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Estratto del documento

C'è

allo scorporo di una parte dei beni. una forbice quindi tra un minimo e un massimo invalicabili.

è

Il maso chiuso un complesso di immobili, compresi i diritti connessi, iscritto nella sezione I

(masi chiusi) del libro fondiario e deve comprendere la casa di abitazione. può

Qualsiasi operazione (vendita, divisione...) che incide sull'estensione del maso avvenire solo se

(commissione apposita sul maso chiuso).

autorizzata dall'autorità amministrativa

In caso di morte del proprietario di un maso chiuso se si applicasse il codice civile ci sarebbe la

possibilità proprietà

per ogni erede di avere la di una parte del maso. Invece la legge di Bolzano

prevede la del maso e quindi tutto il maso deve essere assegnato ad un unico erede

indivisibilità Così “deroga”

(una sorta di art. 720 c.c. obbligatorio). facendo la legge provinciale sul maso chiuso

le norme successorie del c.c. prevedendo una disciplina speciale in tema di successione mortis

causa. Questo ha creato anche problemi di sull’aspetto dell’uguaglianza tra

costituzionalità

perché è

eredi e anche il diritto privato una prerogativa esclusiva statale. La questione di

costituzionalità è è

stata sollevata alla Consulta, la quale ha detto che invece la legge provinciale

perché realtà è

costituzionalmente legittima ha rilevato che l'istituto del maso chiuso in non stato

introdotto dalla legge provinciale, ma era un istituto preesistente alla nascita della provincia

già

autonoma di Bolzano e la legge ha solo dato una forma giuridica a regole vigenti per

salvaguardare queste consuetudini locali.

può titolarità

Il defunto nel proprio testamento aver scritto chi vuole che subentri nelle del maso, ma

perché

non sempre le successioni sono testamentarie, nella maggior parte dei casi sono successioni

cioè è

legittime, disciplinate dalla legge. In mancanza di testamento la strada prediletta quella

però

consensuale tra gli eredi. Essi possono non trovare un accordo e quindi la legge provinciale

individua una sorta di graduatoria da applicare in ogni caso per stabilire chi debba subentrare nella

titolarità del maso, nell'ordine: i coeredi che sono cresciuti nel maso; quelli che nei 2 anni

antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla

coltivazione del maso; quelli in possesso di diploma di scuola professionale o di altra adeguata

formazione riconosciuta dalla provincia; ecc. (art. 14 della legge). Naturalmente l'erede che

subentra nella proprietà del maso liquida agli altri coeredi il valore del maso che loro spetta. “tra

Questi criteri sono stati oggetto di una rivisitazione in tempi recenti: la legge stabiliva che i

chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle

(così

femmine” il previgente art. 18 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi

dichiarò

chiusi), con una chiara disciminazione delle eredi femmine: la Corte costituzionale

incostituzionale con la sent. n. 193/2017 la legge provinciale 33/1978 laddove attribuiva preferenza

già

al successori maschi. Tuttavia nel frattempo la provincia di Bolzano aveva provveduto a

cancellare questa discriminazione e nell'attuale formulazione della norma sono scomparse le

differenziazioni precedentemente esistenti date dal sesso e oggi i criteri che si applicano a

prescindere dal genere.

è

Questo un istituto che funziona benissimo: sarebbe stato sufficiente che il legislatore nazionale

copiasse la legge di Bolzano rendendola vigente per tutto il territorio nazionale (tale introduzione

necessita però di una modifica del diritto successorio).

Le competenze regionali

L’art. 117 Cost. disciplina le competenze legislative invece l’art. 118 disciplina le competenze

è

amministrative. La disciplina in materia di competenza stata rivista con la riforma costituzionale

più

del 2001, con lo scopo di assegnare potere alle Regioni. Quindi se leggiamo gli artt. 117 e 118

troviamo una situazione che per le regioni dovrebbe risultare di maggior favore.

Per quanto riguarda le competenze legislative, l'assetto originario prevedeva:

1. un elenco tassativo di competenza legislativa delle regioni (tra cui l’agricoltura), che era

però una competenza legislativa concorrente con quella dello stato. Quindi lo stato

così

promulgava leggi di principio e le regioni leggi di dettaglio, le competenze concorrenti

si incastravano alla perfezione;

2. quelle residuali non indicate spettavano in via esclusiva alla competenza statale.

Con la riforma viene riscritto l'articolo e si vuole attribuire più poteri alle regioni:

1. infatti ci sono materie di competenza esclusiva dello stato;

2. restano materie di competenza concorrente individuate con un elenco tassativo;

novità è

3. la rappresentata dal fatto che le competenze esclusive regionali sono individuate in

cioè ciò è è

maniera residuale, tutto che non attribuito come competenza dello stato di

competenza piena delle regioni. Quindi esse in queste materie non devono rispettare i

principi dettati dallo stato e di conseguenza la qualità della legislazione regionale aumenta.

Dunque oggi è prevista una tripartizione mentre fino al 2001 una bipartizione.

C’è da precisare che l'art. 117 si riferisce alle regioni a statuto ordinario: la fonte delle

è c'è

competenze delle regioni a statuto speciale data dallo statuto stesso, quindi non una disciplina

uniforme tra quelle a statuto speciale.

Tra le materie concorrenti troviamo ad esempio salute, alimentazione e governo del territorio. La

materia agricoltura spetta (formalmente) alle regioni, quindi per quanto riguarda il diritto agrario,

è perciò

la competenza regionale fortemente ampliata, lo stato ha perso potere in materia

è

agricoltura. Ma se si va ad approfondire non molto chiaro cosa si intenda per materia agricoltura.

La Consulta con sent. 12/2004 ha interpretato cosa si intende per agricoltura a livello di fonti e

cioè realtà

l’attività di produzione di vegetali o animali destinati all'alimentazione. In l'agricoltura

è

non solo questo, quindi neanche la Corte ha le idee chiare ma ha una visione dell'agricoltura

perché

ancorata con la filiera alimentare: una legge relativa al cotone spetta allo stato non fa parte

è realtà

della materia agricoltura. Il problema dell'art. 117 che esso presuppone una scomponibile in

però così: è

tante materie le cose non stanno impossibile avere una legge che resta nei confini di

è più sconfinerà

una determinata materia, probabile che incidendo su materie diverse, ad es. una

può

legge in materia di agricoltura sconfinare anche in materia di contratti agrari oppure in profili

ambientali. Quindi se una legge regionale in materia di agricoltura ha anche riflessi di materia

è

ambientale la competenza solo dello stato, solo delle regioni o di entrambi? Infatti dal 2001 la

è

Corte stata sommersa di ricorsi per conflitti di attribuzione. Questo contenzioso trova la sua fonte

perché realtà

proprio nel nuovo testo dell’art. 117 scompone la in tante materie senza considerare

che le materie si intersecano l'una con l'altra.

Così la Corte costituzionale ha elaborato dei criteri:

1. criterio della leale collaborazione: presuppone un'intesa a monte per risolvere i conflitti

cioè

prima ancora che sorgano, prima di fare la legge stato e regione cercano di mettersi

d'accordo. Da qui nasce la conferenza stato-regioni in cui si cerca di stabilire a chi spettano

però

i compiti di regolamentazione. Esso rimane un auspicio, non un obbligo a

c'è

collaborare; è perciò

2. criterio della prevalenza: presuppone che il conflitto di attribuzione sorto, si

già

tratta di un principio di buon senso. Di fronte ad una legge di uno stato o di una regione che

più è “pesare”

va a toccare materie, per stabilire se legittima o no si va a questa disciplina

contenuta nella legge in base alle materie che tocca. Ad es. se una legge tocca sia la materia

dell’agricoltura che quella dell’alimentazione e disciplina in misura maggiore l’agricoltura,

è

allora la competenza regionale; se invece fosse prevalente la materia di alimentazione,

allora sarebbe di competenza concorrente. Il principio della prevalenza presuppone che si

cioè

possa fare questa pesatura, che si possono scorporare le materie. Ma talvolta un

c'è

“nodo

groviglio normativo definito dalla Corte come inestricabile” in cui il principio non

può essere applicato e in questi casi si ricorre al principio di leale collaborazione.

è

Inoltre un limite al principio della prevalenza rappresentato dalla materia della tutela

dell'ambiente: la Corte con una serie di sentenze ha preferito sostanzialmente che sia

perché è

oggetto di competenza statale l'ambiente non suddivisibile geograficamente

mentre le regioni hanno una linea di confine certa (non ha senso ridurre l'emissione di CO2

solo in Europa se India e Cina che sono i maggiori inquinatori non si impegnano anch’esse).

è

L'ambiente quindi qualcosa di trasversale all'interno di qualsiasi provvedimento. La Corte

ha optato per questa valutazione per attribuire maggiori poteri allo stato in materia di

ambiente. Ecco quindi dei limiti al principio di prevalenza: se viene trattata (anche in

minima parte) la materia ambientale, scatta la competenza statale. c'è

Questi due criteri sono un risultato interpretativo della Corte ma non nessun fondamento

è

normativo. Quindi l'agricoltura solo tendenzialmente in capo alle regioni ma va poi verificato caso

per caso.

Per quanto riguarda le competenze amministrative il vecchio art. 118 prevedeva un parallelismo

tra competenze amministrative e legislative: quindi alle regioni spettavano le competenze

è

amministrative dove avevano anche competenze legislative. Con la riforma questo parallelismo

perché è

scomparso si preferito dare attuazione al principio di secondo il quale le

sussidiarietà

più

competenze amministrative sono attribuite al comune (ente vicino al cittadino) in via

preferenziale, salvo che sia necessario attribuirle alle province, alle regioni o allo stato.

è

La vicenda relativa all'attuazione dell'art. 118 risultata estremamente travagliata. Le regioni

vennero costituite sol

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Publisher
A.A. 2021-2022
46 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alepiagn0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agrario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Russo Luigi.