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QUALITÀ:
ART 1197 “prestazione in luogo dell’adempimento”—> il debitore non può liberarsi eseguendo una
prestazione diversa da quella dovuta, anche se di altre uguale o maggiore, salvo che il creditore
consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto
alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita salvo che il
creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso rivivono le garanzie prestate dai terzi.
NB: si sostituisce la vecchia prestazione con una prestazione diversa (ES: tiramisù con crostata); è
necessario il consenso di entrambe le parti, soprattutto del creditore!
DIFFERENZA CON NOVAZIONE: l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è stata
eseguita, quindi la sostituzione non estingue l’obbligazione INFATTI questa non è un’ipotesi di
novazione! (ES: Caio voleva un tiramisù, Tizio gli propone una crostata e io accetto ma nel
momento in cui io accetto questo cambio non estingue l’obbligazione! Si estingue solo quando la
crostata viene consegnata). Solo con l’esecuzione della seconda prestazione si estingue il
rapporto obbligatorio.
Responsabilità del debitore—> la sostituzione si realizza solo nel momento in cui viene eseguita la
seconda prestazione ma può darsi che vi sia ancora la prestazione originale: dal punto di vista
della responsabilità del debitore significa che se diventa impossibile la prestazione originaria
l’obbligazione si estingue (ES: se il tiramisù viene fatto cadere da un bambino); all’opposto se
diventa impossibile la prestazione che si è aggiunta l’obbligazione non si estingue perché la
possibilità della prima esiste ancora.
MODI DI ESTINZIONE delle obbligazioni diversi dell’adempimento:
- NOVAZIONE (modo non satisfattorio—> comporta l’estinzione dell’obbligazione senza la
contestuale soddisfazione dell’interesse del creditore)= ART 1230 cc: “l’obbligazione si estingue
quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o
titolo diverso. La volontà di estingue l’obbligazione precedente deve risultare in modo non
equivoco”.
Caratteristiche:
1) “liquid novi”= elemento di novità rispetto all’obbligato ne precedente, che può essere o
relativo all’oggetto dell’obbligazione (novazione reale, ad esempio quando le parti anziché
trasferire una somma di denaro decidono di trasferire un bene) o al titolo (novazione causale,
quando ad esempio una cosa lasciata a Tizio a titolo di deposito viene lasciata a titolo di
comodato ad uso gratuito).
2) la volontà deve essere espressa (ES: il rilascio di un documento o la sua rinnovazione,
l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria
dell’obbligazione non producono novazione); è importante quindi che si tratti di una modalità che
inequivocabilmente significhi estinguere il vecchio rapporto ed estinguere l’obbligazione.
3) “animus donandi”= ci deve essere la volontà di sostituire al vecchio rapporto un rapporto
nuovo, e anche in questo caso la volontà deve essere espressa (ma non è necessaria una
forma scritta).
ART 1232 “i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono se le parti non
convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
ART 1234 (inefficacia della novazione) “la novazione è senza effetto se non esisteva
l’obbligazione originaria; qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la
novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del
titolo originario”. NB: se l’obbligazione originaria non esisteva, sarà nulla anche la novazione
perché la prestazione manca dell’oggetto; se invece l’obbligazione derivava da un titolo
annullabile la novazione è valida se il debitore ha assunto il nuovo debito conoscendo il vizio del
titolo originario (il contratto annullabile può essere annullato attraverso la convalida—> la
novazione rispetto ad un contrato annullabile normalmente configura una convalida implicita,
cioè in sostanza correggendo il vizio che c’era originariamente che può essere un dolo, una
violenza o un errore).
- COMPENSAZIONE (modo satisfattorio—> l’estinzione dell’obbligazione avviene in modo
diverso dall’adempimento ma che soddisfa comunque l’interesse del creditore)= situazione per
cui due soggetti sono reciprocamente creditore e debitore l’uno dell’altro.
ART 1241 “quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per
le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”.
2 tipi di compensazione:
legale—> si basa sulla legge, i debiti reciproci devono essere omogenei (devono avere ad
oggetto una somma di denaro o cose fungibili), determinati e certi nel loro quantum (liquidi) ed
immediatamente esigibili. Si verifica quando un soggetto la eccepisce in giudizio, cioè quando a
un soggetto viene chiesto di adempiere. È legale ma non nel senso che è automatica di per sé,
tanto che non può essere rilevata d’ufficio e inoltre la compensazione decorre dall’esistenza dei
debiti e dei crediti opposti
giudiziale—> deve essere esigibile, omogenea ma non serve che sia liquida ma di facile e
pronta liquidazione; è il giudice che determina l’ammontare (individua lui l’entità)
volontaria (ART 1252)—> opera per volontà delle parti, quindi non serve che siano né liquidi, né
certi, né esigibili (i requisiti non sono più necessari).
NB: la compensazione non si verifica quando si tratta di restituzione di cose di cui il proprietario
è stato ingiustamente spogliato.
ART 56 comma I della legge fallimentare: prevede che i creditori del fallito abbiano diritto di
compensare i crediti che vantano verso questo soggetto anche se non sono scaduti.
ES: creditore di € 100 000 nei confronti di un soggetto fallito, lui gliene deve € 200 000 ma è
fallito, quindi? in questo caso il creditore potrà non pagare € 100 000 e riceverne € 100 000 dal
fallito —> ECCEZIONE del II comma: non possono compensarsi crediti non scaduti se il
creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, quindi il soggetto creditore avrà diritto al credito e dovrà
sottoporsi alla disciplina della par condicio creditorum .
- CONFUSIONE (modo satisfattorio)= ART 1253 “quando le qualità di creditore e di debitore si
riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia
per il debitore sono liberati”; la ragione dell’interesse non avviene perché il debitore ha pagato
ma per la confusione.
Il debito e il credito ricondotti alla stessa persona avviene dopo che è sorto un rapporto
obbligatorio. ES: successione mortis causa, donazione,…
Inoltre la confusione normalmente determina la cessazione delle garanzie, salvo che ci sia un
interesse del creditore perché le garanzie persistano (libera i fideiussori, cioè i terzi che hanno
prestato garanzia).
- REMISSIONE (modo non satisfattorio)= ha come presupposto la rinunziabiàita del credito da
parte del creditore (consiste nella rinuncia al credito da parte del creditore); ART 1236 “la
dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al
debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”. C’è una
disciplina della remissione perché questa volontà del creditore è sottoposta a delle regole che
cercano di trovare un equilibrio—> i due interessi coinvolti sono quello del creditore di voler
rinunciare al proprio credito e quello del debitore di voler adempiere.
NB: l’effetto estintivo si realizza immediatamente, non c’è bisogno della partecipazione della
volontà del debitore affinché si estingua l’obbligazione.
2 teorie sulla remissione:
1) come atto unilaterale del creditore= basta la volontà del creditore perché si abbia
remissione (estingue il debito)
2) come patto/contratto= serve anche la volontà del debitore (fa rivivere il credito)
Qual è delle due? L’ART seguente può aiutarci ad avere un’idea sulla risposta…
ART 1333 “contratto al solo proponente”= la proposta diretta a concludere un contratto da cui
derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della
parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla
natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso (ES: fideiussione
gratuita).
Rispetto all’ART 1326 (in cui il contratto si conclude nel momento in cui il proponente ha
conoscenza dell’accettazione), l’ART 1333 prevede l’irrevocabilità della proposta che arriva a
conoscenza della parte a cui è destinata, inoltre il destinatario può rifiutare la proposta e in
mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso. Da quest’ultimo comma, l’ART 1333 si distingue
anche dall’ART 1236 dove non c’è bisogno della volontà anche del destinatario della proposta
perché l’obbligazione si estingua.
QUINDI è un atto unilaterale perché in fondo il debitore ha solo vantaggi dalla remissione.
NB: essere sciolto da un vincolo è più vantaggioso per la parte, è da qui che deriva la non
necessità della volontà del debitore nel caso della remissione ed invece la necessità di una
manifestazione di volontà implicita da parte del destinatario di una proposta contrattuale per il
solo proponente affinché l’obbligazione sorga.
ART 1236 “congruo termine”—> il rapporto non può essere totalmente nelle mani di un soggetto
specialmente del debitore, quindi il debitore deve comunicare entro un congruo termine che ne
vuole approfittare. Se non lo fa non ha più l’opportunità di far rivivere l’obbligazione. Decorre dal
momento in cui il debitore torna ad essere capace di intendere e di volere (se prima non lo era).
Capacità del debitore e d