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Estratto del documento

Temi legati al fine vita

Vi sono due opposte concezioni riguardo a ciò:

  • chi afferma la sacralità e l'inviolabilità della vita
  • chi secondo cui non è la vita in sé a meritare tutela ma quella degna di essere vissuta

Art. 8 Cedu→ apertura al riconoscimento della scelta di "morire con dignità", come uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata.

Nonostante i progressi medico-scientifici, il prolungamento di vita del paziente, che un tempo sarebbe morto, non può essere fonte di grandi sofferenze e a stabilire la soglia di sopportabilità è solo il diretto interessato.

Perciò con la l. 219/2017 si è lasciata aperta questa possibilità: "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".

L'art. 32, infatti, tutelando il diritto del paziente a rifiutare le cure, riconosce anche

Il diritto di lasciarsi morire; ciò però non implica il riconoscimento al suicidio assistito, inteso come autosomministrazione di farmaci letali con l'ausilio di un medico, che comunque costituisce un reato ai sensi dell'art. 580.

La l. 219/2017 sancisce però l'obbligo, anche, di cure - e soprattutto in caso di rifiuto di trattamenti palliative - e il divieto di accanimento terapeutico nella fase terminale della vita, con la possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda e continua prima dell'eventuale interruzione delle cure (tutto ciò per ridurre sofferenza e dolore e nel secondo caso, coscienza).

DIRITTO ALL'ONORE E ALL'IDENTITÀ PERSONALE

Il diritto all'onore tutela l'integrità morale, la reputazione della persona, anche indipendentemente dalla veridicità dei comportamenti attribuiti al soggetto.

Ciò viene sanzionato penalmente con l'art. 595 c.p., che punisce per

la “diffamazione”. Il diritto all’identità personale, riguarda invece il diritto ad essere “se stessi”. Il primo elemento che costituisce l’identità personale è il nome, in quanto “parte essenziale e irrinunciabile della personalità”. Un altro elemento costitutivo è il diritto del figlio a uno status filiationis; esso implica anche il diritto di agire per il riconoscimento della paternità e maternità e di assumere il cognome della propria discendenza familiare sin dalla nascita, quindi implicando anche il riconoscimento. Allo status filiationis consegue quindi anche il diritto di ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il diritto all’identità personale, riguarda anche il diritto di ricerca delle proprie origini familiari da parte del figlio adottato, che però deve essere bilanciato con il diritto all’anonimato eventualmente esercitato dallamadre naturale. Il diritto all'identità personale, trova parziale riconoscimento anche nel diritto alla rettifica delle informazioni non veritiere sul suo conto in mezzi di informazione usati per diffondere notizie. A differenza del diritto alla riservatezza, che mira ad evitare rappresentazioni di vicende familiari "non aventi un interesse socialmente apprezzabile", il diritto all'identità personale, è volto ad assicurare "la fedele rappresentazione della propria proiezione sociale, e la pretesa di essere percepito da altri perciò che si ambisce ad essere" → il fondamento costituzionale è l'art. 2, il cui fine è proprio "tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi di essere essenziali". Il diritto all'oblio, tutela eventuali atti lesivi della personalità per fatti passati → è legittimo, perciò, chiedere la contestualizzazione e

L'aggiornamento delle notizie e in taluni casi anche la cancellazione di esse. A proposito di ciò, la corte di giustizia dell'UE, ha imposto a Google di cancellare su richiesta dell'interessato, le indicazioni relative ai dati personali, a meno che non vi siano "ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica" - regolamento UE del 2016 che tutela il diritto all'oblio, riguardo la protezione dei dati.

DIRITTO ALLA LIBERTÀ SESSUALE

Sent. 561/1897→ viene riconosciuto il risarcimento dei danni, anche se non patrimoniali, alle vittime di abusi sessuali (riguardo gli stupri di guerra subiti dalle donne crociare)

L. 66/1996→ ha collocato fra i delitti contro la libertà personale gli atti di violenza sessuale, prima viene punita la violenza sessuale⇒invece ricompresi nei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume indotta mediante "abuso delle condizioni di

inferiorità". Riconducibile al diritto alla libertà sessuale, è il diritto al libero orientamento sessuale, che si collega volta all'obiettivo del "pieno sviluppo della persona umana" (art. 3) e al Cdfue all'art. 21 che riguarda qualsiasi forma di discriminazione. Le unioni civili, anche fra persone dello stesso sesso, sono state riconosciute dalla l. 76/2016, la quale ha istituito un particolare negozio giuridico, distinto da quello della famiglia 'tradizionale' cui art. 29. Non è riconosciuto però, il diritto di adozione da parte di famiglie omosessuali → il nostro ordinamento considera la maternità surrogata, una pratica che offende i valori fondamentali, innanzitutto la dignità della donna. Però con la sent. 170/2014, la Corte ha stabilito che il cambiamento di sesso di uno dei due coniugi, non segue automaticamente lo scioglimento del vincolo matrimoniale ma l'automaticainstaurazione dell'unione civile fra persone dello stesso sesso. La Corte ha poi precisato, che a seguito di un trattamento chirurgico, è possibile ricorrere alla rettifica del sesso anagrafico, cui il diritto di identità di genere. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA Riguarda la segretezza e l'intimità della vita privata di un individuo. La sua tutela, non essendo espressamente prevista, passa dall'affermazione di inviolabilità del domicilio e delle comunicazioni. Questo diritto è riconosciuto nell'art. 8 della Cedu "rispetto della vita familiare e privata", e con la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. Le nuove tecnologie minacciano ciò, e per questo si è iniziato a parlare di diritto all'autodeterminazione informativa che consegue anche il diritto ad essere informati sul trattamento dei propri dati, di avere accesso a quelli raccolti e di

ottenere rettifica o cancellazione di essi.

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy, Gdpr, ha adottato una più stringente tutela nei confronti delle attività di profilazione - sulla base dello scandalo Cambridge Analytica, e lo sfruttamento dei dati da parte di Facebook.

In ragione di ciò, la corte di giustizia europea ha dichiarato illegittimo il trasferimento di dati dalla sede europea di Facebook a quella americana, perché gli Stati Uniti non garantiscono un adeguato livello di protezione.

Il trattamento dei dati sensibili è vietato, salvo che l’interessato non abbia manifestato esplicitamente il suo consenso; tuttavia diventa lecito “per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione”; e quindi per proteggere interessi vitali o di rilievo pubblico.

Il diritto all’oblio, nel regolamento europeo, coincide con il diritto ad ottenere "senza ingiustificato ritardo” la cancellazione dei propri dati.

qualora non siano più necessari alle finalità per le quali sono stati raccolti, o nel caso di revoca del consenso. Le limitazioni al diritto alla riservatezza riguardano la salvaguardia di interessi generali, che però devono essere previsti per legge e rispettare l'essenza dei diritti fondamentali e di essere proporzionati per lo scopo conseguito. I diritti espressamente riconosciuti riguardano vari argomenti: 1. Diritti relativi alla sicurezza personale 2. Diritti a esprimersi, a ricercare e ad insegnare 3. Diritti associativi 4. Diritti nelle e delle formazioni sociali 5. Diritti attinenti ai rapporti economici 6. Diritti sociali Diritti relativi alla sicurezza personale: LIBERTÀ PERSONALE - art. 13 È dichiarata inviolabile, ma non è esplicitato il suo contenuto, perciò va letta in riferimento alle misure che sono vietate nel II comma "se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi" particolare rilevanza costituzionale ed è tutelato da norme specifiche. La libertà personale comprende il diritto di non essere sottoposti a restrizioni o privazioni della libertà, se non nei casi previsti dalla legge, come la detenzione, l'ispezione e la perquisizione personale. La libertà personale implica la libertà da atti di coercizione fisica, sia da parte delle forze dell'ordine che da parte dei privati. Questo include anche i prelievi ematici coattivi a scopo probatorio e l'accompagnamento alla frontiera degli stranieri irregolari. Esistono poi casi in cui la libertà personale non subisce una coercizione fisica diretta, ma viene limitata da misure o atti che incidono negativamente sulla dignità umana, degradandola. Un esempio di ciò è la sorveglianza speciale, che comporta una degradazione giuridica della persona. Va sottolineato che la libertà personale non comprende la libertà morale, ovvero la libertà dell'individuo di determinare autonomamente i propri comportamenti. Affermare ciò nei confronti dello Stato significherebbe negare il potere degli organi statali di imporre ai singoli determinati comportamenti sotto minaccia di sanzione. Il diritto alla libertà personale è di fondamentale importanza e viene garantito da apposite norme giuridiche.

riserva di legge assoluta→ i limiti e modi della violabilità di questo diritto devono essere “ , facendo così emergere un “vuoto di fini” che la...espressamente previsti dalla legge” costituzione rimette al legislatore ma anche ad essa stessa indicandone dei limiti:

  • principio di tassatività e determinatezza→ la condotta vietata va prevista e formulata dal legislatore in modo chiaro, affinché tutti possiedano la consapevolezza dell’illecito.

Ciò riporta all’art 25.2: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che è entrata in vigore prima del fatto commesso”; e all’art. 24 riguardo il diritto di difesa garantito.

  • principio di irretroattività delle norme penali (art. 25.2)→ vietate le norme che incriminano fatti prima penalmente irrilevanti o che inaspriscono sanzioni per fatti penali prima regolati diversamente

principio della personalità della

dano la commissione di un reato, a meno che non siano previste delle eccezioni in ambito civile. Il principio di colpevolezza stabilisce che solo chi ha commesso un'azione dolosa o colposa può essere punito penalmente.
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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