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C'è
allo scorporo di una parte dei beni. una forbice quindi tra un minimo e un massimo invalicabili.
è
Il maso chiuso un complesso di immobili, compresi i diritti connessi, iscritto nella sezione I
(masi chiusi) del libro fondiario e deve comprendere la casa di abitazione. può
Qualsiasi operazione (vendita, divisione...) che incide sull'estensione del maso avvenire solo se
(commissione apposita sul maso chiuso).
autorizzata dall'autorità amministrativa
In caso di morte del proprietario di un maso chiuso se si applicasse il codice civile ci sarebbe la
possibilità proprietà
per ogni erede di avere la di una parte del maso. Invece la legge di Bolzano
prevede la del maso e quindi tutto il maso deve essere assegnato ad un unico erede
indivisibilità Così “deroga”
(una sorta di art. 720 c.c. obbligatorio). facendo la legge provinciale sul maso chiuso
le norme successorie del c.c. prevedendo una disciplina speciale in tema di successione mortis
causa. Questo ha creato anche problemi di sull’aspetto dell’uguaglianza tra
costituzionalità
perché è
eredi e anche il diritto privato una prerogativa esclusiva statale. La questione di
costituzionalità è è
stata sollevata alla Consulta, la quale ha detto che invece la legge provinciale
perché realtà è
costituzionalmente legittima ha rilevato che l'istituto del maso chiuso in non stato
introdotto dalla legge provinciale, ma era un istituto preesistente alla nascita della provincia
già
autonoma di Bolzano e la legge ha solo dato una forma giuridica a regole vigenti per
salvaguardare queste consuetudini locali.
può titolarità
Il defunto nel proprio testamento aver scritto chi vuole che subentri nelle del maso, ma
perché
non sempre le successioni sono testamentarie, nella maggior parte dei casi sono successioni
cioè è
legittime, disciplinate dalla legge. In mancanza di testamento la strada prediletta quella
però
consensuale tra gli eredi. Essi possono non trovare un accordo e quindi la legge provinciale
individua una sorta di graduatoria da applicare in ogni caso per stabilire chi debba subentrare nella
titolarità del maso, nell'ordine: i coeredi che sono cresciuti nel maso; quelli che nei 2 anni
antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla
coltivazione del maso; quelli in possesso di diploma di scuola professionale o di altra adeguata
formazione riconosciuta dalla provincia; ecc. (art. 14 della legge). Naturalmente l'erede che
subentra nella proprietà del maso liquida agli altri coeredi il valore del maso che loro spetta. “tra
Questi criteri sono stati oggetto di una rivisitazione in tempi recenti: la legge stabiliva che i
chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle
(così
femmine” il previgente art. 18 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi
dichiarò
chiusi), con una chiara disciminazione delle eredi femmine: la Corte costituzionale
incostituzionale con la sent. n. 193/2017 la legge provinciale 33/1978 laddove attribuiva preferenza
già
al successori maschi. Tuttavia nel frattempo la provincia di Bolzano aveva provveduto a
cancellare questa discriminazione e nell'attuale formulazione della norma sono scomparse le
differenziazioni precedentemente esistenti date dal sesso e oggi i criteri che si applicano a
prescindere dal genere.
è
Questo un istituto che funziona benissimo: sarebbe stato sufficiente che il legislatore nazionale
copiasse la legge di Bolzano rendendola vigente per tutto il territorio nazionale (tale introduzione
necessita però di una modifica del diritto successorio).
Le competenze regionali
L’art. 117 Cost. disciplina le competenze legislative invece l’art. 118 disciplina le competenze
è
amministrative. La disciplina in materia di competenza stata rivista con la riforma costituzionale
più
del 2001, con lo scopo di assegnare potere alle Regioni. Quindi se leggiamo gli artt. 117 e 118
troviamo una situazione che per le regioni dovrebbe risultare di maggior favore.
Per quanto riguarda le competenze legislative, l'assetto originario prevedeva:
1. un elenco tassativo di competenza legislativa delle regioni (tra cui l’agricoltura), che era
però una competenza legislativa concorrente con quella dello stato. Quindi lo stato
così
promulgava leggi di principio e le regioni leggi di dettaglio, le competenze concorrenti
si incastravano alla perfezione;
2. quelle residuali non indicate spettavano in via esclusiva alla competenza statale.
Con la riforma viene riscritto l'articolo e si vuole attribuire più poteri alle regioni:
1. infatti ci sono materie di competenza esclusiva dello stato;
2. restano materie di competenza concorrente individuate con un elenco tassativo;
novità è
3. la rappresentata dal fatto che le competenze esclusive regionali sono individuate in
cioè ciò è è
maniera residuale, tutto che non attribuito come competenza dello stato di
competenza piena delle regioni. Quindi esse in queste materie non devono rispettare i
principi dettati dallo stato e di conseguenza la qualità della legislazione regionale aumenta.
Dunque oggi è prevista una tripartizione mentre fino al 2001 una bipartizione.
C’è da precisare che l'art. 117 si riferisce alle regioni a statuto ordinario: la fonte delle
è c'è
competenze delle regioni a statuto speciale data dallo statuto stesso, quindi non una disciplina
uniforme tra quelle a statuto speciale.
Tra le materie concorrenti troviamo ad esempio salute, alimentazione e governo del territorio. La
materia agricoltura spetta (formalmente) alle regioni, quindi per quanto riguarda il diritto agrario,
è perciò
la competenza regionale fortemente ampliata, lo stato ha perso potere in materia
è
agricoltura. Ma se si va ad approfondire non molto chiaro cosa si intenda per materia agricoltura.
La Consulta con sent. 12/2004 ha interpretato cosa si intende per agricoltura a livello di fonti e
cioè realtà
l’attività di produzione di vegetali o animali destinati all'alimentazione. In l'agricoltura
è
non solo questo, quindi neanche la Corte ha le idee chiare ma ha una visione dell'agricoltura
perché
ancorata con la filiera alimentare: una legge relativa al cotone spetta allo stato non fa parte
è realtà
della materia agricoltura. Il problema dell'art. 117 che esso presuppone una scomponibile in
però così: è
tante materie le cose non stanno impossibile avere una legge che resta nei confini di
è più sconfinerà
una determinata materia, probabile che incidendo su materie diverse, ad es. una
può
legge in materia di agricoltura sconfinare anche in materia di contratti agrari oppure in profili
ambientali. Quindi se una legge regionale in materia di agricoltura ha anche riflessi di materia
è
ambientale la competenza solo dello stato, solo delle regioni o di entrambi? Infatti dal 2001 la
è
Corte stata sommersa di ricorsi per conflitti di attribuzione. Questo contenzioso trova la sua fonte
perché realtà
proprio nel nuovo testo dell’art. 117 scompone la in tante materie senza considerare
che le materie si intersecano l'una con l'altra.
Così la Corte costituzionale ha elaborato dei criteri:
1. criterio della leale collaborazione: presuppone un'intesa a monte per risolvere i conflitti
cioè
prima ancora che sorgano, prima di fare la legge stato e regione cercano di mettersi
d'accordo. Da qui nasce la conferenza stato-regioni in cui si cerca di stabilire a chi spettano
però
i compiti di regolamentazione. Esso rimane un auspicio, non un obbligo a
c'è
collaborare; è perciò
2. criterio della prevalenza: presuppone che il conflitto di attribuzione sorto, si
già
tratta di un principio di buon senso. Di fronte ad una legge di uno stato o di una regione che
più è “pesare”
va a toccare materie, per stabilire se legittima o no si va a questa disciplina
contenuta nella legge in base alle materie che tocca. Ad es. se una legge tocca sia la materia
dell’agricoltura che quella dell’alimentazione e disciplina in misura maggiore l’agricoltura,
è
allora la competenza regionale; se invece fosse prevalente la materia di alimentazione,
allora sarebbe di competenza concorrente. Il principio della prevalenza presuppone che si
cioè
possa fare questa pesatura, che si possono scorporare le materie. Ma talvolta un
c'è
“nodo
groviglio normativo definito dalla Corte come inestricabile” in cui il principio non
può essere applicato e in questi casi si ricorre al principio di leale collaborazione.
è
Inoltre un limite al principio della prevalenza rappresentato dalla materia della tutela
dell'ambiente: la Corte con una serie di sentenze ha preferito sostanzialmente che sia
perché è
oggetto di competenza statale l'ambiente non suddivisibile geograficamente
mentre le regioni hanno una linea di confine certa (non ha senso ridurre l'emissione di CO2
solo in Europa se India e Cina che sono i maggiori inquinatori non si impegnano anch’esse).
è
L'ambiente quindi qualcosa di trasversale all'interno di qualsiasi provvedimento. La Corte
ha optato per questa valutazione per attribuire maggiori poteri allo stato in materia di
ambiente. Ecco quindi dei limiti al principio di prevalenza: se viene trattata (anche in
minima parte) la materia ambientale, scatta la competenza statale. c'è
Questi due criteri sono un risultato interpretativo della Corte ma non nessun fondamento
è
normativo. Quindi l'agricoltura solo tendenzialmente in capo alle regioni ma va poi verificato caso
per caso.
Per quanto riguarda le competenze amministrative il vecchio art. 118 prevedeva un parallelismo
tra competenze amministrative e legislative: quindi alle regioni spettavano le competenze
è
amministrative dove avevano anche competenze legislative. Con la riforma questo parallelismo
perché è
scomparso si preferito dare attuazione al principio di secondo il quale le
sussidiarietà
più
competenze amministrative sono attribuite al comune (ente vicino al cittadino) in via
preferenziale, salvo che sia necessario attribuirle alle province, alle regioni o allo stato.
è
La vicenda relativa all'attuazione dell'art. 118 risultata estremamente travagliata. Le regioni
vennero costituite sol