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Lezione di diritto agrario 5/2/19

Studio dell’impresa agricola

Il tema dell’impresa agricola è un tema molto caldo, perché il 14 febbraio è stato pubblicato il decreto legislativo 14/2019, che reca il Codice della crisi delle imprese e dell’insolvenza, che ha riformato la disciplina del fallimento secondo dei princìpi di matrice europea contenuti in vari regolamenti: il regolamento del 2001, ribadito poi nel 2015 dall’UE, con cui si invitano gli stati membri a uniformarsi circa la disciplina della crisi dell’impresa e dell’insolvenza tendendo verso una disciplina non più sanzionatoria ma verso una disciplina che cerchi di recuperare il più possibile l’attività di impresa e che contemporaneamente riesca a soddisfare i creditori.

All’interno di questo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza “per la prima volta” viene considerato anche il sovraindebitamento dell’imprenditore agricolo; “per la prima volta” perché nella disciplina del ’42 in materia di fallimento così poi riformata nel 2006, l’imprenditore agricolo è sempre stato escluso dalle procedure concorsuali. Anche se nel 2012 è stata estesa la possibilità all’imprenditore agricolo di stipulare accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali e successivamente nel 2013 è stato considerato soggetto che poteva ricorrere alla disciplina del sovraindebitamento ma per via interpretativa, per la prima volta in un codice dedicato alla crisi dell’impresa e al fallimento compare l’ipotesi del sovraindebitamento e quindi la possibilità di gestire la crisi dell’impresa agricola. È il punto di arrivo e di non ritorno di un viaggio normativo che parte dal ’42 e si “conclude” con questa disciplina.

In realtà questa disciplina continua a mantenere al suo interno una distinzione tra la crisi di impresa dell’imprenditore “commerciale” e la crisi di impresa del c.d. imprenditore agricolo. L’impresa agricola riceve per la prima volta la sua definizione nel codice civile del ’42 all’art 2135 cc e le norme dedicate all’impresa agricola andavano dall’articolo 2135 al 2140 cc, oggi invece vanno dal 2135 al 2139: queste norme delimitano una sorta di statuto speciale dell’impresa agricola che si individua in negativo, nel senso che lo “statuto” dell’imprenditore agricolo si desume per il fatto che a questo soggetto non si applicano alcune norme dello statuto dell’imprenditore (volutamente senza specificare “imprenditore commerciale”, perché in realtà l’imprenditore agricolo è un imprenditore ai sensi dell’art 2082 cc: è un soggetto che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione/scambio di beni o servizi).

Distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale

Quindi la categoria generale dell’imprenditore è definita secondo i requisiti dell’organizzazione, dell’economicità, dell’intermediazione e della produzione/scambio di beni o servizi. La categoria, nel codice, al fine dell’applicazione o meno di alcune norme stabilite dal codice, viene specificata nella figura dell’imprenditore agricolo (art 2135 cc) e dell’imprenditore soggetto a registrazione (art 2195 cc).

Qual è la differenza tra queste due figure di imprenditore? La differenza è data dal tipo di attività che questi svolgono e nel 1942, quando viene fuori questa disciplina, l’imprenditore agricolo era definito così: “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse, cioè quelle attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.”

Dunque l’art 2135 cc definisce:

  • L’imprenditore agricolo come un soggetto che svolge attività che sono connotate dalla presenza di un elemento che è il fondo;
  • Le attività di produzione come attività che hanno un rapporto economico-funzionale con il fondo;
  • Le attività di trasformazione o di vendita di questi prodotti come attività “connesse” se svolte nell’esercizio normale dell’agricoltura; il criterio di “connessione” è dato dal fatto che l’attività deve essere svolta dallo stesso soggetto imprenditore che svolge l’attività principale (connessione soggettiva); queste attività poi devono essere svolte nell’esercizio di quello che normalmente fa l’agricoltore (connessione oggettiva).

Queste attività, se non svolte in connessione, sono commerciali, quindi le attività connesse sono eventuali e vengono attratte nell’ambito dell’agrarietà se vengono svolte secondo il criterio di connessione soggettiva e oggettiva e secondo il criterio di normalità. Le attività di cui al 1° comma sono attività di produzione di beni: non ci sono attività di produzione di servizi nella definizione di “imprenditore agricolo”, quindi l’impresa agricola si connota per il fatto di non esercitare un’attività di produzione di servizi (però l’art 2082 cc dice “produzione di beni o servizi”).

L’art 2195 cc descrive e indica le attività che connotano quegli imprenditori che sono soggetti a registrazione: attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto via terra/mare/aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti.

La prima cosa che salta all’occhio è che l’attività diretta alla produzione di beni o di servizi per essere svolta deve avere carattere industriale, quindi la prima cosa che distingue l’attività agricola dall’attività “commerciale” (chiamiamola così impropriamente, perché in realtà il codice non distingue tra fra “agricola” e “commerciale”) è che il carattere della commercialità è dato dall’industrialità.

La caratteristica dell’industrialità manca nell’impresa agricola, così come manca anche la caratteristica dell’intermediazione, infatti l’attività di vendita è un’attività di vendita dei propri prodotti: la connessione oggettiva è data anche da questo; non vengono considerate attività connesse ma ausiliarie alle precedenti e non c’è alcuna identità tra ausiliarietà (cioè la funzione che l’attività ausiliaria svolge in termini di agevolazione dell’attività principale) e connessione (cioè un’attività ultronea che si aggancia all’attività principale la quale ha il carattere della commercialità, ma siccome è svolta in connessione soggettiva e oggettiva con l’attività primaria viene attratta dall’orbita dell’agrarietà).

Distinzione tra imprese agricole e commerciali nel codice civile

Quindi nel codice civile del ‘42 abbiamo le imprese soggette a registrazione (dette anche imprese commerciali) e quelle agricole; secondo quanto previsto dall’art 2136, le norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese non si applicano all’imprenditore agricolo salvo quando disposto dall’art 2200 in tema di società; la forma è societaria ma ovviamente questa norma non si applica e sarà necessaria la registrazione nel registro delle imprese.

Ciò che ci interessa è che nel codice civile del ’42 la distinzione tra impresa agricola e commerciale passa dalla registrazione degli atti dell’impresa e dall’obbligo di registrazione degli atti dell’impresa, non c’è obbligo di tenuta delle scritture contabili da parte dell’impresa agricola. L’impresa agricola è esonerata da questa descrizione e dal fallimento: l’impresa agricola non fallisce; c’è uno statuto speciale dell’imprenditore agricolo giustificato dal fatto che è molto intimo, intrinseco, il rapporto tra impresa agricola e proprietà.

Per giustificare questo diverso statuto, si potrebbe dire che l’impresa agricola non ha tutto questo accesso al credito, che può anche non essere soggetta a registrazione perché svolge un’attività visibile, che si svolge sul territorio, e non occorre che fallisca perché i creditori sono tutelati dalla presenza del fondo. Quindi precedentemente vi era l’idea di un imprenditore agricolo-proprietario: questa concezione si rivela anche in alcune norme presenti nella proprietà fondiaria secondo cui il proprietario non può abbandonare il fondo ma lo deve mettere in produzione pena l’espropriazione e che la proprietà agricola deve essere pari ad almeno una minima unità colturale.

Dunque si considera il proprietario del fondo rustico anche come produttore-imprenditore e non c’è autonomia dell’imprenditore agricolo dalla proprietà terriera. Questo chiaramente giustifica questo trattamento di favore che riceve l’imprenditore agricolo già nel sistema del codice ma che continua a ricevere in altri ambiti; si potrebbe dire che si tratta di una scelta legislativa complessiva sistematica ma che appartiene ad un sistema che riguarda un comparto produttivo del mercato, una tutela ad ampio raggio che riguarda gli imprenditori che svolgono delle attività che stanno dentro ad un comparto di mercato e hanno come base produttiva il fondo rustico (siamo fermi al ’42).

Il codice del ’42 come sappiamo è un codice che viene fuori da una elaborazione discussa da parte degli studiosi del tempo che mirava ad una unificazione del codice civile e del codice del commercio (che disciplinava gli atti di commercio). Si passa da una concezione atomistica dell’atto di commercio e della sua disciplina, ad una concezione diversa di attività, dalla disciplina dell’atto alla disciplina dell’attività di impresa; dunque la nozione di imprenditore è dinamica non più statica come quella insita nel codice di commercio e nel vecchio codice civile: si comincia a pensare all’impresa come un luogo dove si svolgono “attività”, che devono essere disciplinate.

Questo vale per tutte le imprese, anche per quella agricola, vista in una logica dinamica, che si incarna nella programmazione della attività di impresa (di programmazione ne parlano l’art 41 cost e le politiche europee): il produttore agricolo diventa l’interlocutore preferito da parte dell’UE per portare avanti la programmazione economica su scala europea. Non è più l’imprenditore-proprietario il punto di riferimento della programmazione ma il produttore.

Contratti associativi e separazione tra proprietà e impresa

Già nel codice civile l’idea che l’impresa agricola possa essere condivisa dal proprietario e da un altro soggetto emerge nella causa dei c.d. contratti associativi: sono contratti agrari di cui sono parti il proprietario dei mezzi di produzione del fondo ed un terzo che condivide con il proprietario la direzione dell’impresa. Dunque già nel codice civile c’è questa relazione stretta tra proprietà e impresa; sussiste l’idea che l’impresa agricola possa essere oggetto della causa di un contratto nella forma della condirezione dell’impresa dei contratti associativi. Proprio l’evoluzione della disciplina dei contratti agrari porterà all’indipendenza dell’impresa dalla proprietà del fondo e dei mezzi di produzione.

L’evoluzione della disciplina in materia di contratti agrari passa da una consapevolezza: abbiamo detto che la causa dei contratti agrari era la condirezione (il proprietario metteva a disposizione il fondo e i mezzi e il mezzadro cooperava: riparto dei benefici), ma nella realtà la causa di questi contratti si era andata snaturando: il proprietario del fondo percepiva reddito lucrando su una attività svolta quasi esclusivamente dal mezzadro; avendo la consapevolezza che in concreto la causa di tali contratti si è snaturata, il legislatore assume nei loro confronti un atteggiamento negativo e inizia nel ‘64 a vietarne la stipulazione, condizionando la scelta del proprietario, che non voleva gestire da solo l’attività imprenditoriale sul proprio fondo, verso altri schemi contrattuali come lo scambio.

Con la legge 11/1971, oltre al divieto di stipula dei contratti associativi, si stabilisce che lo schema causale che deve essere adoperato nei rapporti proprietà terriera-impresa agricola deve essere lo schema dell’affitto, fino ad arrivare alla legge 203/1982, che oltre a consolidare questa posizione, contiene due meccanismi fondamentali:

  • Meccanismo di riconduzione (art 27 della legge): prevede che tutti i contratti, stipulati dopo l’entrata in vigore della legge, che hanno ad oggetto lo scambio o il conferimento di fondi rustici, saranno ricondotti allo schema dell’affitto; lo schema dell’affitto diventa l’unico schema causale applicabile ai rapporti;
  • Meccanismo di conversione: prevede che sia il concedente che il concessionario di contratti associativi in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, possano richiedere la conversione dei contratti associativi in contratti d’affitto.

Questa legge quindi impone una netta separazione fra proprietà e impresa agricola, la quale diventa indipendente: non c’è più la condirezione. Ciò è evidente tra l’altro anche nelle norme in tema di durata del contratto d’affitto (il quale ha durata di 15 anni) e in tema di miglioramenti (l’affittuario può apportare miglioramenti al fondo anche se il proprietario non è d’accordo, perché può farsi dare l’autorizzazione dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura): il controllo del proprietario rimane solo e soltanto con riguardo alla destinazione agricola del fondo; i miglioramenti non possono andare oltre questo limite in quanto sono consentiti se funzionali allo svolgimento dell’impresa agricola.

Modernizzazione e registrazione dell'impresa agricola

Cosa significa tutto ciò? L’attività di impresa agricola viene svolta su fondo altrui e si indeboliscono le basi su cui viaggiava lo statuto speciale dell’impresa agricola, concepito dal legislatore del ’42.

  • Siamo di fronte ad una impresa senza fondo con cui garantire i propri creditori;
  • L’imprenditorialità agricola diventa moderna: si utilizzano gli stessi strumenti usati dagli imprenditori commerciali quali nuove tecnologie e nuove tecniche agrarie;
  • Si riducono i rischi dell’impresa agricola, come il rischio atmosferico;
  • Si riducono le distanze tra attività soggette a registrazione e attività agricole, le quali diventano quasi industrializzate (carattere che segnalava la differenza tra impresa agricola e commerciale).

Allora perché mantenere ancora una distinzione fra le due? Il legislatore nel 2001 con il decreto legislativo 228, oltre a modificare, con l’art 1, il testo originario dell’art 2135 cc, con l’art 2 stabilisce che la registrazione delle imprese agricole spiega gli effetti previsti dall’art 2193 cc.

Oggi e già dal 2001, diciamo che non esiste più una distinzione tra imprese agricole e imprese soggette a registrazione, perché anche le imprese agricole sono soggette a registrazione, anche se prima l’obbligo di registrazione era solo a fini di pubblicità-notizia, poi ai fini degli albi speciali, ma comunque l’obbligo non era quello previsto dall’art 2193 cc; dal 2001 questa registrazione, anche se prevista in albi speciali, spiega l’efficacia dichiarativa di cui all’art 2193 cc.

Dunque possiamo dire che con l’art 2 del decreto lgs 228/2001 si è svuotato di significato l’art 2136 cc che continua a ribadire (in quanto non è stato abrogato) che le norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese non si applicano all’imprenditore agricolo. Però nel momento in cui c’è un obbligo di registrazione, seppur in registri speciali, ma che ha la stessa efficacia prevista per le imprese che svolgono attività previste dall’art 2195 cc, non esiste più una differenza perché anche le imprese agricole sono soggette a registrazione.

Questo comporta che la prevista non obbligatorietà alla tenuta delle scritture contabili cade e come normativa di contorno ci sta anche la disciplina di finanziamento che obbliga il beneficiario dei finanziamenti a dare riscontri in termini di contabilità: l’obbligo di tenere scritture contabili arriva per vie traverse dal fatto che l’imprenditore che oggi accede ai finanziamenti deve giustificare necessariamente al finanziatore in che modo utilizza questi finanziamenti e dargli conto e ragione; il legislatore del ’42 diceva anche che l’impresa agricola non aveva tutto questo grande accesso al credito mentre oggi, per effetto di queste politiche di agevolazione, è costretta ad accedere al credito bancario perché se vuole accedere ai finanziamenti deve prima realizzare il progetto e poi, per stadi di avanzamento, riceverà il contributo (che è del 50 o 60%) da parte del finanziatore, quindi deve accedere al credito per realizzare le opere, e solo successivamente vedrà rientrare i capitali impiegati per via dell’erogazione dei contributi, quindi ha accesso al sistema creditizio come tutti gli imprenditori.

Conclusione: distinzione tra impresa agricola e commerciale

Però il codice civile continua a mantenere la differenza tra le due imprese, così come tutto il sistema ordinamentale di contorno, come il diritto tributario, il diritto del lavoro e il diritto fallimentare, perché anche se nel codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza per la prima volta si parla di sovraindebitamento dell’imprenditore agricolo, il sovraindebitamento non è...

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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefania99pipitone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agrario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Pisciotta Giuseppina.
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