art.34, proprio perché c’era stato un tempo in cui non tutte le persone potevano accedervi perché di razza ebraica, afferma al comma primo la scuola è aperta a tutti, il diritto alla sicurezza sociale di cui all’art.38 da intendersi come diritto a una tutela in presenza di una pluralità di eventi generatori di bisogno, povertà, infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Sono tutti questi diritti che non solo appaiono profondamente interconnessi, ma senza i quali e senza il loro effettivo riconoscimento non è possibile una vita degna né aspirare ad essere uguali nelle opportunità che la vita può offrire e infatti che esistenza può mai essere quella senza il sostentamento economico datoci dal lavoro o senza la garanzia di ricevere delle cure quando manca la salute, senza un’istruzione almeno minima e ancora senza una protezione in caso di rischio di povertà e di rischio di esclusione sociale, o senza una garanzia rispetto ad eventi niente affatto improbabili nella vita di ognuno di noi come ad esempio la vecchiaia.

Di questo parla in particolare l’art.38 della costituzione nel quale troviamo inscritto il fondamento della sicurezza sociale; è questo infatti l’articolo che costituisce il caposaldo della assistenza e della previdenza sociale rinvenibile rispettivamente al comma primo e al comma secondo.

Lezione 5

Abbiamo parlato dei diritti sociali. Ad esempio:

  • Art.32: tutela della salute
  • Art.34: primo comma in particolare “la scuola è aperta a tutti”
  • Art.38: caposaldo del diritto della sicurezza sociale perché al comma primo individua il tema relativa all’assistenza sociale mentre nel comma secondo vengono posti i tratti essenziali che identificano il diritto della previdenza sociale.

Diritto della sicurezza sociale: espressione riassuntiva della tutela assistenziale e della tutela previdenziale.

Art.3: enuncia il principio di eguaglianza nella sua duplice accezione, formale sostanziale. La legge non può operare delle distinzioni rispetto alla razza; molto discusso su questa espressione; si è detto che le razze non esistono, ma il riferimento alla razza segnala un punto di discontinuità rispetto alla legislazione razzistica precedente.

Art.4: primo comma scolpisce il diritto al lavoro da intendersi come obbligo dello stato di garantire le condizioni di occupabilità. Rispetto alle leggi razziali è interessante la struttura di questa norma che condensa il diritto-dovere al lavoro. Nel comma secondo si configura un obbligo a svolgere un’attività che aiuti lo sviluppo della società in base alle capacità di ciascuno per scongiurare qualunque deriva discriminatoria rispetto all’accesso al lavoro.

Questa materia è presa in considerazione anche in altre parti della costituzione, non solo nella parte dedicata ai principi fondamentali; titolo III dedicato ai rapporti economici.

  • Art.35: comma primo; la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Norma che guardava quando è stata scritta non alla generalità dei lavoratori ma ad una principale categoria; lavoratori dipendenti.
  • Art.36: comma primo; criteri di determinazione della retribuzione; fine realizzare un sistema coerente al primato della dignità e della eguaglianza. Comma secondo; pone una riserva di legge rispetto alla durata della giornata lavorativa. Comma terzo; fonte primaria diritti di riposo settimanale e ferie annuale retribuite.
  • Art.37: dedica il comma primo alle donne lavoratrici in relazione ai lavoratori; profilo nella prima parte rinveniamo un principio di parità di trattamento in particolare dal punto di vista della retribuzione; seconda parte del comma primo assistiamo ad una torsione; la norma qui assegna una funzione presuntiva, un ruolo che si presume naturale ed essenziale della donna che deve essere accostato al lavoro, ma quest’ultimo non deve costituire un ostacolo alla realizzazione di questa funzione naturale, presunta, della donna relativa alla sua differenza sessuale il cui tratto essenziale è rappresentato dalla gravidanza; alle donne viene riconosciuti sì la possibilità di svolgere un lavoro, ma questo lavoro deve essere bilanciato, conciliato con la sua essenziale funzione famigliare.
  • Tratta il tema dei minori nei cui confronti viene inserita una riserva di legge; legislazione ordinaria dovrà occuparsi di stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato. Terzo comma; parità di trattamento sui minori.
  • Art.39-40-41: Art.39; modello di contrattazione collettiva che poi non ha avuto attuazione. Art.41; esprime chiaramente l’ispirazione personalista della costituzione, la centralità della persona che deve essere posta a un livello superiore, sovraordinata ad altri beni.

Art.38:

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assic...

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 35
diritto sicurezza sociale Pag. 1 diritto sicurezza sociale Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sicurezza sociale Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sicurezza sociale Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sicurezza sociale Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sicurezza sociale Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sicurezza sociale Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto sicurezza sociale Pag. 31
1 su 35
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlessiaCrociBozzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto della sicurezza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vettor Tiziana.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community