Anticipazione bancaria
L’anticipazione bancaria può essere propria o impropria.
Anticipazione propria
L’anticipazione è propria quando le merci o i titoli sono costituiti in pegno regolare. La banca non può perciò disporre delle cose ricevute in pegno e alla scadenza dovrà restituire gli stessi titoli o la stessa merce. Deve inoltre provvedere alla custodia e all’assicurazione delle merci a spese del cliente.
Anticipazione impropria
L’anticipazione è impropria quando i titoli (o anche i depositi di denaro) sono costituiti in pegno irregolare, il che si verifica quando gli stessi non sono stati individuati o è stata espressamente conferita alla banca la facoltà di disporne.
Lo sconto bancario
Lo sconto è il contratto con il quale la banca (scontante) anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, decurtato dell’interesse. Il cliente a sua volta cede alla banca, salvo buon fine, il credito stesso. La forma più diffusa di sconto è lo sconto di cambiali.
Lo sconto costituisce per gli imprenditori commerciali un utile strumento per monetizzare prima della scadenza il credito concesso alla clientela. La banca a sua volta lucra la differenza (detta appunto sconto) fra il valore nominale del credito cedutole e la somma anticipata al cliente.
La banca, divenuta titolare del credito cedutole, di regola attende la scadenza per riscuoterne il valore nominale dal terzo debitore. Se nel frattempo ha esigenze di liquidità, può però utilizzare a sua volta il credito per scontarlo presso altra banca (risconto), recuperando così in anticipo quanto corrisposto al cliente, al netto del tasso di risconto.
La banca è tutelata contro il rischio di inadempimento del debitore ceduto. Per legge, infatti, il credito le è ceduto “salvo buon fine”, cioè pro solvendo e non pro soluto. Lo scontatario resta perciò obbligato al pagamento se non paga il debitore ceduto. Se si tratta di sconto di cambiali, la banca potrà esercitare le azioni cambiarie, il rimedio giudiziale esperibile dal creditore in seguito al mancato pagamento della cambiale; l’azione causale ha lo scopo di dimostrare che tra i due soggetti esisteva un rapporto giuridico e che una delle due parti non ha adempiuto all'obbligazione.
Operazioni bancarie in conto corrente
L’art. 1852 prevede che il deposito bancario, l’apertura di credito e le altre operazioni bancarie possono essere regolate in conto corrente e il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l’osservanza del termine di preavviso eventualmente previsto.
Effetti del regolamento in conto corrente
- Il deposito o l’apertura di credito sono regolati nella forma tecnica del conto corrente.
- Il cliente può disporre delle somme non solo mediante prelevamenti in contanti ma anche mediante l’emissione di assegni bancari.
Sul deposito o sull’apertura di credito si innesta così un’attività gestoria della banca per conto del cliente, determinando un vero e proprio servizio di cassa.
Funzione e caratteri essenziali
Funzione e caratteri essenziali del deposito o dell’apertura di credito in conto corrente si ritrovano in un altro contratto bancario non menzionato dal codice ma sviluppatosi nella pratica bancaria: il conto corrente bancario o di corrispondenza. Questo presenta tuttavia due significative differenze rispetto alle singole operazioni regolate in conto corrente.
Il servizio di cassa che la banca si obbliga a svolgere per conto del cliente assume, d’altro canto, un contenuto più ampio ed articolato. La banca è infatti tenuta ad eseguire, nei limiti della disponibilità del conto, non solo gli ordini di pagamento a terzi ad essa impartiti mediante l’emissione di assegni bancari, ma anche ogni altro ordine di pagamento (bonifici, giroconti).
Disciplina del conto corrente bancario
L’apertura del conto, il cui contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, è accompagnata dal rilascio del carnet di assegni, che il cliente deve custodire con diligenza rendendosi responsabile dell’uso abusivo fin quando non ha dato comunicazione scritta alla banca della perdita o sottrazione degli stessi.
Nello svolgimento del servizio di cassa la banca deve osservare la diligenza del mandatario. Come anticipato, tutti i movimenti derivanti dalle operazioni fra banca e cliente sono regolati mediante scritturazioni contabili, che di regola modificano il saldo disponibile indipendentemente dalla loro comunicazione al correntista.
Gli addebiti (prelevamenti in contanti, pagamenti di assegni, etc.) riducono il credito disponibile. Gli accrediti (versamenti in contati, rimesse di terzi, etc.) determinano un corrispondente incremento del credito disponibile.
Tipologie di saldo
- Saldo contabile: Determinato dalle annotazioni delle diverse operazioni.
- Saldo disponibile: Indica l’ammontare giornaliero del credito di cui il cliente può disporre.
- Saldo per valute: Rileva il conteggio degli interessi.
Infatti, al solo fine della decorrenza degli interessi, ai singoli addebitamenti ed accreditamenti è attribuita una data convenzionale (valuta) diversa da quella dell’operazione. La valuta è di regola anticipata di uno o più giorni per gli addebitamenti e posticipata di uno o più giorni per gli accreditamenti, cosicché la banca lucra la differenza di valuta.
Contratti bancari
In base alla disciplina generale dei contratti bancari, sia il tasso di interesse a favore del cliente sia quello degli interessi a favore della banca devono essere indicati nel contratto. Infine, con uno specifico intervento legislativo è stata posta fine al fenomeno dell’anatocismo a favore esclusivo delle banche. Infatti, mentre gli interessi sui conti con saldo attivo per il cliente venivano accreditati e capitalizzati annualmente, i conti che risultavano anche saltuariamente debitori venivano invece chiusi trimestralmente, così la banca addebitava gli interessi, che a loro volta producevano interessi successivamente.
Questa vistosa disparità di trattamento è però di recente stata eliminata: oggi la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avviene, di regola, trimestralmente e con la stessa cadenza la banca addebita al cliente le spese di tenuta del conto.
Durata e gestione del conto corrente bancario
Il conto corrente bancario è di regola un contratto a tempo indeterminato. Il cliente ha diritto di essere informato con periodicità almeno annuale sullo svolgimento del rapporto, mediante invio da parte della banca di un estratto conto. Il cliente può proporre opposizione scritta nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’estratto conto, decorso il quale lo stesso deve intendersi approvato, salvo comunque la possibilità di impugnare l’estratto conto per errori nel termine di prescrizione di 10 anni.
Il conto corrente può essere intestato a più persone, con facoltà di operare congiuntamente o disgiuntamente. Nel conto a firma disgiunta, che è il più diffuso, gli intestatari sono considerati, nei confronti della banca, creditori in solido del saldo attivo e debitori in solido del saldo passivo. La banca può perciò liberarsi pagando il saldo ad uno qualsiasi dei cointestatari. Questi, d’altro canto, restano obbligati in solido verso la banca per eventuali scoperti, anche se imputabili ad uno solo dei cointestatari.
Nel conto ad intestazione congiunta, gli atti di disposizione devono provenire da tutti i cointestatari. I versamenti, invece, possono essere fatti anche separatamente in quanto accrescono il credito disponibile.
Un soggetto può avere con la stessa banca più conti. Questi restano fra loro distinti ed autonomi, sicché la banca dovrà operare solo sul conto di volta in volta indicato dal cliente. Tuttavia, se un conto presenta un saldo attivo per il cliente ed altro un saldo passivo, i relativi saldi si compensano reciprocamente.
Quando, come di regola accade, il conto corrente bancario è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dando un preavviso di regola di 1 giorno. Il conto corrente bancario si scioglie anche per il fallimento del correntista ed in tal caso non solo il conto è normalmente in rosso, ma sovente accade che lo stesso presentava un saldo passivo già prima della dichiarazione di fallimento.
Da qui un problema estremamente delicato. Come si vedrà, l’articolo 67 della Legge Fallimentare sottopone a revocatoria fallimentare i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal fallito nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento: il creditore che ha ricevuto il pagamento dovrà restituire quanto riscosso al fallimento ed insinuarsi nella massa passiva per essere soddisfatto in moneta fallimentare.
Le garanzie bancarie omnibus
L’esigenza della banca di assicurarsi il recupero del credito concesso al cliente ha determinato il diffondersi nella pratica di peculiari forme di garanzie (personali e reali) fra le quali spiccano per la loro diffusione la fideiussione omnibus e il pegno omnibus.
La fideiussione omnibus è una garanzia personale che si caratterizza innanzitutto per il fatto di essere una garanzia generale, assicura alla banca l’adempimento di qualsiasi obbligazione, anche futura, assunta dal cliente garantito. La posizione del fideiussore è particolarmente gravosa in quanto si trova a dover garantire una serie di obbligazioni non determinate al momento della concessione della fideiussione, anche se deve essere stabilito l’importo massimo garantito.
La fideiussione omnibus presenta una serie di clausole tese a rafforzare la posizione della banca. Ispirato alla medesima finalità di rafforzare la tutela della banca è il pegno omnibus, previsto da apposite clausole delle norme bancarie uniformi. In base a tali clausole i beni costituiti in pegno a garanzia di un determinato rapporto (ad esempio anticipazione bancaria) possono essere utilizzati dalla banca a garanzia di tutti i crediti presenti e futuri vantati dalla stessa nei confronti del cliente.
Le garanzie bancarie autonome
Fenomeno largamente diffuso è anche l’intervento di una banca come garante. La loro regolamentazione ha raggiunto un grado sufficiente di standardizzazione e presenta quasi sempre due costanti:
- La banca garante si obbliga a pagare “a prima richiesta”, vale a dire senza che il beneficiario sia tenuto a...