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Laicizzazione e tipologie di matrimonio

NB LAICIZZAZIONE: Con la Rivoluzione Francese (1804) si ebbe la del matrimonio, quindi potrà essere celebrato anche da un Ufficiale di Stato civile, non più solo ed esclusivamente da una figura cattolica.

MATRIMONIO: Con i Patti Lateranensi (1929) si potrà celebrare il CONCORDATARIO (rito religioso svolto da un ministro di culto cattolico, il parroco), a cui lo Stato associa poi gli stessi effetti prodotti dal matrimonio civile a patto che tale rito venga trascritto nei registri dello stato civile.

TIPOLOGIE DI MATRIMONIO

  1. Matrimonio civile: celebrato in Italia di fronte all'Ufficiale di Stato Civile e quello celebrato all'estero secondo le loro forme stabilite. Si svolge SOLO in comune di fronte all'USC, ed è riconosciuto SOLO dallo Stato, non dalla Chiesa.
  2. Matrimonio concordatario (o canonico trascritto): vige il diritto canonico, rito svolto in Chiesa da un Ministro di culto cattolico, a cui gli sposi hanno affidato la celebrazione, a cui lo Stato associa gli stessi effetti prodotti dal matrimonio civile a patto che tale rito venga trascritto nei registri dello stato civile.
Stato associa gli stessi effetti del matrimonio civile a patto che il rito venga TRASCRITTO nei registri di Stato Civile.
3. Matrimonio religioso: celebrato da un Ministro di culto cattolico in Chiesa, NON HA EFFETTI CIVILI quindi è valido solo per la Chiesa.
NB PUO' ARRIVARE AD AVERE EFFETTI CIVILI: Il matrimonio religioso qualora si TRASCRIVERLO decida di nei registri di Stato Civile.
4. Matrimonio acattolico: matrimonio religioso celebrato di fronte ad un ministro del culto non cattolico riconosciuto dallo Stato. Produce effetti civili solo se trascritto nei registri di Stato civile.
5. Matrimonio per procura: eccezionalmente ammesso, è un istituto originariamente riconosciuto ai soli militari in guerra, oggi esteso anche all'ipotesi in cui uno dei due sposi si trovi all'estero e ricorrano gravi motivi.
Per far sì che il matrimonio concordatario abbia effetti civili, occorre rispettare delle regole: Il Ministro del culto cattolico dovrà leggere agli

sposi degli articoli del Codice Civile inerenti ai diritti e doveri dei coniugi

L'atto di matrimonio va redatto in duplice copia

Per rendere valido il matrimonio, l'atto va trascritto entro 5 GIORNI nei registri di Stato Civile.

Dal momento che il matrimonio concordatario è valido sia a livello civilistico che religioso, la prassi burocratica prevede la produzione di documenti per entrambi gli istituti (giuridico e canonico):

  • Certificati di nascita
  • Certificati di residenza
  • Certificati di cittadinanza
  • Certificati dei sacramenti ricevuti (battesimo e cresima)
  • Certificati di Stato libero ecclesiastico
  • Nulla osta ecclesiastico (qualora gli sposi volessero celebrare il rito in una Chiesa che non sia quella di residenza)

Anche per quanto riguarda le pubblicazioni, si seguirà un doppio iter burocratico:

  • Pubblicazioni presso la Casa Comunale
  • Pubblicazioni sulle porte della Casa Parrocchiale (per 8 giorni, comprese le due domeniche)

E'

È necessario che siano presenti due testimoni, nel caso in cui ci fosse un terzo testimone, egli firmerà il solo atto che resterà alla Casa Parrocchiale.

NB: Affinché il matrimonio sia valido, occorre rispettare delle regole per poterlo contrarre. Possiamo individuare quindi degli impedimenti che potranno compromettere l'atto matrimoniale. Questi impedimenti possono essere DISPENSABILI (removibili in casi eccezionali) o INDISPENSABILI (irremovibili).

Età: Nel '42 l'età minima era di 14 anni per le donne e 16 per gli uomini. Oggi l'età richiesta è 18 anni, con l'acquisto della capacità di agire. In ogni caso, a 16 anni, in casi eccezionali, compiuti i quali il Tribunale può autorizzare il matrimonio a patto che il minore sia giudicato come capace di intendere e volere (emancipato) e abbia raggiunto una maturità psicofisica adeguata.

Bigamia: Il nostro ordinamento considera il matrimonio come

L'unione di un solo uomo con una sola donna. Vietato il matrimonio tra parenti in linea retta. Incesto (genitori, anche adottivi, e figli) e tra parenti in linea collaterale di secondo grado (nonni e nipoti). In caso di impedimento, il tribunale può rimuoverlo. Non dispensabile.

Delitto Impedimento: La legge non ammette matrimoni tra persone delle quali una sia stata condannata per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra.

La legge vieta alla donna di contrarre il matrimonio laddove non siano trascorsi almeno 300 giorni dallo scioglimento, annullamento, cessazione di effetti civili del matrimonio. Se il divieto non viene rispettato, il matrimonio comunque non è annullabile ma sarà previsto il pagamento di un'ammenda a carico della donna e dell'USC che ha celebrato il matrimonio.

Matrimonio tra transessuali: Una volta ottenuta

La rettificazione di sesso, il transessuale può contrarre matrimonio con altra persona avente il sesso opposto al suo.

PROCEDIMENTO PER CONTRARRE IL MATRIMONIO

Prima di potersi sposare, occorre seguire un procedimento ben chiaro. Questo serve a far conoscere agli altri l'intenzione degli sposi di contrarre il matrimonio.

  1. ORALE dai due sposi con 2 testimoni presenti, firmare e compilare documenti richiesti.
  2. Pubblicazioni: sono una forma di pubblicità - notizia, servono per far sapere la volontà dei due sposi di contrarre il matrimonio e vengono stilate da un USC. Le suddette verranno esposte per 8 giorni sull'albo pretorio o affisse sulle porte della Casa Parrocchiale. Una volta trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazioni, gli sposi avranno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio.

NB: OPPOSIZIONI chiunque sappia di eventuali impedimenti da parte di uno dei due sposi, una volta osservate le pubblicazioni,

Potrà fare opposizione rendendo nullo il matrimonio.

3. CELEBRAZIONE PUBBLICA (MOMENTO COSTITUTIVO DEL MATRIMONIO): per attribuire solennità formale all'atto.

4. Dopo la celebrazione, l'USC deve stipulare l'ATTO MATRIMONIALE (DOCUMENTO attesta che il matrimonio è stato conseguito.

PROBATORIO) che

RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI

Con la riforma del '75 la famiglia diventa simmetrica, si riconosce la sua autonomia rispetto alla società e le questioni familiari diventano di carattere privato.

Piena uguaglianza formale,

Per quanto riguarda i rapporti si afferma la regola della piena uguaglianza formale, cioè, con il matrimonio si acquistano uguali diritti e doveri.

Nel rapporto matrimoniale esistono degli obblighi da rispettare:

Obbligo di fedeltà

Obbligo di assistenza

Obbligo di collaborazione

Obbligo di coabitazione

Obbligo di contribuzione

ART 143 BIS: Prevede che la moglie aggiunga il suo cognome a quello del marito e lo preservi durante lo stato

vedovile fino al passaggio a nuove nozze.Il cognome del marito rappresenta l'unità familiare.

REGOLA DELL'ACCORDO E INTERVENTO DEL GIUDICE

Se i coniugi non riescono a trovare un accordo possono rivolgersi al giudice che svolgerà un ruolo di mediazione e consulenza. Il suo intervento ha però una decisività diversa in base al problema che gli si pone.

Se oggetto di disaccordo dei coniugi è la fissazione della residenza, il giudice in un primo momento cercherà di riconciliare i coniugi, in caso di fallimento di questa prima fase deciderà egli stesso.

Se oggetto del disaccordo è la modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, in una prima fase il giudice tenterà di riconciliare i coniugi, ma in caso di fallimento non sarà lui a decidere in quanto si limiterà ad indicare il genitore più idoneo.

CITTADINANZA

È uno STATUS, è la titolarità di diritti e obblighi. Un

cittadino italiano che sposa uno straniero NON perde la cittadinanza, mentre uno straniero che sposa un italiano acquista la cittadinanza se vive da almeno 2 anni in Italia. Se residente all'estero può richiedere la cittadinanza dopo tre anni dal matrimonio. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI Secondo l'ART 143 entrambi i coniugi hanno l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione al proprio lavoro personale o casalingo. Si viene così a delineare un REGIME PATRIMONIALE PRIMARIO (in che modo si deve provvedere alle esigenze della vita comune) e un REGIME SECONDARIO (individua chi è il proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. A differenza degli anni pre-riforma i beni, in caso di divorzio, si dividono equamente. COMUNIONE DEI BENI Il regime patrimoniale legale dei coniugi in Italia è la comunione legale dei beni. Con l'ART 177cc si stabilisce che essa comprende gli acquisti fatti durante il matrimonio e le

Aziende coniugali. Oggetto di questa, quindi, sono tutti quegli acquisti durevoli che determinano un aumento del patrimonio coniugale.

Il divorzio, la separazione, l'annullamento del matrimonio o la morte comportano lo scioglimento della comunione legale.

Occorre effettuare una distinzione:

ACQUISTI A TITOLO DERIVATIVO: se vi è un rapporto di successione con il precedente titolare

ACQUISTI A TITOLO ORIGINARIO: se il bene acquistato non viene trasferito da un soggetto ad un altro, bensì si costituisce autonomamente in capo al nuovo titolare (Ex: USUCAPIONE, quando si diventa proprietari di un bene poiché lo si possiede da più di 20 anni).

Comunione degli acquisti

Essa prevede la compiuti dai coniugi insieme o ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.

Beni personali

Sono del coniuge:

  1. quelli che appartenevano già ai coniugi prima del matrimonio;
  2. quelli donati o ereditati successivamente al matrimonio;
  3. ...
quimento della comunione;3. i beni acquistati con i frutti e i proventi di cui sopra;4. i beni acquistati con i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge se non consumati al momento dello scioglimento della comunione. La comunione dei beni può essere modificata o estinta solo con il consenso di entrambi i coniugi o con sentenza del tribunale. I beni che non rientrano nella comunione dei beni sono considerati beni personali di ciascun coniuge e non possono essere oggetto di azioni esecutive o di pignoramento per debiti contratti da uno dei coniugi. In caso di separazione o divorzio, i beni della comunione dei beni vengono divisi tra i coniugi in base alle disposizioni del codice civile. La comunione dei beni può essere sciolta anche per il decesso di uno dei coniugi, in questo caso i beni della comunione vengono divisi tra i coniugi sopravvissuti e gli eredi del coniuge deceduto. È importante consultare un avvocato specializzato in diritto di famiglia per avere informazioni più dettagliate sulla comunione dei beni e le sue implicazioni legali.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cridigg_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle persone e della famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di L'Aquila o del prof De Ciantiis Marilena.