Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Diritto commerciale  Pag. 1 Diritto commerciale  Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale  Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L’anticipazione bancaria può essere propria o impropria.

• L’anticipazione è propria quando le merci o i titoli sono costituiti in pegno regolare.

La

banca non può perciò disporre delle cose ricevute in pegno ed alla scadenza dovrà

restituire

gli stessi titoli o la stessa merce. Deve inoltre provvedere alla custodia e

all’assicurazione

delle merci a spese del cliente.

• L’anticipazione è impropria quando i titoli (o anche i depositi di denaro) sono

costituiti in

pegno irregolare, il che si verifica quando gli stessi non sono stati individuati o è stata

espressamente conferita alla banca la facoltà di disporne.

Lo sconto è il contratto con il quale la banca (scontante) anticipa al cliente

(scontatario)

l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, decurtato dell’interesse.

Il cliente a sua volta cede alla banca, salvo buon fine, il credito stesso.

La forma più diffusa di sconto è lo sconto di cambiali.

Lo sconto costituisce per gli imprenditori commerciali un utile strumento per

monetizzare prima della scadenza il credito concesso alla clientela.

La banca a sua volta lucra la differenza (detta appunto sconto) fra il valore nominale

del credito

cedutole e la somma anticipata al cliente.

La banca, divenuta titolare del credito cedutole, di regola attende la scadenza per

riscuoterne il

valore nominale dal terzo debitore. Se nel frattempo ha esigenze di liquidità, può però

utilizzare a

sua volta il credito per scontarlo presso altra banca (risconto), recuperando così in

anticipo quanto

corrisposto al cliente, al netto del tasso di risconto.

La banca è tutelata contro il rischio di inadempimento del debitore ceduto.

Per legge, infatti, il credito le è ceduto “salvo buon fine”, cioè pro solvendo e non pro

soluto.

Lo scontatario resta perciò obbligato al pagamento se non paga il debitore ceduto. Se

si tratta di sconto di cambiali la banca potrà esercitare le azioni cambiarie è il rimedio

giudiziale esperibile dal creditore in seguito al mancato pagamento della cambiale;

l’azione causale ha lo scopo di dimostrare che tra i due soggetti esisteva un rapporto

giuridico e che una delle due parti non ha adempiuto all'obbligazione

Operazioni bancarie in conto corrente e conto corrente bancario

L’art. 1852 prevede che il deposito bancario, l’apertura di credito e le altre operazioni

bancarie possono essere regolate in

conto corrente e il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme

risultanti a suo

credito, salvo l’osservanza del termine di preavviso eventualmente previsto.

Il regolamento in conto corrente comporta due effetti essenziali:

1. il deposito o l’apertura di credito sono regolati nella forma tecnica del conto

corrente.

2. il cliente può disporre delle somme non solo mediante prelevamenti in contanti ma

anche

mediante l’emissione di assegni bancari.

Sul deposito o sull’apertura di credito si innesta così un’attività gestoria della banca

per conto del

cliente, determinando un vero e proprio servizio di cassa.

Funzione e caratteri essenziali del deposito o dell’apertura di credito in conto corrente

si ritrovano

in un altro contratto bancario non menzionato dal codice ma sviluppatosi nella pratica

bancaria: il

conto corrente bancario o di corrispondenza. Questo presenta tuttavia due

significative

differenze rispetto alle singole operazioni regolate in conto corrente.

Il servizio di cassa che la banca si obbliga a svolgere per conto del cliente assume,

d’altro canto, un contenuto più ampio ed articolato. La banca è infatti tenuta ad

eseguire, nei limiti della disponibilità del conto, non solo gli ordini di pagamento a terzi

ad essa impartiti mediante l’emissione di assegni bancari, ma anche ogni altro ordine

di pagamento (bonifici, giroconti).

La disciplina del conto corrente bancario

L’apertura del conto, il cui contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, è

accompagnata dal rilascio del carnet di assegni, che il cliente deve custodire con

diligenza

rendendosi responsabile dell’uso abusivo finquando non ha dato comunicazione scritta

alla banca

della perdita o sottrazione degli stessi.

Nello svolgimento del servizio di cassa la banca deve osservare la diligenza del

mandatario.

Come anticipato, tutti i movimenti derivanti dalle operazioni fra banca e cliente sono

regolati

mediante scritturazioni contabili, che di regola modificano il saldo disponibile

indipendentemente

dalla loro comunicazione al correntista.

Gli addebiti (prelevamenti in contanti, pagamenti di assegni, etc) riducono il credito

disponibile.

Gli accrediti (versamenti in contati, rimesse di terzi, etc) determinano un

corrispondente incremento

del credito disponibile.

Si distingue perciò fra:

• saldo contabile determinato dalle annotazioni delle diverse operazioni ;

• saldo disponibile che indica l’ammontare giornaliero del credito di cui il cliente può

disporre;

• saldo per valute che rileva il conteggio degli interessi.

Infatti, al solo fine della decorrenza degli interessi, ai singoli addebitamenti ed

accreditamenti è

attribuita una data convenzionale (valuta) diversa da quella dell’operazione.

La valuta è di regola anticipata di uno o più giorni per gli addebitamenti e posticipata

di uno o più

giorni per gli accreditamenti, cosicché la banca lucra la differenza di valuta.

In base alla disciplina generale dei contratti bancari, sia il tasso di interesse a favore

del cliente sia quello degli interessi a favore della banca devono essere indicati nel

contratto.

Infine, con uno specifico intervento legislativo è stata posta fine al fenomeno

dell’anatocismo a

favore esclusivo delle banche.

Infatti, mentre gli interessi sui conti con saldo attivo per il cliente venivano accreditati

e capitalizzati annualmente, i conti che risultavano anche saltuariamente debitori

venivano invece

chiusi trimestralmente così la banca addebitava gli interessi, che a loro volta

producevano interessi

successivamente.

Questa vistosa disparità di trattamento è però di recente stata eliminata: oggi la

capitalizzazione

degli interessi attivi e passivi avviene, di regola, trimestralmente e con la stessa

cadenza la banca

addebita al cliente le spese di tenuta del conto.

Il conto corrente bancario è di regole contratto a tempo indeterminato.

Il cliente ha diritto di essere informato con periodicità almeno annuale sullo

svolgimento del

rapporto, mediante invio da parte della banca di un estratto conto.

Il cliente può proporre opposizione scritta nel termine di 60 giorni dal ricevimento

dell’estratto

conto, decorso il quale lo stesso deve intendersi approvato, salvo comunque la

possibilità di

impugnare l’estratto contro per errori nel termine di prescrizione di 10 anni.

Il conto corrente può essere intestato a più persone, con facoltà di operare

congiuntamente o

disgiuntamente.

Nel conto a firma disgiunta, che è il più diffuso, gli intestatari sono considerati, nei

confronti della

banca, creditori in solido del saldo attivo e debitori in solido del saldo passivo. La

banca può perciò

liberarsi pagando il saldo ad uno qualsiasi dei cointestatari. Questi, d’altro canto,

restano obbligati

in solido verso la banca per eventuali scoperti, anche se imputabili ad uno solo dei

cointestatari.

Nel conto ad intestazione congiunta, gli atti di disposizione devono provenire da tutti i

cointestatari.

I versamenti, invece, possono essere fatti anche separatamente in quanto accrescono

il credito

disponibile.

Un soggetto può avere con la stessa banca più conti.

Questi restano fra loro distinti ed autonomi, sicché la banca dovrà operare solo sul

conto di volta in

volta indicato dal cliente. Tuttavia se un conto presenta un saldo attivo per il cliente ed

altro un

saldo passivo, i relativi saldi si compensano reciprocamente.

Quando, come di regola accade, il conto corrente bancario è a tempo indeterminato,

ciascuna delle

parti può recedere dando un preavviso di regola di 1 giorno.

Il conto corrente bancario si scioglie anche per il fallimento del correntista ed in tal

caso non solo il

conto è normalmente in rosso, ma sovente accade che lo stesso presentava un saldo

passivo già

prima della dichiarazione di fallimento.

Da qui un problema estremamente delicato.

Come si vedrà, l’articolo 67 della Legge Fallimentare sottopone a revocatoria

fallimentare i

pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal fallito nell’anno anteriore alla

dichiarazione di

fallimento: il creditore che ha ricevuto il pagamento dovrà restituire quanto riscosso al

fallimento ed

insinuarsi nella massa passiva per essere soddisfatto in moneta fallimentare.

Le garanzie bancarie omnibus.

L’esigenza della banca di assicurarsi il recupero del credito concesso al cliente ha

determinato il

diffondersi nella pratica di peculiari forme di garanzie (personali e reali) fra le quali

spiccano per la loro diffusione la fideiussione omnibus e il pegno omnibus.

La fideiussione omnibus è una garanzia

personale che si caratterizza innanzitutto per il fatto di essere una garanzia

generale,assicura

alla banca l’adempimento di qualsiasi obbligazione, anche futura, assunta dal cliente

garantito.

La posizione del fideiussore è particolarmente gravosa in quanto si trova a dover

garantire

una serie di obbligazioni non determinate al momento della concessione della

fideiussione, anche se deve essere stabilito l’importo massimo garantito.

La fideiussione omnibus presenta una serie di clausole tese a rafforzare la posizione

della banca.

Ispirato alla medesima finalità di rafforzare la tutela della banca è il pegno omnibus,

previsto da

apposite clausole delle norme bancarie uniformi.

In base a tali clausole i beni costituiti in pegno a garanzia di un determinato rapporto

(ad esempio

anticipazione bancaria) possono essere utilizzati dalla banca a garanzia di tutti i crediti

presenti e

futuri vantati dalla stessa nei confronti del cliente.

Le garanzie bancarie autonome.

Fenomeno largamente diffuso è anche l’intervento di una banca come garante.

La loro regolamentazione ha raggiunto un grado sufficiente di standardizzazione e

presenta

quasi sempre due costanti:

• la banca garante si obbliga a pagare “a prima richiesta”, vale a dire senza che il

beneficiario

sia tenu

Dettagli
A.A. 2023-2024
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher margherita0310 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Attanasio Francesca.