Diritto delle persone e della famiglia
Definizione di famiglia
La famiglia è intesa come comunità che si basa su vincoli di sesso, sangue ed affetto. Il codice civile dedica alla famiglia il primo libro del codice intitolato «Delle persone e della famiglia». La famiglia è un istituto le cui funzioni e struttura cambiano nelle diverse società, evolvendo di pari passo con le trasformazioni economiche, sociali e culturali.
Come si tutelano i diritti di famiglia
Codice civile: garantisce i diritti delle persone e le responsabilità familiari
- Ordinamento di stato civile: documenta lo stato delle persone
- Legislazione sociale: assicura la protezione alla famiglia
- Codice penale: sanziona le condotte che ledono gravemente i diritti delle persone
1942: Famiglia di stampo patriarcale
La famiglia era fondata su una rigida struttura gerarchica, al cui vertice si trovava il pater familias, con i figli e la moglie in posizione subordinata. Non esisteva alcuna parità tra uomo e donna e i figli illegittimi (nati fuori dal matrimonio) erano considerati fonte di vergogna.
1948: Primi cambiamenti
Nel 1948 la Costituzione repubblicana proclama solennemente la parità di diritti e doveri tra i coniugi, con gli articoli 29, 30 e 31, ma il paese dovrà attendere quasi trent’anni affinché le forze politiche trovino il necessario accordo per riformare il codice civile del ’42 ispirato a un modello autoritario fascista.
NB: Privatizzazione del diritto si affianca al diritto monorile.
1975: Riforma del diritto di famiglia
Con una larghissima maggioranza e con la sola astensione del Movimento Sociale, il Parlamento italiano approva la legge 151 per la riforma del nuovo diritto di famiglia. Si tratta di una riforma decisiva nello sviluppo giuridico e sociale del paese che riconosce alla donna una condizione di completa parità con l’uomo all’interno della famiglia, e garantisce la tutela giuridica dei cosiddetti «figli illegittimi», nati cioè al di fuori del matrimonio.
Elementi caratterizzanti
- Parità tra coniugi
- Diritti dei minori
- Tutela della libertà matrimoniale
- Introduzione regimi patrimoniali
- Riconoscimento figli adulterini
- Ricerca della paternità naturale
- Possibile intervento del giudice in caso di contrasti
NB: Da potestà genitoriale a responsabilità genitoriale (Obbligo di entrambi di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente la prole).
La caduta dell’indissolubilità del matrimonio avvia la privatizzazione del diritto di famiglia. Sotto il profilo del regime patrimoniale, la riforma del 1975 ha stabilito che, di regola, tutti i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio cadono in «comunione», con ciò sottolineando la gestione unitaria del patrimonio da parte di entrambi i coniugi, e abolito l’istituto della dote, beni che la moglie portava al marito come contributo agli oneri del matrimonio.
Leggi successive alla riforma del 1975
- Riforma della filiazione: 219/2012
- Disciplina delle unioni civili e convivenza: 76/2016
- Legge sull’aborto: 194/1978
- Legge sul divorzio: 898/1970
- Legge sulla procreazione medicalmente assistita: 40/2004
- Responsabilità genitoriale: D.lgs 154/2013
- Adozione speciale: 341/1967
- Unioni civili: 76/2016
- Congedi parentali per i padri: ART 7cc
...che hanno completato e ampliato, con modifiche dirette e indirette al codice civile, il percorso di innovazione intrapreso dal legislatore nel 1975.
Il matrimonio
Oggi il matrimonio non è più orientato alla procreazione. Il matrimonio è una forma giuridica per costruire una comunione di vita che si alimenta nella coabitazione, nella fedeltà, nell’assistenza reciproca, nella collaborazione ad un comune progetto. Il matrimonio si trova a metà tra il diritto canonico e il diritto romano.
Diritto canonico e diritto romano
Diritto canonico: è il diritto della Chiesa che sostiene che il matrimonio sia un sacramento che costituisce un contratto consensuale.
Diritto romano: il matrimonio è un’unione fondata sulla libera volontà degli sposi.
NB Laicizzazione: Con la Rivoluzione Francese (1804) si ebbe la laicizzazione del matrimonio, quindi potrà essere celebrato anche da un Ufficiale di Stato civile, non più solo ed esclusivamente da una figura cattolica. Con i Patti Lateranensi (1929) si potrà celebrare il matrimonio concordatario (rito religioso svolto da un ministro di culto cattolico), a cui lo Stato associa poi gli stessi effetti prodotti dal matrimonio civile a patto che tale rito venga trascritto nei registri dello stato civile.
Tipologie di matrimonio
- Matrimonio civile: celebrato in Italia di fronte all’Ufficiale di Stato civile e quello celebrato all’estero secondo le loro forme stabilite. Si svolge SOLO in comune di fronte all’USC, ed è riconosciuto SOLO dallo Stato, non dalla Chiesa.
- Matrimonio concordatario (o canonico trascritto): vige il diritto canonico, rito svolto in Chiesa da un Ministro di culto cattolico, a cui gli sposi hanno affidato la celebrazione, a cui lo Stato associa gli stessi effetti del matrimonio civile a patto che il rito venga TRASCRITTO nei registri di Stato Civile.
- Matrimonio religioso: celebrato da un Ministro di culto cattolico in Chiesa, NON HA EFFETTI CIVILI quindi è valido solo per la Chiesa. NB: Può arrivare ad avere effetti civili qualora si decida di TRASCRIVERLO nei registri di Stato Civile.
- Matrimonio acattolico: matrimonio religioso celebrato di fronte ad un ministro del culto non cattolico riconosciuto dallo Stato. Produce effetti civili solo se trascritto nei registri di Stato civile.
- Matrimonio per procura: eccezionalmente ammesso, è un istituto originariamente riconosciuto ai soli militari in guerra, oggi esteso anche all’ipotesi in cui uno dei due sposi si trovi all’estero e ricorrano gravi motivi.
Requisiti per il matrimonio concordatario
- Il Ministro del culto cattolico dovrà leggere agli sposi degli articoli del Codice Civile inerenti ai diritti e doveri dei coniugi.
- L’atto di matrimonio va redatto in duplice copia.
- Per rendere valido il matrimonio, l’atto va trascritto entro 5 GIORNI nei registri di Stato Civile.
Dal momento che il matrimonio concordatario è valido sia a livello civilistico che religioso, la prassi burocratica prevede la produzione di documenti per entrambi gli istituti (giuridico e canonico):
- Certificati di nascita
- Certificati di residenza
- Certificati di cittadinanza
- Certificati dei sacramenti ricevuti (battesimo e cresima)
- Certificati di Stato libero ecclesiastico
- Nulla osta ecclesiastico (qualora gli sposi volessero celebrare il rito in una Chiesa che non sia quella di residenza)
Iter burocratico per le pubblicazioni
Anche per quanto riguarda le pubblicazioni, si seguirà un doppio iter burocratico:
- Pubblicazioni presso la Casa Comunale
- Pubblicazioni sulle porte della Casa Parrocchiale (per 8 giorni, comprese le due domeniche)
È necessario che siano presenti due testimoni; nel caso in cui ci fosse un terzo testimone, egli firmerà il solo atto che resterà alla Casa Parrocchiale.
NB: Affinché il matrimonio sia valido, occorre rispettare delle regole per poterlo contrarre. Possiamo individuare quindi degli impedimenti che potranno compromettere l’atto matrimoniale. Questi impedimenti possono essere DISPENSABILI (removibili in casi eccezionali) o INDISPENSABILI (irremovibili).
Impedimenti al matrimonio
- Età: Nel ’42 l’età minima era di 14 anni per le donne e 16 per gli uomini. Oggi l’età richiesta è 18 anni, con l’acquisto della capacità di agire. In ogni caso, compiuti i 16 anni, in casi eccezionali, il Tribunale può autorizzare il matrimonio a patto che il minore sia giudicato come capace di intendere e volere (emancipato) e abbia raggiunto una maturità psicofisica adeguata.
- Bigamia: Il nostro ordinamento considera il matrimonio come l’unione di un solo uomo con una sola donna.
- Incesto: Vietato il matrimonio tra parenti in linea retta (genitori, anche adottivi, e figli) e tra parenti in linea collaterale di secondo grado (nonni e nipoti). In caso di matrimonio in linea collaterale di terzo grado (zio e nipote), il tribunale può rimuovere l’impedimento.
- Delitto: Impedimento. La legge non ammette matrimoni tra persone delle quali una sia stata condannata per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra.
- Lutto vedovile: La legge vieta alla donna di contrarre il matrimonio laddove non siano trascorsi almeno 300 gg dallo scioglimento, annullamento, cessazione di effetti civili del matrimonio. Se il divieto non viene rispettato, il matrimonio comunque non è annullabile ma sarà previsto il pagamento di un’ammenda a carico della donna e dell’USC che ha celebrato il matrimonio.
-
Diritto romano - il diritto delle persone e di famiglia
-
Diritto delle persone e della famiglia
-
Diritto romano - persone e famiglia
-
Diritto privato