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DISPOSIZIONE DI PRINCIPIO, SI RINVIA ALLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA)
[ESISTONO REGOLE SPECIFICHE PER UOVA (DOPO DIOSSINA) E PER IL LATTE (VISTA LA
PROVENIENZA ANIMALE)] materia da disposizioni più specifiche.
5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo
la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
Dlgs.228, norma programmatica, si rinvia a provvedimenti di ordine amministrativo.
“sistema volontario di tracciabilità degli alimenti.....in base ai seguenti criteri”
il legislatore nazionale elenca i criteri, attuazione della tracciabilità ed avere la certezza dell'idoneità del
sistema di tracciabilità tramite certificazione, definire un piano di controllo al fine di costruire un sistema di
funzionamento.
Tra le poche pronunce a livello europeo ce n'è una dell'ECJ del 2006.
Caso: latte scremato in polvere. ECJ che rimprovera al nostro paese l'aver adottato misure di tracciabilità
ulteriori rispetto a quelle previste a livello comunitario.
Settore del latte in polvere disciplinato sotto il profilo della sicurezza alimentare da disposizioni
comunitarie. L'Italia aveva emanato una normativa interna più severa di quella comunitaria incompatibile
con le regole stabilite per quel settore specifico da interventi comunitari, l'ECJ stabilì che quando un
determinato alimento sotto il profilo della sicurezza è disciplinato a livello comunitario il singolo stato non
può intervenire imponendo nuovi oneri per le imprese produttrici poiché tali oneri operano una funzione
restrittiva delle imposizioni.
In Italia una legge stabilì che per distinguere la polvere di latte ad uso umano e quella ad uso animale la
seconda dovesse essere caratterizzata dalla presenza di un colorante (non nocivo).
L'ECJ su causa promossa dalla Commissione ritenne illegittimo il comportamento italiano: è vero che il
singolo stato può adottare misure più cautelative di quelle generali, comunitarie, se vi è una giustificata
esigenza in tal senso, ma è anche vero che nel caso specifico si trattava di rafforzare le norme comunitarie,
dice la ECJ seguendo le indicazioni della Commissione che l'Italia in quanto stato membro se riteneva le
misure insufficienti dovesse adoperarsi per la modifica dei canali abituali, non introducendo proprie regole.
Colorare il latte imponeva ai produttori un'attività ulteriore, l'apertura delle confezioni già pronte per
colorarle.
L'ECJ ritene la misura discriminatoria e lesiva per il mercato comunitario, la sentenza colpisce uno stato
membro non per inadempienza ma per essere stato più scrupoloso, eccesso di legislazione.
L'adozione di misure pur destinate nelle intenzioni del legislatore a migliorare i controlli, l'adozione di tali
misure può risultare illegittima se impone regole ulteriori rispetto a quelle generali stabilite a livello unitario.
MAGGIOR RIGORE SANZIONATO PERCHè DISCRIMINATORIO.
Dichiarazione di illegittimità di un contegno che nelle convinzioni voleva assicurare che non si facesse un
uso distorto dei prodotti destinati ad uso animale. Allora vi erano sovvenzioni con la comunità per avere
contributi dalla comunità europea nella commercializzazione di latte in polvere.
30,10,2012
responsabilità dell'operatore alimentare alla luce del reg.178
responsabilità del produttore → 1985 la comunità europea escluse dal novero dei soggetti
suscettibili di essere qualificati come responsabili il produttore agricolo.
d.p.r. 1988 sulla responsabilità del produttore non si considerava tale ai fini specifici il
produttore agricolo e non si consideravano dannosi i prodotti agricoli non trasformati.
2001 → il nostro legislatore in forza di una direttiva estendeva la responsabilità del produttore
anche a quello di materia prima agricola. Includendo il prodotto agricolo tra quelli suscettibili
di arrecare danno.
IV parte “alla sicurezza e alla qualità” al cui interno sono confluite le disposizioni che
modificate nel 2001 erano state introdotte nell'88 concernenti la responsabilità del produttore.
N.B: le disposizioni generali sulla sicurezza e la qualità stabilisce che le disposizioni non si
applicano in caso di disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
16
Nell'ambito agroalimentare c'è il reg 178/2002 per cui le disposizioni generali sulla sicurezza
dei prodotti non trovano applicazione, mentre invece resta ferma l'applicabilità del II titolo
riservato alla responsabilità per danno derivante da prodotto difettoso: l'articolo 115 comma
2bis.
Se ci chiediamo il perchè dell'integrazione delle regole di responsabilità originali, occorre
muovere dalla considerazione che parte da principi civilistici: 1372 cc “il contratto produce
effetti solo tra le parti e non nei confronti dei terzi se non quando sia stabilito dalla legge”
relatività degli effetti del contratti, il corollario di tale principio era che il danneggiato da
un prodotto non aveva che la possibilità che rivolgersi al suo dante causa, al venditore, solo
nei confronti del venditore si individuava quel nesso che l'art.1224 “relazione di causalità
immediata e diretta” non era data la possibilità in via generale a chi avesse ricevuto un danno
da prodotto difettoso al produttore perché non si ravvisava un nesso di causalità immediata e
diretta, il consumatore poteva agire solo nei confronti del venditore, salva la sua possiblità di
chiamare in garanzia il grossista o il fabbricante..
art.1494 disposizione extracontrattuale all'interno della disciplina di un contratto, stabilisce
che “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno...” tale
disposizione nel contratto di compravendita introduce una regola di carattere
extracontrattuale, diritto al risarcimento del danno comunque prodotto dalla cosa venduta.
Caso Saiwa sentenza della Cass. 25 maggio1964: si pone il problema della responsabilità del
produttore.
IN APPELLO: Il fabbricante fu condannato al ristoro, se il dettagliante ha ben conservato la
merce, tertium non datur, evidentemente il prodotto è difettoso per ragioni riconducibili alla
fabbricazione.
IN CASSAZIONE: conferma la piena correttezza della sentenza del tribunale di Roma.
Massima... il dettagliante non ha colpe.
La Cassazione dice che se è stata acquisita la prova che non vi è colpa del dettagliante, la
responsabilità non può che essere del fabbricante, responsabilità di tipo oggettivo.
Motivo di ricorso1:
motivo di ricorso 2:.....Il concorso di colpa del danneggiato determina una riduzione della
colpa e dell'entità risarcitoria.
Motivo di ricorso 3:
é il primo caso di responsabilità del produttore/fabbricante di prodotti alimentari.
Quando questa sentenza fu pubblicata, non destò un vasto interesse.
Cosa è rimasto dei principi nella normativa attuale?
Un elemento importante è certamente nel reg.178 che agli articoli 19 e 20 fa riferimento agli
obblighi relativi agli operatori del settore alimentare, con riguardo alla loro responsabilità e
distingue a seconda del tipo di intervento che il singolo operatore abbia compiuto.
Art.19 : comma 1 e 2 distingue a seconda che l'operatore del settore alimentare abbia
prodotto/trasformato/lavorato/distribuito una merce non conforme a requisiti di sicurezza
comma 2 operatore che esegua vendita al dettaglio che non incidano su etichettatura....
afferma in via generale la responsabilità della filiera alimentare, ma distingue espressamente
a seconda che l'attività sia stata di mera custodia o sia stata invece confezionamento,
etichettatura, sulla qualità e l'integrità dell'alimento.
Codice del consumo art.121 : responsabilità solidale.
AESA.
Consulenza e assistenza scientifica con l'obiettivo di assicurare un livello elevato di vita e
salute umana, vegetale, animale. Authority con lo scopo di raccogliere e analizzare i dati sulla
sicurezza di alimenti e mangimi.
8,11,2012 17
Ultima settimana di novembre/ prima di dicembre, inserire il martedì l'ora dalle 10.30 alle 11.30 tratteremo
OGM e produzioni biologiche.
Qualità dei prodotti agricoli/agroalimentari.
Il legislatore ne parla a volte avendo riguardo al pregio di un determinato prodotto, altre volte guardando alle
caratteristiche di un determinato prodotto.
L'art.1497 difetto di qualità nella compravendita, non vuol dire che si è in presenza di un bene ordinario, un
bene diverso da quello che le parti avevano pattuito come oggetto della compravendita medesima.
Codice di consumo → L'art. 2 codice di consumo indica i diritti fondamentali per la tutela del consumatore
“qualità dei prodotti e dei servizi”.
Pratiche commerciali ingannevoli “esibire un marchio di fiducia, di qualità senza aver ottenuto le necessarie
informazioni”.
Codice della proprietà industriale → artt. 29 e 30 danno indicazioni legate alla provenienza geografica,
territoriale.
Sono protette le indicazioni geografiche quando siano adottate per designare un prodotto che ne sia
originario e le cui qualità, reputazione, caratteristiche sono essenzialmente dovute all'ambiente geografico
d'origine.
Non c'è una definizione giuridica di qualità, il concetto di qualità rappresenta il punto di incontro tra scienza,
tecnica e diritto in quanto la qualità di un prodotto deriva dall'applicazione di regole tecniche, di produzione,
che danno luogo ad un alimento caratterizzato da particolare pregio.
Il concetto di qualità è molto vago, il pregio di un prodotto, di un alimento, può essere individuato sotto vari
profili, non solo unitario.
Questo tema della qualità in senso di pregio del prodotto è presente da tempo nel campo dei prodotti di
qualunque genere che vengano immessi sul mercato, con una normativa comunitaria recepita da legislazioni
nazionali in tema di certificazione di qualità, talvolta obbligatoria altre volte su base volontaria.
Quando sono previste attività di certificazione sono dettate regole perchè l'attestazione di qualità finisce per
essere la conformità a determinati parametri che devono essere forniti o dalla legge o dal mercato. Può
essere certificazione di qualità di produzione, o del prodotto.
Prestazione dell'ente certificatore, le obbligazioni che assume nei confronti del produttore, quali
responsabilità assume nei confronti dei terzi, dei consumatori di quel prodotto.
I prodotti da agricoltura:
provvedimento nazionale sull'ag