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Leggi sul matrimonio

E' vietato contrarre matrimonio tra parenti in linea retta (genitori e figli) e tra parenti in linea collaterale di secondo grado (nonni e nipoti). In caso di dispensa del tribunale, è possibile rimuovere l'impedimento.

La legge non ammette matrimoni tra persone delle quali una sia stata condannata per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra.

La legge vieta alla donna di contrarre matrimonio se non sono trascorsi almeno 300 giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione di effetti civili del matrimonio precedente. Se il divieto non viene rispettato, il matrimonio non è annullabile ma sarà previsto il pagamento di un'ammenda a carico della donna e dell'Ufficio di Stato Civile che ha celebrato il matrimonio.

Una volta ottenuta la rettificazione di sesso, il transessuale può contrarre matrimonio con altra persona avente il sesso opposto.

Procedimento per contrarre il matrimonio:

  1. Orale dai due sposi con 2 testimoni presenti, firmare e compilare documenti richiesti.
  2. Pubblicazioni: sono una forma di pubblicità che serve per far sapere la volontà dei due sposi di contrarre il matrimonio e vengono stilate da un Ufficio di Stato Civile. Le suddette verranno esposte per 8 giorni sull'albo pretorio o affisse sulle porte della Casa Parrocchiale. Una volta trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazioni, gli sposi avranno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio. NB: Opposizioni - chiunque sappia di eventuali impedimenti da parte di uno dei due sposi, una volta osservate le pubblicazioni, potrà fare opposizione rendendo nullo il matrimonio.
  3. Celebrazione pubblica (momento costitutivo del matrimonio).

MATRIMONIO: per attribuire solennità formale all'atto.

4. Dopo la celebrazione, l'USC deve stipulare l'ATTO MATRIMONIALE (DOCUMENTO PROBATORIO) che attesta che il matrimonio è stato conseguito.

RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI

Con la riforma del '75 la famiglia diventa simmetrica, si riconosce la sua autonomia rispetto alla società e le questioni familiari diventano di carattere privato.

Per quanto riguarda i rapporti si afferma la regola della piena uguaglianza formale, cioè, con il matrimonio si acquistano uguali diritti e doveri.

Nel rapporto matrimoniale esistono degli obblighi da rispettare:

  • Obbligo di fedeltà
  • Obbligo di assistenza
  • Obbligo di collaborazione
  • Obbligo di coabitazione
  • Obbligo di contribuzione

ART 143 BIS: Prevede che la moglie aggiunga il suo cognome a quello del marito e lo preservi durante lo stato vedovile fino al passaggio a nuove nozze.

Il cognome del marito rappresenta l'unità.

familiare.

REGOLA DELL'ACCORDO E INTERVENTO DEL GIUDICE
Se i coniugi non riescono a trovare un accordo possono rivolgersi al giudice che svolgerà un ruolo di mediazione e consulenza. Il suo intervento ha però una decisività diversa in base al problema che gli si pone.
Se oggetto di disaccordo dei coniugi è la fissazione della residenza, il giudice in un primo momento cercherà di riconciliare i coniugi, in caso di fallimento di questa prima fase deciderà egli stesso.
Se oggetto del disaccordo è la modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, in una prima fase il giudice tenterà di riconciliare i coniugi, ma in caso di fallimento non sarà lui a decidere in quanto si limiterà ad indicare il genitore più idoneo.

CITTADINANZA
È uno STATUS, è la titolarità di diritti e obblighi. Un cittadino italiano che sposa uno straniero NON perde la cittadinanza, mentre uno straniero chesposa un italiano acquista la cittadinanza se vive da almeno 2 anni in Italia. Se residente all'estero può richiedere la cittadinanza dopo tre anni dal matrimonio. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI Secondo l'articolo 143 entrambi i coniugi hanno l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione al proprio lavoro personale o casalingo. Si viene così a delineare un REGIME PATRIMONIALE PRIMARIO (in che modo si deve provvedere alle esigenze della vita comune) e un REGIME SECONDARIO (individua chi è il proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. A differenza degli anni pre-riforma i beni, in caso di divorzio, si dividono equamente. COMUNIONE DEI BENI regime patrimoniale legale dei coniugi in Italia è la comunione legale dei beni. Con l'ART 177cc si stabilisce che essa comprende gli acquisti fatti durante il matrimonio e le aziende coniugali. Oggetto di questa quindi, sono tutti quegli acquisti durevoli che

Determinano un aumento del patrimonio coniugale. Il divorzio, la separazione, l'annullamento del matrimonio o la morte comportano lo scioglimento della comunione legale. Occorre effettuare una distinzione:

ACQUISTI A TITOLO DERIVATIVO: se vi è un rapporto di successione con il precedente titolare

ACQUISTI A TITOLO ORIGINARIO: se il bene acquistato non viene trasferito da un soggetto ad un altro, bensì si costituisce autonomamente in capo al nuovo titolare (Ex: USUCAPIONE, quando si diventa proprietari di un bene poiché lo si possiede da più di 20 anni).

Comunione degli acquisti: Essa prevede la compiuti dai coniugi insieme o ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.

Beni personali: Sono del coniuge:

  1. quelli che appartenevano già ai coniugi prima del matrimonio;
  2. quelli donati o ereditati successivamente al matrimonio;
  3. quelli di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  4. quelli che servono.
all'esercizio della professione del coniuge; 5. quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; 6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. Rientrano nella comunione anche le seguenti attività: 1. i frutti propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione; 2. i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se non consumati allo scioglimento della comunione; 3. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. NON rientrano nella comunione: i diritti di credito anche se il contratto è sorto dopo il matrimonio, solo dopo che si sono trasformati in beni possono ricadervi. Eredità e donazioni: salvo che nell'atto di donazione o nel

Il testamento specifica che i beni devono ricadere in comunione. Per quanto riguarda le aziende:

  • Se gestite da entrambi i coniugi sono oggetto della comunione (altrettanto, in caso di divorzio, l'azienda resta di entrambi).
  • Se un coniuge ha un'azienda prima di sposarsi, e dopo il matrimonio viene gestita anche dall'altro coniuge, questo dà diritto a condividere solo gli UTILI (profitti) e INCREMENTI.
  • Se l'azienda è gestita da un solo coniuge subentra la comunione di residuo, che si forma allo scioglimento del regime legale di comunione limitatamente a dei beni che non sono stati consumati nel matrimonio.

Quando si acquista un bene mobile o immobile bisogna rilasciare una certificazione che attesti che il bene non cadrà nella comunione legale.

La comunione di residuo comprende beni temporaneamente esclusi dalla comunione.

ART 184cc: Quando l'atto compiuto senza il necessario consenso abbia ad oggetto un bene immobile o mobile registrato,

La sanzione prevista in caso di mancata convalida da parte dell'altro coniuge è l'annullabilità.

COMUNIONE CONVENZIONALE: Regime alternativo alla comunione legale che serve per determinare i rapporti patrimoniali dei coniugi. Con quest'ultima è possibile modificare il regime della comunione dei beni prevista dalla comunione legale. È possibile scegliere questo regime con una richiesta formale al notaio.

SEPARAZIONE DEI BENI: È un regime patrimoniale secondo il quale ciascun coniuge rimane esclusivo titolare dei propri beni e di ogni acquisto che dovrà effettuare anche se sposato.

FONDO PATRIMONIALE: Per accordo tra i coniugi è possibile costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (ART167cc). Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di

Uno solo di essi, con atto pubblico. Il fondo può essere costituito anche per volontà di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento. Per ciò che attiene la proprietà e l'amministrazione del fondo, si applicano le norme sulla comunione legale dei beni (168 del codice civile).

UNIONI DI FATTO conviventi di fatto, due persone maggiorenni. Secondo la legge, si intendono per unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La convivenza di fatto viene attestata attraverso un'autocertificazione, presentata al comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo. Il Comune, una volta abbia provveduto agli opportuni accertamenti, rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia. I conviventi non hanno nessun obbligo di presentare la sopra

menzionata autocertificazione, perché la convivenza può essere provata con ogni strumento, anche con dichiarazioni testimoniali. Sia che siano eterosessuali, sia che siano omosessuali, hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire il loro legame attraverso l'unione civile, ma che sono allo stesso modo meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita.

Mentre nel matrimonio ci sono dei diritti e doveri reciproci di fedeltà, assistenza e coabitazione, tra conviventi non si instaura alcun obbligo giuridicamente vincolante (non hanno nemmeno obbligo di fedeltà) né alcun regime patrimoniale, quindi ciascuno è proprietario esclusivo dei beni acquistati (come nel reg

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cridigg_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle persone e della famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di L'Aquila o del prof De Ciantis Marilena.