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LA DISCIPLINA DELLE INFORMAZIONI FORNITE SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI:
La base giuridica del reg. 1169/2011 è l’art. 114 TFUE. Il legislatore è stato preciso o avrebbe
potuto adottare un'altra base giuridica? Si avrebbe potuto indicare anche il 169 TFUE in quanto
tutela il consumatore ma non è stato adottato come base giuridica. Il 169 TFUE viene richiamato
nei considerando ma non si tratta di base giuridica.
Il regolamento si ispira a una logica di compromesso. Tutto il regolamento è un compromesso
soprattutto dove vengono interessi dei consumatori. Il regolamento estende l’indicazione obbligatori
degli allergeni non solo agli alimenti imballati ma anche agli alimenti preimballati.
Il reg. 1169 è un regolamento molto complesso e ha lasciato margini ampi di manovra agli Stati
membri. Il reg. 1169 ha introdotto oneri per i consumatori e oneri comunicativi a carico delle
imprese.
Siamo per la prima volta difronte a un regolamento. Il reg. è immediatamente applicabile in tutti gli
Stati membri. L’obiettivo del reg. è eliminare le differenze normative tra Stato e Stato, ma ci si è
riusciti solo in parte.
Le autorità di controllo a fronte di violazioni si trovano a poter disporre di un atto normativo
unitario di riferimento che concede una maggiore facilità. Ci sono degli aspetti nel reg. 1169 che
tendono a allontanare il perseguimento dell’obiettivo di unificare l’armonizzazione.
Il primo ostacolo è l’art. 39 del reg. 1169 rubricato (disposizioni nazionali sulle indicazioni
obbligatorie complementari) “ Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e
all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni
che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei
seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle
frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle
”. L’articolo pone
denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale
problematiche perché pone informazioni a carico degli operatori degli Stati membri. In Italia si sono
introdotti informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento 1169/2011 per riso, pasta
e pomodoro. Questo rischia di creare barriere all’interno del mercato.
Il regolamento fa una distinzione tra gli alimenti preimballati e gli alimenti non preimballati (non
sono solo elementi sfusi, ma anche elementi imballati dall’operatore sul luogo di vendita). Gli
alimenti non preimballati vengano demandati agli Stati membri, bisogna però indicare la presenza
di allergeni. Perché il legislatore ha deciso di separare gli alimenti preimballati dagli alimenti non
preimballati? Perché gli alimenti preimballati sono destinati al libero commercio, invece gli
alimenti non imballati circolano solo all’interno degli Stati membri e quindi non incidono sul libero
commercio. La disciplina è lasciata per questo agli Stati membri però è obbligatoria la dichiarazione
degli Stati membri.
Struttura del regolamento.
59 considerando;
55 articoli;
15 allegati: è la parte più tecnica del regolamento e che solitamente viene modificata più
facilmente.
Il regolamento si divide in tre capi:
Capo I: disposizioni generali → sono volte a garantire la certezza;
Capo II: principi generali delle informazioni sugli alimenti;
Capo III: requisiti generali relativi all’informazione sugli alimenti e responsabilità degli
operatori del settore alimentare;
Capo IV: informazioni obbligatorie sugli alimenti;
Capo V: informazioni volontarie sugli alimenti;
Capo VI: disposizioni nazionali;
Capo VII: disposizioni di attuazione, modificative e finali.
Le regole tecniche invece sono flessibili e possono essere modificate nel corso del tempo a seconda
delle esigenze informative dei consumatori o a seconda degli obiettivi per la compagine europea. Il
problema delle regole tecniche è la flessibilità e quindi bisogna garantire un tempo congruo per
smaltire i prodotti che non sono adeguati alle nuove disposizioni.
Disposizioni di raccordo: sono quelle disposizioni che devono raccordare il passaggio tra la vecchia
e la nuova disciplina.
Art. 3, par. 3, reg. 1169/2011 “ Quando la normativa in materia di informazioni sugli alimenti stabilisce
nuovi requisiti, è opportuno garantire un periodo transitorio, dopo l’entrata in vigore di tali requisiti, salvo
nei casi debitamente motivati. Durante detto periodo transitorio gli alimenti la cui etichetta non soddisfa i
nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato
”.
prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino ad esaurimento
L’articolo garantisce il periodo transitorio. Ma non è l’unica disposizione che regola tale aspetto.
Art. 55 reg. 1169/2011 rubricato (entrata in vigore e data di applicazione) “ Il presente regolamento
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera
l), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dell’allegato VI, parte B, che si applica a decorrere dal
”. È entrato 3 anni dopo per dare tempo agli operatori di adeguarsi alle etichette. La
1° gennaio 2014
dichiarazione nutrizionale è entrata in vigore nel 2016 in quanto è un informazione molto tecnica ed
ha un impatto potenziale sui consumi.
Art. 54 reg. 1169/2011 “ Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che
non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento
delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il
requisito stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), possono essere commercializzati fino
all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014 che
non soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato VI, parte B, possono essere commercializzati fino
”.
all’esaurimento delle scorte
Art. , par. 2, reg. 1169/2011 “ «informazioni sugli alimenti»: le informazioni concernenti un alimento e
messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o
”.
qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale
Gli alimenti possono essere:
alimenti non imballati;
alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
alimenti rimballati per la vendita diretta.
Profilo soggettivo:
Dal punto di vista soggettivo viene in rilievo il consumatore che è tutelato sia come singolo che
come membro di una collettività. Ad essere tutelato è il consumatore finale, l’aggettivo finale ha lo
scopo di far capire che si tratta del consumatore che ingerirà l’alimento.
Il consumatore vulnerabile non è diverso dal consumatore medio, ma il consumatore vulnerabile è il
consumatore medio preso in un gruppo di consumatori vulnerabili.
Il consumatore medio ci consente di avere uno standard medio per poter valutare la lealtà delle
pratiche commerciali che vengano realizzate dai professionisti. È difficile capire le caratteristiche
percettive del consumatore medio.
C’è solo un passaggio nei considerando dove si tiene conto delle diverse percezioni dei
consumatori. Essendo all’interno dei considerando non ha validità giuridica. Quindi il reg.
1169/2011 non menziona mai il consumatore vulnerabile. Invece il reg. 1914/2006 che disciplina i
claims nutrizionali il consumatore vulnerabile è richiamato espressamente. Come si colma questa
lacuna del reg. 1169/2011? Con il rapporto di specialità con l’art. 1924/2006.
Tesi: il mancato richiamo può non essere una dimenticanza in quanto il regolamento va contro la
richiesta di maggiore informazioni, questo perché non è detto che maggiori informazioni siano
sinonimo di maggiore qualità.
Art. 3 reg. 1169/2011 “ La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione
della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle
scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni
sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche. 2. La normativa in materia di informazioni sugli
alimenti intende stabilire nell’Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente
prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi
”.
dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità
Art. 4 rubricato (principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti) “ Le eventuali
informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti
rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie: a) informazioni sull’identità e la composizione, le
proprietà o altre caratteristiche dell’alimento (funzione cognitiva); b) informazioni sulla protezione della
salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento (funzione preventiva). Tali informazioni riguardano
in particolare: i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo
sulla salute di alcune categorie di consumatori; ii) la durata di conservazione, le condizioni di
conservazione e uso sicuro; iii) l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un
consumo nocivo e pericoloso dell’alimento; c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano
ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale di effettuare scelte
”.
consapevoli (funzione educativa)
Funzione cognitiva: va all’interno la denominazione, la composizione, data di scadenza, modalità di
conservazione, come prepararlo.
Funzione preventiva: guarda alla tutela della salute. Si tratta di allergeni, condizioni di
conservazione e uso, impatto sulla salute e i rischi nel caso di un consumo nocivo per la salute.
Funzione educativa: vengono in considerazione le informazioni sulle caratteristiche nutrizionali per
far fare scelte consapevoli al consumatore. Educa il consumatore per fare scelte dietetiche più sane.
Art. 3, comma 2, reg. 1169/2