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DIRITTI E CULTURA
Fra i documenti che prevedono i diritti culturali vediamo:
Il diritto all’educazione, diritto a parteciperete alla vita culturale, la libertà dell’arte e della scienza e
diritto all’istruzione e alla libertà d’insegnamento.
Per quanto riguarda la libertà d’insegnamento, essa consiste nella facoltà di impartire
insegnamenti a chiunque voglia ascoltarli, dando così corpo ad una libertà di espressione.
La libertà in questione assume rilievo di erente se la consideriamo nell’ambito di erogazione di un
servizio.
L’insegnate per considerarsi tale, deve essere riconosciuto a seguito del possesso di taluni
requisiti di idoneità ad insegnare.
Possiamo dire che è un diritto funzionale, perché tende non solo al soddisfacimento personale ma
anche collettivo.
L’insegnamento è libero ma l’oggetto di insegnamento riguarda la scelta del modo in cui
insegnare non il contenuto.
Il diritto all’istruzione invece è previsto dalle famiglie come diritto/dovere di istruire ed educare i
gli, il diritto in esame è un diritto di libertà poiché lo stato lascia alle famiglie la libertà di scelta su
come educare ed istruire i propri gli. Ma nel caso in cui non ne fossero in grado sarà proprio lo
stato ad assumersi tale responsabilità. Questo diritto si proietta nella libertà di istituire istituti
privati per l’istruzione in ogni ordine e grado.
Il diritto a ricevere istruzione è un diritto sociale, dunque un diritto a una prestazione da parte dello
stato. Il diritto all’istruzione si articola in un diritto individuale all’istruzione inferiore gratuita per
almeno otto anni e in un diritto ai capaci meritevoli, anche se privi di mezzi di accedere ai più alti
gradi degli studi. Oltre ad un diritto, l’istruzione inferiore gratuita è inoltre quali cata come un
dovere individuale.
L’iniziativa delle scuole private è del tutto legittima poiché anch’essa una forte sprecone del diritto
e della libertà di espressione, lo stato, però ha negato il nanziamento pubblico alle suole private,
poiché queste ultime sono disposte a bene cio di determinati soggetti, senza distinzioni riguardo
alle sede educativa. Infatti lo stato non le nanzia proprio perché esso stesso ha già previsto un
sistema di educazione pubblica gratuita.
DIRITTI DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
I diritti delle minoranze sono diritti collettivi, i cui titolari sono in primo luogo il gruppo minoritario.
Il concetto di minoranza, infatti individua u gruppo sociale diverso da quello dominante in una
certa società statale. La costituzione a ronta questo argomento nell’articolo 3 il quale garantisce
la pari dignità sociale e l’eguaglianza di fonte alla legge.
(Trentino alto adige, lingua tedesca)
DIRITTI FONDAMENTALI ED INIZIO DELLA VITA
La regolazione giuridica della vita umana costituisce il presupposto materiale di tutti gli altri diritti;
la tutela della vita umana infatti rappresenta un valore centrale di ogni ordinamento giuridico.
Con i, progredire della società e della scienza c’è stata anche la necessità da parte dei diritti di
adeguarsi alle esigenze odierne.
Ade scempio sono stati introdotti nuovi diritti come i diritto alla privacy o all’aborto.
Per quanto riguarda il concepimento del bambino e porre ne alla gravidanze si sono accesi vari
dibattiti.
Però bisogna tenere in considerazione che la costituzione italiana riconosce il feto come un
essere umano, ma non ancora persona; cioè titolare di diritti e di doveri , mantre la madre è già
persona.
La possibilità di abortire è concessa principalmente da due diverse tecniche di regolazione: una
basata sui termini cioè sulla distinzione tra l'interruzione volontaria della gravidanza nei primi 90
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giorni e dopo i primi 90 giorni, l'altra basata sulle cause di giusti cazione per quel che riguarda i
primi 90 giorni l'interruzione volontaria della gravidanza è consentita qualora la donna accusi
circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero
un serio pericolo per la sua salute sica o psichica.
L’interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni è la più pericolosa, e può essere e ettuata
solo qualora si riscontrino problemi alla salute della donna.
Un altro elemento di discussione è la cosiddetta obiezione di coscienza da parte del personale
infermieristico, i quali possono decidere se intervenire o meno a questa operazione, con
l’eccezione a quelli necessari al salvare la vita della paziente.
IL DIRITTO ALLA SALUTE
La nostra costituzione tutela la salute nonno solo come interesse della collettività ma anche come
interesse del singolo individuo.
Secondo la corte costituzionale la salute è un bene primario, che impone piena ed esclusiva
tutela.
Esso, non comporta “un’importanza” maggiore risiedo agli altri diritti fondamentali nella scala
gerarchica, perché essi sono importanti e fondamentali all’interno di uno stato liberale.
Ad esso si collega il diritto all’integrità psico- sica che è una dimensione centrale per la tutela
della salute, che pure non si esaurisce in essa. Questa tutela si estende anche alla tutela
dell’ambiente in cui si vive, essendo una distinzione del diritto in sé.
Oltre al diritto a preservare la propria salute c’è anche il cosiddetto diritto a preservare la propria
salute e anche a recuperarla qualora venga meno.
Il diritto ad essere curato è dunque un diritto sociale: in quanto diritto a ricevere una prestazione
da parte dello stato, tale diritto può essere esercitato nei confronti di strutture pubbliche e private,
qualora queste siano integrate al servizio sanitario nazionale. Occorre però distinguere il diritto ad
essere curato dal diritto di ricevere cure gratuite.
Indiretto alle cure gratuite è previsto solo agli indigenti (chi trova situazione di assoluta miseria).
Dunque la costituzione prevede solo una soglia minima consiste in particolari tipi di cure in cui il
concetto di “indigente” non è rigido ma tende quasi ad allargarsi.
Proprio per questo il legislatore ha previsto l’universalità delle prestazioni e la globalità della
gratuità delle cure. Il principio di gratuità incontra però eccezioni per ragioni di costi, che hanno
indotto il legislatore a prevedere forme di compartecipazione alle spese per le singole prestazioni.
La giurisprudenza ha elaborato la teoria della incondizionalità del diritto alla salute.
Alla concezione della salute come bene da preservare o da recuperare, prevalente nei pro li visti
sinora si è a ancata l’interpretazione di essa come spazio di scelta sul se e come curarsi.
Ha anche precisato che ogni persona ha il diritto di conoscere il proprio stato di salute e di essere
informato sui trattamenti a cui verrà sottoposto.
Il diritto a non curarsi può essere esercitata sia rinunciando in radice a sottoporsi a determinate
cure, sia ri utando la persecuzione di cure inizialmente accettate.
Il diritto a non curarsi inoltre incontra il limite degli interessi della collettività che possono
giusti care i trattamenti sanitari obbligatori (covid, obblighi di vaccinazione)
Diversa è invece il questione sull’imposizione di curarsi e quindi della limitazione del diritto o
ri utare o rinunciare le cure e più in generale i trattamenti sanitari non all’interesse della
collettività, ma nell’interesse del soggetto stesso a cui la salute i tratta.
Si sono aperti molti dibattiti sul diritto di morte.
Questo ambito è retto dall’intreccio di quattro diversi principi: il dovere oggettivo di preservare la
vita umana e di restaurare, la salute della persona (dello stato, delle strutture sanitarie medico), la
necessità di evitare l’accanimento terapeutico (persecuzione di cure senza utilità),
l’autodeterminazione del paziente , le regole oggettive dell’arte medica (protezione della persona
dal dolore).
Qualora pero dovesse esserci la volontà del paziente di interrompere le cure è molto attuale, in
questo caso, la volontà del paziente di interrompere le cure dovrà essere seguita dal personale
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medico. Il principio di precauzione, in questo contesto dovrebbe indurre a preferire
comportamenti che evitino conseguenze de nitive. I medici potranno tentare di persuadere il
paziente, ma qualora il paziente decida di interrompere le cure deve essere rispettato ed eseguita
tale richiesta.
Il problema si pone in modo diverso qualora il paziente non sia in grado di intendere e di volere.
-EUTANASIA
Il ri uto delle cure o della rinuncia ad esse deve essere distinto dalla richiesta di porre ne alla vita
della persona.
L’eutanasia, vale a dire l’interruzione della vita umana da parte di personale medico, può essere
distinta in consensuale e non consensuale e a sua volta classi cata in : eutanasia attiva (la
cosiddetta morte dolce) e l’eutanasia passiva (lasciar morire).
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO AL MOMENTO DELLA SOLA FORMA DI EUTANASIA
AMMISSIBILE E’ L’EUTANASIA CONSENSUALE PASSIVA (da intendersi come conseguenza del
diritto a non curarsi o a rifusare le cure .
-CASO CAPPATO
DIRITTI DELLA FAMIGLIA
Negli articoli 29-30-31 vediamo i principi volti a riconoscere e regolare la famiglia, da cui
discendono importanti diritti fondamentali della persona, all’interno di uno dei legami primari e
cruciali per lo sviluppo della personalità individuale.
La costruzione proclama solennemente che la repubblica riconosce i diritti della famiglia, come
società naturale fondata sul matrimonio, il riconoscimento della famiglia come istituzione,
garantendola quindi nel suo nucleo.
La costituzione ha quindi riconosciuto i seguenti diritti: indiretto a formare una famiglia, il diritto
dei genitori ad istruire ed educare i propri gli, i diritti dei gli ad essere mantenuti, educati ed
istruiti dai genitori. L’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e l’eguaglianza fra gli naturali e
legittimi.
Per quanto riguarda il diritto a sposarsi, esso risulta il fondamento di una famiglia.
Il diritto di sposarsi è un diritto fondamentale in quanto basato sulla costituzione e costituisce una
libertà ed un potere giuridico. In quanto libertà perché esso include la scelta del suo titolare di
contrarre o meno il matrimonio.
Esso non è un diritto assoluto, in quanto può essere esercitato solo nelle forme e nei limiti de niti
nelle leggio che regolano tale istituto.
Il matrimonio deve anche es