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LA DISCIPLINA DELLE INFORMAZIONI FORNITE SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI:

La base giuridica del reg. 1169/2011 è l’art. 114 TFUE. Il legislatore è stato preciso o avrebbe

potuto adottare un'altra base giuridica? Si avrebbe potuto indicare anche il 169 TFUE in quanto

tutela il consumatore ma non è stato adottato come base giuridica. Il 169 TFUE viene richiamato

nei considerando ma non si tratta di base giuridica.

Il regolamento si ispira a una logica di compromesso. Tutto il regolamento è un compromesso

soprattutto dove vengono interessi dei consumatori. Il regolamento estende l’indicazione obbligatori

degli allergeni non solo agli alimenti imballati ma anche agli alimenti preimballati.

Il reg. 1169 è un regolamento molto complesso e ha lasciato margini ampi di manovra agli Stati

membri. Il reg. 1169 ha introdotto oneri per i consumatori e oneri comunicativi a carico delle

imprese.

Siamo per la prima volta difronte a un regolamento. Il reg. è immediatamente applicabile in tutti gli

Stati membri. L’obiettivo del reg. è eliminare le differenze normative tra Stato e Stato, ma ci si è

riusciti solo in parte.

Le autorità di controllo a fronte di violazioni si trovano a poter disporre di un atto normativo

unitario di riferimento che concede una maggiore facilità. Ci sono degli aspetti nel reg. 1169 che

tendono a allontanare il perseguimento dell’obiettivo di unificare l’armonizzazione.

Il primo ostacolo è l’art. 39 del reg. 1169 rubricato (disposizioni nazionali sulle indicazioni

obbligatorie complementari) “ Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e

all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni

che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei

seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle

frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle

”. L’articolo pone

denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale

problematiche perché pone informazioni a carico degli operatori degli Stati membri. In Italia si sono

introdotti informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento 1169/2011 per riso, pasta

e pomodoro. Questo rischia di creare barriere all’interno del mercato.

Il regolamento fa una distinzione tra gli alimenti preimballati e gli alimenti non preimballati (non

sono solo elementi sfusi, ma anche elementi imballati dall’operatore sul luogo di vendita). Gli

alimenti non preimballati vengano demandati agli Stati membri, bisogna però indicare la presenza

di allergeni. Perché il legislatore ha deciso di separare gli alimenti preimballati dagli alimenti non

preimballati? Perché gli alimenti preimballati sono destinati al libero commercio, invece gli

alimenti non imballati circolano solo all’interno degli Stati membri e quindi non incidono sul libero

commercio. La disciplina è lasciata per questo agli Stati membri però è obbligatoria la dichiarazione

degli Stati membri.

Struttura del regolamento.

 59 considerando;

 55 articoli;

 15 allegati: è la parte più tecnica del regolamento e che solitamente viene modificata più

facilmente.

Il regolamento si divide in tre capi:

 Capo I: disposizioni generali → sono volte a garantire la certezza;

 Capo II: principi generali delle informazioni sugli alimenti;

 Capo III: requisiti generali relativi all’informazione sugli alimenti e responsabilità degli

operatori del settore alimentare;

 Capo IV: informazioni obbligatorie sugli alimenti;

 Capo V: informazioni volontarie sugli alimenti;

 Capo VI: disposizioni nazionali;

 Capo VII: disposizioni di attuazione, modificative e finali.

Le regole tecniche invece sono flessibili e possono essere modificate nel corso del tempo a seconda

delle esigenze informative dei consumatori o a seconda degli obiettivi per la compagine europea. Il

problema delle regole tecniche è la flessibilità e quindi bisogna garantire un tempo congruo per

smaltire i prodotti che non sono adeguati alle nuove disposizioni.

Disposizioni di raccordo: sono quelle disposizioni che devono raccordare il passaggio tra la vecchia

e la nuova disciplina.

Art. 3, par. 3, reg. 1169/2011 “ Quando la normativa in materia di informazioni sugli alimenti stabilisce

nuovi requisiti, è opportuno garantire un periodo transitorio, dopo l’entrata in vigore di tali requisiti, salvo

nei casi debitamente motivati. Durante detto periodo transitorio gli alimenti la cui etichetta non soddisfa i

nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato

”.

prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino ad esaurimento

L’articolo garantisce il periodo transitorio. Ma non è l’unica disposizione che regola tale aspetto.

Art. 55 reg. 1169/2011 rubricato (entrata in vigore e data di applicazione) “ Il presente regolamento

entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea. Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera

l), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dell’allegato VI, parte B, che si applica a decorrere dal

”. È entrato 3 anni dopo per dare tempo agli operatori di adeguarsi alle etichette. La

1° gennaio 2014

dichiarazione nutrizionale è entrata in vigore nel 2016 in quanto è un informazione molto tecnica ed

ha un impatto potenziale sui consumi.

Art. 54 reg. 1169/2011 “ Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che

non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento

delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il

requisito stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), possono essere commercializzati fino

all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014 che

non soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato VI, parte B, possono essere commercializzati fino

”.

all’esaurimento delle scorte

Art. , par. 2, reg. 1169/2011 “ «informazioni sugli alimenti»: le informazioni concernenti un alimento e

messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o

”.

qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale

Gli alimenti possono essere:

 alimenti non imballati;

 alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore;

 alimenti rimballati per la vendita diretta.

Profilo soggettivo:

Dal punto di vista soggettivo viene in rilievo il consumatore che è tutelato sia come singolo che

come membro di una collettività. Ad essere tutelato è il consumatore finale, l’aggettivo finale ha lo

scopo di far capire che si tratta del consumatore che ingerirà l’alimento.

Il consumatore vulnerabile non è diverso dal consumatore medio, ma il consumatore vulnerabile è il

consumatore medio preso in un gruppo di consumatori vulnerabili.

Il consumatore medio ci consente di avere uno standard medio per poter valutare la lealtà delle

pratiche commerciali che vengano realizzate dai professionisti. È difficile capire le caratteristiche

percettive del consumatore medio.

C’è solo un passaggio nei considerando dove si tiene conto delle diverse percezioni dei

consumatori. Essendo all’interno dei considerando non ha validità giuridica. Quindi il reg.

1169/2011 non menziona mai il consumatore vulnerabile. Invece il reg. 1914/2006 che disciplina i

claims nutrizionali il consumatore vulnerabile è richiamato espressamente. Come si colma questa

lacuna del reg. 1169/2011? Con il rapporto di specialità con l’art. 1924/2006.

Tesi: il mancato richiamo può non essere una dimenticanza in quanto il regolamento va contro la

richiesta di maggiore informazioni, questo perché non è detto che maggiori informazioni siano

sinonimo di maggiore qualità.

Art. 3 reg. 1169/2011 “ La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione

della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle

scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni

sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche. 2. La normativa in materia di informazioni sugli

alimenti intende stabilire nell’Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente

prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi

”.

dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità

Art. 4 rubricato (principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti) “ Le eventuali

informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti

rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie: a) informazioni sull’identità e la composizione, le

proprietà o altre caratteristiche dell’alimento (funzione cognitiva); b) informazioni sulla protezione della

salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento (funzione preventiva). Tali informazioni riguardano

in particolare: i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo

sulla salute di alcune categorie di consumatori; ii) la durata di conservazione, le condizioni di

conservazione e uso sicuro; iii) l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un

consumo nocivo e pericoloso dell’alimento; c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano

ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale di effettuare scelte

”.

consapevoli (funzione educativa)

Funzione cognitiva: va all’interno la denominazione, la composizione, data di scadenza, modalità di

conservazione, come prepararlo.

Funzione preventiva: guarda alla tutela della salute. Si tratta di allergeni, condizioni di

conservazione e uso, impatto sulla salute e i rischi nel caso di un consumo nocivo per la salute.

Funzione educativa: vengono in considerazione le informazioni sulle caratteristiche nutrizionali per

far fare scelte consapevoli al consumatore. Educa il consumatore per fare scelte dietetiche più sane.

Art. 3, comma 2, reg. 1169/2

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
78 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fabio702 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agroalimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Giulia De Luca.