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POSSIBILI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Nel silenzio della norma, si ritiene che i possibili motivi di opposizione possano riguardare sia i vizi procedurali sia quelli di merito.
Vizi procedurali: il tribunale non si è accorto che l'elenco dei creditori non era completo. L'opponente potrà, ad esempio, fondare la propria opposizione sul mancato deposito in Tribunale del ricorso e della relativa documentazione, o sull'insufficienza o non veridicità della documentazione allegata, o sul mancato raggiungimento della maggioranza del sessanta per cento dei crediti prevista per l'efficacia dell'accordo, o infine sull'inattuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua inidoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Le opposizioni condurranno ad una pronuncia del Tribunale che potrà essere di rigetto (e quindi di omologa dell'accordo), o di accoglimento.
In caso di accoglimento dell'opposizione,
non vi sarà necessariamente un diniego dell'omologazione, poiché il Tribunale, previo consenso delle parti aderenti, potrebbe autorizzare una modifica capace di salvaguardare la posizione del soggetto opponente.OMOLOGAZIONE
Decise le opposizioni, il Tribunale procede all'omologazione dell'accordo in camera di consiglio con decreto motivato, soggetto a iscrizione nel registro delle imprese. Il giudice dovrebbe essere una sorta di super perito, può sempre mettere in discussione la relazione dell'esperto ma deve avere gli strumenti tecnici per farlo. Il Tribunale deve procedere al giudizio di omologazione anche in assenza di opposizioni. È tenuto, infatti, ad effettuare un controllo di legittimità circa i consensi prestati e il calcolo della percentuale del sessanta per cento, e a verificare l'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Si è già accennato che, per lamaggior parte degli interpreti, al Tribunale spetta anche il compito di svolgere una valutazione di merito dell'accordo. In tale prospettiva, se ritiene utile far verificare i "numeri" del piano, può disporre l'assunzione di una consulenza tecnica (deve avere gli elementi). Se la consulenza tecnica conferma i suoi dubbi potrebbe decidere di non omologare. EFFETTI In caso di accoglimento della domanda di omologazione, l'accordo conserva efficacia sin dal (ben precedente) giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese (effetti retroattivi). Se il Tribunale rigetta la richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, non è tenuto a dichiarare automaticamente il fallimento, se la domanda si fondava su uno stato di crisi. Tuttavia, se la domanda proposta dal debitore era volta a superare uno stato di insolvenza, risultante dalla documentazione prodotta o dagli atti depositati dai creditori opponenti, e l'accordo non risulti ingrado di rimuoverlo, il rifiuto dell'omologazione condurrà con tutta probabilità a una dichiarazione di fallimento (per istanza di un creditore o del PM).
In tal caso, il debitore potrebbe ancora evitare il fallimento chiedendo, in via subordinata da subito, o più probabilmente solo in caso di rigetto, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Una nuova domanda di omologa presuppone invece la stipula di un accordo con i creditori sostanzialmente diverso.
IMPUGNAZIONE PRONUNCIA
L'art. 182-bis, comma 4, l. fall., stabilisce che il decreto del Tribunale, che accolga o rigetti l'istanza di omologazione, è reclamabile avanti alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 183 l. fall., entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Legittimati a proporre reclamo sono il debitore e gli eventuali opponenti.
Per quanto concerne il procedimento in appello, l'art. 183 l. fall., prevede che, contro le
Sentenze che definiscono il giudizio di omologazione del concordato preventivo, siano applicabili le forme del giudizio ordinario di cognizione. È da ritenere tuttavia che il giudizio di appello debba svolgersi nelle forme camerali, poiché altrimenti si avrebbe un giudizio di primo grado regolato dal rito camerale e un giudizio di appello nelle forme del giudizio di cognizione ordinaria.
EFFICACIA ACCORDO OMOLOGATO (effetti retroattivi)
Come detto, il momento iniziale dell'efficacia dell'accordo è rappresentato dalla pubblicazione dello stesso nel registro delle imprese. A partire da tale data i creditori non possono più iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore. È ovvio che con l'omologa il blocco delle azioni esecutive si consolida. Tale inibizione vale però soltanto per i creditori aderenti all'accordo, non anche per quelli che decidono di restare estranei (dopo il decorso però dei).
120 giorni dall'omologa o dalla scadenza, se successiva). Con l'omologazione si realizza anche l'effetto principale: ex art. 67, comma 3, lett. e), l. fall., diventano irrevocabili, in caso di successivo fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione dell'accordo. Questi sono coperti anche dal rischio di imputazione della bancarotta preferenziale. I pagamenti ricevuti in relazione all'accordo non potranno essere oggetto di revocatoria fallimentare.
Restano esclusi da questo regime esenzionale tutti gli atti e i pagamenti compiuti prima dell'omologazione dell'accordo, anche se diretti ad attuare di un accordo efficace tra le parti: si cerca quindi di ridurli al minimo.
INADEMPIMENTO ACCORDO
Per quanto riguarda il mancato adempimento dell'accordo, manca nell'art. 182-bis l. fall. un qualsiasi riferimento alle possibili conseguenze. In realtà il fenomeno non è raro nel verificarsi. Ricorrendo alle norme
Generali del codice civile in materia di contratti, si ritiene che i creditoripartecipanti possano chiedere la risoluzione dell'accordo (è come se il creditore aderente non cifosse stato nell'accordo e può chiedere l'intero credito). Non altrettanto potranno fare quelli rimasti estranei, perché i loro diritti e interessi non subiscono alcun pregiudizio e dopo i 120 giorni possono agire esecutivamente.
Nell'ipotesi in cui il debitore dovesse fallire, l'accordo continuerà ad avere efficacia tra le parti, con la conseguenza che i creditori aderenti potranno insinuarsi nel passivo esclusivamente nei limiti del credito che hanno accettato nell'accordo. Tuttavia, qualora le parti avessero considerato l'ipotesi di fallimento quale causa o condizione risolutiva dell'accordo, il credito vantato dagli aderenti potrà essere insinuato al passivo nell'originario ammontare.
CENNI AGLI ACCORDI NEL CCIILe innovazioni sono poche.
Il legislatore non ha in specie colto l'occasione di rivedere la percentuale prevista nell'art. 182-bis l.f. (60%). E' stata però introdotta una figura di accordo agevolato (all'art. 60): si tratta di un accordo di ristrutturazione del tutto nuovo, versione light, giustificato: (i) dalla previsione del pagamento dei creditori "estranei" senza ricorrere alla moratoria di legge dei 120 gg.; (ii) dall'assenza di richiesta di misure protettive. Mi trovo in una situazione in cui non sono aggredito e pressato dai creditori. In questo caso l'accordo può essere raggiunto con il 30%, in luogo del 60% dei creditori. E' verosimile che la ridotta percentuale dei creditori aderenti e l'immediato pagamento vedranno questa tipologia di accordo maggiormente utilizzata in ipotesi residuali di crisi finanziaria particolarmente "leggera". RINEGOZIAZIONE DEL PIANO L'art. 58 del Codice, finalmente, disciplina le ipotesi di“rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano”, colmando le lacune oggi presenti nella disciplina dell’art. 182-bis l.fall. e prevedendo, in particolare, il modus procedendi per la corretta gestione di “modifiche sostanziali” al piano di ristrutturazione e/o agli accordi con i creditori “aderenti” che intervengano:
- prima dell’omologa: in questo caso, è necessario rinnovare l’attestazione e le manifestazioni di consenso dei creditori pregiudicati da tali modifiche;
- successivamente all’omologa: in questo caso, è necessaria non solo una nuova attestazione, ma anche la pubblicazione del piano nel registro delle Imprese, aprendosi la possibilità per i creditori dissenzienti di proporre opposizione.
Questo fenomeno è abbastanza frequente nella pratica. Questo istituto quando è stato introdotto è partito in sordina, ha avuto una fase di boom e oggi le banche sono molto più.
scettiche rispetto a questa soluzione perché hanno visto molti accordi naufragati in sede esecutiva.
LEZIONE 6: PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO, FINANZA ESTERNA, ACCORDI SPECIALI E RESPONSABILITÀ DEGLI ATTESTATORI
PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO (PAR)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale di regolazione della crisi di impresa che ha una regolamentazione molto circoscritta nel sistema dettato dalla legge fallimentare. Non c'è una vera e propria definizione. La nozione di PAR è meramente accennata nell'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., che regola la fattispecie degli atti non soggetti ad azione revocatoria fallimentare (azione con la quale a fallimento dichiarato il curatore esamina gli atti compiuti dal fallito nell'anno precedente, e se qualcuno di questi atti ha favorito un creditore può essere dichiarato nullo). Tale articolo prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le
garanzieconcessi su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Il piano si presta a risolvere situazioni non particolarmente gravi siccome non si chiedono al tribunale misure protettive. Il PAR è pertanto uno strumento NON LIQUIDATORIO attraverso cui il debitore in stato di crisi o di insolvenza si propone di realizzare: - il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa; - il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa. PROFESSIONISTA ATTESTATORE Un professionista indipendente, designato dal debitore, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il piano è costruito dall'advisor e l'attestatore è indipendente quindi deve assicurare che il piano sia valido, abbia dei contenuti. Il debitorellegale e rispettare le norme vigenti.