Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 24
Diritto sportivo Pag. 1 Diritto sportivo Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sportivo Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sportivo Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sportivo Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto sportivo Pag. 21
1 su 24
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

C)DIRIGENTI SPORTIVI

­ si occupano delle scelte tecniche ed organizzative

D)UFFICIALI DI GARA

­assicurano il regolare svolgimento delle competizione nel rispetto delle norme

­devono ispirarsi ai canoni di imparzialità, terzietà ed indipendenza di giudizio

­Sono pubblici ufficiali? No sono soggetti privati che svolgono un’attività finalizzata al pubblico interesse

­Posso essere ritenuti responsabili delle eventuali ripercussioni negative provenienti dalle sanzioni che hanno

irrogato nei confronti di un atleta per le sue condotte nelle competizioni e quindi rispondere dei danni? No almeno

che la scelta arbitrale è frutto di dolo o colpa grave

E)AGENTI O PRO CURATORI SPORTIVI

­sono le persone che svolgono un’attività di assistenza per la stipulazione dei contratti dei vari atleti .

­ il loro rapporto con gli atleti si instaura mediante il CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO.

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO: si è cercato di assimilarlo a:

Contratto di agenzia: erroneamente perché l’agente si occupa di un determinato affare e in una

1. determinata zona,mentre quello sportivo si cura di tutti gli affari dell’atleta

Contratto di mediazione: no perché il mediatore non agisce nell’interesse di nessuna parte

2. contrattuale,mentre l’agente sportivo agisce nell’interesse del giocatore che lo ha ingaggiato

Contratto di mandato: è l’unico fattibile perché sia mandatario che agente partecipano attivamente alla

3. stipulazione del contratto e quindi è un contratto di mandato senza rappresentanza.

CONTENUTO: varia,può trattarsi di:

Prestazioni sportive

­ Prestazioni che non riguardano il mondo sportivo e che quindi necessitano di specifici titoli

­ Prezzo; pattuito dalle parti o in percentuale dalle federazioni

­ Non ci possono essere contenuti che ledano l’interesse dell’atleta

­

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

­mutuo dissenso

­recesso dell’atleta

­recesso dell’agente

CAPITOLO 4:CONTRATTU ALISTICA SPORTIVA

Da sempre questa materia ha riportato molti problemi riguardo :

­individuazione natura giuridica del contratto sportivo

­interferenza della legge statale nella materia sportiva

­presenza del vincolo sportivo

Il problema si accentuò maggiormente quando il Parlamento dichiarò illegittima la pratica del calciomercato , in

merito intervenne il Governo con un decreto che fu convertito in LEGGE N.91/1981 e che dettò principi molto

importanti:

ART.1: definiva l’attività sportiva come attività autonoma

ART.2: definiva l’ambito di applicazione della norma,ovvero i lavoratori sportivi

ART.3: definiva il contratto di lavoro sportivo come un CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

SPECIALE : ovvero un contratto in cui si crea un vincolo di subordinazione tra la prestazione dovuta dall’atleta

e la società.

Però fu stabilito che dove l’attività lavorativa dell’atleta era prestata per:

­una singola occasione il contratto era DI LAVORO

­per un tempo non superiore alle 8ore lavorative AUTONOMO

Le critiche verso tale legge riguardavano l’ambito di applicabilità che escludeva gli sportivi dilettanti ,ma ciò non

era equo per i principi generali,così la legge statale è intervenuta stabilendo che laddove erano rintracciabili i

caratteri tipici di un’attività lavorativa il rapporto doveva essere regolato con un contratto di lavoro,anche se si

trattava di attività dilettantistica.

L’altro problema era il VINCOLO SPORTIVO e fu risolto con la SENTENZA BOSMAN; Bosman era un

giocatore di una squadra di calcio europea che,alla scadenza del contratto sportivo con essa,aveva espresso la

volontà di trasferirsi in un altro club europeo,ma ciò gli fu negato sia per la presenza del vincolo sportivo che per il

fatto che l’altra squadra non aveva offerto una contropartita sufficiente. Non avendo un contratto e non essendo

trasferito,rimase fuori la rosa senza poter disputare nessuna gara e così si rivolse alla Corte di giustizia Europea

che diede ragione a Bosman stabilendo :

Che la disciplina fino ad allora applicata era troppo restrittiva e violava il principio cardine della

a. Comunità Europea,ovvero il principio della libera circolazione di persone e beni

Che i club sportivi a termine della valenza del contratto dovevano concedere il trasferimento dei giocatori

b. tra i club europei e anche in maniera gratuita

Stabilì l’abolizione del numero massimo dei giocatori stranieri che potevano partecipare alle competizioni

c.

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO :

PARTI: datore di lavoro­ societ à sportiva

Lavoratore­ atleta

OGGETTO: è la prestazione dello sportivo in favore della società che lo ingaggia a fronte del corrispettivo da parte

della stessa. Nel contratto possono essere inserite due clausole:

1.CLAUSOLA COMPROMISSORIA: mediante la quale tutte le controversie economiche vengono sottratte alla

giurisdizione ordinaria per essere affidate ad un collegio arbitrale

2.VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA: deroga alla giurisdizione ordinaria che riguarda tutte le controversie

non economiche che vengono affidate alla giustizia sportiva.

Abbiamo parlato di tale contratto come contratto a carattere speciale perché non hanno applicazione alcuni divieti

che valgono per il collocamento pubblico:

STATUTO DEI LAVORATORI AMBITO SPORTIVO

­divieto di utilizzo mezzi audiovisivi ­disciplina diritti televisivi

­procedure disciplinari garantiste ­procedure disciplinari veloci

TIPOLOGIE DI CONTRATTO: sono :

TEMPO INDETERMINATO: facoltà di recesso solo se questa è esercitata nei termini di preavviso

a. richiesti,con giusta causa. Altrimenti la parte che recede paga un’indennità

TEMPO DETERMINATO: per una durata non superiore ai 5anni,dove teoricamente non è contemplata

b. l’ipotesi di recesso, questo può essere esercitato solo per mutuo dissenso e dietro giusta causa altrimenti è

riconnessa l’indennità di rottura.

FORMA: è un contratto formale e ciò è testimoniato dal fatto che è la stessa legge che richiede a pena di nullità

alcuni requisiti:

­forma scritta

­conformità del contratto al modulo predisposto dalla federazione

­deposito del contratto

­approvazione da parte della federazione

Nel contratto poi sono stabilite precise clausole che riguardano la tutela sanitaria,assicurativa e previdenziale

dell’atleta perché la società ha l’interesse che esso mantenga uno buono stato di salute perché influisce sulle

prestazioni che deve rendere alla società stessa. La legge perciò riconnette alcuni obblighi per gli atleti:

­ devono avere una scheda sanitaria personale

­devono sottoporsi a continue visite mediche

­per svolgere l’attività agonistica devono sottoporsi a controlli rigidi e solo se l’esito sarà positivo sarà rilasciato un

apposito certificato agonistico

CESSIONE DEL CONTRATTO : la legge contempla questa ipotesi quando:

1.prima della scadenza del contratto

2.se espressamente prevista come ipotesi nel contratto

3.per un massimo di 3 cessioni ad atleta

Può essere:

A TITOLO DEFINITIVO: con passaggio della proprietà del giocatore dalla squadra originaria a quella

a. cessionaria

A TITOLO TEMPORANEO: ovvero trascorso il tempo stabilito della cessione l’atleta rientra nella

b. disponibilità della squadra cedente ,almeno che non vi sia il diritto di opzione che trasforma la cessione da

temporanea a definitiva

IL MOBBIN G

Si tratta di un comportamento aggressivo e vessatorio che un gruppo di individui pratica nei confronti di un altro

soggetto al fine di allontanarlo da un determinato contesto. Non tutte le condotte possono essere ascrivibili al

mobbing perché presenta dei caratteri di tipicità:

1.LUOGO: ambito lavorativo ( es.; il mondo sportivo)

2.CONDOTTA: persecutoria e vessatoria

3.MODALITA’: a fasi successive…Solitamente:

a. CONFLITTO LATENTE:soggetto viene coinvolto in piccoli contrasti

b. CONFLITTO MIRATO: il contrasto diventa un conflitto assiduo

c. CONFLITTO PUBBLICO: il conflitto assume una sua dimensione pubblica e ciò influisce negativamente

sul soggetto e lo spinge ad assentarsi spesso dal luogo di lavoro

d. ESCLUSIONE ANTICIPATA DAL MONDO DEL LAVORO: il soggetto per la pressione psicologica da le

dimissioni volontarie o si licenzia.

4.ELEMENTO TEMPORALE: frequenza e durata assidua e prolungata nel tempo

Possiamo avere varie tipologie di mobbing a seconda di:

­FONTI DI PROVENIENZA: e sono:

1)VERTICALE ; tra soggetti di gradi diversi e può essere ASCENDENTE, con delegittimazione del superiore, o

DISCENDENTE dal superiore gerarchico all’inferiore.

2)ORIZZONTALE; tra soggetti dello stesso grado

­DESTINATARI DELLE CONDOTTE:

1)DIRETTO: se si rivolge direttamente al soggetto preso di mira

2)INDIRETTO: se si rivolge ad amici o parenti

­INCISIVITA’ DELLA CONDOTTA : PESANTE o LEGGERO

E’ praticato molto nell’ambito sportivo,come quello calcistico,ma non sempre ci troviamo davanti a casi di mobbing

per la condotta di società sportive o allenatori; questo perché tali soggetti hanno un potere discrezionale che da vita

a delle scelte insindacabili se fondati su una giusta causa, come per esempio l’esclusione di un atleta da una

competizione. Ma se tale scelta risulta essere infondata,prolungata ingiustificatamente nel tempo,che da vita a

scelte di esclusione dell’atleta da sedute di allenamento e aggressioni verbali, certamente siamo di fronte a casi di

mobbing.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

La SPONSORIZZAZIONE è quell’attività di finanziamento ai fini di diffusione di un messaggio commerciale

per un determinato marchio o comunque per influenzare indirettamente sulle scelte dei consumatori, mediante

l’organizzazione di un evento o manifestazione in cui partecipa anche il soggetto terzo ,che ha una sua notorietà

pubblica, il quale si occupa di diffondere il messaggio pubblicitario.

Questa deve essere tenuta distinta da alcune figure affini:

SPONSORIZZAZIONE PUBBLICITA’

­finalizzata al finanziamento ­finalizzata a far acquistare il bene

­mezzi di lunga durata ­mezzi di breve durata

MECENATISMO MERCHANDISING

Attività di finanziamento ma non per Cessione a titolo oneroso del

Fini di propaganda del marchio marchio

La sponsorizzazione può essere di vario tipo e riguardare:

Un club

­ Un singolo atleta

­ Evento o manifestazione

­ Abbinamento: attraverso o la stampigliatura del marchio sui materiali sportivi o l’apposizione del nome

­ dello sponsor affiancata a quel

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
24 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuggi1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sportivo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Di Majo Alessandro.