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Il potere del pater familias sugli schiavi

Il potere del pater familias sugli schiavi è detto "mancipium" e poi podestà dinamica. Per gran parte del primo periodo gli schiavi sono pochi e spesso vivono nella casa del padrone lavorando con i suoi figli. La causa primaria di schiavitù sono la prigionia di guerra e la nascita da madre schiava; entrambe sono causa di "ius gentium". Forse il cittadino non può divenire schiavo in Roma, può diventarlo a seguito di vendita al di là del Tevere per essersi sottratto alla leva o al censimento oppure per non aver ottemperato a una condanna pecuniaria in un processo.

Diritti e doveri degli schiavi

Lo schiavo non è titolare di diritti e obblighi, salvo che nella sfera sacra e in quella penale, se è autore di certi illeciti gravi perseguiti dall’autorità pubblica. Invece per altri illeciti risponde il padrone che di regola può sottrarsi al conseguente processo consegnando lo schiavo alla parte lesa. Questo si dice "dare in noxa" come accadeva già per l’animale che ha procurato un danno. Lo schiavo non può formare una famiglia, può solo stringere un’unione di fatto con una schiava se vi è l’assenso del padrone.

Secondo lo ius civile, gli schiavi come i sottoposti liberi non hanno capacità giuridica, hanno però capacità di agire e quindi possono acquistare validamente per il loro pater familias che ne trae tutti i vantaggi ma che non risponde dei loro debiti. Si rimane schiavi a vita a meno che non avvenga la manomissione cioè un atto formale e sovrano del padrone che dà allo schiavo libertà e cittadinanza. L’acquisto della cittadinanza si spiega con un’iniziale affinità etnica o anche con una graduale assimilazione dello schiavo nella famiglia.

Libertà e cittadinanza

Lo schiavo reso libero è detto liberto e rientra nella categoria dei libertini e invece quello nato libero rientra in quella degli ingenui. L’ex padrone è detto "patrono". Dopo il 200 a.C. le guerre vinte fanno aumentare il numero degli schiavi grazie alla cattura dei prigionieri. I bassi costi di acquisto e di mantenimento degli schiavi favoriscono il loro ampio impiego sia presso proprietari fondiari sia presso imprenditori di terra e di mare perciò per tutto il secondo periodo si può parlare di economia a base schiavistica.

Condizioni di vita e ribellioni

Ora per la maggior parte degli schiavi la vita diventa molto dura e breve, non è un caso che nella tarda repubblica scoppino rivolte di schiavi, la più imponente è quella capeggiata da Spartaco che viene repressa nel 70 a.C. con la crocifissione di migliaia di rivoltosi. Gli storici dell’economia antica stimano che ora gli schiavi formerebbero circa il 40% della popolazione di Roma e Italia.

Fra gli schiavi emerge una minoranza più capace e più fortunata che conduce un’esistenza migliore, ad esempio alcuni svolgono l’attività di medico o di insegnante nelle famiglie più ricche o di contabile specie nelle aziende agricole o commerciali, di queste possono a volte diventare dirigenti per volontà del padrone.

Il peculio e la responsabilità economica

Pur essendo giuridicamente inquadrati tra le cose lo schiavo non è del tutto assimilabile a cose inanimate o ad animali perché per qualche aspetto risalta il suo profilo di persona, in proposito va osservata la notevole novità: ai più capaci tra gli schiavi e anche tra i figli il pater familias concede un peculio cioè un insieme di beni e di diritti patrimoniali che con il tempo può essere consistente. Titolare del peculio è il pater familias ma i sottoposti ne hanno disponibilità di fatto e possono farlo fruttare.

Da sempre essi possono acquistare per il pater familias e ora i loro acquisti vanno a incrementare il peculio e quindi indirettamente accrescono il patrimonio del pater familias. Malgrado il carattere di novità, il peculio non risulta del tutto funzionale alla nuova realtà economica infatti se lo schiavo o il figlio contraggono dei debiti il pater familias non ne risponde. Tale situazione frena i rapporti economici specie quelli lontano dai luoghi d’origine perché i terzi non si sentono sicuri nel trattare con sottoposti perché corrono il rischio di perdere tutto senza contropartite.

Rimedi giuridici

Il rimedio elaborato dai giuristi e introdotto dai pretori in editto consiste nell’adattamento delle formule processuali, formulate in modo da permettere ai creditori dei sottoposti di chiamare in giudizio il loro pater familias. L’eventuale condanna espressa in somma di denaro è nei limiti del peculio. Tuttavia vi sono situazioni in cui la responsabilità del pater familias può anche essere illimitata nel senso che risponde per intero del debito contratto dai sottoposti, ciò avviene quando il pater familias ha preposto lo schiavo o il figlio al comando di una nave o alla direzione di un’impresa di terra e ancora ciò accade quando il pater familias autorizza con un preciso ordine il sottoposto a svolgere una determinata attività negoziale.

Il prigioniero romano e il postliminium

Anche i cittadini romani in guerra possono cadere in prigionia e diventare schiavi. I giuristi si occupano in particolare della posizione del prigioniero romano ritornato in patria, per lui viene costruito l’istituto del postliminium che gli consente anzitutto di recuperare libertà e situazioni giuridiche anteriori che invece erano considerate estinte definitivamente solo se il prigioniero romano fosse morto in prigionia.

Tuttavia gli effetti di questo istituto non si estendono al possesso e al matrimonio. Secondo l’opinione dominante il possesso e il matrimonio non generano situazioni giuridiche permanenti ma sono situazioni di fatto che si fondano sulla volontà che va manifestata in modo continuativo; nel possesso vi è l’animus cioè l’intenzione di tenere una cosa come propria, nel matrimonio nel secondo periodo vi è l’affectio cioè l’intenzione continua di vivere come coniugi.

Comunque sia il prigioniero rientrato in patria si ritrova con quasi tutte le situazioni giuridiche attive e passive che aveva al momento della cattura. La morte in prigionia del cittadino pone qualche problema giuridico ad esempio sul testamento perché esso è divenuto invalido già al momento della cattura in quanto egli ha perduto la capacità di testare. Tuttavia una legge fatta approvare da Silla dispone che il testamento sia confermato grazie a una finzione che considera il prigioniero morto in patria al momento della cattura.

Secondo lo ius gentium l’altra causa riconosciuta di schiavitù è la nascita da madre schiava anche nel caso in cui il padre sia libero, infatti i nati fuori dal matrimonio legittimo seguono lo status che la madre ha al momento del parto. Tuttavia durante il principato questa norma viene mitigata perché si considera il momento del concepimento anziché quello della nascita se esso è più favorevole per il nato.

Norme che mitigano la condizione degli schiavi

Queste e altre norme che mitigano la condizione degli schiavi si affermano dal I secolo d.C. sia per diffusione della dottrina stoica sull’uguaglianza degli uomini sia per la minore offerta di schiavi sui mercati specie a seguito dell’esaurirsi delle guerre di conquista. Ad esempio è approvata una legge che concede la libertà allo schiavo abbandonato perché malato gravemente, un’altra norma sanziona il padrone che abbia ucciso il proprio schiavo senza motivi giustificati.

Queste norme lasciano però intatta la barriera tra liberi e schiavi tanto è vero che un senatoconsulto dice che una donna libera diventa schiavo se ha rapporti con un altro schiavo anche dopo tre intimidazioni. Un’altra causa civile di schiavitù è la sentenza di condanna a morte o ai lavori forzati, il condannato diventa schiavo della pena e questo comporta anche la confisca del suo patrimonio. Infine si stabilisce che è schiavo l’uomo libero che abbia fatto finta di essere schiavo per farsi vendere sul mercato per poi dividere il prezzo ricavato dalla vendita con il suo venditore.

La manomissione

La manomissione è l’atto con cui il padre dà a un suo schiavo libertà e cittadinanza. Ciò è possibile solo con uno dei tre modi formali previsti dallo ius civile. Il primo è l’adattamento del rito processuale a uno scopo negoziale, dinnanzi al pretore un amico del padrone dello schiavo afferma che lo schiavo è in realtà una persona libera, il padrone invece di affermare il contrario tace, il pretore allora conferma l’unica affermazione fatta.

Nel secondo caso il padrone all’atto del censimento iscrive il suo schiavo nella lista dei cittadini, questo modo decade nel principato di pari passo col venire meno delle funzioni del censore. Il terzo modo è una disposizione del testamento come si vede nei testi 1 e 19 clausola 11. Sui manomessi in questi tre modi è dovuto allo stato il 5% calcolato sul valore che costoro avevano sul mercato come schiavi. La manomissione va intesa non solo e forse non tanto come premio per la buona condotta dello schiavo, essa piuttosto rappresenta un atto di sovranità e di integrazione sociale.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Daniel Bre di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Caimi James.
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