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La forma tecnica per l'apertura della liquidazione giudiziaria

La forma tecnica è il solito ricordo. Di fatto è sempre lo strumento del ricorso che abbiamo visto per l'altra procedura. Norme di riferimento sono gli articoli 27 e seguenti.

Dalla apertura, la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale non è seguita in via automatica dalla liquidazione medesima. Si crede l'apertura ma il tribunale non emana immediatamente il provvedimento di apertura perché tra la richiesta (presentazione del ricorso) e l'eventuale apertura della liquidazione giudiziale si apre una fase istruttoria, importantissima che è chiamata fase pre-fallimentare. Il fine di questa fase pre-fallimentare serve in particolare se ci sono o meno presupposti per l'apertura della procedura. C'è una deroga del principio del dispositivo, che vuole una richiesta all'autorità giudiziaria, il principio del dispositivo impone di provare.

La richiesta potrà essere accolta nei limiti in cui venga provata da parte del soggetto che la formula, come previsto dall'articolo 2697 del c.c. che dispone: "Chi fa valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda". Questo onere della prova dal punto di vista processuale costituisce il principio del dispositivo.

Nel caso dell'apertura della procedura concorsuale c'è un principio opposto, principio inquisitorio, simile a quello del processo penale. Serve all'autorità giudiziaria a convincersi sull'esistenza di questi presupposti per l'apertura della liquidazione.

La fase pre-fallimentare, tipo del processo penale, è simile. Serve all'autorità giudiziaria a convincersi sull'esistenza di questi presupposti per l'apertura della liquidazione.

giudiziaria.un'impresa commerciale non piccola e dall'altro cheIn questa fase si prova da un alto che si tratti diquesta impresa commerciale non piccola sia caratterizzata da una insolvenza. La prova tanto del(dell'insolvenza) quanti del presupposto soggettivo.presupposto oggettivoAl termine di questa fase ci potrà essere o un decreto con cui si rigetta la richiesta di apertura dellaliquidazione giudiziaria (decreto di rigetto) oppure in alternativa una sentenza di apertura dellaliquidazione giudiziaria.apertura si osserva all'articoloLa sentenza di 49 del codice della crisi che dispone che:"1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata dellacrisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati ipresupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati,

Il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando decorso inutilmente o stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.

Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:

  1. nomina il giudice delegato per la procedura;
  2. nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
  3. ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, nonché
dell’elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell’articolo 39; 72 di 112 all’esame d) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza in cui si procederà dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura; e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione; f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e.

ad estrarre copia deglistessi;

ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediarifinanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresadebitrice.

è4. La sentenza comunicata e pubblicata ai sensi dell’articolo 45. La sentenza produce i proprieffetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice diprocedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, siproducono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

5. Non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale è 2, comma 1, lettera d)".importo periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo.

Con la sentenza viene eretto l'ufficio concorsuale cioè organi della procedura che hanno delle proprie specifiche competenze.

Gli organi sono 4:

  1. Tribunale che fino ad oggi si chiamava tribunale fallimentare (cambierà nome ma ancora non si sa);
  2. Componente del tribunale fallimentare che viene delegato alla specifica procedura, cioè il giudice delegato che è un giudice del collegio a cui il presidente affida la delega a seguire nello specifico quella particolare procedura;
  3. Il curatore;
  4. (Organo eventuale) che è il comitato dei creditori.

Il tribunale fallimentare è il tribunale che emana la sentenza di apertura della procedura di della procedura, perché è l'organo che ha.

unaliquidazione giudiziaria. Organo sovra-ordinatocompetenza a decidere su tutto ciò che riguarda la procedura, cioè è competente di qualunquequestione che derivi dalla procedura. Qualcuno parla di bis attrattiva della procedura, tutto ciò chederiva dalla procedura.

Quali sono le questioni che derivano dalla procedura? Dovrebbero essere quelle rientranti nellacompetenza del tribunale tutte quelle questioni che presuppongono la procedura, cioè quellequestioni che in tanto ci sono in quanto c'è la procedura.

Il tribunale rappresenta l'autorità giudiziaria di seconde cure rispetto a provvedimenti assunti dalgiudice delegato.

Il giudice delegato è un'autorità giudiziaria monocratica (su alcune cose bisogna essere veloci e ladecisione collegiale risulterebbe più lenta) di fatto i provvedimenti (che sono decreti) del giudicedelegato possono esser impugnati davanti al tribunale che a quel punto si deve pronunciare.

In maniera collegiale. 73 di 112 delegato ha funzioni di vigilanza, il modo con cui l'autorità giudiziaria è resa più prossima il giudice rispetto alla gestione della procedura. I poteri sono indicati all'articolo 123 del codice della crisi. I soffermare l'attenzione sono:

  • il potere di autorizzare il curatore al compimento di certe condotte: per esempio proseguire l'impresa; affittare l'azienda; autorizzare il curatore a partecipare in giudizio come attore o come convenuto;
  • questo accertamento non c'è. accertare i crediti concorsuali. Nel concordato preventivo Nella liquidazione giudiziaria questo accertamento viene fatto con un provvedimento del giudice delegato. È il giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo, cioè il decreto del giudice delegato con cui si renda esecutivo lo stato passivo e quindi deve fare un accertamento della fondatezza dei debiti per cui si richiede l'ammissione.

Il curatore

fallimentare può essere un professionista, oppure una società tra professionisti o uno studio associato che svolge la funzione di curatore. I compiti del curatore sono:

  • svolge attività gestoria, svolge la gestione della procedura. Assume delle scelte di gestione della procedura. È un pubblico ufficiale. La sua competenza gestoria non è legata a qualcuno, ma deve essere realizzata per perseguire le finalità attribuite alla procedura dalla legge. Le sue scelte non sono mai sindacabili con riferimento alla discrezionalità tecnica. Scelta fatta dal curatore se giustificata in ragione di una discrezionalità tecnica non è mai sindacabile. La scelta del cursore è sindacabile soltanto con riferimento alla sua legittimità, al rispetto o meno della legge nell'assumere una certa determinazione;
  • ha poteri decisori;
  • ha poteri di rappresentanza, cioè il potere di spendere il nome della procedura o
dipartecipare per conto della procedura all'eterno di determinati provvedimenti o procedimenti previa autorizzazione del giudice delegato. Si discute molto se il curatore rappresenti il debitore o i crediti. In realtà il curatore rappresenta la deve fare ciò che è nell'interesse della procedura e talvolta significa fare l'interesse del procedura, debitore per esempio chiedere lo scioglimento di un contratto facendo valere l'annullamento del contratto oppure fare l'interesse dei creditori per riscuotere un pagamento che vada ad aumentare la massa attiva. Il curatore può talvolta sottostare all'autorizzazione del comitato dei creditori deve autorizzare il curatore al compimento di determinati atti sul presupposto che il comitato dei creditori debba un controllo per verificare se la procedura realizza o meno l'interesse creditorio e quindi esercitare il dato normativo attribuisce al comitato il potere di autorizzare o di dare deipareri vincolanti rispetto ad alcuni atti che il curatore
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A.A. 2020-2021
112 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Daniderech_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della crisi d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.