CAPITOLO 1: L’Italia e l’UE: la materia dell’agroalimentare
1.Il rapporto tra UE e gli stati membri: il principio di primizia del diritto dell’Unione
L’Italia è uno stato membro dell’UE, la cui costruzione è avvenuta a partire dal Trattato di Roma
fino al Trattato di Lisbona del 2007. Per l’art. 11 Cost. l’Italia ha rinunciato a parte della sua
sovranità a favore dell’UE per garantire pace e giustizia che è durato 60 anni.
La pluralità di fonti, comunitarie e nazionali, impone di sapere quale fonte abbia la prevalenza,
onde evitare conflitti; secondo la Corte di giustizia questi ordinamenti sono confluiti in un unico
ordinamento, secondo la Corte Cost., invece, sono autonomi e distinti, seppur coordinati.
La regola fondamentale è il primato del diritto UE su quello nazionale, che di conseguenza va
disapplicato quando osta a quello comunitario; a questo principio se ne aggiunge un altro , cioè
quello di attribuzione . Ergo, nel conflitto tra le due norme, quella interna subisce la
disapplicazione in base a questo principio, per il quale solo l’autorità che ha competenza ha il
potere di emanare la norma cui devono attenersi i cittadini.
Di conseguenza, la norma comunitaria posteriore provoca la caducazione di quella interna per la
sua sopravvenienza in materie di competenza UE; se, invece, sopravviene una norma interna
incompatibile con la norma UE, il giudice nazionale può constatarne direttamente
l’incompatibilità e non applicarla.
2.Le competenze esclusive e quelle non-esclusive dell’UE
L’UE ha competenze esclusive (art.3 TFUE), competenze coordinatrici e integratrici delle
azioni degli Stati membri (art.6) e competenze concorrenti (art.4). Le prime riguardano la
costituzione dell’Unione come organismo commerciale unitario (dogane, politica monetaria,
politica commerciale comune), le seconde riguardano interventi intesi a sostenere, coordinare o
completare le azioni degli Stati come la tutela e il miglioramento della salute umana. Le
competenze concorrenti cioè quelle per le quali esistono de livelli di governo (interno e UE) e per
le quali vale il principio di sussidiarietà, attengono oltre alle politiche di coesione economica,
sociale e territoriale, alla tutela dell’ambiente, alla protezione dei consumatori e all’energia anche
all’agricoltura e alla pesca.
Il termine sussidiarietà, che evoca sostegno, postula ad un rapporto tra due, in cui uno viene in
sostegno all’altro solo e nella misura in cui questi non sia in grado di assolvere alle funzioni che
gli competono; è utilizzato ogni volta in cui non siano possibili frazionamenti territoriali del
mercato unico e appare necessario un trattamento unitario.
Nella normazione delle materie in cui l’UE ha competenza vale anche il principio di
proporzionalità, in virtù del quale “il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a
quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi” perseguiti; ha un campo di applicazione
più vasto del principio di sussidiarietà perché viene in evidenza in tutte le azioni dell’Unione,
anche quando è esclusiva la sua competenza.
Ciò ha due conseguenze: qualsiasi competenza non attribuita all’Unione appartiene agli Stati
membri; quando la competenza è condivisa o è avocata all’UE, la politica comunitaria integra
quella degli Stati e la completa, senza escludere la facoltà degli Stati di dettare disposizioni per un
più elevato livello di tutela.
3.La competenza dell’Unione europea nelle materie dell’agricoltura e dell’alimentazione
Il Trattato di Lisbona non contiene più l’elenco delle politiche comuni ma nel formulare
l’attuale art.38 TFUE, inserisce un nuovo comma 1 par 1, proclamando che l’unione
definisce e attua una politica comune dell’agricoltura e della pesca. Inoltre, l’art. 4 TFUE,
introduce l’elencazione delle competenze dell’Unione, precisando che tra le competenze
concorrenti rientrano agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del
mare. La disciplina dell’agricoltura è di competenza concorrente dell’Unione europea.
Art. 2 del TFUE, spiega il significato del termine concorrente, chiarendo che quando i Trattati
attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un
determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti in tale settore, con la precisazione che gli stati membri esercitano la
loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. L’Unione ha
disciplinato larghi settori della materia agricoltura, anzi, la perdurante necessità di una
disciplina unica in tema di prezzi, di prelievi e di aiuti è evidente quando l’art. 43 TFUE,
dopo aver accolto la procedura di codecisione del Parlamento e del consiglio come procedura
ordinaria per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al
perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca, stabilisce
,in base al par.3, che spettano solo al solo Consiglio su proposta della Commissione i poteri in
tema di fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti, delle limitazioni quantitative, della
fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
La stessa situazione si verifica quando l’Unione detta norme sulle organizzazioni comuni di
mercato OCM, le quali per essere comuni non possono che essere uguali per tutti gli operatori
europei dell’agricoltura con le stesse regole. L’Unione in materia di politica agricola comune, si è
servita e continua a servirai dello strumento del REGOLAMENTO, che è obbligatorio
immediatamente per tutti, e non già quello della direttiva. Nonostante ciò, nella vigente politica
delle strutture agricole vengono assegnati agli Stati compiti sempre più estesi così come è
avvenuto con i regolamenti sulla PAC del 17 dicembre 2013, con l’effetto di una
rinazionalizzazione dell’agricoltura.
Nel Trattato non è menzionata la materia dell’alimentazione; tuttavia, per lo stretto rapporto
dell’alimentazione con la sanità pubblica e con la tutela dei consumatori, entrambe menzionate
dell’art.4 TFUE, tra le materie concorrenti, anch’essa finisce con l’essere una materia
concorrente: l’UE completa le politiche nazionali della sanità pubblica e contribuisce a tutelare la
salute mediante misure di sostegno agli Stati.
4.La disciplina della produzione agricola con il fine dell’alimentazione umana
Il diritto comunitario quando tratta di alimenti si riferisce ai “prodotti agricoli destinati all’alimentazione
umana”; la c.d. produzione primaria include le fasi dell’allevamento e coltivazione dei frutti naturali; la c.d.
produzione secondaria, fa riferimento alla trasformazione dei prodotti agricoli di base in alimenti di forma
diversa ; e la commercializzazione, cioè allocazione dei prodotti naturali o trasformati sul mercato .
IL DIRITTO AGROALIMENTARE SI INCENTRA SULLA NOZIONE
Perciò,
COMUNITARIA DI ALIMENTO E SULLA NOZIONE COMUNITARIA DI
AGRICOLTURA, nozioni che son ben diverse da quelle a cui i giuristi italiani sono abituati.
Infatti, l’alimento comprende le bevande, l’alimentazione comprende il bere, l’agricoltura non è
solo coltura del campo, ma è anche la raccolta dei frutti spontanei, la caccia e la pesca. Mentre,
l’attività di coloro che operano sui prodotti agricoli, non finisce con il loro ottenimento, ma si
estende verso l’esterno, con la commercializzazione e allocazione nel circuito produttivo.
L’introduzione dell’aspetto del mercato fa sì che gli alimenti vengono ad assumere la qualità di
merce. E di una merca che, proprio per la sua destinazione ad essere ingerita dagli uomini,
richiede che sia sicura e sana e sufficiente a soddisfare la fame dei consumatori. Il mercato non è
più un mercato locale dove le parti del contratto di scambio si conoscono tra loro ma è un mercato
nazionale, poi europeo e quindi mondiale che richiede nuove e diverse modalità del
rapportarsi dei produttori con i consumatori. Moderne tecniche industriali di conservazione e
trasformazione dei prodotti alimentari, lo sviluppo della rete dei trasporti e la diffusione di sistemi
di distribuzione commerciale determinano il progressivo allontanamento del cibo dal suo luogo di
produzio ne, rendendo necessario che il consumatore sia informato non più attraverso un colloquio
verbale e contemporaneo alla transazione commerciale, ma tramite altre tecniche di
comunicazione del tipo, della qualità, e dell’origine del prodotto ovverosia della sua tipicità
merceologica ed anche della sua identità culturale.
Il nuovo modo dell’informazione alimentare assume così un’importanza fondamentale: essa
contente tanto al produttore quanto al consumatore di comunicare e di sapere che cosa sia quel
determinato alimento offerto sul mercato, sicché per il produttore la rimozione dell’anonimato gli
consente un vantaggio competitivo e la rimozione dell’omogeneità dei prodotti favorisce il
consumatore nella sua libertà di scelta, mentre strumenti perfezionati di conoscenza sono in
grado di ridurre le asimmetrie informative collegate al superamento dei confini territoriali
dell’antico mercato locale.
5.La “formazione” delle norme regolatrici del mercato alimentare
L’Unione europea si interessa del mercato degli alimenti. Oggi non si tratta solo di garantire
l’approvvigionamento alimentare a favore dei consumatori europei la c.d. FOOD SECURITY, né
di dettare regole dirette a proteggere gli interessi di coloro che partecipano alla produzione e alla
distribuzione dei beni alimentari, e quindi a prescrivere regole di lealtà dei comportamenti; l’UE
mira anche a prescrivere regole che elevino gli indici di tutela della sanità e della sicurezza del cibo
allocato sul mercato, con una logica di controllo igienico-sanitario della sua distribuzione: la c.d.
FOOD SAFETY.
DUE PROBLEMI;
Inoltre, ci sono
1. il primo attiene alla traduzione dei termini giuridici: è necessario utilizzare termini di
comune comprensione e, onde evitare che la traduzione possa alterare il significato del
termine originario, si ricorre sempre più a definizioni contenute nello stesso atto normativo,
le quali sono definizioni legislative che vincolano giuridicamente i destinatari della legge al
fine di garantire maggiore sicurezza;
2. il secondo problema attiene all’interpretazione delle norme: la disposizione è posta dal
legislatore, il quale, nel porla, descrive un fatto e prescrive un comando e, nel farlo,
esprime valori elaborati dalla società che egli ha ritenuto meritevoli di tutela. L’elemento
valutativo insito nella disposizione va portato alla luce da parte dell’interprete per
comprendere il testo normativo; la “norma” è ciò che il testo significa e non ha una
consistenza oggettiva, ma è il significato che l’interprete ha dato alla norma: il giudice,
però, è vincolato dal testo, il quale rappresenta un limite, tanto è vero che il giudice deve
motivare le sue scelte. Nell’interpretazione, l’interprete è costretto a fare un’attività
valutativa che, però, non è controllabile logicamente, sicchè sarà valida solo se fondata su
argomenti forti: perciò, l’interpretazione non è altro che un’opinione e, come tale, è
possibile un’antitesi fondata su altri argomenti.
Nell’UE si pone la necessità che ci sia un organo a cui spetti il compito definitivo
sull’interpretazione valevole per tutti gli Stati membri, affidato alla Corte di Giustizia , le cui
sentenze sono fonti di diritto; in altre parole, si applica la regola inglese dello “stare decisis”.
6.Le ragioni dell’utilizzo delle definizioni normative e del metodo che tende a ricavare dal testo il
significato delle norme
Un ultimo problema è la possibilità di un “nuovo” punto di vista che potrebbe essere suggerito
dalla realtà, dai bisogni e dai nuovi valori di una società in evoluzione; in tali casi si tiene conto
delle motivazioni delle sentenze della Corte che è chiamata a risolvere questioni nuove.
CAPITOLO 2: IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
1.Il mercato dei prodotti alimentari
Quando parliamo di alimentazione parliamo di cibo, cioè l’elemento principale della sopravvivenza
degli esseri viventi.
All’origine dell’UE quando era chiamata comunità europea, la sicurezza alimentare era intesa come
food security, cioè nel senso della garanzia di avere cibo sufficiente, come intende l’art.39 TFUE,
che segnala tra gli obiettivi della politica agricola dell’Unione anche la garanzia degli
approvvigionamenti. Alla nozione di sicurezza alimentare intesa in termini di fabbisogno (food
security) si è aggiunta quella di sicurezza igienico sanitaria e qualità del cibo (food safety). Se il
cibo serve agli uomini per vivere, esso deve essere in condizioni tali da non provocare danni alla
loro salute: cosicché food security e food safety sono i due lati su cui si declina la politica
alimentare dell’UE.
Il mercato alimentare ha subito un processo di spersonalizzazione dei rapporti anche a causa
dell’allungamento della catena alimentare: per quanto riguarda la scadenza dell’alimento, infatti,
può essere prolungata per uso di conservanti, per liofilizzazione, per surgelamento e congelamento
o per essiccazione.
La specialità di questo mercato ha portato alla necessità di una disciplina specifica delle questioni
legate alla sicurezza alimentare, che ha portato alla espansione della legislazione alimentare dalla
produzione/fabbricazione dell’alimento a tutte le successive fasi della sua movimentazione, cioè al
trasporto, magazzinaggio e distribuzione.
Assumono particolare rilevanza i punti 7/8 dell’art. 3 del Reg. 178/2002 in cui sono definiti
rispettivamente il “commercio al dettaglio” e la “immissione sul mercato”, sia dai punti 15 e 18
dello stesso art. 3 in cui sono definiti rispettivamente la “rintracciabilità” e il “consumatore finale” .
Sulla base di queste precisazioni, il mercato alimentare, in cui avviene l’allocazione degli alimenti
e mangimi, non è il luogo fisico dove si svolgono le transazioni commerciali, ma è un’istituzione
economico-sociale retta da regole economiche ma anche giuridiche di struttura e di
funzionamento.
Il mercato deve intendersi come l’insieme di regole giuridiche per la sua disciplina di
funzionamento e come riservato agli alimenti sicuri. La specificità del mercato alimentare, così
come è costruito dal reg. 178/2002 è data dal fatto che la sicurezza alimentare non è lasciata alla
libera determinazione dei produttori e alla libera scelta dei consumatori ma è imposta dallo stesso
legislatore, al quale è dovuto il funzionamento del mercato alimentare come mercato di soli
alimenti sicuri e sani. D’altronde, l’art.5 del regolamento, nello stabilire che la legislazione
alimentare ha per obiettivo la tutela della vita e della salute umana e che nel perseguire tale
obiettivo si tiene conto eventualmente della tutela dell’ambiente , costituisce il diritto della
salute come un diritto sovraordinato ad ogni altro.
2.La definizione di alimento
L’ALIMENTO
L’art.2 del reg. definisce come una sostanza naturale, trasformata o semi
trasformata destinata ad essere ingerita dagli esseri umani. Comprende l’acqua e la gomma da
masticare, mentre vi esclude il tabacco, le sostanze stupefacenti e i medicinali. Precisa che
l’alimento è ogni sostanza di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerita e che è
intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o
trattamento. La norma stabilisce che non sono alimenti né i vegetali prima della raccolta, né gli
animali vivi salvo nel caso delle ostriche siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del
consumo umano.
L’esclusione dei vegetali prima della raccolta implica che essi non sono alimenti e sembrerebbero
essere esclusi dalla legislazione alimentare, senonchè non vi è dubbio che delle modalità della loro
produzione occorre tenere conto ai fini della tracciabilità, per garanzia della loro sicurezza: la
conseguenza è che rientrano nella legislazione alimentare.
La necessità di una comune e identica definizione di alimento è dipesa dal fatto che le legislazioni
europee non avevano tutte una definizione di alimento, essendo considerata una cosa ovvia.
Dunque, ciò che costituisce l’essenza dell’alimento è la sua destinazione finale, cioè l’ingestione da
parte dell’uomo, senza che appaia rilevante lo scopo del nutrimento. Ma il fine nutrizionale viene
in parte recuperato perché dalla nozione di alimento sono esclusi i medicinali e perché l’UE ha
imposto che sull’etichetta di ogni prodotto alimentare vengono riportate le relative indicazioni
nutrizionali.
Una sostanza è alimento anche quando si prevede ragionevolmente che possa essere ingerita da
esseri umani, stante l’esigenza che sia esteso il controllo su tutte le materie prime che potrebbero
essere utilizzate nella trasformazione alimentare: ad esempio un prodotto come l’olio di palma
che può essere inserito nella catena alimentare ma che può avere anche una destinazione
industriale, fin tanto che non sia stato utilizzato effettivamente nell’industria è da considerarsi
alimento e quindi deve rispettare gli standard della sicurezza alimentare.
È alimento qual
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