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C)DIRIGENTI SPORTIVI
si occupano delle scelte tecniche ed organizzative
D)UFFICIALI DI GARA
assicurano il regolare svolgimento delle competizione nel rispetto delle norme
devono ispirarsi ai canoni di imparzialità, terzietà ed indipendenza di giudizio
Sono pubblici ufficiali? No sono soggetti privati che svolgono un’attività finalizzata al pubblico interesse
Posso essere ritenuti responsabili delle eventuali ripercussioni negative provenienti dalle sanzioni che hanno
irrogato nei confronti di un atleta per le sue condotte nelle competizioni e quindi rispondere dei danni? No almeno
che la scelta arbitrale è frutto di dolo o colpa grave
E)AGENTI O PRO CURATORI SPORTIVI
sono le persone che svolgono un’attività di assistenza per la stipulazione dei contratti dei vari atleti .
il loro rapporto con gli atleti si instaura mediante il CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO.
CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO: si è cercato di assimilarlo a:
Contratto di agenzia: erroneamente perché l’agente si occupa di un determinato affare e in una
1. determinata zona,mentre quello sportivo si cura di tutti gli affari dell’atleta
Contratto di mediazione: no perché il mediatore non agisce nell’interesse di nessuna parte
2. contrattuale,mentre l’agente sportivo agisce nell’interesse del giocatore che lo ha ingaggiato
Contratto di mandato: è l’unico fattibile perché sia mandatario che agente partecipano attivamente alla
3. stipulazione del contratto e quindi è un contratto di mandato senza rappresentanza.
CONTENUTO: varia,può trattarsi di:
Prestazioni sportive
Prestazioni che non riguardano il mondo sportivo e che quindi necessitano di specifici titoli
Prezzo; pattuito dalle parti o in percentuale dalle federazioni
Non ci possono essere contenuti che ledano l’interesse dell’atleta
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
mutuo dissenso
recesso dell’atleta
recesso dell’agente
CAPITOLO 4:CONTRATTU ALISTICA SPORTIVA
Da sempre questa materia ha riportato molti problemi riguardo :
individuazione natura giuridica del contratto sportivo
interferenza della legge statale nella materia sportiva
presenza del vincolo sportivo
Il problema si accentuò maggiormente quando il Parlamento dichiarò illegittima la pratica del calciomercato , in
merito intervenne il Governo con un decreto che fu convertito in LEGGE N.91/1981 e che dettò principi molto
importanti:
ART.1: definiva l’attività sportiva come attività autonoma
ART.2: definiva l’ambito di applicazione della norma,ovvero i lavoratori sportivi
ART.3: definiva il contratto di lavoro sportivo come un CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
SPECIALE : ovvero un contratto in cui si crea un vincolo di subordinazione tra la prestazione dovuta dall’atleta
e la società.
Però fu stabilito che dove l’attività lavorativa dell’atleta era prestata per:
una singola occasione il contratto era DI LAVORO
per un tempo non superiore alle 8ore lavorative AUTONOMO
Le critiche verso tale legge riguardavano l’ambito di applicabilità che escludeva gli sportivi dilettanti ,ma ciò non
era equo per i principi generali,così la legge statale è intervenuta stabilendo che laddove erano rintracciabili i
caratteri tipici di un’attività lavorativa il rapporto doveva essere regolato con un contratto di lavoro,anche se si
trattava di attività dilettantistica.
L’altro problema era il VINCOLO SPORTIVO e fu risolto con la SENTENZA BOSMAN; Bosman era un
giocatore di una squadra di calcio europea che,alla scadenza del contratto sportivo con essa,aveva espresso la
volontà di trasferirsi in un altro club europeo,ma ciò gli fu negato sia per la presenza del vincolo sportivo che per il
fatto che l’altra squadra non aveva offerto una contropartita sufficiente. Non avendo un contratto e non essendo
trasferito,rimase fuori la rosa senza poter disputare nessuna gara e così si rivolse alla Corte di giustizia Europea
che diede ragione a Bosman stabilendo :
Che la disciplina fino ad allora applicata era troppo restrittiva e violava il principio cardine della
a. Comunità Europea,ovvero il principio della libera circolazione di persone e beni
Che i club sportivi a termine della valenza del contratto dovevano concedere il trasferimento dei giocatori
b. tra i club europei e anche in maniera gratuita
Stabilì l’abolizione del numero massimo dei giocatori stranieri che potevano partecipare alle competizioni
c.
CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO :
PARTI: datore di lavoro societ à sportiva
Lavoratore atleta
OGGETTO: è la prestazione dello sportivo in favore della società che lo ingaggia a fronte del corrispettivo da parte
della stessa. Nel contratto possono essere inserite due clausole:
1.CLAUSOLA COMPROMISSORIA: mediante la quale tutte le controversie economiche vengono sottratte alla
giurisdizione ordinaria per essere affidate ad un collegio arbitrale
2.VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA: deroga alla giurisdizione ordinaria che riguarda tutte le controversie
non economiche che vengono affidate alla giustizia sportiva.
Abbiamo parlato di tale contratto come contratto a carattere speciale perché non hanno applicazione alcuni divieti
che valgono per il collocamento pubblico:
STATUTO DEI LAVORATORI AMBITO SPORTIVO
divieto di utilizzo mezzi audiovisivi disciplina diritti televisivi
procedure disciplinari garantiste procedure disciplinari veloci
TIPOLOGIE DI CONTRATTO: sono :
TEMPO INDETERMINATO: facoltà di recesso solo se questa è esercitata nei termini di preavviso
a. richiesti,con giusta causa. Altrimenti la parte che recede paga un’indennità
TEMPO DETERMINATO: per una durata non superiore ai 5anni,dove teoricamente non è contemplata
b. l’ipotesi di recesso, questo può essere esercitato solo per mutuo dissenso e dietro giusta causa altrimenti è
riconnessa l’indennità di rottura.
FORMA: è un contratto formale e ciò è testimoniato dal fatto che è la stessa legge che richiede a pena di nullità
alcuni requisiti:
forma scritta
conformità del contratto al modulo predisposto dalla federazione
deposito del contratto
approvazione da parte della federazione
Nel contratto poi sono stabilite precise clausole che riguardano la tutela sanitaria,assicurativa e previdenziale
dell’atleta perché la società ha l’interesse che esso mantenga uno buono stato di salute perché influisce sulle
prestazioni che deve rendere alla società stessa. La legge perciò riconnette alcuni obblighi per gli atleti:
devono avere una scheda sanitaria personale
devono sottoporsi a continue visite mediche
per svolgere l’attività agonistica devono sottoporsi a controlli rigidi e solo se l’esito sarà positivo sarà rilasciato un
apposito certificato agonistico
CESSIONE DEL CONTRATTO : la legge contempla questa ipotesi quando:
1.prima della scadenza del contratto
2.se espressamente prevista come ipotesi nel contratto
3.per un massimo di 3 cessioni ad atleta
Può essere:
A TITOLO DEFINITIVO: con passaggio della proprietà del giocatore dalla squadra originaria a quella
a. cessionaria
A TITOLO TEMPORANEO: ovvero trascorso il tempo stabilito della cessione l’atleta rientra nella
b. disponibilità della squadra cedente ,almeno che non vi sia il diritto di opzione che trasforma la cessione da
temporanea a definitiva
IL MOBBIN G
Si tratta di un comportamento aggressivo e vessatorio che un gruppo di individui pratica nei confronti di un altro
soggetto al fine di allontanarlo da un determinato contesto. Non tutte le condotte possono essere ascrivibili al
mobbing perché presenta dei caratteri di tipicità:
1.LUOGO: ambito lavorativo ( es.; il mondo sportivo)
2.CONDOTTA: persecutoria e vessatoria
3.MODALITA’: a fasi successive…Solitamente:
a. CONFLITTO LATENTE:soggetto viene coinvolto in piccoli contrasti
b. CONFLITTO MIRATO: il contrasto diventa un conflitto assiduo
c. CONFLITTO PUBBLICO: il conflitto assume una sua dimensione pubblica e ciò influisce negativamente
sul soggetto e lo spinge ad assentarsi spesso dal luogo di lavoro
d. ESCLUSIONE ANTICIPATA DAL MONDO DEL LAVORO: il soggetto per la pressione psicologica da le
dimissioni volontarie o si licenzia.
4.ELEMENTO TEMPORALE: frequenza e durata assidua e prolungata nel tempo
Possiamo avere varie tipologie di mobbing a seconda di:
FONTI DI PROVENIENZA: e sono:
1)VERTICALE ; tra soggetti di gradi diversi e può essere ASCENDENTE, con delegittimazione del superiore, o
DISCENDENTE dal superiore gerarchico all’inferiore.
2)ORIZZONTALE; tra soggetti dello stesso grado
DESTINATARI DELLE CONDOTTE:
1)DIRETTO: se si rivolge direttamente al soggetto preso di mira
2)INDIRETTO: se si rivolge ad amici o parenti
INCISIVITA’ DELLA CONDOTTA : PESANTE o LEGGERO
E’ praticato molto nell’ambito sportivo,come quello calcistico,ma non sempre ci troviamo davanti a casi di mobbing
per la condotta di società sportive o allenatori; questo perché tali soggetti hanno un potere discrezionale che da vita
a delle scelte insindacabili se fondati su una giusta causa, come per esempio l’esclusione di un atleta da una
competizione. Ma se tale scelta risulta essere infondata,prolungata ingiustificatamente nel tempo,che da vita a
scelte di esclusione dell’atleta da sedute di allenamento e aggressioni verbali, certamente siamo di fronte a casi di
mobbing.
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
La SPONSORIZZAZIONE è quell’attività di finanziamento ai fini di diffusione di un messaggio commerciale
per un determinato marchio o comunque per influenzare indirettamente sulle scelte dei consumatori, mediante
l’organizzazione di un evento o manifestazione in cui partecipa anche il soggetto terzo ,che ha una sua notorietà
pubblica, il quale si occupa di diffondere il messaggio pubblicitario.
Questa deve essere tenuta distinta da alcune figure affini:
SPONSORIZZAZIONE PUBBLICITA’
finalizzata al finanziamento finalizzata a far acquistare il bene
mezzi di lunga durata mezzi di breve durata
MECENATISMO MERCHANDISING
Attività di finanziamento ma non per Cessione a titolo oneroso del
Fini di propaganda del marchio marchio
La sponsorizzazione può essere di vario tipo e riguardare:
Un club
Un singolo atleta
Evento o manifestazione
Abbinamento: attraverso o la stampigliatura del marchio sui materiali sportivi o l’apposizione del nome
dello sponsor affiancata a quel