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Appiattimento della comunione tacita familiare

Tuttavia posto che le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate da usiche non contrastino con le precedenti norme, anche guardando alla natura giuridica delle comunionitacite familiari possiamo dire che l'art 230 bis interviene a modificarne la natura.

La comunione tacita familiare, per forza di cose (altrimenti sarebbe in contrasto con il 230 bis) si appiattisce sulla figura dell'impresa familiare, cioè dovrà necessariamente fare riferimento ad un imprenditore.

L'impresa familiare coltivatrice

Questa situazione viene resa ancora più codificata dalla norma speciale introdotta dalla legge 203/1982 che al suo art 48 disciplina l'impresa familiare coltivatrice.

Intanto dobbiamo dire che il contesto nel quale questa norma viene inserita è la legge di riforma dei contratti agrari che introduce come unica ipotesi legale di contratto agrario l'affitto di.

fondi rustici.

La legge 203/1982 costituisce disciplina legale imperativa ed inderogabile in materia di affitto dei fondi rustici.

L'art 48 di questa legge afferma che "Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari".

La norma continua dicendo che "Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri."

È una disciplina che richiama quella della società semplice e sollecita l'interprete a riflettere sul rapporto tra impresa familiare coltivatrice.

E impresa familiare. L'impresa familiare coltivatrice è la controparte nel contratto di affitto o in altri contratti agrari (es. di scambio) del concedente. L'impresa familiare coltivatrice ha una natura collettiva e viene rappresentata nei confronti del concedente (dice la legge), se questo lo richiede, da uno dei suoi familiari. Quindi uno qualsiasi dei familiari dell'impresa familiare coltivatrice può rappresentare la stessa ingiudizio, a richiesta del concedente. A questo punto la conferma della natura collettiva dell'impresa familiare coltivatrice è data dall'altro comma dell'art 48 "Per le obbligazioni...anche gli altri". Quindi le regole della società semplice. A questo punto ci si domanda:

  1. In che rapporto sta l'impresa familiare coltivatrice con l'impresa familiare del 230 bis? È un rapporto di genus a species?
  2. Questa disciplina relativa all'impresa familiare coltivatrice si applica

sempre in qualsiasi situazione oppure va contestualizzata e quindi ha un ambito applicativo limitato.

Rispondiamo alla prima domanda:

In che rapporto sta l'art 48 con il 230 bis?

Il 230 bis disciplina i rapporti interni, quindi riguarda l'organizzazione del lavoro rispetto ad un'impresa familiare che sia o meno coltivatrice.

Questo varrà anche per l'impresa familiare coltivatrice di cui all'art 48, nel senso che i soggetti partecipanti all'impresa familiare godranno dei diritti e delle tutele relative al 230 bis.

Si fa riferimento soprattutto al terzo comma del 230 bis.

Cioè perché il 230 bis continua ad avere una rilevanza interna: disciplina i rapporti interni.

Rispondiamo alla seconda domanda:

Qual è l'ambito applicativo della disciplina relativa all'impresa familiare coltivatrice?

Quando l'impresa familiare coltivatrice è parte di un contratto agrario, per agevolare le relazioni tra concedente e parte concessionaria,

si applicheranno le regole poste dall'art 48. Quindi non sempre l'impresa familiare coltivatrice potrà essere considerata un ente collettivo, ma solo quando è parte di un contratto agrario. Fuori da quell'ambito l'art 48 non può essere applicato. Questo vuol dire che il legislatore con la legge 203/1982 ha voluto agevolare fondamentalmente il concedente, dandogli la possibilità di convocare in giudizio uno qualsiasi a scelta dei familiari. La stessa ratio ce l'ha pure il comma successivo, cioè quello relativo alla responsabilità per le obbligazioni assunte dall'impresa familiare nei confronti del concedente. Sono obbligazioni che sono sorte durante il rapporto agrario, rapporto di affitto (pagamento del canone, mancato pagamento di indennità dovute che trovano la loro fonte all'interno del contratto agrario). Per questo nel caso di diritti di credito vantati dal concedente o viceversa dal concessionario

nei confronti del concedente, l'impresa familiare coltivatrice si atteggia come un'impresa gestita da una società semplice, ma sempre per agevolare il concedente o viceversa il concessionario; per agevolare quindi questi rapporti. Al di fuori di questo contesto normativo, l'art 48 non avrà applicazione. Di questa interpretazione ne è convintissima la giurisprudenza che ad esempio esclude che possa essere chiamato in giudizio per conto di un'impresa familiare coltivatrice uno qualsiasi dei partecipanti nel caso in cui non sia stato rispettato un diritto di prelazione agraria. La professoressa apre qui una parentesi per far comprendere la situazione: Quando un proprietario terriero decide di vendere un fondo rustico, non è libero di scegliere l'acquirente: la legge 590/1965 ha stabilito che su quel fondo hanno il diritto di prelazione i coltivatori diretti insediati sul fondo a qualsiasi titolo (affitto, mezzadria...). Quindi questisoggetti possono essere singoli, ma possono essere anche delle famiglie coltivatrici. Allora in che cosa consiste questo diritto di prelazione? Come viene disciplinato? Il proprietario che decide di vendere è tenuto a notificare al contadino (coltivatore diretto o famiglia coltivatrice) insediato sul fondo il preliminare di compravendita che intende stipulare con un terzo. Quindi la notifica in caso di insediamento di un'impresa familiare coltivatrice sul fondo a chi deve essere fatta? Ad uno qualsiasi dei partecipanti? No, perché l'art. 48 non trova applicazione; il suo ambito di applicazione riguarda infatti solo i conflitti che possono sorgere all'interno del rapporto agrario (contratto di affitto). Il diritto di prelazione sta fuori dal rapporto e trova la sua fonte non nel rapporto agrario, ma nella legge. Quindi il concedente dovrà notificare all'imprenditore, cioè a colui al quale fanno riferimento i compartecipanti dell'impresa.

familiare. Allo stesso modo, dall'altra parte, qualora il diritto di prelazione non venga rispettato, è riconosciuto al coltivatore diretto insediato sul fondo il diritto di riscatto (come il retratto successorio). Ciò significa che il coltivatore diretto o la famiglia coltivatrice diretta insediata sul fondo può promuovere quell'azione che è tesa ad ottenere da parte del giudice una sentenza che determini la sostituzione del soggetto il cui diritto di prelazione è stato violato con il terzo che ha acquistato in violazione del diritto di prelazione. Chi dovrà promuovere quest'azione? Uno qualsiasi dei partecipanti all'impresa familiare? No, ovviamente dovrà essere l'imprenditore a cui fa riferimento la compagine dell'impresa familiare. Questa non è una cosa di poco conto: dal punto di vista nella nullità degli atti processuali, individuare la legittimazione attiva è fondamentale.

perché in mancanza di essa l'atto processuale è nullo. Quindi sarà importante per gli avvocati che dovranno promuovere un'azione che promana da un'impresa familiare coltivatrice (per esempio in ambito del diritto di prelazione) guardare con attenzione a chi è il soggetto legittimato.

Quanto detto prima è motivato dal fatto che l'impresa familiare coltivatrice, fuori dall'ambito di applicabilità dell'art 48, è un'impresa individuale e non un'impresa collettiva.

Quando invece l'avvocato dovrà occuparsi di un conflitto che vede contrapporsi il concedente di un contratto di affitto di fondi rustici e la famiglia coltivatrice come concessionaria nel contratto di affitto di fondi rustici, allora troverà applicazione l'art 48 e saranno valide le notifiche effettuate nei confronti di uno qualsiasi dei partecipanti all'impresa familiare, così come sarà

Considerata ammissibile la notifica effettuata da uno qualsiasi dei partecipanti nei confronti del concedente. Quindi l'art. 48 che apparentemente era intervenuto a favore dei sostenitori della teoria della natura collettiva dell'impresa familiare, in realtà ha un ambito applicativo ridotto, che è solo quello dei contratti agrari. Fuori dai contratti agrari, i rapporti esterni dell'impresa familiare anche coltivatrice sono gestiti direttamente dall'imprenditore e i partecipanti dell'impresa familiare non hanno nessun potere di rappresentanza né hanno responsabilità con riguardo ad eventuali diritti di credito vantati dai creditori nei confronti dell'impresa.

CONCLUSIONI

Il 230 bis dunque segnala la rilevanza interna della disciplina, mentre la rilevanza esterna è quella data ad un imprenditore, considerando la fattispecie come impresa individuale. Questo ancora una volta sottolinea la differenza con le comunioni tacite.

familiari e soprattutto ci facapire che queste ultime oggi non possono che comportarsi come le imprese familiari,indipendentemente dal fatto che siano coltivatrici; la loro disciplina è oggi appiattita sulla disciplina posta dall'art 230 bis.

Va precisato comunque che il ruolo degli usi è un ruolo molto limitato: anche se vengono richiamati, si tratta di un richiamo che (come abbiamo detto all'inizio) trova un argine nella legge, alla quale l'uso non si può contrapporre.

L'art 230 bis è molto chiaro nell'affermare che la fonte consuetudinaria non può contrastare con la fonte legale. Questo significa che l'applicazione degli usi riguarderà solo ed esclusivamente la tutela di quei lavoratori che non possono trovare tutela nel primo comma del 230 bis perché non appartengono alla categoria dei parenti in esame.

Introduzione

Il 5 maggio del 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34,

Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (Tuff)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefania99pipitone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agrario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Pisciotta Giuseppina.