Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 33
Diritti Fondamentali Pag. 1 Diritti Fondamentali Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritti Fondamentali Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritti Fondamentali Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritti Fondamentali Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritti Fondamentali Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritti Fondamentali Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritti Fondamentali Pag. 31
1 su 33
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PER IL MINORE

OdC e vaccinazioni 26

- Per le vaccinazioni obbligatorie è generalmente negata l’OdC perché manca il requisito

fondamentale ovvero il CARATTERE PERSONALE DELL’OBIEZIONE

- Raramente, inoltre, il rifiuto delle vaccinazioni è realmente legato a convincimenti filosofici o

religiosi perché nella quasi totalità dei casi deriva da DUBBI CIRCA L’EFFETTIVA UTILITÀ o

efficacia delle vaccinazioni

L’OdC per essere riconosciuta dovrebbe recare a proprio fondamento un

o PROFONDO CONVINCIMENTO INTERIORE che non può essere riscontrato

laddove ad essere messa in discussione sia la razionalità di una norma positiva o il

suo convincimento scientifico

Prima del recente revival per molti anni si è assistito ad un RITORNO

o ALL’AUTODETERMINAZIONE individuale in materia di cure

Ultimamente l’art. 32 Cost. è stato letto in modo tale che il diritto

 all’indennizzo non trova riflesso nel rispetto della persona umana ma come

una COMPONENTE NECESSARIA DEL DIRITTO ALLA SALUTE

4.5. I limiti all’esercizio del diritto di libertà religiosa in occasione di pratiche

circoncisorie a valenza culturale: il caso delle mutilazioni femminili

Premessa e circoncisione maschile:

- Spesso l’appartenenza dei genitori ad una data religione implica che vengano poste in essere

sui figli interventi lesivi della loro integrità fisica

- Non tutte le pratiche circoncisorie sono vietate dagli ordinamenti occidentali

Ad esempio è accettata la CIRCONCISIONE MASCHILE che in ambito ebraico e

o musulmano affonda le proprie radici non solo nel terreno religioso ma anche in

quello della PREVENZIONE TERAPEUTICA  rientra nella libertà di culto ex art. 19

Cost. nei limiti della normativa penale. Esempi di comportamenti puniti penalmente:

Tribunale di Padova (2007): si è pronunciato in un procedimento penale per

 concorso in esercizio abusivo della professione medica e lesioni personali a

carico di una donna nigeriana la quale, per ragioni di tipo culturale, aveva

incaricato una conoscente estranea alla professione medica di effettuare un

intervento di circoncisione rituale, a seguito del quale il bambino era stato

ricoverato in gravi condizioni in ospedale

Tribunale di Pavia (2003): truffa aggravata al SSN poiché il medico coinvolto

 aveva prospettato la circoncisione come intervento terapeutico addossando i

costi al SSN

Panoramica circoncisione femminile:

- Pratica rituale che trova una matrice religiosa

- Secondo l’OMS se mutilazioni femminili consistono in pratiche di RIMOZIONE TOTALE O

PARZIALE DEI GENITALI FEMMINILI ESTERNI dettate da ragioni culturali ed in assenza di

motivazioni terapeutiche:

SUNNA o circoncisione femminile (forma meno invasiva)

o CLITORIDECTOMIA (rimozione clitoride)

o 27

INFIBULAZIONE (rimozione completa dei genitali e restringimento pressoché totale

o dell’apertura vaginale)

- Il legislatore italiano ha adottato in materia la L. 7/06 recante disposizioni concernenti la

prevenzione ed in divieto delle pratiche di mutilazione femminile con la quale sono state

introdotte all’interno del codice penale due nuove fattispecie di reato al codice (art. 583-bis e

art. 583-ter) Nel 2010 il Tribunale di Verona ha applicato per la prima volta l’art. 583-bis

o condannando per la prima volta una donna nigeriana accusata di aver praticato un

intervento sugli organi genitali di una bimba di 2 mesi, anche perché la donna non

era nemmeno abilitata all’esercizio della professione medica

Accusati di lesioni sia l’ostetrica nigeriana che i genitori

- Le pratiche di mutilazione femminile si pongono nettamente in collisione anche con:

Convenzione di NY sui diritti del fanciullo (1989)

o Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (1979)

o Carta dei diritti fondamentali UE (2000)

o L’UE ha invitato gli SM ad introdurre leggi contro la mutilazione femminile e ad introdurre

 l’obbligo per i sanitari di registrare i casi di mutilazione femminile riscontrati

4.6. Consenso informato e rifiuto dei trattamenti sanitari salvifici in ragione

dell’appartenenza confessionale

Le trasfusioni di sangue ed i testimoni di GEOVA:

- I testimoni di Geova rifiutano le trasfusioni per motivi religiosi che si ricollegano alle

interpretazioni di alcuni passi biblici tra cui la GENESI

9,4: “non mangerete carne che abbia ancora la vita sua, cioè il suo sangue”

o non vi è problema per i maggiorenni mentre vi sono grossi problemi per i MINORI

o

- Problema affrontato in 2 occasioni dalla CC (1990 e 2008): la CC ha affermato il POTERE DI

DISPORRE DEL CORPO DELL’INDIVIDUO (ex-art. 13 Cost.) può esplicarsi solo in modo

compatibile con il RISPETTO DELLA DIGNITA’ UMANA

Il Caso ONEDA (1982):

- La piccola Oneda era affetta da TALASSEMIA OMOZIGOTE e per sopravvivere avrebbe

necessità di trasfusioni che sono state invece rifiutate dai genitori (testimoni di Geova)

causando la morte della piccola

- La Corte di Appello di Cagliari ha condannato i genitori per OMIDICIO VOLONTARIO

riconoscendo l’attenuante di aver agito per non violare un precetto religioso. Il giudice ha

chiarito che:

“Si è fuori dall’esercizio del diritto di libertà religiosa ogniqualvolta si propongono

o come sua espressione contegni che eludono l’osservanza di quei divieti e di quelle

imposizioni contenute nelle leggi penali e d’ordine pubblico che nell’ambito di una

civilita tutti considerano necessari per un’ordinata convivenza civile”

28

Consenso informato:

- Fondamento da ricavarsi in:

Art. 13 Cost. + Art. 32 Cost.

o

- In Italia tema caldo fin dalla legge istitutiva del SSN (1978) e dalla legge sui TSO (1978)

- A livello internazionale il CO è contemplato nella CONVENZIONE DI OVIEDO (1997) per la

protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni

della biologia e della medicina

- Giurisprudenzialmente il CO è stato preso in considerazione dalla fondamentale Sent. CC

471/90 La consulta ha riconosciuto il DIRITTO DI AUTODETERMINARSI in ordine agli atti

o che coinvolgono il proprio corpo ha un diretto fondamento costituzionale nel

principio della LIBERTÀ PERSONALE e che esso non è più collegato al solo diritto

alla salute ma è espressione del DIRITTO DI LIBERTÀ DELL’INDIVIDUO rispetto al

quale il consenso informato costituisce il necessario corollario

La Cassazione ha chiarito che un intervento diagnostico-terapeutico realizzato

o contro la volontà del paziente ricade in una delle seguenti fattispecie:

1. Violenza privata

2. Lesioni personale

3. Omicidio preterintezionale

La volontà del paziente deve essere:

 1. Espressa

2. Inequivoca

3. Attuale (momento in cui il trattamento deve essere eseguito)

Revoca possibile a meno che l’intervento non lo impedisca

o causando un grave pericolo per la salute e la vita del paziente

Eccezione: PMA (vedi sopra)

o

4. Informata  Consenso informato come presupposto di liceita

dell’attività del medico che somministra il trattamento

29

Consenso informato e stato di incoscienza

- Nel 2008 la Cassazione ha assolto la USL locale per aver somministrato sangue ad un

testimone di geova che si trovava in stato di incoscienza e che portava un cartellino con la

dicitura “NIENTE SANGUE”

- Il paziente chiedeva risarcimento per danni MORALI, ESISTENZIALI e BIOLOGICI

- La Cassazione ha chiarito che la dicitura niente sangue essendo TROPPO GENERICA non può

essere considerata atta a presumere la capacita del paziente a resistere ad un trattamento

sanitario salvifico al fine di rispettare i propri precetti religiosi

Il paziente dovrebbe in teoria portare sempre con se un’articolata e puntale

o dichiarazione con cui indica l’inequivocabile dissenso a pratiche di emotrasfusione o

indicare un rappresentante ad acta che esprimerà per lui il dissenso

- Nel 2009 il Tribunale di Milano sia in prima istanza che in appello ha accordato un risarcimento

ai familiari di un TESTIMONE DI GEOVA che dopo aver subito una trasfusione era morto per

altre ragioni  cospicuo risarcimento del danno

Tuttavia la trasfusione era stata effettuata in un CLIMA SURREALE con

o l’allontanamento dei parenti ed il contenimento del paziente

Vengono in risalto per la prima volta le MODALITÀ CON CUI LA TRASFUSIONE

o VIENE EFFETTUATA

Questione Pregiudiziale CGUE 14 marzo 2017 (CE-157/15) – ACHBITA c. G4S SECURE

SOLUTIONS NV

Domanda : PRONUNCIA PREGIUDIZIALE verte sull’interpretazione dell’art. 2, par. 2, lettera

- a) direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la PARITÀ DI

TRATTAMENTO in materia di OCCUPAZIONE e di condizioni di lavoro

- Parti

: La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra: Sig.ra Samira Achbita

ed Centro per le pari opportunità e la lotta al razzismo, “Centrum”) vs. G4S Secure Solutions

NV, società con sede in Belgio che fornisce, in particolare, SERVIZI DI RICEVIMENTO E

ACCOGLIENZA a clienti sia del settore pubblico che del settore privato

- Questione : divieto posto dalla G4S ai propri dipendenti di indossare sul luogo di lavoro SEGNI

VISIBILI DELLE LORO CONVINZIONI politiche, filosofiche o religiose e di compiere qualsiasi

rituale che derivi da tali convinzioni

- Eventi : Nel febbraio 2003, la sig.ra Achbita, di fede musulmana, ha iniziato a lavorare per

o conto della G4S in qualità di RECEPTIONIST. Ella era impiegata presso

quest’ultima in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. All’epoca,

presso la G4S, veniva applicata una regola non scritta in virtù della quale i

dipendenti non potevano indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro

convinzioni politiche, filosofiche o religiose

30

Nell’aprile 2006, la sig.ra Achbita ha comunicato ai propri superiori gerarchici che

o intendeva in futuro indossare il VELO ISLAMICO durante l’orario di lavoro

la direzione della G4S ha comunicato alla sig.ra Achbita che il fatto di

 indossare un velo non sarebbe stato tollerato in quanto indossare in modo

visibile segni politici, filosofici o religiosi era contrario alla neutralità cui si

atteneva l’impresa

Il 12 maggio 2006, dopo un periodo di assenza dal lavoro per malattia, la sig.ra

o Achbita ha comunicato al proprio datore di lavoro che avrebbe ripreso l’attività

lavorativa il 15 maggio e che avrebbe indossato il velo islamico.

Il 29 maggio 2006, il comitato aziendale della G4S ha approvato una modifica del

o regolamento interno in forza della quale “è fatto divieto ai dipendenti di indossare

sul luogo di lavoro segni

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher decarlor di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rigano Francesco.