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La condizione degli schiavi durante il principato

Tuttavia durante il principato questa norma viene mitigata perché si considera il momento del concepimento anziché quello della nascita se esso è più favorevole per il nato. Queste e altre norme che mitigano la condizione degli schiavi si affermano dal I secolo d.C. sia per diffusione della dottrina stoica sull'uguaglianza degli uomini sia per la minore offerta di schiavi sui mercati specie a seguito dell'esaurirsi delle guerre di conquista. Ad esempio è approvata una legge che concede la libertà allo schiavo abbandonato perché malato gravemente, un'altra norma sanziona il padrone che abbia ucciso il proprio schiavo senza motivi giustificati. Queste norme lasciano però intatta la barriera tra liberi e schiavi tanto è vero che un senatoconsulto dice che una donna libera diventa schiavo se ha rapporti con un altro schiavo anche dopo tre intimidazioni. Un'altra casa civile di schiavitù è la

Sentenza di condanna a morte o ai lavori forzati, il condannato diventa schiavo della pena e questo comporta anche la confisca del suo patrimonio. Infine si stabilisce che è schiavo l'uomo libero che abbia fatto finta di essere schiavo per farsi vendere sul mercato per poi dividere il prezzo ricavato dalla vendita con il suo venditore.

La manomissione è l'atto con cui il padre dà ad un suo schiavo libertà e cittadinanza. Ciò è possibile solo con uno dei tre modi formali previsti dallo ius civile. Il primo è l'adattamento del rito processuale a uno scopo negoziale, dinnanzi al pretore un amico del padrone dello schiavo afferma che lo schiavo è in realtà una persona libera, il padrone invece di affermare il contrario tace, il pretore allora conferma l'unica affermazione fatta. Nel secondo caso il padrone all'atto del censimento iscrive il suo schiavo nella lista dei cittadini, questo modo

decade nel principato di paripasso col venire meno delle funzioni del censore. Il terzo modo è una disposizione del testamento come si vede nei testi 1 e 19 clausola 11. Sui manomessi in questi tre modi è dovuto allo stato il 5% calcolato sul valore che costoro avevano sul mercato come schiavi. La manomissione va intesa non solo e forse non tanto come premio per la buona condotta dello schiavo, essa piuttosto una convenienza economica che intrinseca al sistema schiavistico del terzo secolo e consiste nel ricambio continuo di forza lavoro efficiente e a basso costo. Uno schiavo improduttivo va sostituito, la via più brutale è quella del suo abbandono, ma anche la manomissione può servire per disfarsi dello schiavo che diviene sì un uomo libero ma povero e con scarsa o nessuna tutela. Gli autori che nel secondo e primo secolo trattano la gestione dell'azienda agricola consigliano di avere molta cura degli schiavi efficienti ma di impiegare

manodopera libera nei lavori ad alto rischio per evitare il pericolo di una grave perdita patrimoniale. Ai tre modi formali di manomissione si aggiungono verso il primo secolo a.C. alcuni modi non formali che danno agli schiavi solo una libertà di fatto che è poi tutelata dei pretori. Due sono i modi informali meglio noti che consistono in una dichiarazione del padrone di voler liberare il suo schiavo, il padrone può farla oralmente ai suoi amici o per iscritto anche allo stesso schiavo, in questo caso può aggiungere l'invito ad un banchetto per lo schiavo, facendo capire di volerlo manomettere durante il banchetto. Queste manomissioni non hanno valore giuridico ma lo schiavo si comporta come libero e come tale può essere considerato dai terzi. Se il padrone si pente può per ius civile rivendicare lo schiavo come proprio, il pretore nega però l'azione al padrone senza però conferire allo schiavo lo status di libero. La frequenzadelle manomissioni specie quelle formali che provocano squilibri più forti nellacittadinanza induce Augusto a fare approvare leggi restrittive sulla manomissione perché vuoleevitare l'acquisizione massiva della cittadinanza. Questo rientra nella sua politica sociale che mira ariequilibrare il rapporto fra cittadini nati a Roma o in Italia e i cittadini nati al di fuori o di originiservili. Stesso obiettivo hanno anche le promozioni dei matrimoni fra romani e la penalizzazionepatrimoniale a carico dei celibi e degli orbi cioè degli sposati senza figli. Quanto alle manomissioniuna prima legge che riguarda solo quelle per il testamento fissa una percentuale decrescente rispettoal numero degli schiavi posseduti. Una seconda legge vieta le manomissioni in frode ai creditori epone limiti minimi di età sia per chi manomette sia per chi è manomesso ma con qualche eccezione.Il mancato rispetto del limite d'età esclude il manomesso dalla cittadinanza.

La cittadinanza romana viene concessa solo ai cittadini romani di nascita. Tuttavia, esiste una legge che permette ai cittadini stranieri di ottenere una sorta di cittadinanza parziale, chiamata "latinità coloniaria". Questa forma di cittadinanza è limitata e non conferisce tutti i diritti e i privilegi di un cittadino romano completo.

Un individuo può diventare cittadino romano sposando una donna romana e generando con lei un figlio che raggiunga almeno un anno di età. Questa legge stabilisce anche che gli schiavi puniti dal loro padrone per gravi colpe o che svolgono mestieri ignobili non possono essere liberati. La violazione di questa legge rende questi schiavi dei "manomessi", una sorta di apolidi, come se fossero stranieri sconfitti che si sono arresi al vincitore.

I manomessi sono vietati di avvicinarsi a meno di 100 miglia da Roma, altrimenti rischiano di essere ridotti in schiavitù e di perdere i loro beni. In seguito (nel 212), saranno esclusi dalla concessione generale della cittadinanza. Una terza legge concede ai manomessi una forma non formale di latinità coloniaria, che però cessa alla loro morte. Alla morte, i loro beni tornano al padrone come se fossero un peculio. Questa condizione di libertà è quindi limitata e precaria per i manomessi.

È sintetizzata bene dalla giurisprudenza classica secondo cui essi vivono come liberi ma muoiono come schiavi.7

Una volta manomesso con modo formale gli schiavi diventano liberti che sono tutti sui iuris, la condizione dei liberti non è però uguale a quelli dei nati liberi, infatti, socialmente sono esclusi da alcune professioni come quella di avvocato. Giuridicamente nel diritto pubblico essi non possono accedere alle magistrature. L'ex padrone detto patrono deve assistere e proteggere il liberto, ha però su di lui il diritto di patronato che si concreta in un dovere di liberto di ossequio verso di lui e di prestazione di opere cioè in ore di lavoro oltre che in una collaborazione all'attività pubblica del patrono. L'ossequio consiste nel divieto di accusare il patrono di crimini pubblici e nella necessità di ottenere l'autorizzazione del pretore per poter agire in un processo civile contro il patrono o i suoi figli.

La mancanza di ossequio può essere perseguita dal patrono fino alla revoca della libertà. Le opere consistono nella prestazione di servizi domestici e artigianali secondo le capacità dell'iberto. Questo dovere delle opere è spesso assunto formalmente come obbligo da libero, che rinova come una promessa formale, l'impegno preso a suo tempo con un giuramento prima dellamanomissione. Con il giuramento lo schiavo spesso soddisfaceva le richieste a cui il padrone subordinava la concessione della libertà. Se le prestazioni pretese dal patrono risultano troppo gravose interviene il pretore che secondo i casi le disconosce o le ridimensiona. Poiché il libero non può avere agnati, il suo patrono è considerato come se fosse il suo agnato prossimo. Questo può trovare riflessi nelle aspettative ereditarie del patrono il quale può anche divenire tutore del liberto impubere o della liberta adulta.

8 - La fine delle conquiste

territoriali comporta la riduzione drastica del numero di schiavi disponibili sul mercato e quindi provoca un aumento del loro prezzo. Il sistema economico del tempo abituato da secoli a rilevare profitti dalla terra coltivata a basso costo dagli schiavi cerca ora altre forme indipendenti. Di preferenza si rivolge al lavoro libero che era sempre esistito accanto a quello degli schiavi e che era offerto da persone di umili condizioni. Il lavoro libero si presenta in due forme giuridiche che sono entrambe in schema delle locazioni. La prima è quella dei coloni che sono piccoli affittuari di terre legati ai possidenti da contratti a termine rinnovabili tacitamente. La seconda è quella dei salariati giornalieri che dietro compenso si obbligano al lavoro subordinato nei campi. Nessuna di queste due posizioni giuridiche assicura legami stabili con la terra come quello degli schiavi. Di fatti solo il legame stabile può assicurare continuità di produzione e nei profitti e.tag html.

diriflesso nel gettito del tributo fondiario. Queste esigenze sono rapidamente soddisfatte tramite il rafforzamento del colonato fino a vincolare in modo perpetuo il lavoratore agricolo libero con la sua famiglia alla coltivazione di un dato fondo. Ben presto delle leges imperiali vietano ai coloni di allontanarsi dal fondo al punto che essi vengono alienati insieme con il fondo. I loro beni sono considerati quasi come un peculio che si può trasferire solo con il consenso del proprietario del fondo. La loro libertà di matrimonio subisce vari condizionamenti a seconda del luogo e dei momenti anche se è riconoscibile la tendenza a favorire unioni tra coloni dello stesso fondo o di fondi appartenenti allo stesso proprietario. Queste forti limitazioni a capacità giuridiche rientrano in un fenomeno più vasto che coinvolge altre categorie come il trasportatore su acqua, i mugnai, i minatori. Tutti costoro sono organizzati in corporazioni di mestiere regolate da

Numerose leges chemirano a rendere perpetuo ed ereditario il vincolo al mestiere e di allegare il loro patrimonio allafunzione svolta. Si cerca così di regolare il regolare svolgimento di attività di pubblica utilità e diottenere un regolare gettito fiscale. Anche i decurioni vedono peggiorare la loro posizione perchédevono garantire con il loro patrimonio la riscossione dei tributi, per limitare la fuga da questacarica le leges la rendono condizione ereditaria vincolando il patrimonio alla funzione. Questeampie limitazioni della capacità giuridica di varie categorie di liberi riducono la distinzione con lacondizione degli schiavi la quale anzi viene leggermente migliorata grazie all’influenza dell’eticacristiana. Ad esempio è ora sufficiente che la madre sia stata libera, anche per poco tempo, tra ilconcepimento e la nascita perché il figlio nasca libero. Inoltre si cerca di regolare il fenomenocausato dalla povertà

diffusa della vendita dei nati liberi che comporta la loro caduta in schiavitù presso chi li acquista. Si concede al padre la possibilità di riscattare il proprio figlio offrendo un altro schiavo di pari valore o denaro. Infine, sotto Costantino, si legalizza.
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
8 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Daniel Bre di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Caimi James.