DIRITTO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
DEFINIZIONE DI FAMIGLIA:
La famiglia è intesa come comunità che si basa su vincoli di sesso, sangue ed affetto.
Il codice civile dedica alla famiglia il primo libro del codice intitolato «Delle persone e
della famiglia».
La famiglia è un istituto le cui funzioni e struttura cambiano nelle diverse società,
evolvendo di pari passo con le trasformazioni economiche, sociali e culturali.
COME SI TUTELANO I DIRITTI DI FAMIGLIA:
CODICE CIVILE: garantisce i diritti delle persone e le responsabilità familiari
ORDINAMENTO DI STATO CIVILE: documenta lo stato delle persone
LEGISLAZIONE SOCIALE: assicura la protezione alla famiglia
CODICE PENALE: sanziona le condotte che ledono gravemente i diritti delle
persone
1942: FAMIGLIA DI STAMPO PATRIARCALE
La famiglia era fondata su una rigida struttura gerarchica, al cui vertice si trovava
pater familias,
il con i figli e la moglie in posizione subordinata. Non esisteva alcuna
parità tra uomo e donna e i figli illegittimi (nati fuori dal matrimonio) erano considerati
fonte di vergogna.
1948: PRIMI CAMBIAMENTI
Nel 1948 la Costituzione repubblicana proclama solennemente la parità di diritti e
doveri tra i coniugi, con gli articoli 29, 30 e 31, ma il paese dovrà attendere quasi
trent’anni affinché le forze politiche trovino il necessario accordo per riformare il
codice civile del ’42 ispirato a un modello autoritario fascista.
1970:
Legge sul divorzio: 898/1970
NB PRIVATIZZA
: Il diritto si e gli si DIRITTO MONORILE
affianca il
1975: RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA:
1. Riforma del diritto di famiglia: 151/1975
Con una larghissima maggioranza e con la sola astensione del Movimento
Sociale, il Parlamento italiano approva la legge 151 per la riforma del nuovo
diritto di famiglia. Si tratta di una riforma decisiva nello sviluppo giuridico e
sociale del paese che riconosce alla donna una condizione di completa parità
con l’uomo all’interno della famiglia, e garantisce la tutela giuridica dei
cosiddetti «figli illegittimi», nati cioè al di fuori del matrimonio.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI:
1. PARITA’ TRA CONIUGI
2. DIRITTI DEI MINORI
3. TUTELA DELLA LIBERTA’ MATRIMONIALE
4. INTRODUZIONE REGIMI PATRIMONIALI
5. RICONOSCIMENTO FIGLI ADULTERINI
6. RICERCA DELLA PATERNITA’ NATURALE
7. POSSIBILE INTERVENTO DEL GIUDICE IN CASO DI CONTRASTI
NB DA POTESTA’ GENITORIALE A
: Si passa (tipica della famiglia del ’42)
RESPONSABILITA’ GENITORIALE (Obbligo di entrambi di mantenere, educare,
istruire e assistere moralmente la prole).
La caduta dell’indissolubilità del matrimonio avvia la PRIVATIZZAZIONE DEL DIRITTO DI
FAMIGLIA. regime patrimoniale della famiglia,
Sotto il profilo del la riforma del 1975 ha stabilito
che, di regola, tutti i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio cadono in
«comunione», con ciò sottolineando la gestione unitaria del patrimonio da parte di
abolito l’istituto della dote,
entrambi i coniugi, e beni che la moglie portava al marito
come contributo agli oneri del matrimonio.
In seguito alla riforma del 1975 sono intervenute altre leggi:
2.Riforma della filiazione: 219/2012 (Il Parlamento ha approvato la legge 10
dicembre 2012, n. 219, che elimina dall'ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi
e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli.)
3.Disciplina delle unioni civili e convivenza : 76/2016
4.Legge sull’aborto: 194/1978
5. Legge sulla procreazione medicalmente assistita: 40/2004
6. Introduzione della responsabilità genitoriale: D.lgs 154/2013
7. Adozione speciale: 341/1967
8.Unioni civili: 76/2016
9.Congedi parentali per i padri: ART 7
… che hanno completato e ampliato, con modifiche dirette e indirette al Codice Civile,
il percorso di innovazione intrapreso dal legislatore nel 1975.
IL MATRIMONIO
Oggi il matrimonio non è più orientato alla procreazione.
Il matrimonio è una forma giuridica per costruire una comunione di vita che si
alimenta nella coabitazione, nella fedeltà, nell’assistenza reciproca, nella
collaborazione ad un comune progetto.
Il matrimonio si trova a metà tra il diritto canonico e il diritto romano.
DIRITTO CANONICO: è il diritto della Chiesa che sostiene che il matrimonio sia un
sacramento che costituisce un contratto consensuale
DIRITTO ROMANO: il matrimonio è un’unione fondata sulla libera volontà degli sposi.
NB LAICIZZAZIONE
: Con la Rivoluzione Francese (1804) si ebbe la del matrimonio,
quindi potrà essere celebrato anche da un Ufficiale di Stato civile, non più solo ed
esclusivamente da una figura cattolica. MATRIMONIO
Con i Patti Lateranensi (1929) si potrà celebrare il
CONCORDATARIO ( rito religioso svolto da un ministro di culto cattolico (il parroco), a cui lo
Stato associa poi gli stessi effetti prodotti dal matrimonio civile a patto che tale rito
venga trascritto nei registri dello stato civile.)
TIPOLOGIE DI MATRIMONIO
1. Matrimonio civile: celebrato in Italia di fronte all’Ufficiale di Stato Civile e quello
celebrato all’estero secondo le loro forme stabilite. Si svolge SOLO in comune di
fronte all’USC, ed è riconosciuto SOLO dallo Stato, non dalla Chiesa.
2. Matrimonio concordatario (o canonico trascritto): vige il diritto canonico, rito
svolto in Chiesa da un Ministro di culto cattolico, a cui gli sposi hanno affidato la
celebrazione, a cui lo Stato associa gli stessi effetti del matrimonio civile a patto
che il rito venga TRASCRITTO nei registri di Stato Civile.
3. Matrimonio religioso: celebrato da un Ministro di culto cattolico in Chiesa, NON
HA EFFETTI CIVILI quindi è valido solo per la Chiesa.
NB PUO’ ARRIVARE AD AVERE EFFETTI CIVILI
: Il matrimonio religioso qualora si
TRASCRIVERLO
decida di nei registri di Stato Civile.
4. Matrimonio acattolico: matrimonio religioso celebrato di fronte ad un ministro
del culto non cattolico riconosciuto dallo Stato. Produce effetti civili solo se
trascritto nei registri di Stato civile.
5. Matrimonio per procura: eccezionalmente ammesso, è un istituto
originariamente riconosciuto ai soli militari in guerra, oggi esteso anche
all’ipotesi in cui uno dei due sposi si trovi all’estero e ricorrano gravi motivi.
Per far sì che il matrimonio concordatario abbia effetti civili, occorre rispettare delle
regole: Il Ministro del culto cattolico dovrà leggere agli sposi degli articoli del Codice
Civile inerenti ai diritti e doveri dei coniugi
L’atto di matrimonio va redatto in duplice copia
Per rendere valido il matrimonio, l’atto va trascritto entro 5 GIORNI nei registri
di Stato Civile.
Dal momento che il matrimonio concordatario è valido sia a livello civilistico
che religioso, la prassi burocratica prevede la produzione di documenti per entrambi
gli istituti (giuridico e canonico):
Certificati di nascita
Certificati di residenza
Certificati di cittadinanza
Certificati dei sacramenti ricevuti (battesimo e cresima)
Certificati di Stato libero ecclesiastico
Nulla osta ecclesiastico (qualora gli sposi volessero celebrare il rito in una
Chiesa che non sia quella di residenza)
Anche per quanto riguarda le pubblicazioni, si seguirà un doppio iter burocratico:
Pubblicazioni presso la Casa Comunale
Pubblicazioni sulle porte della Casa Parrocchiale (per 8 giorni, comprese le due
domeniche)
E’ necessario che siano presenti due testimoni, nel caso in cui ci fosse un terzo
testimone, egli firmerà il solo atto che resterà alla Casa Parrocchiale.
NB: Affinché il matrimonio sia valido, occorre rispettare delle regole per poterlo
contrarre. Possiamo individuare quindi degli impedimenti che potranno compromettere
l’atto matrimoniale. Questi impedimenti possono essere DISPENSABILI (removibili in
casi eccezionali) o INDISPENSABILI (irremovibili).
Età Nel ’42 l’età minima era di 14 anni per le donne e 16 per gli uomini. Oggi
l’età richiesta è 18 anni, con l’acquisto della capacità di agire. In ogni caso,
16 anni, in casi eccezionali,
compiuti i il Tribunale può autorizzare il matrimonio
a patto che il minore sia giudicato come capace di intendere e volere
(emancipato) e abbia raggiunto una maturità psicofisica adeguata.
Bigamia Il nostro ordinamento considera il matrimonio come l’unione di un
solo uomo con una sola donna.
vietato il matrimonio tra parenti in linea retta
Incesto (genitori, anche
E’
adottivi, e figli) e tra parenti in linea collaterale di secondo grado (nonni e
matrimonio in linea collaterale di terzo grado (zio e nipote), il
nipoti). In caso di
tribunale può rimuovere l’impedimento.
non dispensabile.
Delitto Impedimento La legge non ammette matrimoni tra
persone delle quali una sia stata condannata per omicidio tentato o consumato
nei confronti del coniuge dell’altra.
La legge vieta alla donna di contrarre il matrimonio laddove
Lutto vedovile
non siano trascorsi almeno 300gg dallo scioglimento, annullamento, cessazione
di effetti civili del matrimonio. Se il divieto non viene risp
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Diritto delle persone e della famiglia
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Diritto romano - il diritto delle persone e di famiglia
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