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Diritti fondamentali (seconda parte)

Parlare di principi fondamentali all'interno del testo costituzionale significa in sostanza parlare di tutta una serie di enunciati importanti non solo dal punto di vista contenutistico, quindi in relazione a quanto sanciscono, ma anche sotto un’ottica più ampia. I diritti fondamentali sono infatti un forte segnale circa la democraticità di un ordinamento stesso. La presenza nei testi costituzionali di enunciati che sanciscono libertà e diritti fondamentali è sintomo di democraticità dell’ordinamento preso a riferimento. Ecco che quindi diventano parlare di diritti fondamentali in sostanza significa parlare di quelle preposizioni che reggono l’intera struttura democratica del paese e che quindi non possono subire alcuna modifica o restrizione se non con il chiaro intento di sovvertire lo stesso ordinamento democratico, (ne deriva quindi la forte limitazione allo stesso potere statale circa la loro revisione).

Articolo 2

Uno di tale principi viene configurato nella costituzione italiana all’articolo 2. L’articolo stabilisce la titolarità di ogni individuo dei cosiddetti diritti inviolabili. La formulazione di tale articolo risente molto della pregressa esperienza dittatoriale degli anni precedenti alla stesura della costituzione stessa. Si pone nuovamente al centro infatti il singolo individuo in quanto tale, in quanto essere umano. La prospettiva si capovolge completamente. Al centro non vi è più lo stato, ma vi è l’uomo in quanto tale prescindendo da tutte quelle accezioni riguardanti ad esempio la cittadinanza, la razza, l’etnia. L’essere umano preesiste allo stato e non è da considerarsi in funzione di questo ma il rapporto anzi deve presentarsi capovolto. È lo stato a dover agire in funzione dell’uomo per poter garantire tutte quelle tutele, tutti quei diritti di cui è già titolare. Lo stato quindi non concede diritti, ma si limita a riconoscerli (visione giusnaturalista).

Tale prospettiva è fondamentale per capire che è lo stesso stato ad essere limitato nella sua discrezionalità, nel proprio agire infatti dovrà tener conto dei diritti e libertà che l’uomo possiede e da cui non si può prescindere e tanto meno limitare (se non ovviamente in un’ottica di bilanciamento fra principi comunque di notevole portata). Tutto ciò viene trasmigrato nell’articolo 2 che usando espressamente il verbo riconoscere e garantire e ancora consacrando il principio personalista per cui vi è la primazia dell’uomo sull’ordinamento giuridico pone le basi per una visione appunto diversa su cui basare il nuovo ordinamento in aperto contrasto con quanto vissuto negli anni precedenti.

A sua volta l’articolo declina in differenti modi tali principi, sia quindi individualmente (come singolo) sia collettivamente (nelle formazioni sociali). L’articolo in sostanza si preoccupa di garantire lo sviluppo della personalità umana sia nella sua sfera individuale sia in relazione alla comunità. Ciò quindi significa prevedere anche un principio, accanto a quello personalista (quindi circa lo sviluppo dell’essere umano) anche un principio pluralista che si articola proprio in funzione e a garanzia del primo.

L’articolo poi facendo riferimento alla inviolabilità di tali diritti pone un freno significativo all’agire statale poiché non solo tali diritti (per come chiarito dalla stessa corte costituzionale) si pongono come limiti impliciti alla revisione costituzionale, ma implicano una serie di corollari che si presentano come limiti alla discrezionalità dell’agire anche dello stesso individuo, qualora infatti possa comprometterli da sé. I diritti inviolabili sono infatti diritti assoluti, esercitabili cioè nei confronti di tutti, inalienabili, indisponibili e imprescrittibili, ossia rispettivamente non possono essere alienati da parte dello stesso titolare e non vengono se non esercitati nel tempo.

Circa l’articolo 2 si è posto un problema interpretativo riguardo la caratterizzazione dello stesso articolo se a fattispecie aperta o chiusa. Accanto a queste due interpretazioni vi è poi quella mediana per cui si tende a differenziare una tesi estensiva dell’articolo due con la interpretazione estensiva degli altri principi costituzionali. Ciò in sostanza significa che un conto è far rientrare nell’ambito dell’articolo due tutti quei diritti di nuova formazione che vanno riconosciuti e garantiti dall’ordinamento e, d’altro canto si deve tener conto anche della portata estensiva che possono avere gli altri diritti costituzionali, si pensi ad esempio all’articolo 32 della costituzione che stabilisce la tutela del diritto alla salute dal quale potrebbe tramite interpretazione estensiva derivarsi un diritto alla vita che nella nostra costituzione non è espressamente previsto.

In sintesi si può quindi parlare di articolo 2 come una clausola generale interpretativa che appunto permette al giudice di estendere l’ambito interpretativo delle altre norme costituzionali trovando appunto appoggio nella previsione dell’articolo 2. Es: coppie omosessuali. Si giunge così a delineare l’esistenza di nuovi diritti che appunto possono ricevere tutela costituzionale alla luce di una chiave di lettura dell’articolo due che permetta la possibilità di aggiornare li stessi, ma allo stesso tempo senza comprimere altri diritti costituzionali dichiarando infatti che queste nuove prerogative si ricavano essenzialmente dalla lettura estensiva degli altri diritti costituzionali.

Ancora l’articolo fa espresso riferimento non allo stato ma alla repubblica, ciò per garantire che non solo a livello centrale, bensì anche periferico è da garantirsi il rispetto di tali diritti fondamentali, arrivando anche a delineare un compito di implementazione dei diritti anche a carico dei privati. Altro principio fondamentale sancito dall’articolo è quello di solidarietà. L’articolo stabilisce espressamente l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L’obbligo diventa fondamentale qualora si debba giustificare sulla base del principio solidaristico una compressione (legittima) di altri diritti tutelati. Si ricordi inoltre che tale principio non è presente solo a livello dell’articolo 2 ma in sostanza si trova alla base di numerose disposizioni costituzionali (si pensi per esempio all’articolo 3 cost. secondo comma).

Principi fondamentali dell'articolo 2

  • Principio personalistico
  • Principio pluralistico
  • Principio solidaristico
  • Inviolabilità

Articolo 3

L’articolo 3 della costituzione si articola in due accezioni differenti, uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, rispettivamente nel primo e secondo comma. Il principio si articola su due fronti potendo quindi garantire sia un’eguaglianza prettamente giuridico formale, figlia del passato prettamente liberale, sia una declinazione fattuale che possa quindi parificare tutti i cittadini tenendo conto delle esigenze e difficoltà di ognuno di esse (uguaglianza nella diversità), profilo questo molto più vicino forse ad istanze socialiste (che in assemblea costituente hanno apportato una visione che potesse essere il più vicino possibile alla gente e quindi concretizzare in parole semplici le conquiste che si erano nel tempo raggiunte).

Anche il principio di eguaglianza si fonda soprattutto sul principio personalista ed anche principio solidaristico. Ciò in sostanza significa garantire lo sviluppo della persona umana grazie all’efficace intervento dello stato circa tutte le situazioni che possono impedire di fatto il raggiungimento di condizioni egualitarie e quindi di conseguenza farsi che la repubblica unitariamente intesa (pubblico e privato) ponga in essere una serie di atti che possano portare tutti sul medesimo piano. L’articolo quindi pone in evidenza un dovere dei pubblici poteri che si sostanzia poi nella implementazione dei cosiddetti diritti sociali per cui è necessario l’intervento statale, ma ancora una tutela degli interessi della collettività e la partecipazione di tutti all’organizzazione statale.

Il principio in questione enuclea al primo comma una serie di motivazioni, meramente esemplificative quindi suscettibili di essere estese, come successo nella legislazione italiana, a fronte del quale è possibile ravvisare delle discriminazioni. In senso “tecnico” è possibile parlare di discriminazioni dirette e indirette e ancora di discriminazioni multiple e trasversali. Le prime si ravvisano in tutte quelle circostanze tali per cui l’atto, patto il comportamento posto in essere sia intenzionalmente stato posto per ledere un preciso soggetto, gruppo, minoranza. Il secondo tipo è di più difficile definizione ma è possibile ravvisarlo in tutti quei casi l’effetto primario dell’atto, patto, condotta, comportamento posto in essere sia apparentemente totalmente estraneo ad un intento discriminatorio, che però va comunque a prodursi come effetto secondario, ad esempio di un normativa. Per quanto riguarda le discriminazioni multiple e trasversali si definiscono tali tutte quelle discriminazioni dirette o indirette che siano, che presentano non un solo motivo discriminatorio, ma integrano la fattispecie sotto differenti motivi, portando quindi ad un tipo di discriminazione, se possibile, ancor più gravoso per il soggetto (si pensi ad una discriminazione sulla base del sesso, etnia e religione in contemporanea). Va da se che provare che vi sia discriminazione indirette a fronte di ad esempio una normativa che appare neutra rende più gravoso l’onere della prova circa appunto la verifica della presenza di un effettivo intento discriminatorio.

Casi di discriminazione previsti dall'articolo 3

  • Sesso
  • Razza
  • Religione
  • Lingua
  • Opinioni politiche
  • Condizioni personali e sociali

Ovviamente il catalogo nel tempo è andato a comporsi in maniera molto più variegata inserendo quindi fra i motivi che possono addurre una discriminazione anche l’orientamento sessuale, l’etnia. Si pensi comunque al contesto storico in cui è stato redatto il testo stesso della costituzione. A fronte di questo arricchimento è possibile infatti considerare anche tutte le normative sovranazionali e internazionali quali la Carta di Nizza e le diverse carte dei diritti in cui, appunto, vengono inseriti i divieti di discriminazione per ragioni diversificate e sempre più numerose. Si tenga presente che come appunto stabilisce la stessa norma risulta essere fondamentale e centrale il ruolo che il legislatore ordinario detiene in materia.

Soprattutto sotto il profilo delle discriminazioni razziali si ricordi che proprio a fronte della promulga delle leggi razziali si fondò ex lege un “diritto” imperante a discriminare. Va da se quindi che per evitare il ripetersi di situazioni che possano consentire lecitamente di discriminare e quindi il venir meno di una eguaglianza non solo sostanziale ma in primis formale (categorizzando le persone sulla base dei motivi su visti) il legislatore si può porre solamente in un’ottica volta a migliorare le garanzie e tutele e ad ampliarle (tramite ratifica di trattati internazionali, leggi che disciplinano la materia, si pensi al testo unico sull’immigrazione D. LGS 286/1998, che fornisce un esempio di normativa antidiscriminatoria, si deve proprio a questo test infatti la nozione di discriminazione e la distinzione tra diretta e indiretta) o, ancora tramite ad esempio cosiddette azioni positive volte a limitare e contrastare situazioni di discriminazioni di fatto, purché ne sia fatto uso in maniera ponderata.

È importante anche rilevare che l’articolo tre è una disposizione definita come programmatica, volta quindi a perseguire un obiettivo ponendosi come norma quindi precettiva per gli organi dello stato che devono appunto mettersi in moto per cercare di “raggiungere l’obiettivo”. Quindi la norma si pone in sostanza come un programma da perseguire, un fine da raggiungere tramite gli strumenti a disposizione degli organi politici (leggi, decreti, regolamenti) che quindi la possano integrare, ma allo stesso tempo già la costituzione stessa presenta norme che si pongono in forte relazione con l’articolo tre, specificandolo, integrandolo ed esplicandolo sotto i diversi profili.

Si pensi per esempio al profilo riguardante il divieto di discriminazione per opinioni politiche. Non solo si può far riferimento alla disciplina lavoristica dello statuto dei lavorati al suo articolo7/8, ma prima ancora è la stessa costituzione a presentare due norme, rispettivamente articolo 22 e articolo 48 che specificano e integrano il principio di eguaglianza e quindi il divieto di discriminazioni. Il primo riguardante il divieto per lo stato (esplicazione del dovere statale circa la garanzia della uguaglianza) di privare il singolo della capacità giuridica per motivi politici, il secondo circa la limitazione del diritto di voto solo a fronte di specifiche esigenze.

Ancora per quanto riguarda la discriminazione a fronte di particolari condizioni personali e sociali è fatto espresso divieto di porre in essere condotte che in ragione di tale motivo portino ad un trattamento peggiorativo del soggetto in questione, anzi specularmente si deve dar maggior tutela a tali soggetti che a fronte della loro oggettiva situazione di diversità hanno oggettivo bisogno di una tutela differenziata con garanzie talvolta maggiori (si pensi alla disciplina lavoristica circa la specialità di trattamento riservata ai portatori di handicap e prima ancora dall’articolo 38 della costituzione stessa).

Altro profilo è quello legato alla lingua così come alla religione concernente quindi alle materie riguardanti le cosiddette minoranze. Anche qui è la stessa costituzione che ne prevede un’integrazione e specificazione tramite rispettivamente gli articoli 6, 7, 8 cost. per quanto riguarda il profilo linguistico l’articolo sei precisa infatti il dovere di tutela delle minoranze linguistiche (e culturali) presenti sul territorio.

Disposizione che viene ovviamente integrata dalla legislazione statale, quindi un obbligo positivo per lo stato circa l’implementazione di una serie di modalità volte a garantire maggior tutela (si pensi alla possibilità accordata ad alcune minoranze di ricorrere all’insegnamento nella lingua italiana o nella seconda lingua ufficiale, ancora l’utilizzo di quest’ultima nel rapporto con la pubblica amministrazione e quindi il corrispettivo diritto a vedersi garantita tale possibilità). È ancora, però, in materia, più importante, far riferimento alla legislazione regionale in virtù della storica presenza proprio in alcune regioni d’Italia di dette minoranze. La legge (statale) che regola gli strumenti a sostegno delle minoranze è l L 482/1999. Purtroppo però, il limite così di questa legge, come dell’intero assetto normativo riguarda il problema inerente alle nuove minoranze e non a quelle a cui appunto fa riferimento la legge citata delle minoranze storiche. Il problema proprio, soprattutto, in relazione alla tutela accordata a tali minoranze dalla legislazione ordinaria. È rinvenibile infatti una tutela più forte in alcune regioni e più debole in altre, così da risultarne un regime di tutela in toto fortemente diversificato, senza ovviamente dimenticare tutte quelle minoranze che risultano escluse da qualsiasi tipo di tutela.

Sentenza 170/2010

Le premesse argomentative fin qui richiamate consentono alla Corte di sciogliere piuttosto agevolmente i più puntuali dubbi di legittimità relativi alle disposizioni impugnate. Il riconoscimento di taluni poteri del legislatore regionale in questo ambito «certamente non vale ad attribuire a quest’ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria “lingua” regionale o altre proprie “lingue” minoritarie, anche al di là quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la “propria” comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all’ambito territoriale della propria competenza – come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell’art. 6 Cost.: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”». 7.- Sulla base dei principi costituzionali e di diritto internazionale ora descritti, non vi può esser dubbio che la tutela di una minoranza linguistica riconosciuta si realizza pienamente, sotto il profilo dell'uso della lingua materna da parte di ciascun appartenente a tale minoranza, quando si consenta a queste persone, nell'ambito del territorio di insediamento della minoranza cui appartengono, di non essere costrette ad adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche.

Per quanto concerne invece la natura dell’articolo 6 costituzionale la consulta, ha comunque precisato che norma si pone come norma programmatica da doversi integrare quindi, così come per l’articolo tre, da altre disposizione legi

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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