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L’anticipazione bancaria può essere propria o impropria.
• L’anticipazione è propria quando le merci o i titoli sono costituiti in pegno regolare.
La
banca non può perciò disporre delle cose ricevute in pegno ed alla scadenza dovrà
restituire
gli stessi titoli o la stessa merce. Deve inoltre provvedere alla custodia e
all’assicurazione
delle merci a spese del cliente.
• L’anticipazione è impropria quando i titoli (o anche i depositi di denaro) sono
costituiti in
pegno irregolare, il che si verifica quando gli stessi non sono stati individuati o è stata
espressamente conferita alla banca la facoltà di disporne.
Lo sconto è il contratto con il quale la banca (scontante) anticipa al cliente
(scontatario)
l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, decurtato dell’interesse.
Il cliente a sua volta cede alla banca, salvo buon fine, il credito stesso.
La forma più diffusa di sconto è lo sconto di cambiali.
Lo sconto costituisce per gli imprenditori commerciali un utile strumento per
monetizzare prima della scadenza il credito concesso alla clientela.
La banca a sua volta lucra la differenza (detta appunto sconto) fra il valore nominale
del credito
cedutole e la somma anticipata al cliente.
La banca, divenuta titolare del credito cedutole, di regola attende la scadenza per
riscuoterne il
valore nominale dal terzo debitore. Se nel frattempo ha esigenze di liquidità, può però
utilizzare a
sua volta il credito per scontarlo presso altra banca (risconto), recuperando così in
anticipo quanto
corrisposto al cliente, al netto del tasso di risconto.
La banca è tutelata contro il rischio di inadempimento del debitore ceduto.
Per legge, infatti, il credito le è ceduto “salvo buon fine”, cioè pro solvendo e non pro
soluto.
Lo scontatario resta perciò obbligato al pagamento se non paga il debitore ceduto. Se
si tratta di sconto di cambiali la banca potrà esercitare le azioni cambiarie è il rimedio
giudiziale esperibile dal creditore in seguito al mancato pagamento della cambiale;
l’azione causale ha lo scopo di dimostrare che tra i due soggetti esisteva un rapporto
giuridico e che una delle due parti non ha adempiuto all'obbligazione
Operazioni bancarie in conto corrente e conto corrente bancario
L’art. 1852 prevede che il deposito bancario, l’apertura di credito e le altre operazioni
bancarie possono essere regolate in
conto corrente e il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme
risultanti a suo
credito, salvo l’osservanza del termine di preavviso eventualmente previsto.
Il regolamento in conto corrente comporta due effetti essenziali:
1. il deposito o l’apertura di credito sono regolati nella forma tecnica del conto
corrente.
2. il cliente può disporre delle somme non solo mediante prelevamenti in contanti ma
anche
mediante l’emissione di assegni bancari.
Sul deposito o sull’apertura di credito si innesta così un’attività gestoria della banca
per conto del
cliente, determinando un vero e proprio servizio di cassa.
Funzione e caratteri essenziali del deposito o dell’apertura di credito in conto corrente
si ritrovano
in un altro contratto bancario non menzionato dal codice ma sviluppatosi nella pratica
bancaria: il
conto corrente bancario o di corrispondenza. Questo presenta tuttavia due
significative
differenze rispetto alle singole operazioni regolate in conto corrente.
Il servizio di cassa che la banca si obbliga a svolgere per conto del cliente assume,
d’altro canto, un contenuto più ampio ed articolato. La banca è infatti tenuta ad
eseguire, nei limiti della disponibilità del conto, non solo gli ordini di pagamento a terzi
ad essa impartiti mediante l’emissione di assegni bancari, ma anche ogni altro ordine
di pagamento (bonifici, giroconti).
La disciplina del conto corrente bancario
L’apertura del conto, il cui contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, è
accompagnata dal rilascio del carnet di assegni, che il cliente deve custodire con
diligenza
rendendosi responsabile dell’uso abusivo finquando non ha dato comunicazione scritta
alla banca
della perdita o sottrazione degli stessi.
Nello svolgimento del servizio di cassa la banca deve osservare la diligenza del
mandatario.
Come anticipato, tutti i movimenti derivanti dalle operazioni fra banca e cliente sono
regolati
mediante scritturazioni contabili, che di regola modificano il saldo disponibile
indipendentemente
dalla loro comunicazione al correntista.
Gli addebiti (prelevamenti in contanti, pagamenti di assegni, etc) riducono il credito
disponibile.
Gli accrediti (versamenti in contati, rimesse di terzi, etc) determinano un
corrispondente incremento
del credito disponibile.
Si distingue perciò fra:
• saldo contabile determinato dalle annotazioni delle diverse operazioni ;
• saldo disponibile che indica l’ammontare giornaliero del credito di cui il cliente può
disporre;
• saldo per valute che rileva il conteggio degli interessi.
Infatti, al solo fine della decorrenza degli interessi, ai singoli addebitamenti ed
accreditamenti è
attribuita una data convenzionale (valuta) diversa da quella dell’operazione.
La valuta è di regola anticipata di uno o più giorni per gli addebitamenti e posticipata
di uno o più
giorni per gli accreditamenti, cosicché la banca lucra la differenza di valuta.
In base alla disciplina generale dei contratti bancari, sia il tasso di interesse a favore
del cliente sia quello degli interessi a favore della banca devono essere indicati nel
contratto.
Infine, con uno specifico intervento legislativo è stata posta fine al fenomeno
dell’anatocismo a
favore esclusivo delle banche.
Infatti, mentre gli interessi sui conti con saldo attivo per il cliente venivano accreditati
e capitalizzati annualmente, i conti che risultavano anche saltuariamente debitori
venivano invece
chiusi trimestralmente così la banca addebitava gli interessi, che a loro volta
producevano interessi
successivamente.
Questa vistosa disparità di trattamento è però di recente stata eliminata: oggi la
capitalizzazione
degli interessi attivi e passivi avviene, di regola, trimestralmente e con la stessa
cadenza la banca
addebita al cliente le spese di tenuta del conto.
Il conto corrente bancario è di regole contratto a tempo indeterminato.
Il cliente ha diritto di essere informato con periodicità almeno annuale sullo
svolgimento del
rapporto, mediante invio da parte della banca di un estratto conto.
Il cliente può proporre opposizione scritta nel termine di 60 giorni dal ricevimento
dell’estratto
conto, decorso il quale lo stesso deve intendersi approvato, salvo comunque la
possibilità di
impugnare l’estratto contro per errori nel termine di prescrizione di 10 anni.
Il conto corrente può essere intestato a più persone, con facoltà di operare
congiuntamente o
disgiuntamente.
Nel conto a firma disgiunta, che è il più diffuso, gli intestatari sono considerati, nei
confronti della
banca, creditori in solido del saldo attivo e debitori in solido del saldo passivo. La
banca può perciò
liberarsi pagando il saldo ad uno qualsiasi dei cointestatari. Questi, d’altro canto,
restano obbligati
in solido verso la banca per eventuali scoperti, anche se imputabili ad uno solo dei
cointestatari.
Nel conto ad intestazione congiunta, gli atti di disposizione devono provenire da tutti i
cointestatari.
I versamenti, invece, possono essere fatti anche separatamente in quanto accrescono
il credito
disponibile.
Un soggetto può avere con la stessa banca più conti.
Questi restano fra loro distinti ed autonomi, sicché la banca dovrà operare solo sul
conto di volta in
volta indicato dal cliente. Tuttavia se un conto presenta un saldo attivo per il cliente ed
altro un
saldo passivo, i relativi saldi si compensano reciprocamente.
Quando, come di regola accade, il conto corrente bancario è a tempo indeterminato,
ciascuna delle
parti può recedere dando un preavviso di regola di 1 giorno.
Il conto corrente bancario si scioglie anche per il fallimento del correntista ed in tal
caso non solo il
conto è normalmente in rosso, ma sovente accade che lo stesso presentava un saldo
passivo già
prima della dichiarazione di fallimento.
Da qui un problema estremamente delicato.
Come si vedrà, l’articolo 67 della Legge Fallimentare sottopone a revocatoria
fallimentare i
pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal fallito nell’anno anteriore alla
dichiarazione di
fallimento: il creditore che ha ricevuto il pagamento dovrà restituire quanto riscosso al
fallimento ed
insinuarsi nella massa passiva per essere soddisfatto in moneta fallimentare.
Le garanzie bancarie omnibus.
L’esigenza della banca di assicurarsi il recupero del credito concesso al cliente ha
determinato il
diffondersi nella pratica di peculiari forme di garanzie (personali e reali) fra le quali
spiccano per la loro diffusione la fideiussione omnibus e il pegno omnibus.
La fideiussione omnibus è una garanzia
personale che si caratterizza innanzitutto per il fatto di essere una garanzia
generale,assicura
alla banca l’adempimento di qualsiasi obbligazione, anche futura, assunta dal cliente
garantito.
La posizione del fideiussore è particolarmente gravosa in quanto si trova a dover
garantire
una serie di obbligazioni non determinate al momento della concessione della
fideiussione, anche se deve essere stabilito l’importo massimo garantito.
La fideiussione omnibus presenta una serie di clausole tese a rafforzare la posizione
della banca.
Ispirato alla medesima finalità di rafforzare la tutela della banca è il pegno omnibus,
previsto da
apposite clausole delle norme bancarie uniformi.
In base a tali clausole i beni costituiti in pegno a garanzia di un determinato rapporto
(ad esempio
anticipazione bancaria) possono essere utilizzati dalla banca a garanzia di tutti i crediti
presenti e
futuri vantati dalla stessa nei confronti del cliente.
Le garanzie bancarie autonome.
Fenomeno largamente diffuso è anche l’intervento di una banca come garante.
La loro regolamentazione ha raggiunto un grado sufficiente di standardizzazione e
presenta
quasi sempre due costanti:
• la banca garante si obbliga a pagare “a prima richiesta”, vale a dire senza che il
beneficiario
sia tenu