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PERSONALITÀ GIURIDICA:
Può configurarsi un comitato riconosciuto? apparentemente sì, perché all’ART 41 cc si dice
“qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica(…)” in realtà come dice Zoppini, il
comitato è come “l’araba fenice”, infatti per acquistare personalità giuridica deve diventare
un’associazione riconosciuta o una fondazione (è più probabile che diventi una fondazione perché
le similitudini dal punto di vista di avere un patrimonio retto da un vincolo di destinazione stringente
sono maggiori. Quindi o il nuovo ente subentra nei rapporti sin da quando sono sorti oppure deve
esserci un atto di fondazione/atto costitutivo di associazione + procedura di riconoscimento.
Il comitato pro esercitare attività d’impresa? sì ma a condizione che l’ente non persegua scopo di
lucro; tuttavia esercitando attività d’impresa potrebbe darsi che il comitato alimenti il proprio
patrimonio attraverso l’esercizio in forma economica di un’attività d’impresa piuttosto che
attraverso le oblazioni del pubblico.
CONTRATTO DI OBLAZIONE O SOTTOSCRIZIONE:
varie teorie dottrinali in merito all’oblazione…
1) COVIELLO—> qualifica l’oblazione come “datio ob causam futuram” intesa come contratto
atipico a prestazioni corrispettive. Cioè un contratto in cui l’oblatore dà al comitato l’oblazione e
il comitato in cambio si impegna nei confronti dell’oblatore o ad erogare quanto ricevuto da
terzi (se lo scopo è evolutivo dei fondi) o ad intraprendere una certa attività.
Perché questa tesi non può essere seguita?
- nel comitato lo scopo che viene perseguito è prestabilito dal comitato stesso tramite il
programma e non dall’oblatore, mentre nel contratto datio ob causam futuram è chi effettua la
datio (attribuzione patrimoniale) a stabilire il fine al quale la datio è destinata in via immediata
in funzione di un interesse quindi di chi dà e non di chi riceve.
- l’obbligo che il comitato ha di destinare i fondi non ha natura corrispettiva rispetto
all’oblazione, non è l’oggetto di un impegno contrattuale che il comitato assume nei confronti
del singolo oblatore o della massa di oblatori. La destinazione di scopo infatti costituisce il fine
proprio del comitato ma il suo fine istituzionale che deve perseguire come ente. L’obbligo di
destinazione è un obbligo che i gestori assumono nei confronti del comitato stesso, non verso
gli oblatori. Il patrimonio del comitato è di destinazione, in cui il vincolo di destinazione ha fonte
legale e non contrattuale. Questo discorso trova conferma all’ART 42 che stabilisce che nel
caso in cui sia impossibile attuare lo scopo della raccolta, si fa riferimento ad impossibilità
sopravvenuta,… —> questa norma è interessante per 2 ragioni:
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1) in modo implicito ma chiaro esclude qualsiasi pretesa restitutoria degli oblatori rispetto ai
fondi che hanno dato al comitato al verificarsi di eventi impeditivi delle destinazioni di scopo (se
davvero l’oblazione fosse un contratto a prestazioni corrispettive, l’impossibilità sopravvenuta
dello dopo perseguito da una parte implicherebbe automaticamente la risoluzione del contratto)
2) la norma esclude la disponibilità dei fondi da parte del comitato stesso a meno che non si
sia riservato di destinatari al momento in cui è sorto.
Per smentire la tesi dunque, gli ART 40 e 42 dimostrano che quando gli oblatori danno, lo
fanno senza corrispettivo (quindi non per avere in cambio qualcosa ma al fine di arricchire il
comitato)—> conclusione: l’oblazione è un atto gratuito liberale.
2) SACCO—> afferma che il fondamento causale dell’oblazione del singolo riposa sulle oblazioni
degli altri. La causa dell’oblazione quindi sarebbe l’interdipendenza fra la singola e le altre
oblazioni. Secondo Sacco, ciascun oblatore quando dà lo fa in vista di un obiettivo comune a
tutti gli altri oblatori e quindi ritiene l’oblazione come il contributo del singolo.
Critiche—> se questa tesi fosse fondata ne deriverebbe che:
- il singolo oblatore potrebbe chiedere la restituzione del proprio contributo qualora gli altri
oblatori non versino le oblazione promesse o comunque quando non si raggiunga il target
prestabilito
- l’oblazione sarebbe un contratto oneroso ma invece non è vero che ciascuno dà come
corrispettivo del dare degli altri o a condizione che anche gli altri diano; non c’è un impegno
reciproco di ciascun oblatore a dare al comitato nell’interesse di tutti ma un impegno di ciascun
oblatore nei confronti dei comitati.
L’ART 42 dicd che c’è un puro e semplice interesse ad arricchire il comitato e riafferma la tesi
per cui l’oblazione è un atto gratuito e liberale.
3) BASILE—> riguarda il vincolo di destinazione allo scopo: questo vincolo sorge da una
promessa unilaterale del comitato. Il programma del comitato è una promessa unilaterale di
prestazione, sia pur diversa dalla promessa al pubblico che fa sorgere un vincolo di
destinazione verso gli oblatori. Il comitato quindi è debitore verso il pubblico.
Critiche—> per 2 ragioni:
- le promesse unilaterali sono fonte di obbligazione solo nei casi previsti dalla legge
- la disciplina dei comitati non fa emergere alcun obbligo di prestazione del comitato verso gli
oblatori
ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO:
è un atto di natura contrattuale bilaterale o plurilaterale, a forma libera, istituisce il comitato, ne
fissa lo scopo e l’eventuale durata e impegna i promotori tra di loro a cattivarsi nella raccolta fondi;
eventualmente l’atto identifica quanti fra i promotori poi si incaricheranno anche della gestione dei
fondi.
L’atto costitutivo quindi vincola ad attivare la raccolta ma non a destinare i fondi raccolti allo scopo,
quest’obbligo sorge per legge dall’ART 40.
Il vincolo della fondazione di destinazione dello dopo viene meno se l’atto di fondazione è nullo con
conseguente restituzione dei beni al fondatore stesso; l’obbligo dei gestori di destinare i fondi allo
scopo viene meno e non sorge se l’atto costitutivo del comitato è nullo. La nullità dell’atto
costitutivo del comitato che di per sé comporta che i fondi tornino agli oblatori, non pregiudica i
terzi che hanno già acquisito i fondi stessi in buona fede.
PROGRAMMA DEL COMITATO:
viene annunciato al pubblico inteso come una massa indeterminata di soggetti presa in
considerazione dal comitato nella veste di potenziali oblatori. Il programma è il modus operandi
classico del comitato che si rivolge al pubblico tramite questo atto e anche il termine di riferimento
implicito della sottoscrizione perché quando l’ART 41 parla del fatto che i sottoscrittori sono tenuti
a versare sono le oblazioni promesse individua i sottoscrittori come coloro che hanno sottoscritto il
programma. Anche l’ART 42 quando parla di impossibilità sopravvenuta dello scopo presuppone
che sia stato esternato al pubblico tramite il programma e quindi un programma non può mancare
anche se nessuna norma di legge lo prende in considerazione.
Il programma è quindi un atto non negoziale, in particolare una comunicazione al pubblico, che si
suddivide in 2 parti: 11
- quella nella quale il comitato precisa gli estremi della propria attività e cioè preannuncia la
raccolta fondi, specifica il target quantitativo della raccolta, chiarisce la durata della stessa e
specifica lo scopo per il quale la raccolta viene indotta e con quali modalità e tempi poi
realizzerà l’obiettivo
- quella in cui invita apertamente il pubblico ad aderire alla raccolta sottoscrivendo il programma
stesso
Nel complesso quindi il programma è un invito a fare oblazione, è un invito a donare al comitato
stesso. Non è una proposta di donazione ma solo un invito, perché la proposta può venire solo dal
donante, così come l’accettazione può venire solo dal donatario. In questo caso il futuro donatario
invita il pubblico a donare e solo dopo chi sottoscrive il programma formula la proposta di
donazione che a quel punto il comitato accetta. Il comitato si riserva se accettare o meno
l’oblazione a seconda che essa provenga da un soggetto anziché un altro o dalle modalità con cui
l’offerta viene fatta.
Perché il programma non è un’offerta al pubblico?
l’offerta al pubblico è un atto negoziale con cui si offre ad una massa di soggetti di concludere il
contratto MA è applicabile solo ai contratti onerosi cioè a contratti nei quali l’offerente si impegna
verso chi tra il pubblico poi aderirà all’offerta ad eseguire una determinata prestazione. Inoltre il
programma non prestabilisce il quantum dell’oblazione che ciascun oblatore liberamente sceglie
magari da un min o un max che il comitato prestabilisce.
ALTRE TESI SULL’OBLAZIONE…
• GALGANO:
intende l’oblazione come un negozio unilaterale di fondazione. È una fondazione non riconosciuta
costituita tramite pubblica sottoscrizione su iniziativa dei promotori.
La teoria dice che in una prima fase i promotori si associano tra loro allo scopo di promuovere
presso il pubblico la costituzione per pubblica sottoscrizione di una fondazione non riconosciuta
(per stimolare il pubblico a fare oblazioni).
6 obiezioni:
1) ammettendo che quella tra promotori sia un’associazione, si tratterebbe di un’associazione
senza patrimonio perché nel momento in cui i promotori si mettono insieme non ci sono ancora
i fondi raccolti. Ma se parliamo di associazione non possono esserci associazioni senza
patrimonio.
2) nella fondazione è il fondatore che stabilisce lo scopo della fondazione e delinea gli elementi
essenziali dell’ente che vuole costituire; invece nell’oblazione l’oblatore non determina lo scopo
del comitato né gli altri elementi della sua struttura organizzativa —> Galgano svia da questa
obiezione e propone un parallelismo con il procedimento di costituzione della spa per pubblica
sottoscrizione, cioè presume una similitudine con la costituzione della società per azioni per
pubblica sottoscrizione. Galgano dice che come una spa, a partire dal programma di alcuni
promotori, può invitare gli interessati a diventare soci della spa, allora anche una fondazione
non riconosciuta può costituirsi a partire dall’iniziativa dei promotori per pubblica sottoscrizione
TUTTAVIA mentre nella spa i sottoscrittori delle azioni si appropriano dei contenuti dell’atto
costitutivo dell