1) Le fonti del diritto agrario. Il principio di sussidiarietà e la materia dell'agricoltura nel
rapporto fonti del diritto europeo/fonti nazionali e nel rapporto fonti statale/fonti regionali.
LE FONTI DEL DIRITTO AGRARIO
Il diritto agrario è definito come quel complesso di regole e di norme tanto di diritto privato, quanto
di diritto pubblico che hanno per oggetto la materia dell’agricoltura.
Per quanto riguarda le fonti del diritto privato bisogna tenere conto che queste fonti hanno ad
oggetto la disciplina della proprietà, del lavoro e dell’impresa. Tre parole chiave proprie del
diritto agrario.
[Ripercorrendo la gerarchia delle fonti abbiamo:
1-la Costituzione e le leggi costituzionali al primo posto (anche nell’ambito del diritto agrario)
2- e poi abbiamo le leggi, i regolamenti
3- e gli usi.
4-Ma le fonti interne non bastano, ci sono anche le fonti dell’UE. In particolar modo, quando
parliamo di diritto agrario, tali fonti occupano una posizione prioritaria. La politica agricola
comune è l’insieme di regole di cui si occupa l’UE.]
Nel nostro ordinamento la fonte primaria è la costituzione qui ritroviamo le fonti del diritto agrario.
Il nucleo delle norme riguardati il diritto agrario lo troviamo nella PARTE I TITOLO III della
costituzione, cioè la parte che riguarda i cosiddetti rapporti economici.
Dagli Artt. 35-47.
– Per quanto riguarda le garanzie costituzioni del lavoro ricordiamo l’Art. 36 della
costituzione: il nostro ordinamento riconosce la dignità del lavoro, il diritto di ciascun
lavoratore a ricevere una retribuzione che sia equa e proporzionata alla quantità e alla qualità
del lavoro che ha svolto.
– Altre due norme importanti sono l’Art 41 e 42 della costituzione: tutelano l’iniziativa
economia.
L’Art. 41 c.c. dice che "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
L'Art. 42 c.c. dice che "la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale (della società) e di renderla accessibile a tutti.”
Questa funzione sociale è ben rappresentata dalla terra che è destinata a produrre.
È molto importante fissare l’attenzione su un aspetto: la tutela dell’iniziativa economica privata e
pubblica sancita dall’art 41 è estesa anche all’attività agraria. Quindi dobbiamo prendere queste due
norme come riferimento non soltanto all’iniziativa economica industriale, ma anche per quanto
riguarda l’iniziativa economica agricola.
Altra norma fondamentale nell’ambito della materia di cui ci occupiamo è:
– L'Art. 45 c.c. che dice che "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.”
L’idea stessa di cooperazione nasce nel mondo agricolo. I consorzi nascono nel mondo
agricolo. Sono dei concetti prettamente di questa materia. Cooperare significa lavorare
insieme, mettere insieme delle risorse per dividere insieme gli utili. Le cooperative sono
caratterizzate dallo scopo mutualistico. Lo scopo mutualistico è la possibilità di assicurare a
tutti i componenti della cooperativa, a tutti i soci dei beni a condizioni migliori rispetto a
quelli del mercato. Le cooperative nascono proprio per questo. L’art 45, comma primo
evidenzia proprio l’importanza della cooperazione a carattere di mutualità senza la
speculazione privata.
Queste norme possono essere richiamate come: norme importanti in materia di diritto agrario e
sono norme costituzionali.
In tema di proprietà nell’ambito del diritto agrario possiamo ricordare.
– L'Art. 838 c.c. che punisce il comportamento del proprietario assenteista e cioè di colui che
essendo proprietario del bene produttivo non fa in modo che questo bene produca ma
abbandona la cura dei beni che interessano la produzione nazionale.
Un’altra norma che pone dei limiti alla proprietà è:
– L' Art. 844 c.c. che riguarda il divieto di immissioni. Il proprietario di un fondo ha diritto a
che dal fondo del vicino non arrivino tutte quelle immissioni che possono impedirgli di
godere del proprio diritto di proprietà. Quando queste immissioni superano la normale
tollerabilità allora è possibile ottenere una tutela da parte dell'autorità giudiziaria.
Sempre nell’ambito del codice civile abbiamo un contratto molto importante ossia il contratto di
enfiteusi disciplinato dall'Art. 958 s.s. c.c.
Nel codice civile ci sono anche tutte le norme che riguardano l’usufrutto, le servitù, il possesso e
l'usucapione.
Oltre la proprietà un’altra parola chiave è data dall’impresa.
Tutte le norme relative all’impresa agricola sono contenute negli Artt. 2135 e s.s. cc.
Un’altra norma importante è l’Art 230 bis che riguarda l'impresa familiare.
Oppure tutte le norme che riguardano l’azienda come prevista dall'Art 2555 c.c.
DIFFERENZA TRA IMPRESA E AZIENDA
L’azienda è quel complesso di beni destinati all’esercizio di un’attività di impresa (beni destinati
all’esercizio dell’attività agricola.)
Nel codice civile abbiamo tutta una serie di contratti che sono chiamati contratti agrari però tutta
questa elencazione di contratti ha subito nel tempo un restringimento perché è intervenuta la
LEGGE N. 203 DEL 1982 (LEGGE IMPORTANTE CHE DOBBIAMO RICORDARE SEMPRE)
che ha vietato per il futuro la stipula di nuovi contratti appartenenti alle categorie agrarie
prevedendo la conversione in affitto di tutti i contratti di mezzadria, colonia parziaria ecc.
L’elencazione dei contratti agrari sono stati ricondotti al contratto di affitto (contratto agrario per
antonomasia).
Tutte queste discipline che noi studiamo sono state ricondotte proprio al contratto di affitto. =
Quindi quando parliamo di contratti agrari parliamo in realtà del contratto di affitto tout court.
Non esistono solo queste norme del codice civile. Esiste un’ampia quantità di leggi speciali.
Quando parleremo dell’agriturismo dobbiamo sapere che c’è una legge quadro del 1985 n.730 che
è una legge speciale dell’ordinamento e poi c’è una competenza delle regioni per quanto riguarda
l’agriturismo.
Nel tempo sono stati varate una serie di disposizioni legislative come la legge sull’agricoltura, la
legge sulla coltura.
Poi ci sono i decreti legislativi del 2001 in materia di pesca, di foreste. Ci sono una serie di decreti
legislativi in materia di semplificazione amministrativa in agricoltura.
IL PRINICIPIO DI SUSSIDIARIETA' E LA MATERIA DELL'AGRICOLTURA NEL
RAPPORTO DELLE FONTI STATALE/ FONTI REGIONALI.
Per quanto siano tante e numerose è bene precisare che nello studio del diritto agrario noi dobbiamo
ricordare un aspetto importante.= Questo aspetto è legato dal titolo V della Costituzione.
Il titolo V della Costituzione è stato modificato con la riforma del 2001 che ha introdotto una sorta
di federalismo nel nostro ordinamento e ha comportato la devoluzione dei poteri in materia
agricola alla competenza delle regioni. Quindi possiamo dire che per la nostra Costituzione, con
riferimento alla materia agricoltura, la competenza è delle regioni.
Tutto ciò può essere letto sotto una locuzione che è quella del principio di sussidiarietà.
Quando parliamo di principio di sussidiarietà ne parliamo a due livelli.
C’è un significato che vale per quanto riguarda il diritto interno italiano e c’è un principio di
sussidiarietà a livello europeo. I due concetti non sono la stessa cosa, sono nozioni diverse ed è bene
tenerli distinti in quanto c’è un diverso livello di contenuto.
Principio di sussidiarietà a livello di fonti interne.
L’art 117 della Costituzione ha rivoluzionato i rapporti tra Stato e regioni e si è ispirato proprio al
principio di sussidiarietà perché ha indicato le competenze che sono devolute specificatamente allo
Stato lasciando tutte quelle altre competenze che non sono menzionate alle regioni.
L’agricoltura ad esempio non è nell’elenco specifico delle materie di competenza dello Stato e
quindi è di competenza regionale.
L'Art.117 della Costituzione, elenca:
-2° comma: le materie di competenza esclusiva dello Stato. (ambiente)
-3° comma: stabilisce quelle che sono le materie di legislazione concorrente cioè quella
legislazione che è riconosciuta in maniera concorrente tanto allo Stato, quanto alle regioni.(tutela
della salute, alimentazione, governo del territorio, valorizzazione dei beni ambientali)
Una sentenza molto importante della Corte Costituzionale è stata la sentenza del 2005 n.219
perché ha indicato il principio di diritto che occorre seguire quando si verifica una concorrenza di
competenze.
Quando c’è la concorrenza di competenze la Corte Costituzionale ha individuato che se vi è questo
problema regione e Stato devono attenersi al principio di leale collaborazione.
Per leale collaborazione si intende che la legge statale ha il compito di introdurre una serie di
strumenti a salvaguardia delle competenze delle regioni.
Tuttavia lo Stato, se da un lato è tenuto a rispettare la competenza specifica delle regioni in materia
agricola, dall’altro lato dobbiamo anche dire che si trova soggetto ad una serie di impegni a livello
internazionale e a livello soprattutto europeo.
Sappiamo che siamo un Paese membro dell’UE ed essendo parte integrante dell’UE se ci sono dei
regolamenti devono essere immediatamente eseguiti e se ci sono delle direttive devono essere
recepite.
Come avviene di solito il recepimento delle direttive nel nostro Paese?
-Regolamento: è immediatamente efficacie, può essere direttamente applicato;
-Le direttive: per essere applicate nell’ambito dei singoli Stati devono essere recepite, a meno che
non siano self-executing. Le direttive self-executing sono quelle che contengono delle norme
relative ai Trattati, si tratta di attuare una norma di diritto originario; sono proprio definite dallo
stesso legislatore europeo e sono immediatamente efficaci, non c’è bisogno del recepimento.
In tutte le altre ipotesi, la direttiva per essere applicata in uno Stato membro, deve essere
obbligatoriamente recepita.
La legge La Loggia, legge 2003 n.131. È una legge costituzionale che bilancia le storture
commesse con una applicazione esasperata del titolo V della nostra Costituzione. Questa legge
riconosce il potere sostitutivo dello Stato in alcune ipotesi, perfino di concorrenza esclusiva delle
regioni. Questa legge dice che: è ammessa una specifica procedura per l’esercizio sostitutivo dello
Stato in modo da evitare che possa essere chiamato a rispondere davanti alla Corte di Giustizia
dell’inadempimento di un impegno che avrebbe dovuto fare per il semplice fatto che la materia non
è di sua competenza. In questo caso è possibile esercitare un potere sostitutivo cioè il governo può
sostituirsi agli organi delle regioni, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di:
norme e trattati internazionali, grave pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica.
La legge La Loggia appella la tutela dell’unità giuridica e dell’unità economica e questo criterio
può essere richiamato proprio se c’è da legittimare un potere sostitutivo.
-4° comma: sono indicate le materie non riservate espressamente allo Stato e quindi di competenza
delle regioni. ( l’agricoltura).
Una stessa disciplina, però può riguardare l’agricoltura e allo stesso tempo l’ambiente e quindi è
necessario trovare un bilanciamento.
Se c’è una materia concorrente come si fa a declinare la sussidiarietà?
Il nostro ordinamento ha approntato il seguente meccanismo: la normativa quadro è statale,
quella di dettaglio è invece regionale.
L’esempio classico è la legge sull’agriturismo. L’agriturismo ha una legge quadro nazionale.
Quindi quando parliamo di principio di sussidiarietà per le fonti interne facciamo riferimento
a questo profilo: quadro e di dettaglio.
Il principio di sussidiarietà delle fonti del diritto interno comporta che se c’è una competenza
concorrente Stato-Regioni, la legislazione quadro, le norme quadro generali, saranno rimesse allo
Stato, la normativa di dettaglio è invece rimessa alle Regioni.
Nell’esempio dell’agriturismo noi abbiamo una legge quadro per l’agriturismo che è di carattere
nazionale e poi le singole Regioni hanno delle disposizioni regionali che disciplinano la materia
dell’agriturismo.
-5° comma: la competenza per l’attuazione degli atti comunitari spetta alle Regioni nelle materie in
cui hanno competenza.
All’ultimo posto della gerarchia delle fonti dobbiamo menzionare la cosiddetta consuetudine.
La consuetudine o i cosiddetti usi consiste in un comportamento ripetuto nel tempo accompagnato
dalla convinzione che tale comportamento sia giuridicamente dovuto.
Nell’ambito agricolo le consuetudini sono molto importanti. Però per essere fonti del diritto, quindi
per essere una regola da applicare in concreto, non basta semplicemente la presenza di un elemento
oggettivo e soggettivo (il comportamento ripetuto nel tempo accompagnato dalla convinzione che
tale comportamento sia giuridicamente dovuto), ma nel rapporto con le altre fonti dobbiamo chiarire
alcune cose.
La consuetudine si applica o quando non esiste una legge o un regolamento che disciplina la
materia, ovvero quando è la stessa legge, lo stesso regolamento che richiama agli usi.
Ad esempio, nel codice civile, a proposito di materie di tipo agraristico, abbiamo un richiamo agli
usi in alcune norme, in alcuni articoli:
ART. 2187 cc: in tema di contratti associativi;
ART. 1496 cc: per la vendita di animali;
ART. 2138 cc: rinvia agli usi per la configurazione dei poteri del fattore di campagna;
ART. 2139 cc: che rinvia agli usi per la disciplina dello scambio di manodopera tra
imprenditori agricoli.
Le raccolte di usi sono tenute dalle Camere di Commercio.
In questa descrizione delle fonti del diritto agrarioci siamo limitati alle fonti di carattere interno.
Dobbiamo chiarire che soprattutto nel caso della materia dell’agricoltura, non abbiamo soltanto
le fonti interne, ma occupa un posto prioritario il diritto comunitario.
Il diritto comunitario, o meglio il diritto dell’UE, si articola in:
Fonti di diritto originario:
Fonti di diritto derivato:
Nella manualistica più recente viene anche individuato un terzo livello che è il cosiddetto le
fonti del terzo tipo: si tratta di regolamenti della Commissione Europea per l’attuazione
degli atti del Consiglio.
Quello che però tradizionalmente è più importante è proprio al distinzione tra:
Diritto originario: è dato dall’insieme delle norme che riguardano i Trattati istitutivi e
gli atti successivi a questi. (Quindi rientrano nel cosiddetto diritto originario il TUE, l’Atto
Unico Europeo, il Trattato di Amsterdam, il Trattato di Nizza, il Trattato di Lisbona.
Oltre a questi atti formano anche il diritto originario i principi generali enucleai dalla Corte
di Giustizia dell’UE).
Per esempio in materia di commercio di alimenti, vale il principio del mutuo
riconoscimento. Dove troviamo questo principio? E’ un principio che è stato elaborato dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia. Caso Cassis: il caso riguardava il commercio di un
liquore francese, il Cassis, il quale era stato venduto in Germania, però la legislazione
tedesca non considerava liquore quelle bevande che avessero un tasso alcolico inferiore ad
un determinato tasso. Il Cassis, considerato liquore per la normativa francese, non poteva
essere commercializzato secondo la normativa tedesca con la denominazione commerciale,
merceologica di liquore. Nasce un contenzioso tra Francia e Germania su questo problema.
La Corte di Giustizia dà ragione ai francesi e enuncia il principio di mutuo
riconoscimento: essa afferma che se in uno Stato c’è una merce che viene denominata
in un determinato modo e per quella legge nazionale si seguono quelle regole, per
mutuo riconoscimento, quelle stesse regole nazionali dovranno essere applicate anche
agli altri Stati Europei.
Quindi per la Francia il Cassis può essere considerato liquore, varrà anche per la Germania.
Diritto derivato: rientrano tutte le norme giuridiche emanate dalle istituzioni
dell’Unione, per realizzare quegli obiettivi posti in essere dai Trattati. Quindi derivati in
questo senso.
Quando parliamo di fonti del diritto derivato dovremmo distinguere meglio tra:
Atti atipici: atti di autorizzazione e concessione, una serie di atti interni come
proposte, richieste, dichiarazioni, le varie prassi;
Atti tipici: (ai fini del nostro discorso ci interessa più comprendere questi) cioè i
regolamenti, le direttive, le decisioni e i pareri.
(Vi ricordo che esiste una distinzione tra regolamento e direttiva)
Nell’ambito di questo sistema, finora tracciato, non è proprio corretto parlare di gerarchia delle
fonti. Il principio di gerarchia è un principio che vale per le fonti interne: Costituzione, legge,
regolamento.
Per quanto riguarda le fonti de
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