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Diritto agroalimentare

Introduzione al diritto agroalimentare

Il diritto agroalimentare è il diritto volto a disciplinare la tutela del consumatore e in particolare degli alimenti, beni che hanno rilevanza ai fini della salute e del benessere delle persone. Si distingue tra diritto agrario e diritto agroalimentare.

Distinzione tra diritto agrario e agroalimentare

Il prodotto agroalimentare è il prodotto alimentare di origine agricola, ma è difficile immaginare prodotti alimentari che non siano di origine agricola. Ci sono quelli che derivano dall'acqua, dalla pesca, ma anche i prodotti della pesca sono per il legislatore rientranti nel concetto di agricoltura. L'itticultura è stata assimilata all'impresa agricola.

Caratteristiche dell'attività agricola

L'attività agricola è caratterizzata storicamente da regole particolari. È caratterizzata da un particolare statuto rispetto a quello commerciale. L'imprenditore agricolo è esposto non solo ai rischi di mercato ma anche al rischio climatico o meteorologico: la siccità, la gelata…

Evoluzione storica del concetto di impresa agricola

Il concetto di impresa agricola si è affacciato per la prima volta nel codice del 1942; quello del 1865 non distingueva tra "commerciante" (e non imprenditore) agricolo e commerciante normale. Quella attività era considerata un corollario del diritto di proprietà. Il produttore agricolo era il proprietario del fondo o colui che godeva del fondo altrui.

Registro delle imprese

Venti anni fa fu realizzato nel nostro paese il registro delle imprese che per quasi cinquant'anni non venne utilizzato. Il codice del '42 prevede i libri contabili solo per l'impresa commerciale, ma è anche vero che la legislazione tributaria, per esempio, non fa sconti a nessuno. Non c'è soggetto che ha entrate che non sia assoggettato a regole di contabilità e ciò presuppone appositi registri, quindi si presuppongono norme per la tenuta dei documenti contabili.

Differenze disciplinari tra impresa commerciale e agricola

L'unica differenza disciplinare tra impresa commerciale e impresa agricola che è sopravvissuta oggi è quella relativa all'esenzione dell'impresa agricola dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali. Quando fu emanata una legge delega che conferiva al governo il potere di rivedere la disciplina concorsuale, gli si conferì anche il compito di identificare i casi in cui l'imprenditore agricolo potesse essere soggetto a fallimento. Sembra che il legislatore volesse spazzare via anche questa differenza, ma in realtà il Governo non ha provveduto a regolare anche casi di fallimento dell'imprenditore agricolo. Rimane inalterato l'art 1 legge fallimentare.

Procedure concorsuali e accordi di ristrutturazione dei debiti

Oggi si ritorna a parlare di procedure concorsuali nella legge agricola, nei c.d. accordi di ristrutturazione dei debiti di impresa con la funzione di consentire all'imprenditore in difficoltà di raggiungere un accordo con i creditori proponendo un accoglimento delle sue proposte differite ecc. Il legislatore ha favorito una soluzione privatistica. È vero che questi accordi non sono una vera e propria procedura concorsuale, però ne sono l'anticamera.

Imprenditori agroalimentari

Tutto questo riguarda l'impresa agricola, non agroalimentare. Vi sono attività agricole che non producono alimenti. La silvicoltura è destinata alla produzione del legno. Vi sono invece altre situazioni in cui effettivamente un determinato produttore di alimenti non è un imprenditore agricolo ma agroalimentare e quindi è quel soggetto che svolge attività agricola ma nel contempo svolge una o più attività dirette alla produzione di prodotti destinati alla distribuzione. Trasforma i propri prodotti in alimenti. Anche chi ha un agriturismo è un imprenditore agroalimentare perché oltre a produrre, coltivare e allevare utilizza i propri prodotti o quelli dell'area.

Disciplina degli imprenditori agricoli e agroalimentari

A questa collocazione nella fascia dell'imprenditore agricolo o agroalimentare o solo alimentare corrisponde uno statuto diverso. Ci sono differenze soprattutto in ambito tributario, c'è un IVA particolare per l'imprenditore agricolo ragguagliata alla produttività potenziale. Questo imprenditore è un soggetto che partecipa della natura agricola e nel contempo svolge un'attività diversa. Le attività connesse a quelle agricole si considerano comunque agricole.

Società agricola e OGM

La società agricola è una società che può rivestire le forme più diverse ma soprattutto se corrisponde a determinati requisiti. Un tema di rilievo sono gli OGM. Poi c'è il tema della qualità degli alimenti, la possibilità di precisare che un determinato prodotto sia biologico e tutto questo induce a fare larghe considerazioni sul tema della qualità che è legata al gusto, all'olfatto, alla vista stessa. Vi sono prodotti per i quali è importante conoscere l'area di produzione.

Quote latte e distribuzione

Quote latte: contingentamento della produzione che si traduce in un prelievo fiscale pesante a chi produce oltre un certo limite. Tema molto delicato ma anche molto stimolante dei rapporti tra produzione della materia prima e mondo della distribuzione. Se non distribuisco e vendo immediatamente i beni, o sono costretto a perderli o a svenderli. Di qui la disciplina diretta ad assicurare l'equilibrio contrattuale tra imprenditori agricoli e chi conserva, trasforma o commercializza quel determinato prodotto.

Contratto di subfornitura

Il contratto di subfornitura non è un subcontratto. Si parla di terzo contratto: c'è il contratto codicistico tra contraenti in posizione di parità, poi c'è il contratto del consumatore con una disciplina che è passata dal codice civile al codice del consumo e caratterizzato da una posizione diversa tra le parti, e infine oggi c'è il contratto che regola i rapporti tra due professionisti ma uno dei due è in una posizione di difficoltà molto simile a quella del consumatore. Si cerca di rimuovere l'handicap in cui si trova l'imprenditore agricolo.

Fonti del diritto agroalimentare

Non esiste un codice o una normativa agraria. Materiale su internet, settimana per settimana.

Fonti comunitarie e nazionali

Fonti del diritto agroalimentare: comunitarie in primo luogo, TFUE. Un apposito titolo è dedicato all'agricoltura e pesca. Articolo 38 TFUE: “L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore. (2) Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli. (3) I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato (4) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune”.

Competenza concorrente e diritto regionale

Nella intestazione agricoltura e pesca sono distinti ma poi si stabilisce che per prodotto agricolo si intende anche quello della pesca. Art 4 il quale elenca una serie di materie nelle quali l'unione ha competenza concorrente con quella dei singoli stati. Nel nostro ordinamento l'agricoltura non sono materie di competenza dello stato ex art 117 Costituzione che lo affida alle regioni.

Principi costituzionali

La lettura dell'art 117 consente di frenare, anche in maniera energica, perché è vero che lo stato non ha competenze dirette in materia di agricoltura e foreste ma sono di sua competenza la concorrenza e l'ambiente e la competenza riguarda anche i prodotti agroalimentari. Tra le materie di competenza concorrente c'è anche la salute. Territorio e valorizzazione di temi ambientali. Ancora di più per l'alimentazione. Tema della disciplina dei rapporti tra privati. Esiste un diritto privato regionale? Se si con quali limiti? Con quali strumenti di coordinamento?

Relazione tra impresa agricola e commerciale

Principi costituzionali: Tutela della salute art 32 Costituzione. Le norme riguardanti l'igiene nella preparazione dei prodotti da immettere in commercio. Art 41 Costituzione: iniziativa economica privata libera ma non contrastante con l'interesse sociale. Art 44 Costituzione: dedicato alla proprietà terriera. Qui troviamo tutta una serie di indicazioni che non toccano in maniera precisa la materia alimentare. L'art è modellato su una società che sul piano economico e produttivo è molto diversa da quella attuale. Gli addetti all'agricoltura erano una larga parte della popolazione, oggi sono pochi punti percentuali quindi le norme assumono un significato diverso. Art 45 sulla cooperazione: Art 47 Costituzione: sul risparmio, la repubblica favorisce l'utilizzazione dei risparmi per la formazione di una proprietà diretta a favorire l'attività coltivatrice ossia il passaggio della proprietà in capo a chi la lavora.

Registro delle imprese e contabilità

Relazione tra impresa agricola e commerciale. [ripassare imprenditore agricolo su Capobasso; art 2135] Libro V Titolo II di cui un capo è dedicato all'imprenditore in generale (art 2082), seguono due capi di cui uno è dedicato all'impresa agricola e l'altro all'impresa commerciale che è un capo molto più esteso. Art 2135 e ss. Art 2136 cc: "Inapplicabilità delle norme sulla registrazione - Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'articolo 2200".

Registro delle imprese e pubblicità

Già nel codice si è in presenza di una inapplicabilità più limitata di quanto appaia dalla lettura della semplice rubrica. Dalla rubrica si ha la sensazione di una totale esclusione della impresa agricola dalla registrazione. Società che non esercita attività commerciale è una società che esercita attività agricola. Nel 93 è stato assegnato alle camere di commercio il compito di gestire il registro delle imprese, distinguendolo in più sezioni di cui una era dedicata all'impresa agricola. A questa iscrizione si dava il ruolo di pubblicità notizia e quindi mera informazione alla cui assenza possono seguire sanzioni di carattere pecuniario ma non più di questo e non di pubblicità dichiarativa che è opponibile ai terzi, mentre la pubblicità costitutiva se non c'è non c'è la società.

Art 2136 e art 2221 cc

L'art 2136 non è stato mai abrogato, è ancora in vigore ma è stato svuotato di ogni utilità non lo si applica più. Per le imprese agricole non era prevista contabilità. Art 2221 cc: “Fallimento e concordato preventivo - Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti in caso di insolvenza alle procedure del fallimento e del concordato preventivo salve le disposizioni delle leggi speciali”. La stessa regola si trova nell'art 1 della legge fallimentare.

Regime dell'impresa agricola e commerciale

Tra regime dell'impresa agricola e regime dell'impresa commerciale ci sono comunque delle differenze come quelle che toccano una impresa commerciale. Spesso sono state emanate leggine in materia. Una leggina equiparava l'allevamento dei cani all'agricoltura. Il tenore attuale del 2135 dice che è imprenditore agricolo chi alleva animali, indipendentemente dalle dimensioni o razza e quindi si è allargato ulteriormente il concetto di agricoltura.

Definizione di impresa non commerciale

Parlare di impresa non commerciale intendendo quella agricola significa che non vi sono imprese diverse da quelle commerciali e agricole. Non c'è un terzium genus. Oggi l'attività agricola si identifica con certi elementi, tutto ciò che resta fuori è impresa commerciale. È imprenditore agricolo chi esercita uno o più delle attività indicate dal 2135.

Evoluzione dell'impresa agricola

Un tempo si diceva che l'impresa agricola non era impresa. Oggi l'impresa agricola è sempre più caratterizzata da investimenti, attrezzature, impianti anche molto sofisticati. Un fondo potrebbe in se e per se valere pochissimo ma assumere valore perché si trova inserito in una organizzazione imprenditoriale molto vasta che comprende altri beni di cui il fondo è solo la base materiale. Art 838 cc.

Significato di attività primaria e accessoria

Secondo comma art 2135 il quale ci chiarisce l'esatto significato delle espressioni del primo comma. "che utilizzano o che possono utilizzare il fondo" vuol dire che ci sono attività agricole che non hanno bisogno del fondo ma che sono comunque agricole. "fase necessaria del ciclo stesso". Mentre un tempo si vedeva nell'agricoltura l'intero ciclo biologico oggi questa può essere anche solo la gestione di una fase come il germogliare di una pianta. Questo vale per il fondo e a maggior ragione degli animali. "acque dolci, salmastre o marine". Il bosco è sempre fondo mentre il richiamo alle acque è una novità.

Manipolazione, trasformazione e valorizzazione

Ultimo comma che è il più articolato, composito e anche più rilevante. Che differenza c'è tra manipolazione, trasformazione e valorizzazione? Il concetto di connessione implica che sia lo stesso imprenditore a svolgere sia l'attività primaria che quella accessoria. I prodotti devono essere ottenuti prevalentemente da questa attività.

Leggi e decreti sulla figura dell'imprenditore agricolo

Relazione tra impresa agricola e commerciale. [ripassare imprenditore agricolo su Capobasso; art 2135] Libro V Titolo II di cui un capo è dedicato all'imprenditore in generale (art 2082), seguono due capi di cui uno è dedicato all'impresa agricola e l'altro all'impresa commerciale che è un capo molto più esteso. Art 2135 e ss. Art 2136 cc: "Inapplicabilità delle norme sulla registrazione - Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'articolo 2200".

Norme sulla registrazione e società agricole

Già nel codice si è in presenza di una inapplicabilità più limitata di quanto appaia dalla lettura della semplice rubrica. Dalla rubrica si ha la sensazione di una totale esclusione della impresa agricola dalla registrazione. Società che non esercita attività commerciale è una società che esercita attività agricola. Nel 93 è stato assegnato alle camere di commercio il compito di gestire il registro delle imprese, distinguendolo in più sezioni di cui una era dedicata all'impresa agricola. A questa iscrizione si dava il ruolo di pubblicità notizia e quindi mera informazione alla cui assenza possono seguire sanzioni di carattere pecuniario ma non più di questo e non di pubblicità dichiarativa che è opponibile ai terzi, mentre la pubblicità costitutiva se non c'è non c'è la società.

Modifiche legislative e imprenditore agricolo professionale

Il D.lgs 99/04 ha apportato una serie di modifiche soprattutto alle figure soggettive di imprenditore agricolo. Ha inserito l'Imprenditore Agricolo Professionale che ha sostituito l'Imprenditore Agricolo a Titolo Impersonale. Il d.lgs 102/05 contiene una serie di disposizioni che riformula le relazioni tra imprenditore agricolo e altri imprenditori. Testi da utilizzare: Dlgs 228/2001 modifiche all'art 2135. Dlgs 99/2004 modifiche alle figure soggettive di imprenditore agricolo, ha istituito la figura del Imprenditore Agricolo Professionale, prima Imprenditore Agricolo a Titolo Principale. La peculiarità di tale qualificazione è che riguarda anche l'impresa agricola svolta in forma societaria. Dlgs 102/2005 disciplina le relazioni tra imprenditore agricolo e altri imprenditori inseriti nella filiera alimentare, trasformatori, distributori... novità rispetto al regime precedente.

Attività connesse e agevolazioni fiscali

Le attività connesse sono di per sé considerabili commerciali, rientranti nell'elencazione del 2195, ma in realtà tali attività intrinsecamente commerciali sono attratte dall'area dell'agricoltura in ragione del collegamento con un'attività primaria agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali) deve trattarsi di attività realmente autonome. Quelle connesse sono attività di per sé compiute che costituirebbero impegno esclusivo dell'imprenditore ma non lo sono in quanto lo stesso imprenditore svolge in via primaria una attività classificabile come agricola, in forza di legge sono state definite connesse e sono svolte in funzione di un incremento reddituale. Es: accostamento con attività agricole di attività finalizzate alla produzione di biocombustibili, produzione di energia, e quindi beneficiano di agevolazioni fiscali, in quanto svolte da imprenditore agricolo.

Art. 2135 e attività di trasformazione

L'art. 2135 include varie attività trasformazione…valorizzazione di prodotti anche di altri purché vi sia la prevalenza e anche l'attività di utilizzo di macchinari è attratta nell'area di agrarietà e anche l'attività agrituristica. C'è un dato “si ritengono comunque connesse” ce ne sono cioè altre ancora, prima nel '42 le uniche connesse erano alienazione e trasformazione, poi si rilevarono attività diverse da riguardare come connesse. Quelle elencate non sono le uniche attività connesse ammesse dal legislatore, dunque si distinguono attività connesse tipiche quelle enunciate dal legislatore ed atipiche tutte le altre non menzionate ma che sono ancillari, accessorie affiancate all'attività agricola primaria.

Norme per coltivazione, silvicoltura e allevamento

Il Gov. Con decreti legislativi coevi a quello di riforma del 2135 ha dettato regole nuove per la coltivazione del fondo, per la silvicoltura e per l'allevamento di animali 226 itticoltura 227 silvicoltura 228 coltivazione del fondo. Deve trattarsi di attività svolte da un unico imprenditore sia quella primaria sia quella connessa, unipersonalità, o persona fisica o società. È richiesto anche il requisito della uniaziendalità, attività svolte con gli stessi strumenti, con la stessa e nella stessa struttura. (es: vedi agriturismo che deve svolgersi nelle strutture dedicate all'attività agricola primaria).

Cooperativa agricola e trasformazioni di prodotti

Caso: Coop. Agricola di trasformazione di prodotti da materia prima in prodotto finito, Cantina Sociale, Soc. Coop. Presso cui confluiscono i prodotti dei viticoltori di quell'area. Tale attività della cooperativa è equiparata dalla legge ad attività agricola anche se non c'è unipersonalità, è una norma di favore diretta ad incoraggiare la cooperazione in linea col principio costituzionale ex art. 45. Lo stesso vale per un caseificio, società anche qui che non fa attività primaria ma solo di trasformazione ma che per precisa volontà legislativa è considerata agricola.

Prevalenza e cooperativa agricola

La cooperativa è guardata longa manus dei vari singoli imprenditori agricoli che di essa fanno parte come soci. Parlando di prevalenza, non sempre è chiaro quali siano i termini di comparazione della prevalenza: è prevalenza di prodotti propri dell'imprenditore agricolo rispetto ad altri.

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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agroalimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Tamponi Michele.
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