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Diritto delle persone e di famiglia

I soggetti di diritto

I soggetti di diritto si distinguono in:

  • Persone fisiche: esseri umani
  • Persone giuridiche

Che l’essere umano sia il soggetto di diritto per eccellenza deriva già dalla considerazione che tutto il diritto è opera dell’uomo ed è creato per regolare i rapporti tra gli uomini. Perché la persona fisica possa essere soggetto di diritto deve esistere: l’inizio e il termine della persona fisica sono la nascita e la morte.

La nascita e la morte

La nascita s’identifica con il completo distacco del feto dal corpo materno e con la vita autonoma del nuovo essere. La prova della nascita di una persona e delle modalità con cui essa è avvenuta può essere data in qualsiasi modo. Questioni sorgevano solo per accertare se il neonato fosse nato vivo ed avesse quindi avuto un’esistenza separata. Non era richiesto come requisito autonomo la “vitalità”, cioè la capacità di sopravvivenza autonoma: solo nei casi dubbi, e praticamente quando il neonato fosse deceduto durante od immediatamente dopo il distacco dall’utero materno, si discuteva fra i giuristi romani sul modo in cui accertare l’effettiva vita extrauterina del feto.

Ai fini dell’esistenza di una persona fisica e dell’integrazione delle varie fattispecie connesse con questa esistenza rileva esclusivamente il fatto della nascita: il periodo della gravidanza non ha sotto questo aspetto importanza per il diritto. Ciò non toglie che si tenesse conto della dottrina degli status, della contrapposizione fra il momento del concepimento e quello della nascita. In altri casi e soprattutto ai fini della capacità a succedere i giuristi romani anticipavano al momento del concepimento effetti che si sarebbero dovuti produrre solo con la nascita.

Nel periodo fra il concepimento e la nascita si potevano dare effetti preliminari rispetto a quelli prodotti dalla nascita: ad esempio, la nomina di un curator ventris; altrove lo stato di gravidanza rilevava in sé considerato, ad esempio nei limiti in cui fosse, a seconda delle epoche, punito dal punto di vista criminale l’aborto.

La morte viene accertata con qualsiasi mezzo e senza limitazioni di prova. Un problema particolare concernente soprattutto la successione ereditaria, è quello della determinazione della cronologia relativa fra la morte di più persone. Ove la prova liberamente somministrata non riuscisse a fissare il rapporto temporale fra le singole morti, la giurisprudenza classica optava per la regola della commorienza, in base alla quale tutte le persone di cui si trattava si consideravano morte nello stesso momento. Nella compilazione giustinianea si trovano certi passi che configurano precise regole in base alle quali si stabiliscono presunzioni di premorienza, con i conseguenti effetti successori.

Capacità giuridica, capacità di agire, teoria degli "status"

La persona fisica è, in quanto tale, fornita di capacità giuridica. Per capacità giuridica si intende l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri. Ad essa si contrappone la capacità di agire e cioè l’idoneità a porre in essere un’attività giuridicamente rilevante, al fine di creare, modificare od estinguere un rapporto giuridico.

Se appare naturale che la capacità giuridica sia riconosciuta agli esseri umani, non si tratta però di una relazione biunivoca. Oggi e nell’esperienza romana esistono soggetti di diritto diversi dall’uomo, le “persone giuridiche”. Nel mondo antico la capacità giuridica non era riconosciuta a tutti gli esseri umani in quanto ne erano sprovvisti gli schiavi. Nella comunità monarchica e nella prima repubblica per avere la capacità giuridica il soggetto doveva essere non solo libero, ma anche cittadino: e per tutto il principato la capacità giuridica continua ad esser connessa alla condizione della persona libera sui iuris, non soggetto cioè alla patria potestas.

Non v’è nel linguaggio giuridico romano una precisa terminologia la quale indichi una sistemazione teorica della capacità giuridica. Il termine persona indica solo l’essere umano: molto tardi viene usato in connessioni che coinvolgono l’attribuzione della capacità giuridica.

La dottrina moderna imposta il problema della capacità in diritto romano nel senso che per avere tale capacità la persona umana deve godere dei tre status: libertatis, civitatis, familiae e deve essere quindi libero cittadino e sui iuris. I romani non hanno però formulato in alcun modo la teoria degli status, né usano le espressioni suddette; il termine status è adoperato solo in modo assoluto per indicare una qualsiasi condizione della persona. È in relazione alla capitis deminutio che si riscontra un’impostazione che considera complessivamente i tre status. Per capitis deminutio i romani intendono il cambiamento di uno degli status della persona umana:

  • La capitis deminutio maxima (perdita della libertas)
  • La capitis deminutio media (perdita della civitas)
  • La capitis deminutio minima (mutamento dello status familiae)

La definizione di Gaio della capitis deminutio come prioris status mutatio (cambiamento del precedente status) è troppo generica, perché non ogni cambiamento di status costituisce secondo i romani una capitis deminutio. È essenziale affinché si abbia questa figura che la status mutatio coinvolga la recisione dei vincoli agnatizi a cui si accompagna l’estinzione di rapporti giuridici attivi o passivi, facenti eventualmente capo alla persona che la subisce. Non integra quindi una capitis deminutio l’acquisto della libertas e della civitas né sono capite minuti i filii familias che divengono sui iuris al momento della morte del loro paterfamilias.

Lo "status libertatis": le caratteristiche della schiavitù romana

L’esperienza giuridica romana è caratterizzata dalla circostanza che lo schema del potere del padrone sullo schiavo coincide con la figura in genere della proprietà, salvo alcune regole che riguardano gli acquisti del proprietario attraverso lo schiavo e talune attenuazioni dei poteri del proprietario stesso che vengono introdotte a partire dal principato. Ciò comporta che non esistano in Roma tipi di schiavitù diversificati sul piano giuridico.

Ciò non significa che il mondo romano non conosca sul piano socio-economico forme di schiavitù che si diversificano in base all’epoca considerata od alle mansioni svolte. Alle origini e fin verso la fine del III sec.a.C. si ha la schiavitù patriarcale. Sul piano del diritto privato la differenza fra liberi e schiavi si esauriva nell’ambito delle persone sottoposte al paterfamilias, nel fatto che alla morte del pater i figli divenivano sui iuris e acquistavano la capacità giuridica, mentre gli schiavi rimanevano tali. Tale differenza era sul piano sociale: le condizioni in cui si sviluppava la produzione non erano idonee a indurre un’incisiva separazione tra liberi e schiavi perché era lo stesso proprietario ad attendere al lavoro agricolo aiutato dai suoi sottoposti, fra i quali non v’era netta distinzione fra schiavi e figli.

La situazione muta nel corso del III sec.a.C.: dal punto di vista degli sviluppi socio-economici la schiavitù svolge un ruolo essenziale e all’interno della condizione servile si creano modificazioni. Il fenomeno più imponente è l’impiego massiccio della forza-lavoro servile nello sfruttamento di grandi proprietà fondiarie che si stavano formando. Per 4-5 secoli la produzione agricola nelle proprietà della classe dominante avviene attraverso la mano d’opera servile. Le condizioni di vita e di lavoro di questi schiavi erano pessime e potevano divenire terrificanti.

Contemporaneamente si venivano sviluppando forme socialmente differenziate di schiavitù.

  • Mano d’opera servile era impiegata in industrie artigianali: le condizioni dello schiavo dipendevano dalla specializzazione professionale e dal conseguente valore d’ammortamento dello schiavo stesso.
  • Diversa era la condizione degli schiavi che lavoravano insieme al proprietario in imprese artigianali di piccole dimensioni dove si riscontravano tratti della schiavitù patriarcale e dove la specializzazione poteva raggiungere livelli molto elevati (es. schiavo orafo o gioielliere).
  • Vi erano poi forme di schiavitù domestica. Le famiglie agiate e le grandi famiglie dell’aristocrazia economica romana possedevano in numero molto elevato schiavi destinati al servizio domestico. La situazione poteva essere differenziata a seconda del valore economico dei servi, ma anche dall’apprezzamento dei loro servizi e della consuetudine di vita del proprietario. Le condizioni di vita di questi schiavi privilegiati erano superiori a quelle degli appartenenti agli strati più bassi della plebe urbana e soprattutto al ceto dei coltivatori diretti.
  • Una situazione particolare assumono gli schiavi che esercitano in modo indipendente un’attività economica, i profitti della quale vanno a vantaggio del dominus e che vivono una vita separata dalla casa dominicale. Le condizioni di vita dipendono dalla loro abilità e dal lavoro.

Il quadro sin qui delineato si riferisce alle condizioni socio-economiche dell’Italia: nelle province la situazione poteva essere diversa per quel che concerne l’impiego della mano d’opera servile nell’agricoltura. La produzione agricola si basava su forma di affittanza e eventualmente su corvée.

Nel tardo-antico, dopo la grande crisi economica, militare e politica della metà del III sec.d.C., la schiavitù perde d’importanza; prevale la schiavitù familiare ed al livello del lavoro domestico.

La posizione giuridica dello schiavo

Sul piano del diritto privato il servus è equiparato ad una cosa, ciò avviene per disciplinare i vantaggi che il proprietario può trarre da tale fatto, soprattutto per gli acquisti dello schiavo stesso. Il problema è se sussistono limiti ai poteri del dominus. Fino a tutto il periodo repubblicano non esistevano limiti sul piano del diritto: come per qualsiasi altra cosa di sua proprietà, il dominus di uno schiavo ne aveva la disponibilità giuridica e materiale e poteva trattarlo nel modo che ritenesse più opportuno sino ad ucciderlo.

Per quanto riguarda la schiavitù patriarcale, il controllo dell’opinione pubblica sul modo in cui il padrone esercitava i poteri sullo schiavo poteva essere molto penetrante. Quando, col mutare delle condizioni socio-economiche nella media e nella tarda repubblica, questo controllo andò allentandosi, esso venne sostituito dal regimen morum dei censori, ossia da quella generale sorveglianza che questa magistratura esercitava sul comportamento individuale soprattutto degli appartenenti ai ceti più elevati.

È solo col principato che si rinvengono interventi della giustizia imperiale, nelle forme della cognitio extra ordine, prima limitati e sporadici e poi di carattere regolare. Sanzioni penali colpiscono nella cognitio il proprietario che abbia messo a morte lo schiavo senza ragione; nel caso di maltrattamenti ingiustificati ed eccessivi il dominus poteva essere costretto ad alienare il servo. Questa tendenza si accentua nel tardo-antico, dove l’uccisione dello schiavo è sempre punita, a meno che esso sia morto, al di là delle intenzioni del dominus, a seguito delle punizioni corporali che quest’ultimo aveva il potere di infliggergli.

Il trattamento dello schiavo come res comportava la totale incapacità dello stesso ad essere soggetto di diritti e di obblighi sul piano del diritto privato. Ciò valeva sia per i diritti di natura patrimoniale, ma anche per i rapporti di carattere personale e familiare. La relazione sessuale continua fra schiavi, il conturbenium, ha rilevanza solo di fatto e dura sin quando il padrone lo voglia. La cognatio naturalis, la parentela fra schiavi, è giuridicamente irrilevante in linea di massima anche dopo l’affrancazione, se non ai fini della capacità matrimoniale ed eventualmente a quelli penali.

Sul piano del diritto pubblico, l’irrilevanza dello schiavo è completa. Egli non poteva esser titolare né di diritti né di poteri pubblici: la sua incapacità era totale anche sul piano processuale sia nel sistema delle legis actiones che nell’ordo iudiciorum privatorum.

Ciò influiva sulle forme del processo in cui si discuteva dello stato di libero o di schiavo di una persona. Nel periodo più antico tale controversia si svolgeva nelle forme della legis actio sacramenti in rem fra chi si affermava proprietario dello schiavo ed un terzo, l’adsertor in libertatem, che sosteneva che la persona controversa era libera. Vi erano due regole particolari: la summa sacramenti era fissata nella misura minima di 50 assi; la persona che si pretendeva essere uno schiavo rimaneva in libertà di fatto.

Al periodo delle legis actiones risale già un diverso tipo di processo, quello mediante sponsio praeiudicialis che continuò anche a esser praticata la lex Iulia del 17 a.C. quando si poteva usare per le cause liberali, la formula petitoria che portava al semplice accertamento della libertà o della schiavitù del soggetto. Nel corso del principato si viene ad affermare, per il favor libertatis, il principio che non si forma giudicato sulla sentenza che nega la libertà della persona, onde il relativo giudizio è sempre riproponibile: ciò è reso possibile dalla circostanza che, cambiando l’adsertor in libertatem, il processo non si svolgeva più tra gli stessi soggetti, condizione questa necessaria per aversi la preclusione processuale.

La necessità dell’adsertor per i processi di libertà sembra permanere anche nell’ambito della cognitio. Nel caso di azione per far valere una libertas fideicommissaria, il servo acquista eccezionalmente piena capacità processuale. La figura dell’adsertor caduta poi in disuso verrà abolita da Giustiniano. Connessa con questa riforma è l’altra, contraria al favor libertatis, per cui viene eliminata la regola classica per cui le sentenze pro servitute non passavano mai in giudicato.

Per quanto riguarda la posizione del servo sul piano della repressione degli atti illeciti, bisogna distinguere i delicta del diritto privato dai crimina del diritto pubblico. In ordine a questi ultimi lo schiavo non ha capacità nell’ambito del processo criminale e non può quindi venir accusato né nel processo comiziale né nell’ordo iudiciorum publicorum, dinanzi ad una quaestio (interrogatorio sotto tortura). Ciò significa che per lo schiavo l’esercizio della coercitio del magistrato, la potestà punitiva compresa nell’imperium, non incontrava in questo caso limiti di carattere costituzionale (come non li incontrava nei confronti dello straniero). A pari gravità del crimine commesso, lo schiavo era punito con pene più severe; le forme procedurali in cui avveniva l’accertamento della colpevolezza dello schiavo, non erano fissate nell’interesse di quest’ultimo, ma a garanzia del proprietario, il cui diritto poteva astrattamente configgere con la pretesa punitiva pubblica.

Fin qui si è rimasti sul piano del ius humanum: per quanto concerne il ius sacrum è difficile non riconoscere una generica capacità agli schiavi, partecipi di riti e di feste religiose. Quando le qualifiche del ius sacrum rilevano sul piano del ius humanum, la qualità di persona umana del servo viene a trovare una rilevanza mediata anche su quest’ultimo piano. Ciò accade ad esempio nel caso del luogo dov’è sepolto il servo che diventa religiosus come quello in cui è sepolto un libero.

L'attività giuridicamente rilevante dello schiavo e le "actiones adiecticiae qualitatis"

L’incapacità dello schiavo sul piano patrimoniale è totale. Si tratta però di un essere umano che può essere coinvolto in fattispecie di carattere patrimoniale che, verificandosi in testa ad una persona libera, comporterebbero l’acquisto o la perdita di diritti e l’assunzione di obbligazioni: e soprattutto può partecipare ad atti di carattere negoziale.

Si trattava di salvaguardare da una parte gli interessi del proprietario dello schiavo e dall’altra di contemperare tale salvaguardia con una certa tutela dei terzi. Questa trova attuazione mediante il sistema della nossalità per quel che riguarda la responsabilità per i delicta, gli illeciti penali del diritto privato, mentre per l’attività negoziale il diritto civile era ispirato al principio che il servo poteva render migliore la posizione del dominus, non deteriorarla. Egli acquistava quindi per il proprietario diritti reali e diritti di obbligazione, mentre non poteva alienare cose del proprietario o estinguere diritti di cui quest’ultimo era titolare, né il proprietario rimaneva obbligato, nell’ambito del ius civile, per gli atti negoziali compiuti dallo schiavo.

A questo principio il ius civile rimase attaccato perché esso si venne configurando in maniera particolarmente vantaggiosa per il proprietario quando dal medesimo atto compiuto dallo schiavo potessero sorgere effetti favorevoli e sfavorevoli per il proprietario stesso, si procedeva ad una valutazione differenziata e gli effetti favorevoli si verificavano, quelli sfavorevoli no.

Si aveva così una particolare applicazione della figura del negozio claudicante che produce i suoi effetti per una parte e non per l’altra. È il diritto onorario che innova al proposito, sancendo la responsabilità del proprietario per i negozi compiuti dallo schiavo, quando ricorrano particolari requisiti che, secondo la politica legislativa seguita dal pretore (aequitas praetoris) giustifichino la responsabilità del dominus per le obbligazioni assunte dallo schiavo.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.
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