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Libertà religiosa: premesse storico-teoriche
Definizione di obiezione di coscienza: Il rifiuto di obbedire a una norma di carattere generale a causa dell’intima e personale adesione a principi di carattere religioso o morale. Termine latino con-scentia = essere consapevoli, che rimanda a un concetto di conoscenza del proprio essere con un’accezione anche civica, oltre che religiosa.
Primo caso di obiezione di coscienza – l’Antigone di Sofocle:
La protagonista si trova coinvolta in una questione di coscienza essendo interiormente combattuta tra:
- Rispetto del decreto emanato da Creonte (re di Tebe) che sanzionava con la pena di morte la sepoltura del fratello.
- La lealtà verso i propri sentimenti e valori.
Antigone disobbedisce al volere del re e risponde di aver agito in base alle leggi divine superiori a una qualsiasi legge di natura umana esponendosi così alla condanna a morte.
L’editto di Milano
Emanato da Costantino e Licinio nel 313 d.C. Si tratta della prima affermazione del diritto di libertà religiosa. Si attribuisce libertà religiosa a tutti perché tutti pregassero le divinità per la prosperità dell’impero. Si differenzia dagli editti precedenti di tolleranza o clemenza (es. Editto di Serdica o da Galerio) → non è un atto di indulgenza ma di libera professione della religione.
Già Tertulliano aveva rivendicato, in ambito religioso, il diritto di non essere costretti ad agire contro la propria coscienza. In realtà con tale editto Costantino pone le basi per la sostituzione semi-ufficiale della religione pagana col cristianesimo e per la possibilità per Roma di nominare ufficiosamente il Papa (sebbene egli venisse formalmente eletto dal clero e dal popolo romano) → nasce quel rapporto tra chiesa e stato noto come cesaro-papismo.
L’editto di Tessalonica
Emanato dagli imperatori Graziano, Teodosio I e Valentiniano II nel 380 d.C. Si impone il cristianesimo come religione di stato. Coloro che professavano altre religioni dovevano riparare nei villaggi intorno a Roma divenendo pagani (da pagus = villaggio). In Italia la religione di stato viene abolita solo nel 1984, in occasione della revisione del Patti Lateranensi.
La riforma protestante
Nasce grazie all’umanesimo (con esponenti come Lorenzo Valla ed Erasmo da Rotterdam). Notevole libertà di pensiero in ambito religioso, sebbene agli inizi molti martiri (es. Giordano Bruno). Anche qui però si arriva presto alle persecuzioni → vicenda Michele Serveto, medico spagnolo che avendo posizioni contrarie sulla trinità rispetto ai calvinisti venne condannato al rogo a Ginevra.
L’illuminismo e la libertà di coscienza
Si afferma il dovere di tolleranza. John Locke nel De Tollerantia (1689) evidenziò in termini razionalistici ed utilitaristici i lati positivi della tolleranza spiegando come la tolleranza portasse a minori spese militari e sofferenze per la popolazione. Anche Voltaire si schiera a favore della libertà religiosa degli ugonotti. In questo contesto i libertini della mente affermano la libertà di coscienza contro ogni costrizione di carattere ideologico o religioso.
Diritto di libertà di espressione e religione
Il secolo chiave: il XVIII Sec. Si passa dal dispotismo illuminato di impostazione autoritaria (prima parte del secolo) alla teorizzazione della libertà di coscienza e culto → Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789). Art. 8 DDUC = Art. 9 CEDU: libertà di credenza, culto e coscienza. Nasce il concetto di laicità dello stato.
USA e libertà di culto - Gli USA nascono come un melting pot di persone spesso fuggite da persecuzioni in Europa. Primo emendamento alla Costituzione USA fissa il divieto di religione di stato e quindi la piena libertà di religione. A differenza dell’Europa, dove il nazi-fascismo ridurrà la libertà religiosa, negli USA questa va incrementando grazie alla giurisprudenza della Corte Suprema.
Statuto Albertino e religione
Se in Francia ad inizio del 1900 vigeva già la libertà di religione, in Italia non era così perché non esisteva una Costituzione ma solo lo Statuto Albertino emanato dal Cattolicissimo Carlo Alberto (1848).
- 1° articolo SA = Cattolicesimo religione di stato
- Nel 1889 quando venne adottato il Codice Zanardelli (codice penale) vennero equiparate tutte le religioni dal punto di vista della tutela penale → si ritornerà ad un simile livello di tutela in Italia solo nel 2006 (quando vengono rimossi gli ultimi residui fascisti)
I diritti della coscienza e la loro tutela tra ‘800 e ‘900
Definizione di obiezione di coscienza: L’idea moderna di diritto naturale si sviluppa su 2 livelli:
- Diritto internazionale: Si rifà al modello di ius gentium attingendo alle concezioni di Ugo Grozio (padre del diritto int.le laico) → tale impostazione si ritrova nella Dichiarazione ONU 1948.
- Magistero Chiesa Cattolica: Con il Concilio Vaticano II (1962-65) viene proclamato il diritto di libertà religiosa anche in ambito cattolico con la dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae.
Libertà di coscienza oggi
Come emerge da art. 18 Dichiarazione ONU 1948 e art. 9 CEDU libertà di coscienza e di religione sono fortemente connesse alla libertà di pensiero.
Libertà di coscienza in Francia = ontologia di laicità
La libertà di coscienza in Francia è sinonimo del carattere laico dello Stato e rappresenta un cardine nei rapporti tra stato e cittadino. Dal 1905 non è assicurato il mantenimento del clero ed i professori di religione devono indossare abiti civili. Dal 2004, durante la presidenza Chirac, la Francia ha adottato il divieto di ostensione di simboli religiosi, di qualunque natura, nella scuola pubblica. Nel 2010, il burqa è stato qualificato come segno di schiavitù incompatibile con i principi della Repubblica e trova la sua giustificazione in esigenze di sicurezza pubblica, che anche secondo la CEDU possono limitare l’esercizio della libertà religiosa.
Costituzionalità confermata da Conseil Constitutionnel che ha escluso però il divieto di burqa nei luoghi di culto. Il divieto al burqa imposto dalla legge francese ha passato – nel luglio 2014 – anche il vaglio della Corte EDU che riconoscendo alla Francia un ampio margine di apprezzamento, rientrando il divieto “tra le misure necessarie in una società democratica per la protezione dei diritti e delle libertà altrui” ed il suo fine è garantire un diritto ad abitare uno spazio che faciliti in vivere insieme. Il burqa impedisce ogni forma di riconoscimento. Pene previste sono comunque di lieve entità. Chi costringe una donna a portare in velo integrale in pubblico è punito con una multa di 30K Euro ed un anno di reclusione. Il divieto di discriminazioni di tipo sessista, quale il velo integrale, è previsto anche da Convenzione Onu sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979).
Libertà religiosa negli altri paesi
- Percepito come un diritto pubblico soggettivo, non negoziabile, e destinato a proteggere l’individuo dalle confessioni religiose e dai loro eventuali abusi.
- In Germania ed Italia forti limitazioni nel periodo nazi-fascista derivanti dalla finalità suprema della tutela dello stato. In Italia, la CC dal 1956 inizia a demolire le leggi del periodo fascista (TULPS in primis).
- Il diritto di libertà di coscienza in Italia viene elaborato in via giurisprudenziale da CC Sentenza chiave: Sent. CC 772/72 in materia di obiezione di coscienza rispetto al servizio militare. Successivamente la CC si focalizzerà su pari trattamento delle diverse religioni e sulla laicità dello stato.
La libertà religiosa dopo la caduta dei regimi totalitari
Si passa da un approccio difensivo e antiecclesiastico ad uno in cui il cittadino è posto al centro come portatore di una ideologia. Si sottolinea l’aspetto positivo della libertà di coscienza e di religione. Art. 9 CEDU = art. 18 Dichiarazione ONU 1948 = Trattato di Nizza 2000 → equiparazione libertà di pensiero, coscienza e religione in una prospettiva unitaria di difesa del patrimonio intellettuale, spirituale e religioso di ogni soggetto.
Art. 9 CEDU: “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”. “La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”.
Art. 18 Dichiarazione ONU 1948 non dice nulla circa l’intoccabilità di questi diritti ma li connota in senso giusnaturalistico tra i diritti fondamentali ed inviolabili dell’individuo con chiari riferimenti al diritto naturale. “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”. Dichiarazione non sottoscritta da paesi islamici in quanto in contrasto con sharia.
Analisi per paese
- Germania: Art. 4 Costituzione GER rappresenta un punto di riferimento per talune innovazioni normative in Italia. “La libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili”. “È garantito il libero esercizio del culto”. “Nessuno può essere costretto contro la sua coscienza al servizio militare armato”.
- Austria: CEDU inserita come fonte di vertice dell’ordinamento.
- Svizzera: Sempre pioniere della difesa dei diritti individuali.
- Spagna e Portogallo: Dopo la caduta di Franco e Salazar si dotano di una forte garanzia del diritto di libertà religiosa.
- Grecia: Ha modificato solo in parte il proprio ordinamento che vedeva la Chiesa ortodossa come chiesa di stato. Sanzionata da Corte EDU varie volte.
- Paesi scandinavi: Da sempre garantisti verso i diritti individuali, hanno gradualmente sciolto i loro legami con le chiese luterane.
La libertà religiosa nell’ordinamento italiano
Panoramica art. 19 Cost.
Art. 19 Costituzione ITA non appare completo in quanto non compare il termine coscienza e quindi non esiste una tutela costituzionale all’obiezione di coscienza (anche in virtù di art. 52 Cost. che parla del sacro dovere di difesa della patria) e pertanto è stato molto difficile in Italia rivendicare le scelte fatte per coscienza che non avessero un appiglio religioso (la CC ha offerto all’inizio sentenze soprattutto a tutela delle minoranze religiose).
“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
Libertà di culto incontra come limite il buon costume, oltre ovviamente a quanto previsto da altre norme in materia civile e penale. Articolo poco considerato dai costituenti che si focalizzarono molto su art. 7 Cost. (soprattutto i comunisti italiani) → rapporti stato-chiesa e patti lateranensi. Religione di stato rimarrà in Italia fino al 1984 quanto con la revisione dei Patti Lateranensi verrà abrogato l’art. 1 Trattato Lateranense 1929 che riprendendo lo statuto albertino proclamava la religione cattolica apostolica e romana come sola religione di stato.
Art. 19 Costituzione ITA rappresenta comunque una rivoluzione copernicana rispetto al precedente statuto albertino. Prima apertura era emersa nel 1929 quando una legge apriva la possibilità di professare ma religione diversa da quella cattolica fintantoché non turbasse ordine pubblico e buon costume.
Prime decisioni CC
- 1957: viene rimosso l’obbligo di preavviso per le funzioni o cerimonie religiose in luoghi aperti al pubblico previsto dal TULPS.
- 1958: si dichiara incostituzionale una norma che prevedeva l’autorizzazione governativa per l’apertura dei templi per l’esercizio del diritto di culto.
L’obiezione di coscienza ed il servizio militare
Inderogabilità del principio del dovere di difesa della patria (art. 52 Cost.) per molti anni bloccherà uno sviluppo giurisprudenziale verso l’obiezione di coscienza al servizio militare. Molto forti le battaglie di Don Milani, esponente del dissenso cattolico.
- Prima legge su obiezione di coscienza al servizio militare è la L. 772/72.
- Solo nel 1998 con la L. 230/98 si riconoscerà la possibilità di scelta tra servizio civile e servizio militare → obiezione di coscienza = diritto fondamentale.
- Nel 2005 viene abolito il servizio militare con la L. 226/04.
Nascita di altre obiezioni di coscienza
- OdC all’aborto/IVG → introdotto con L. 194/78. In sede normativa fu prevista l’obiezione di coscienza solo per il personale sanitario in quanto il partecipare ad una procedura di aborto per un medico cattolico avrebbe significato il rischio di una scomunica da parte della Chiesa (in realtà basta la semplice cooperazione all’atto). La legge prese in considerazione solo gli attori fondamentali ovvero i soggetti senza i quali l’IVG non potesse essere realizzata. Non vennero prese in considerazione dalla legge altre figure per cui tale obiezione potrebbe avere importanza quali:
- Personale amministrativo della clinica
- Giudice tutelare chiamato ad autorizzare la IVG della minorenne anche contro la volontà dei genitori → la CC ha escluso tale diritto nella Sent. CC 196/87.
- OdC al giuramento processuale → Introdotto tramite giurisprudenza CC. Varie sentenze CC lo hanno eliminato trasformando l’obbligo di giuramento contenuto nei codici di rito in impegno a dire il vero. Il giuramento decisorio, con il cambiare dei costumi, ha finito per perdere senso da sé.
- OdC a favore di soggetti operanti nel campo della ricerca e sperimentazione in relazione a pratiche di vivisezione → introdotto con L. 413/1993.
- OdC alle trasfusioni rilevante per testimoni di Geova ma respinto da CC in virtù della tutela di un superiore valore costituzionale quale la vita e l’integrità fisica.
OdC e problema degli ambiti applicativi
Altri ambiti in cui rileva l’OdC
- Caso Eluana Englaro: In realtà non si trattava di un caso di OdC poiché non ci si trovava di fronte alla situazione di una rivendicazione di un diritto di tenere un comportamento per motivi di ordine religioso o coscienziale ma ad un problema di autodeterminazione del soggetto e dei suoi rappresentanti.
- Diritti del concepito: Graduale modifica della giurisprudenza che in passato tutelava quasi esclusivamente la salute della madre.
- Materia fiscale: Diritto per il contribuente a non partecipare alle spese militari.
- Contraccettivi: Benedetto XVI aveva inviato i farmacisti a formulare OdC in relazione alla vendita della pillola del giorno dopo. Ragionando in questo modo si potrebbe ragione di un farmacista che si rifiuti di vendere i preservativi.
Limiti all’OdC
Non tutte le forme di OdC sono tutelabili poiché si correrebbe il rischio di portare il senso dell’OdC sulla strada delle singole scelte della persona → il contenuto dell’OdC deve connotarsi per l’esistenza di una violazione di un precetto religioso o morale a fronte di un bene di minore valore.
La libertà religiosa in ambito scolastico accademico
Sent. CC 195/72 – Caso Cordero
Importanza: recepita nella revisione concordataria del 1984. Inserita al punto 6 Protocollo Addizionale in cui si sottolinea che la Repubblica Italiana in relazione all’art. 3 Nuovo Concordato (che non innova il precedente art. 38) si atterrà alla Sent. CC 195/72. Funge di fatto da strumento interpretativo della norma → lo stato si è di fatto vincolato ad interpretare una norma sulla base di una sentenza di molti anni prima della CC.
L’art.10 Nuovo Concordato stabilisce che le nomine dei docenti dell’Università Cattolica e dei dipendenti degli istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità scolastica.
Parti: Prof. Cordero vs. Università Cattolica del Sacro Cuore. Tema: contrasto tra libertà di insegnamento, religiosa e di pensiero vs. libertà di offrire un insegnamento orientato in senso cattolico. Il prof. Cordero insegnava filosofia del diritto. L’art. 38 Concordato 1929 prevedeva per l’insegnamento in Cattolica il rilascio del nulla osta da parte della Santa Sede volto ad ottenere...
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