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Estratto del documento

QUALITÀ:

ART 1197 “prestazione in luogo dell’adempimento”—> il debitore non può liberarsi eseguendo una

prestazione diversa da quella dovuta, anche se di altre uguale o maggiore, salvo che il creditore

consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto

alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita salvo che il

creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso rivivono le garanzie prestate dai terzi.

NB: si sostituisce la vecchia prestazione con una prestazione diversa (ES: tiramisù con crostata); è

necessario il consenso di entrambe le parti, soprattutto del creditore!

DIFFERENZA CON NOVAZIONE: l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è stata

eseguita, quindi la sostituzione non estingue l’obbligazione INFATTI questa non è un’ipotesi di

novazione! (ES: Caio voleva un tiramisù, Tizio gli propone una crostata e io accetto ma nel

momento in cui io accetto questo cambio non estingue l’obbligazione! Si estingue solo quando la

crostata viene consegnata). Solo con l’esecuzione della seconda prestazione si estingue il

rapporto obbligatorio.

Responsabilità del debitore—> la sostituzione si realizza solo nel momento in cui viene eseguita la

seconda prestazione ma può darsi che vi sia ancora la prestazione originale: dal punto di vista

della responsabilità del debitore significa che se diventa impossibile la prestazione originaria

l’obbligazione si estingue (ES: se il tiramisù viene fatto cadere da un bambino); all’opposto se

diventa impossibile la prestazione che si è aggiunta l’obbligazione non si estingue perché la

possibilità della prima esiste ancora.

MODI DI ESTINZIONE delle obbligazioni diversi dell’adempimento:

- NOVAZIONE (modo non satisfattorio—> comporta l’estinzione dell’obbligazione senza la

contestuale soddisfazione dell’interesse del creditore)= ART 1230 cc: “l’obbligazione si estingue

quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o

titolo diverso. La volontà di estingue l’obbligazione precedente deve risultare in modo non

equivoco”.

Caratteristiche:

1) “liquid novi”= elemento di novità rispetto all’obbligato ne precedente, che può essere o

relativo all’oggetto dell’obbligazione (novazione reale, ad esempio quando le parti anziché

trasferire una somma di denaro decidono di trasferire un bene) o al titolo (novazione causale,

quando ad esempio una cosa lasciata a Tizio a titolo di deposito viene lasciata a titolo di

comodato ad uso gratuito).

2) la volontà deve essere espressa (ES: il rilascio di un documento o la sua rinnovazione,

l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria

dell’obbligazione non producono novazione); è importante quindi che si tratti di una modalità che

inequivocabilmente significhi estinguere il vecchio rapporto ed estinguere l’obbligazione.

3) “animus donandi”= ci deve essere la volontà di sostituire al vecchio rapporto un rapporto

nuovo, e anche in questo caso la volontà deve essere espressa (ma non è necessaria una

forma scritta).

ART 1232 “i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono se le parti non

convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

ART 1234 (inefficacia della novazione) “la novazione è senza effetto se non esisteva

l’obbligazione originaria; qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la

novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del

titolo originario”. NB: se l’obbligazione originaria non esisteva, sarà nulla anche la novazione

perché la prestazione manca dell’oggetto; se invece l’obbligazione derivava da un titolo

annullabile la novazione è valida se il debitore ha assunto il nuovo debito conoscendo il vizio del

titolo originario (il contratto annullabile può essere annullato attraverso la convalida—> la

novazione rispetto ad un contrato annullabile normalmente configura una convalida implicita,

cioè in sostanza correggendo il vizio che c’era originariamente che può essere un dolo, una

violenza o un errore).

- COMPENSAZIONE (modo satisfattorio—> l’estinzione dell’obbligazione avviene in modo

diverso dall’adempimento ma che soddisfa comunque l’interesse del creditore)= situazione per

cui due soggetti sono reciprocamente creditore e debitore l’uno dell’altro.

ART 1241 “quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per

le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”.

2 tipi di compensazione:

legale—> si basa sulla legge, i debiti reciproci devono essere omogenei (devono avere ad

oggetto una somma di denaro o cose fungibili), determinati e certi nel loro quantum (liquidi) ed

immediatamente esigibili. Si verifica quando un soggetto la eccepisce in giudizio, cioè quando a

un soggetto viene chiesto di adempiere. È legale ma non nel senso che è automatica di per sé,

tanto che non può essere rilevata d’ufficio e inoltre la compensazione decorre dall’esistenza dei

debiti e dei crediti opposti

giudiziale—> deve essere esigibile, omogenea ma non serve che sia liquida ma di facile e

pronta liquidazione; è il giudice che determina l’ammontare (individua lui l’entità)

volontaria (ART 1252)—> opera per volontà delle parti, quindi non serve che siano né liquidi, né

certi, né esigibili (i requisiti non sono più necessari).

NB: la compensazione non si verifica quando si tratta di restituzione di cose di cui il proprietario

è stato ingiustamente spogliato.

ART 56 comma I della legge fallimentare: prevede che i creditori del fallito abbiano diritto di

compensare i crediti che vantano verso questo soggetto anche se non sono scaduti.

ES: creditore di € 100 000 nei confronti di un soggetto fallito, lui gliene deve € 200 000 ma è

fallito, quindi? in questo caso il creditore potrà non pagare € 100 000 e riceverne € 100 000 dal

fallito —> ECCEZIONE del II comma: non possono compensarsi crediti non scaduti se il

creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno

anteriore alla dichiarazione di fallimento, quindi il soggetto creditore avrà diritto al credito e dovrà

sottoporsi alla disciplina della par condicio creditorum .

- CONFUSIONE (modo satisfattorio)= ART 1253 “quando le qualità di creditore e di debitore si

riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia

per il debitore sono liberati”; la ragione dell’interesse non avviene perché il debitore ha pagato

ma per la confusione.

Il debito e il credito ricondotti alla stessa persona avviene dopo che è sorto un rapporto

obbligatorio. ES: successione mortis causa, donazione,…

Inoltre la confusione normalmente determina la cessazione delle garanzie, salvo che ci sia un

interesse del creditore perché le garanzie persistano (libera i fideiussori, cioè i terzi che hanno

prestato garanzia).

- REMISSIONE (modo non satisfattorio)= ha come presupposto la rinunziabiàita del credito da

parte del creditore (consiste nella rinuncia al credito da parte del creditore); ART 1236 “la

dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al

debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”. C’è una

disciplina della remissione perché questa volontà del creditore è sottoposta a delle regole che

cercano di trovare un equilibrio—> i due interessi coinvolti sono quello del creditore di voler

rinunciare al proprio credito e quello del debitore di voler adempiere.

NB: l’effetto estintivo si realizza immediatamente, non c’è bisogno della partecipazione della

volontà del debitore affinché si estingua l’obbligazione.

2 teorie sulla remissione:

1) come atto unilaterale del creditore= basta la volontà del creditore perché si abbia

remissione (estingue il debito)

2) come patto/contratto= serve anche la volontà del debitore (fa rivivere il credito)

Qual è delle due? L’ART seguente può aiutarci ad avere un’idea sulla risposta…

ART 1333 “contratto al solo proponente”= la proposta diretta a concludere un contratto da cui

derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della

parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla

natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso (ES: fideiussione

gratuita).

Rispetto all’ART 1326 (in cui il contratto si conclude nel momento in cui il proponente ha

conoscenza dell’accettazione), l’ART 1333 prevede l’irrevocabilità della proposta che arriva a

conoscenza della parte a cui è destinata, inoltre il destinatario può rifiutare la proposta e in

mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso. Da quest’ultimo comma, l’ART 1333 si distingue

anche dall’ART 1236 dove non c’è bisogno della volontà anche del destinatario della proposta

perché l’obbligazione si estingua.

QUINDI è un atto unilaterale perché in fondo il debitore ha solo vantaggi dalla remissione.

NB: essere sciolto da un vincolo è più vantaggioso per la parte, è da qui che deriva la non

necessità della volontà del debitore nel caso della remissione ed invece la necessità di una

manifestazione di volontà implicita da parte del destinatario di una proposta contrattuale per il

solo proponente affinché l’obbligazione sorga.

ART 1236 “congruo termine”—> il rapporto non può essere totalmente nelle mani di un soggetto

specialmente del debitore, quindi il debitore deve comunicare entro un congruo termine che ne

vuole approfittare. Se non lo fa non ha più l’opportunità di far rivivere l’obbligazione. Decorre dal

momento in cui il debitore torna ad essere capace di intendere e di volere (se prima non lo era).

Capacità del debitore e d

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
47 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher beba1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.