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L’OGGETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO (LA PRESTAZIONE LAVORATIVA):

Il rapporto di lavoro è un rapporto complesso risultate di due elementi: lavoro e retribuzione.

Quando si parla della prestazione di lavoro si fa riferimento alle mansioni, cioè i vari compiti e il

tipo di attività che il lavoratore è chiamato a svolgere. Le mansioni costituiscono l’oggetto della

prestazione di lavoro. L’oggetto del contratto di lavoro deve essere preciso ai sensi dell’art. 1346

c.c. La mancanza del requisito dell’oggetto causa la nullità del contratto di lavoro (art. 1418 c.c.).

Alle mansioni corrispondono qualifiche e categoria:

 la qualifica è il raggruppamento di mansioni che identifica una figura professionale. Ovvero

un gruppo di mansioni che determinano una figura professionale (es. tornitore di terzo

livello).

 le categorie sono definite in dottrina (non vi è una definizione legale) come entità

classificatorie più ampie. La legge, ovvero l’art. 2095 c.c. dice quali sono le categorie:

operai, impiegati, quadri e dirigenti. Bisogna stare attenti quando si raffronta la terminologia

contrattuale con quella legale.

La contrattazione collettiva utilizza una terminologia differente:

 quando parla di qualifica fa riferimento alla categoria legale, ovvero operaio, impiegato,

quadro e dirigente;

 quando parla di categoria fa riferimento ai livelli, alle aree e profili professionali. Es.

operaio di primo livello o prima categoria.

Il Codice civile non definisce chi è impiegato, operario o dirigente. Il legislatore è intervenuto in un

secondo momento con un r.d.l. 1825/1924, cosiddetta legge sull’impiego privato che definisce

l’impiegato come “colui che svolge attività professionale con funzioni di collaborazione (collabora

con l’imprenditore), tanto di concetto che di ordine, eccettuata ogni prestazione di mera

manodopera”. È impiegato per sottrazione colui che non svolge attività di mera manodopera. Colui

che svolge attività di mera manodopera è operaio.

Cosa significa l’espressione “con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine”?

Stiamo parlando di quello che all’epoca veniva definito impiegato di concetto (ha funzioni direttive)

e impiegato d’ordine (ha funzioni esecutive). Però questi criteri di distinzione non erano rigorosi per

la giurisprudenza che si è espressa a riguardo perché non sempre nell’impresa si svolge solo

un’attività e c’è il pericolo di svolgere attività promiscue. In che modo classificare questa tipologia

di lavoratore? La giurisprudenza ha enucleato il criterio della collaborazione creditizia. Cosa

significa? Collabori all’impresa, cioè all’organizzazione della produzione sei impiegato, collabori

nella produzione sei operaio.

Come si fa a stabilire se svolgo attività promiscue? A partire dagli anni ‘70 si ha il superamento

della classica divisione tra operai e impiegati. Questa distinzione tra operaio e impiegati oggi non

c’è più. Al suo posto si è previsto l’ inquadramento unico. C’è una sola scala di classificazione unica

con una pluralità di livelli comune sia agli impiegati che agli operai. Come si fa a capire quando si

appartiene a un livello piuttosto che un altro? L’appartenenza a tali livelli è basata su declamatorie

ed esemplificazioni. Cosa sono le declamatorie? Le declamatorie definiscono le caratteristiche

generali dell’attività prestata. Cosa sono le esemplificazioni? Le esemplificazioni sono un elenco

dei diversi profili professionali a cui sono riferite un gruppo di mansioni omogene. I livelli su cosa

si basano? Sulla competenza necessaria per svolgere la mansione, le abilità e l’esperienza.

I dirigenti sono sempre stati definiti dalla giurisprudenza l’alter ego dell’imprenditore. È una sorta

di braccio destro all’imprenditore. È colui che è preposto alla direzione dell’intera impresa o di un

ramo d’impresa. È provvisto di piena autonomia decisionale nell’ambito delle direttive

dell’imprenditore. Rappresenta il motore del cambiamento e dello sviluppo dell’impresa. I dirigenti

sono sottoposti a una disciplina speciale sia positiva che negativa. Negativa: non si applicano ai

dirigenti una serie di tutele (licenziamento, orario di lavoro). Positiva: hanno una retribuzione

maggiore e hanno i fringe benefit, cioè compensi di natura non monetaria.

I quadri (art. 2095 c.c.) non sono stati concepiti dal legislatore del 1942. I quadri sono stati

introdotti in un secondo momento con la legge n. 190/1985. Si tratta di una via di mezzo tra

dirigenti e impiegati. È sotto il dirigente ma sopra l’impiegato. Il quadro svolge con carattere

continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e degli obiettivi dell’impresa. Il

quadro svolge funzioni direttive, ma non funzioni di mera manodopera. La distinzione tra quadro e

impiegato e quadro e dirigente è controversa. La Corte costituzionale dice che il quadro appartiene

alla disciplina dell’impiegato, ma ci sono casi di giurisprudenza in cui il giudice si è dovuto

esprimere per determinare l’inquadramento del lavoratore.

Mansioni di assunzione:

Il lavoratore è assunto e sa quali sono le mansioni che deve svolgere. In merito alle mansioni di

assunzione vige il principio di contrattualità, è quello che all’art. 2103 prevede che “il lavoratore

deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto”. Significa alle mansioni pattuite con

il datore di lavoro. Vi è anche un obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare per iscritto

queste informazioni all’atto di assunzione, la legge di riferimento è il d.lgs. 152/1997. In questo

decreto di attuazione di una direttiva dell’Ue il datore di lavoro è obbligato a fornire una serie di

informazioni per iscritto al lavoratore, tra cui l’inquadramento professionale, le mansioni, la

qualifica e la categoria.

C’è una autonomia nello stipulare un contratto, il datore ha bisogno di uno che svolga una tipologia

di mansioni. Può scegliere chi vuole? No, ci sono dei limiti all’autonomia di scelta: il primo limite è

che non può discriminare. Altri limiti riguardano il titolo di studio, in quanto per alcune mansioni è

necessario garantire perizia (es. medico, infermiere). Come sono assegnate le mansioni: posizione

professionale del lavoratore, condizioni organizzative dell’azienda e del mercato del lavoro,

tipologia definita dalla contrattazione collettiva.

La disciplina del mutamento di mansioni:

Quando si parla di mutamento di mansioni si fa riferimento al potere del datore di lavoro. Il datore

di lavoro ha un potere che si articola in:

 potere direttivo: consiste nella facoltà di poter decidere come organizzare la sua impresa,

quali attività far svolgere ai prestatori di lavoro;

 potere di controllo;

 potere disciplinare.

Il potere direttivo si organizza guardando da un lato lo jus variandi (art. 2103 c.c.) e dall’altro

guardando all’articolo 2104 del c.c. Cosa si intende con l’espressione jus variandi? Il potere di

modificare unilateralmente le mansioni di quest’ultimo durante lo svolgimento del rapporto di

lavoro. Lo jus variandi è cambiato nel tempo. Dalla versione originale del 1942 abbiamo avuto una

modifica con lo Statuto del diritto dei lavoratori (art. 13 legge 300/70) e un ultima modifica

mediante il jobs act del decreto legislativo 81/2015 che modifica l’art. 2103.

Art. 2103 versione originale:

“Il prestatore di lavoro deve essere adibito per le mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non

è contenuto diversamente nel contratto l’imprenditore può in relazione alle esigenze dell’impresa

adibire il prestatore di lavoro a una mansione diversa purché essa non importi una diminuzione

nella retribuzione o un mutamento sostanzialmente nella posizione del lavoratore”. I termini usati

sono troppo generici. Cosa si intende per mansione diversa? Dello stesso livello di inquadramento o

della stessa categoria di inquadramento? Non si sapeva. Abbiamo due garanzie: 1. purché essa non

importi una diminuzione di retribuzione; 2. purché essa non comporti un mutamento sostanziale.

La dottrina ha evidenziato molte perplessità perché il datore di lavoro poteva modificare le

mansioni del lavoratore in modo incontrollato. Quando la modifica era definita consensuale, ma non

lo era in realtà, l’articolo non andava a vantaggio del lavoratore. Abbiamo una discrezionalità

imprenditoriale ampia e incontrollata. Ma negli anni ‘70 abbiamo una modifica dell’art. 2103 per

mezzo dello Statuto dei lavoratori.

Art. 2103 anni ‘70:

“Il prestatore di lavoro deve essere adibito per le mansioni per cui è stato assunto o a quelle

corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito (mobilità verticale) o

mansioni equivalenti alle ultime svolte (mobilità orizzontale)”. Ora si dice mansioni superiori o

equivalenti. Ma anche qui è troppo generico.

Cos’è l’equivalenza? Come una mansione è uguale all’altra? Si è espressa la giurisprudenza e la

dottrina. L’equivalenza è stata osservata con riferimento alla retribuzione, quindi sono mansioni

equivalenti quelle con lo stesso trattamento retributivo, o vista come equivalenza professionale, cioè

sono mansioni equivalenti quelle appartenenti allo stesso livello.

Nel caso di mansioni promiscue? Sono adibito a nuove mansioni ma sono diverse, delle mansioni

appartengono a un livello e le altre a un altro livello. Cosa faccio? La giurisprudenza ha usato il

criterio della prevalenza, la mansione svolta con più frequenza è quella con la quale si è inquadrati.

La criticità dell’articolo è che il concetto di equivalente appare rigido e statico soprattutto in caso in

cui il dipendente abbia bisogno di essere adibito a mansioni di livello inferiore.

Cosa accade se il datore di lavoro non rispetta la norma? Ogni patto contrario a questo articolo è

nullo. Il lavoratore può essere adibito a categorie di lavoro superiore e questo comporta una

retribuzione maggiore. Perché succede questo? Maggiori responsabilità. La Costituzione all’art. 36

dice che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro

svolto.

Cosa accade se vengo adibito a mansioni superiori? Nel caso di assegnazioni a mansioni superiori il

prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene

definitiva ove la medesima non abbia a

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Publisher
A.A. 2023-2024
77 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fabio702 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Ziliotto Paola.