Diritti fondamentali
Tutela dei diritti
La nascita del costituzionalismo moderno è stata accompagnata da una serie di dichiarazioni dei diritti. Il primo organico riconoscimento delle libertà fondamentali avviene con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, con la quale i rappresentanti del popolo francese proclamarono nel 1789 i “diritti naturali, inalienabili e sacri all’uomo”.
L’importanza di questa Dichiarazione è stata rafforzata dall’inserimento nella Costituzione francese del 1789 con la quale la Francia cessa di essere una monarchia assoluta e si trasforma in monarchia costituzionale. Tutt'oggi si conserva attraverso il richiamo nel preambolo dell’attuale costituzione francese (1958).
Questa concezione moderna delle libertà fondamentali, presente nella Dichiarazione, proviene da una concezione giusnaturalistica, la quale rivendicava il valore autonomo dell'individuo nei confronti dell’autorità dello Stato. Fino alla prima metà dell’800 i borghesi, che erano la voce delle prime rivendicazioni sociali, riuscirono a far affermare i primi diritti civili; oltre all’applicazione dei principi del liberalismo classico (separazione poteri, supremazia della legge, preminenza del parlamento).
Prima generazione dei diritti
⇒ diritti intesi come libertà dallo Stato o libertà negative
Diritti civili → libertà fondate sulla rivendicazione per l’individuo di una sfera propria e autonoma in cui potesse essere del tutto libero da interferenze statali: libertà personale, libertà di domicilio, libertà economica, diritto di proprietà, libertà di manifestazione del pensiero e libertà religiosa.
Seconda generazione dei diritti
⇒ diritti intesi come libertà nello Stato o libertà positive
Diritti politici → diritti di partecipazione alla vita dello stato: diritto di voto (prima riservato ad una stretta classe), diritto di associazione in partiti e sindacati. La presenza di questi diritti coincide con l’evoluzione dello Stato liberale in Stato liberaldemocratico; in quanto lo stato non era più considerato monoclasse (borghesi), ma pluriclasse, grazie all’affermarsi del ruolo politico e sociale del proletariato.
Terza generazione dei diritti
⇒ diritti intesi come libertà attraverso lo Stato
Dopo la Prima guerra mondiale, diventò ineludibile la rivendicazione di un sempre maggiore intervento statale con il fine di riequilibrare le disparità economiche in nome del principio di uguaglianza sostanziale.
Diritti sociali: diritto all’istruzione, diritto alla salute, diritto alla previdenza e diritto al lavoro.
Quarta generazione dei diritti
→ diritti che indicano le libertà rivendicate più recentemente
Nuovi diritti → riguardano la dignità della persona umana e tengono conto delle problematiche legate: all’ambiente, all’informazione, alle nuove tecnologie, alla bioetica…
Diritti fondamentali
Con il termine "diritti fondamentali”, si indicano i diritti civili, politici, sociali e anche quelli di ultima generazione, che rappresentano il fondamento stesso dell’assetto costituzionale della Repubblica. Ma comunque distinzioni nette non si possono presentare, in quanto alcuni di questi diritti si possono presentare a classificazioni diverse. Es. diritto al lavoro come:
- Diritto civile → libertà di scegliere il proprio lavoro senza indebite limitazioni
- Diritto sociale → pretesa a politiche pubbliche che promuovono l’occupazione
Sono presenti in ultimo anche i diritti umani, che sono diritti che l'ordinamento nazionale, attraverso le Nazioni Unite e altre organizzazioni, lo Stato si sforza di riconoscere a tutti i popoli e persone.
Analisi giuridica dei diritti
Al fine di tutelare i diritti fondamentali sono state utilizzate le stesse categorie che la scienza giuridica aveva elaborato per il diritto di proprietà (diritto soggettivo, soggetti titolari e beni oggetti del diritto, facoltà del titolare). Di qui la necessità di una più complessa tutela attraverso specifiche e variegate “istituzioni di garanzia delle libertà” → istituzione di autorità garanti costituite allo scopo di assicurare più efficaci mezzi di tutela dei diritti dei cittadini.
Soggetti di diritto
→ sia persone fisiche che giuridiche. Ogni soggetto di diritto possiede la capacità giuridica fin dalla sua esistenza. La capacità giuridica rende imputabili tali soggetti alle norme vigenti, sfociando in una titolarità di situazioni giuridiche. La capacità di agire invece si acquisisce con il compimento della maggiore età per le persone fisiche, e questo implica la potestà di esercitare effettivamente i diritti di cui si è titolari grazie alla capacità giuridica. Si può anche perdere la capacità di agire, attraverso l’interdizione.
● Ogni essere umano è un soggetto di diritto e quindi centro di imputazioni giuridiche soggettive in cui si riconoscono diritti ma si impongono altresì doveri, che possono creare situazioni giuridiche:
- Favorevoli → poteri, diritti soggettivi, interessi legittimi (attive)
- Non favorevoli → obblighi, doveri, oneri e soggezioni (passive)
Situazioni giuridiche favorevoli
Potere giuridico → consiste nella possibilità astratta di produrre determinati effetti giuridici (nascita o estinzione di un rapporto giuridico in conseguenza a fatti giuridici che realizzano una fattispecie prevista da una norma giuridica). Es. potere accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e senza distinzione di sesso (art. 51 cost.).
Diritto soggettivo → riguarda una situazione reale e concreta che spetta al soggetto quando l’ordinamento tutela il suo interesse in via diretta e immediata. L’ordinamento riconosce a un titolare di un diritto soggettivo non solo determinate facoltà, ma anche pretese di obbligare gli altri soggetti a tenere determinati comportamenti.
I diritti soggettivi si distinguono in:
- Diritti assoluti → obbliga tutti i soggetti dell’ordinamento a non intralciare il godimento altrui. Ciò implica la presenza dei diritti fondamentali, una tipologia di diritti che impone, ai soggetti sia pubblici che privati, di astenersi a comportamenti che possono lederli.
- Diritti relativi → la cui soddisfazione dipende da un comportamento prescrittivo a un soggetto determinato (si pensi ai diritti che derivano da contratti, che si risolvono con l’ottenimento di una certa prestazione).
Interesse legittimo → designa una situazione soggettiva di vantaggio, il cui titolare gode di poteri strumentali in vista del soddisfacimento di un proprio interesse, che è tutelato solo se coincide con un interesse pubblico. La distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo è richiamata negli artt. 24 e 113 Cost. e si traduce nella ripartizione della tutela giurisdizionale fra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Situazioni giuridiche non favorevoli
- Obbligo → comportamento che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui
- Dovere → comportamento dovuto indipendentemente dall’esistenza di un corrispettivo diritto altrui, in funzione di un dato interesse. Si definiscono anche “doveri costituzionali”, quelli previsti in Costituzione a tutela di un interesse collettivo.
- Soggezione → situazione di chi è soggetto ad un potere giuridico
- Onere → necessità di tenere un comportamento per il proprio interesse
L'ordinamento riconosce anche pretese da esercitare nell’interesse altrui; come la responsabilità genitoriale esercitata nell’interesse del figlio minore.
Art. 2 Costituzione
→ “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".
Norma fondamentale nell’art. 2 → all’essere umano sono riconosciuti e garantiti “diritti inviolabili dell’essere umano”.
- I diritti sono riconosciuti, la Repubblica li riconosce in quanto preesistono all’attività politica.
- I diritti sono garantiti, non soltanto attraverso la garanzia di difesa ma anche nell’istituire istituzioni che li possano sviluppare al massimo livello.
- I diritti sono inviolabili, questo richiama alla sua assoluta inderogabilità in caso di revisione costituzionale.
In Italia si contendono queste due letture:
- Una più liberale/classica, che individua delle sfere di dominio privato da proteggere.
- Una concezione riformista/progressista, che li considerano come pretese individuali per creare prestazioni istituzionali che sviluppino questa libertà.
L’articolo 2 offre le basi dei diritti dei doveri dei cittadini; elementi fondamentali della cittadinanza politica, sia a livello attivo (diritti), sia a livello passivo (doveri). Il 2o comma dell’art. 2, parla di doveri di solidarietà, che (valore fondamentale della rivoluzione francese) sono inderogabili, ovvero che nessuno può sottrarsi dall’adempiere a questi doveri.
Principi costituzionali
L’art. 2 fa riferimento alle "formazioni sociali”, tutelando i diritti del singolo all’interno di esse. Da ciò si è sviluppato:
- Il principio personalista ⇒ la Repubblica riconosce i diritti inviolabili della persona riconoscendo la precedenza sostanziale della persona umana (si riconosce una sfera personale intesa nella componente dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali, ma anche spirituali, che non può essere lesa da nessuno)
- Il principio pluralista ⇒ tutela l’uomo nelle relazioni sociali e garantisce alle formazioni sociali gli stessi diritti degli individui. Questo principio trova specificazioni nelle formazioni sociali, rilevate in costituzione: famiglia, minoranze linguistiche, comunità religiose, partiti politici e sindacati.
- Il principio solidarista → che fa richiamo ai doveri inderogabili, e cioè a cui nessuno può sottrarsi
- Solidarietà politica (ex: diritto di voto), ex: art 48,52,54
- Solidarietà economica (doveri tributari ⇒ tutti i cittadini sono contribuenti in ragione della propria ricchezza al sostentamento pubblico) ex: art 53
- Solidarietà sociale (ex: volontariato), ex. art 30
La costituzione implica anche doveri di solidarietà più stringenti, come l’educazione della prole, art.30 cost: nel 2012 è stato rimodernato il diritto di famiglia, quando sono state inserite discipline più rigorose sulla formazione del figlio e sulla sua educazione anche al di fuori della famiglia legittima legata da matrimonio.
Interpretazioni dell’art. 2
Sono emerse due versioni dall’interpretazione dell’art 2:
- Chi dice che è una norma riassuntiva → i nuovi diritti sono riconosciuti dalla costituzione se sono ricompresi o fatti ricomprendere negli articoli della costituzione attraverso letture estensive.
- Chi è che sostiene la tesi della fattispecie aperta → permette di riconoscere e inglobare i nuovi diritti nell’art 2.
La Corte costituzionale lo considera una clausola costituzionale a fattispecie aperta, in quanto tutela dei diritti anche non espressamente previsti (sent. 561/1987 sul diritto alla libertà sessuale). Il legislatore stesso ha in più occasioni richiamato l’art. 2 quale fondamento costituzionale di nuovi diritti: diritto ad ottenere la rettifica anagrafica dopo il cambio di sesso, diritto di procreazione assistita…
Diritti della personalità
Diritti della personalità non espressamente riconosciuti in costituzioni, ma ricavati.
Diritto alla vita e all’integrità fisica
Questo diritto è tutelato dalle norme che consentono e incentivano la donazione di sangue e di organi, vietando però gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino “una diminuzione permanente dell’integrità fisica”, o che siano contrari a norme che puniscono i delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Il diritto alla vita si può implicitamente trarre anche dall’art. 27.4 Cost, che vieta la pena di morte. La Carta dei diritti fondamentali dell’Ue (Cdfue), oltre a tutelare il diritto alla vita e a vietare la pena di morte; afferma anche il divieto di pratiche eugenetiche volte a ‘migliorare’ la specie umana.
Gravidanza
-l. 194/1978
Il nascituro è considerato già in gravidanza, titolare di questo diritto che deve essere garantito. Le pratiche per l’aborto, sono riconosciute solo a determinate condizioni, in modo da contemperare la tutela della madre e del nascituro:
- Entro i 90 giorni è possibile effettuare l’interruzione volontaria della gravidanza
- Dopo i 90 giorni, invece, è ammissibile solo se fonte di grave pericolo per la vita, salute fisica o psichica della futura madre
Temi legati al fine vita
Vi sono due opposte concezioni riguardo a ciò:
- Chi afferma la sacralità e l’inviolabilità della vita
- Chi secondo cui non è la vita in sé a meritare tutela ma quella degna di essere vissuta
Art. 8 CEDU → apertura al riconoscimento della scelta di “morire con dignità”, come uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata. Nonostante i progressi medico-scientifici, il prolungamento di vita del paziente, che un tempo sarebbe morto, non può essere fonte di grandi sofferenze e a stabilire la soglia di sopportabilità è solo il diretto interessato. Perciò con la l. 219/2017 si è lasciata aperta questa possibilità: “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”. L’art. 32, infatti, tutelando il diritto del paziente a rifiutare le cure, riconosce anche il diritto di lasciarsi morire; ciò però non implica il riconoscimento al suicidio assistito, inteso come autosomministrazione di farmaci letali con l’ausilio di un medico, che comunque costituisce un reato ai sensi dell’art. 580. La l. 219/2017 sancisce però l’obbligo, anche, di cure - e soprattutto in caso di rifiuto di trattamenti - palliative e il divieto di accanimento terapeutico nella fase terminale della vita, con la possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda e continua prima dell’eventuale interruzione delle cure (tutto ciò per ridurre sofferenza e dolore e nel secondo caso, coscienza).
Diritto all’onore e all’identità personale
Il diritto all’onore tutela l’integrità morale, la reputazione della persona, anche indipendentemente dalla veridicità dei comportamenti attribuiti al soggetto. Ciò viene sanzionato penalmente con l’art. 595 c.p., che punisce per la “diffamazione”. Il diritto all’identità personale riguarda invece il diritto ad essere “se stessi”.
Il primo elemento che costituisce l’identità personale è il nome, in quanto “parte essenziale e irrinunciabile della personalità”. Un altro elemento costitutivo è il diritto del figlio a uno status filiationis; esso implica anche il diritto di agire per il riconoscimento della paternità e maternità e di assumere il cognome della propria discendenza familiare sin dalla nascita, quindi implicando anche il riconoscimento. Allo status filiationis consegue perciò anche il diritto di ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il diritto all’identità personale riguarda anche il diritto di ricerca delle proprie origini familiari da parte del figlio adottato, che però deve essere bilanciato con il diritto all'anonimato eventualmente esercitato dalla madre naturale.
Il diritto all’identità personale trova parziale riconoscimento anche nel diritto alla rettifica delle informazioni non veritiere sul suo conto in mezzi di informazione usati per diffondere notizie. A differenza del diritto alla riservatezza, che mira ad evitare rappresentazioni di vicende familiari “non aventi un interesse socialmente apprezzabile”, il diritto all’identità personale è volto ad assicurare “la fedele rappresentazione della propria proiezione sociale, e la pretesa di essere percepito da altri per ciò che si ambisce ad essere”.
⇒ il fondamento costituzionale è l’art. 2, il cui fine è proprio “tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi di essere essenziali”.
Il diritto all’oblio tutela eventuali atti lesivi della personalità per fatti passati → è legittimo, perciò, chiedere la contestualizzazione e l’aggiornamento delle notizie e in taluni casi anche la cancellazione di esse. A proposito di ciò, la corte di giustizia dell’Ue ha imposto a Google di cancellare su richiesta dell’interessato, le indicazioni relative ai dati personali, a meno che non vi siano “ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica”. - regolamento Ue del 2016 che tutela il diritto all’oblio, riguardo la protezione dei dati.
Diritto alla libertà sessuale
Sent. 561/1897 → viene riconosciuto il risarcimento dei danni, anche se non patrimoniali, alle vittime di abusi sessuali (riguardo gli stupri di guerra subiti dalle donne crociare). L. 66/1996 → ha collocato fra i delitti contro la libertà personale gli atti di violenza sessuale, prima viene punita la violenza sessuale ⇒ invece ricompresi nei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume indotta mediante “abusi”.
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