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CONTRATTO DI MEZZADRIA

La mezzadria è il contratto con il quale una parte detta concedente e l'altra parte detta mezzadro si associano con l'obbiettivo di coltivare un podere (oggetto del contratto di mezzadria) e anche per la gestione delle scorte (insieme di cose mobili destinate in modo durevole al servizio del fondo rustico.)

Le scorte possono essere:

  • scorte vive = animali da lavoro e da latte;
  • le scorte morte = macchinari, attrezzi.

La mezzadria è il contratto in cui al proprietario spettavano metà dei frutti e l'altra metà al mezzadro.

Nel contratto di mezzadria la direzione dell'impresa associata spetta al concedente, mentre al mezzadro spettava la co-direzione insieme al concedente.

Dal 1964 viene a essere qualificato questo rapporto in modo da riconoscere comunque la direzione al concedente, al proprietario del podere, ma visto che poi il mezzadro fa quasi tutto, a questo punto il legislatore introduce questa ipotesi e questa.

qualificazione della co-direzione del mezzadro. La stipulazione del contratto di mezzadria è stata vietata dal legislatore nel 1964, poi è stato ripreso e vietato totalmente dalla legge n 203/1982 quindi ne parliamo solo al passato. All'interno di questa evoluzione dobbiamo fare altre precisazioni: contratti di mezzadria, conclusi dopo l'entrata in vigore di questo divieto, venivano considerati nulli dal '64, poi questa nullità nell'ambito della legge 203/1982 si era trasformata in una riconduzione tempestiva alle norme dell'affitto di fondi rustici. CONTRATTO DI COLONIA PARZIARIA La colonia parziaria è un contratto mediante il quale il concedente e uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e non di un podere. Differenze con la mezzadria: - nel contratto di colonia parziaria può esserci il lavoro della famiglia come non esserci; - nella colonia parziaria, oggetto è la sola coltivazione del fondo.modo da dividere gli utili;- divisione dei prodotti tra concedente e appunto concessionario in una proporzione diversa:mezzadria indica il termine metà perché nell'originaria pattuizione era proprio il 50 e 50, ossia la metà dei prodotti degli utili al concedente e l'altra metà al concessionario;- la non obbligatorietà del conferimento dell'abitazione nella colonia parziaria;- la differenza e la partecipazione al conferimento di scorte da parte del concedente;- la differente divisione degli utili tra le parti che era rimessa molto spesso alle scorte conferite;- non era obbligatoria l'istituzione di una contabilità aziendale nella colonia parziaria e portava a una certa flessibilità rispetto alla mezzadria.---> Colonia parziaria: contratto in cui il concedente e il colono si associavano dando vita ad una gestione del fondo in cui la ripartizione della produzione avveniva in modo quantitativo più favorevole

al colono (almeno il 60%) e il 40% al concedente.

La cooperazione richiamata tra concedente e concessionario nell'affitto valeva anche nel caso dimezzadria e colonìa parziaria con delle differenze che però riguardavano le spese, in quanto relativamente a quest'ultime, sul concedente gravavano le spese di manutenzione e conservazione del fondo e sul colono le spese relative alla prestazione lavorativa e le spese di piccola manutenzione in cui vi era una ripartizione percentuale del 50% ciascuno.

La ripartizione percentuale non vi è più invece nell'affitto in quanto si guarda alla regola generale secondo cui le spese straordinarie spettano al concedente e le spese ordinarie al concessionario.

La terra può essere acquisita anche con un contratto di comodato e può venire nella disponibilità di un soggetto con un contratto di anticresi.

In queste due situazioni, la comune intenzione non è quella tipica dei contratti agrari di

scambio.

IL COMODATO

Contratto per il quale il proprietario della terra la consegna ad altri perché se ne serva gratuitamente per un certo tempo (o per un tempo indeterminato cd. Precario) e la restituisca al termine del rapporto. Nel caso in cui non sia stata prevista una durata può essere richiesta la restituzione immediata.

Questo tipo di contratto non è proprio agrario poiché non vi è una organizzazione dell'impresa agricola come avviene invece nell'affitto.

L'ANTICRESI

Un altro contratto che è rimasto in vigore, in realtà sempre meno utilizzato un po' come l'enfiteusi però che è previsto e in cui ci può essere la consegna di un fondo da quello che è il proprietario ad un altro soggetto è il contratto di anticresi.

Non è un contratto agrario vero e proprio quindi siamo al di fuori delle regole che abbiamo detto di conversione ed è disciplinato dal codice civile negli artt. 1960

ss.Articolo 1960 cc: "L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale" In questo contratto non c'è una deroga al divieto di patto commissorio in quanto la proprietà rimane in capo al debitore. Il divieto di patto commissorio è quel divieto che impedisce al debitore per adempiere al suo debito, a trasferire la proprietà del bene. È nullo il patto commissorio anche qualora sia posteriore alla conclusione del contratto. Qui, invece, non c'è una deroga al divieto di patto commissorio proprio perché la proprietà rimane in capo al debitore. Il creditore anticretico dovrà restituire il fondo al legittimo proprietario una volta che il debito sarà adempiuto. La particolarità dell'anticresi

è che, avendo il fondo produttivo, potrà godere dei frutti,che il creditore ha diritto a percepire verranno imputati agli interessi o in ultima analisi al capitale.Quindi, la percezione di questi frutti, contribuirà per l'adempimento del debito.

Obblighi creditore anticretico, ex. art. 1961 del cc. : su di esso graveranno le spese in quanto,essendo un terreno che egli ha ricevuto in anticresi, ne ha il godimento ma i tributi dovuti allaproduttività del fondo dovranno essere pagati da lui. Qualora volesse evitare questo pagamento deitributi dovrà restituire il fondo. Fino a quando il fondo rimarrà nella sua disponibilità sarà tenuto alpagamento dei tributi.

Durata anticresi: fino a quando il creditore sia stato interamente soddisfatto, ma non può avere unadurata superiore ai 10 anni. Potrebbe anche essere dalle parti stipulato un termine diverso, maggiorema in questo caso la clausola di durata non si considera operativa.

ed il termine va ridotto a 10 anni.

CONTRATTO DI SOCCIDAL’articolo 2170 cc definisce la soccida:“Nella soccida, il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di unacerta quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse [2135], al fine di ripartirel'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano”.

È una figura particolare quella della soccida che si inquadra tra i contratti associativi costitutivi diimpresa: riguarda l’impresa agraria ma l’attività principale non è la coltivazione del fondo, non è laselvicoltura ma è l’allevamento di animali.

Le parti del contratto sono:

  • il soccidante = soggetto tenuto al conferimento del bestiame;
  • il soccidario = colui che con la propria prestazione effettua una collaborazione per la gestione diquesto bestiame.

Il codice civile fissa la durata minima della soccida in 3 anni, salva

Per la soccida vale la regola della rinnovazione tacita, se non vi è stata la disdetta da parte di un interessato. Tra soccidante e soccidario vi è obbligo di cooperazione nella gestione dell'attività. Il soccidante attribuisce al soccidario il potere/dovere di curare il bestiame ma dal canto suo mantiene il potere di direzione dell'impresa.

Vi sono tre tipi di soccida:

  1. soccida semplice: il bestiame viene interamente conferito dal soccidante, che conserva la titolarità del bestiame per tutta la durata della soccida e se vi è perimento (es. peste suina) il rischio di perimento incombe sul soccidante;
  2. soccida parziaria: il bestiame viene conferito da entrambi, quindi titolarità del bestiame a entrambi in virtù della quantità conferita;
  3. soccida con conferimento di pascolo: soccidante conferisce il pascolo e il soccidario conferisce il bestiame e la prestazione lavorativa.

Nel caso della diversa pattuizione.

soccida con conferimento di pascolo e della soccida parziaria l'art.25 della legge203/1982 ha stabilito la convertibilità in affitto di questi contratti quando l'apporto del bestiame daparte del soccidante sia inferiore al 20% del valore dell'intero bestiame conferito.

La soccida si sciogliere per:

  • disdetta;
  • per inadempimento;
  • impossibilità di prosecuzione del rapporto come nel caso della morte del soccidario: in questo caso gli eredi non possono subentrare -> non è un divieto assoluto.

Il bestiame potrebbe anche essere concesso in usufrutto: la nuda proprietà viene ad essere la parte di chi ha consegnato il bestiame ed il diritto reale di godimento consiste nel poter allevare e utilizzare i frutti del bestiame.

L'usufrutto ha una durata ma non può eccedere la vita dell'usufruttuario e se ci fosse un perimento spetterebbe all'usufruttuario sopperire ad eventuali mancanze e restituire dal momento in cui si dovesse

estinguere l'usufrutto. Quindi è un'altra modalità per cui può essere esercitato l'allevamento, ma con questa distinzione tra chi è titolare e chi ha, invece, la concessione.

21) IL CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO IN AGRICOLTURA

Rifacendoci alla definizione di imprenditore agricolo, così come formulata dall'art. 2135 c.c., possiamo ricordare che (ai sensi di questo articolo), "è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse alle cosiddette attività principali".

Dunque, l'attività dell'impresa agricola può essere esercitata non soltanto sotto il profilo individuale, ma in modo collettivo. Lo scopo in tutti i casi è di immettere la produzione nel mercato.

Altri soggetti cui si applica la disciplina dell'impresa agricola sono i cosiddetti giovani agricoltori, favoriti sia

no a garantire la tutela dei diritti dei cittadini, come ad esempio la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e la Costituzione italiana. In ambito europeo, il diritto viene principalmente regolato dai trattati dell'Unione Europea, che stabiliscono le basi giuridiche e le competenze dell'Unione. Tra i principali trattati vi sono il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e il Trattato sull'Unione Europea (TUE). Questi trattati stabiliscono i principi fondamentali dell'Unione, come la libertà di circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, la non discriminazione, la tutela dell'ambiente e dei consumatori, e molto altro. A livello nazionale, ogni Stato membro dell'Unione Europea ha la propria legislazione nazionale che si integra con il diritto europeo. Ad esempio, in Italia, la Costituzione italiana è la legge fondamentale che garantisce i diritti e le libertà dei cittadini. Inoltre, il Parlamento italiano approva leggi che implementano le direttive europee e regolamentano specifici settori. Le norme regionali, invece, sono leggi emanate dalle regioni italiane che regolamentano materie di competenza regionale, come l'organizzazione del territorio, l'istruzione, la sanità, l'ambiente, il turismo, e così via. Queste norme devono essere conformi alla Costituzione italiana e al diritto europeo. In conclusione, il diritto europeo e quello nazionale si integrano e si influenzano reciprocamente per garantire la tutela dei diritti dei cittadini. Le norme regionali, invece, contribuiscono a regolamentare specifiche materie di competenza regionale.
Dettagli
A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher raf.iannozzi1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agrario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Spoto Giuseppe.