Estratto del documento

I diritti fondamentali

Le libertà e i diritti fondamentali nello stato moderno

Il primo organico riconoscimento giuridico delle libertà fondamentali fu la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, con la quale i rappresentanti del popolo francese proclamarono nel 1789 quelli che essi consideravano i diritti naturali, inviolabili e sacri dell’uomo. Si affermarono così le libertà civili, cioè quelle libertà che erano fondate sulla rivendicazione per l’individuo di una sfera riservata. Fra essi:

  • Libertà personale;
  • Libertà di domicilio;
  • Libertà economica;
  • Diritto di proprietà;
  • Libertà di manifestazione del pensiero, libertà religiosa e così via.

Successivamente, si stabilirono i cosiddetti diritti politici, quali:

  • Diritto di voto attivo e passivo: (prima riservato a una stretta classe di possedenti);
  • Diritto di associazione in partiti e sindacati;
  • Diritto di riunione.

L’affermazione di queste libertà, definite anche di seconda generazione, coincise con la trasformazione dello stato stesso che evolvette in liberaldemocratico: non più monoclasse, caratterizzato cioè dall’egemonia di un’unica classe sociale, la borghesia, bensì pluriclasse, contraddistinto dall’emergere del ruolo politico e sociale del proletariato umano.

Nella prima metà del Novecento si reclamano i diritti sociali, quali:

  • Diritto all’istruzione;
  • Diritto alla salute;
  • Diritto alla previdenza sociale e così via.

Per indicare i diritti e le libertà rivendicati più recenti, si utilizza l’espressione nuovi diritti (o di terza generazione).

Le situazioni giuridiche soggettive

Sono soggetti di diritto coloro che godono della capacità giuridica; il nostro ordinamento riconosce come soggetti di diritto sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. In base all’art. 1 e 2 del codice civile, la capacità giuridica si acquista alla nascita, mentre la capacità d’agire, cioè di esercitare i diritti di cui è titolare o di assumere obblighi, si acquista di norma con la maggiore età e si può perdere al verificarsi di certe condizioni fissate dal codice civile, ad esempio l’interdizione.

Le situazioni giuridiche si dividono in:

  • Situazioni giuridiche favorevoli: i poteri, i diritti soggettivi, gli interessi legittimi;
  • Situazioni giuridiche non favorevoli: gli obblighi, i doveri, le soggezioni.

Il diritto soggettivo è la facoltà che una norma giuridica riconosce a un soggetto, di agire nel proprio interesse, e di ottenere dagli altri consociati una certa condotta. I diritti si dividono a loro volta in diritti assoluti e relativi. Si definisce assoluto il diritto che obbliga tutti i soggetti dell’ordinamento a non intralciarne il godimento. Vi sono dunque inclusi i diritti fondamentali; sono ad esempio assoluti i diritti della persona che impongono a soggetti pubblici e privati di astenersi da comportamenti che possono lederli; e relativo invece il diritto la cui soddisfazione dipende da un comportamento prescritto a un soggetto determinato (è il caso dei diritti che possono derivare da un contratto e si risolvono nell’ottenere una certa prestazione).

L’interesse legittimo designa una situazione soggettiva di vantaggio il cui titolare gode di poteri strumentali (può partecipare al procedimento amministrativo o può contrastare un atto dell’amministrazione) rispetto alla tutela del proprio interesse. Mentre chi è portatore di un diritto soggettivo può realizzare direttamente e immediatamente il proprio interesse, chi è portatore di un interesse legittimo ha bisogno che il suo interesse coincida con uno specifico interesse pubblico. Ecco un esempio classico: l’interesse di un soggetto a che dalla graduatoria dei vincitori di un concorso cui egli partecipa siano esclusi coloro che non rispondono ai requisiti richiesti è tutelato bensì in quanto coincidente con l’interesse pubblico non in quanto interesse di quel soggetto.

Le tipiche situazioni giuridiche non favorevoli sono:

  • Gli obblighi, ovvero il comportamento che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui (ad esempio l’obbligazione del conduttore di versare al locatario il canone di locazione);
  • I doveri, ovvero comportamenti dovuti indipendentemente dall’esigenza di un corrispettivo diritto altrui, in funzione di tutela di uno specifico interesse;
  • Le soggezioni, ovvero la situazione di chi è soggetto ad un potere (ad esempio la posizione dell’imputato in un processo, sottoposto a una serie di vincoli).

Condizione giuridica del cittadino e dello straniero

Il cittadino è un’entità geopolitica che si raffigura come omogenea per etnia, lingua, religione. Assume così valore giuridico il concetto di popolo. È cittadino italiano:

  • Per nascita, il figlio di un cittadino italiano, nonché chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori ignoti, o apolidi, o che comunque non possa trasmettere la cittadinanza di un altro paese;
  • Per estensione, da un coniuge all’altro, nonché da genitori italiani a figli adottivi o riconosciuti successivamente alla nascita, in nome del valore costituzionale dell’unità della famiglia;
  • Per concessione, straniero legalmente residente da almeno 10 anni; cittadino dell’Unione europea residente da almeno 4 anni; apolide residente da almeno 5 anni; discendente straniero di chi è stato cittadino italiano residente in Italia da almeno 3 anni. In tali casi la cittadinanza è attribuita su domanda tramite decreto del capo dello Stato, sentito il Consiglio di stato, previo giuramento di fedeltà allo Stato italiano. Si parla in questi casi anche di naturalizzazione. Colui o colei che è figlio o figlia di un genitore che era cittadino ha però un vero e proprio diritto all’acquisto della cittadinanza, per beneficio di legge, se ha assunto un impiego al servizio dello Stato o se raggiunge la maggiore età in Italia, essendovi legalmente residente da almeno 3 anni.

È ammessa sempre la doppia cittadinanza. Si perde la cittadinanza per espressa rinuncia (art. 11) in caso di acquisto di un’altra residenza all’estero; di diritto (art. 12) nel solo caso in cui il cittadino che ha un rapporto di lavoro con un altro stato ignori l’intimazione del Governo italiano a cessarlo. Sono previste, poi, varie forme di agevolazione al riacquisto della cittadinanza per chi l’ha perduta (art. 13). Il dettato costituzionale stabilisce che:

  • Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici;
  • Il cittadino italiano può essere estradato, cioè consegnato ad uno stato straniero dove abbia compiuto reato per essere sottoposto alla giustizia di tale paese, solo nelle ipotesi espressamente previste dalle convenzioni internazionali.

Il cittadino italiano, in quanto tale, è anche cittadino dell’Unione europea. Lo straniero è colui che non è cittadino italiano e non è apolide: chi non è cittadino italiano dell’Unione europea è cittadino extracomunitario. In Italia la disciplina dell’ingresso, del soggiorno e dell’espulsione dello straniero si uniforma alla politica comunitaria in materia. Essa riconosce:

  • Allo straniero, comunque presente nel territorio, i diritti fondamentali della persona umana;
  • Agli stranieri regolarmente soggiornati i diritti civili attribuiti dal costituente al cittadino italiano, nonché il diritto di partecipare alla vita pubblica locale;
  • A tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornati parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

L’art. 10 Cost. riconosce allo straniero che lascia il proprio paese perché non vi può esercitare in modo effettivo le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto di asilo. Diversa la posizione di chi, invece, abbandona il proprio paese perché discriminato o perseguito: costui può chiedere rifugio politico. L’espulsione dello straniero è un atto con cui si allontana il soggetto dal territorio italiano. È prevista:

  • Come misura amministrativa nel caso in cui si violino le norme sull’ingresso e il soggiorno;
  • A titolo di misura di sicurezza e a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione su ordine del giudice;
  • Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ed è disposta dal Ministro dell’Interno.

I diritti inviolabili nell’art. 2 Cost.

Secondo l’art. 2 Cost.: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Ai diritti inviolabili sono riconosciute le caratteristiche:

  • Assolutezza (possono essere fatti valere nei confronti di tutti);
  • Inalienabilità (non possono essere trasferiti per atto di volontà del titolare);
  • Imprescrittibili (il mancato esercizio di essi, anche per tempo prolungato, non comporta l’estinzione, ossia la perdita da parte del titolare);
  • Irrinunciabilità e indisponibilità (il titolare non vi può rinunciare, neppure volendo).

I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali, non ai soli cittadini; alcuni di essi competono anche al nascituro. Sono così affermati due dei principi fondamentali della Costituzione: il principio personalista, in base al quale esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può essere lesa da alcuno: il principio pluralista che garantisce alle formazioni sociali i medesimi diritti degli individui.

I diritti della personalità

Si ritiene che l’art. 2 Cost. protegga anche i nuovi diritti della persona, come il diritto alla vita, alla libertà sessuale, alla privacy e così via. Questi diritti vengono così a collocarsi accanto ad altri diritti della personalità che trovano invece espresso riconoscimento in Costituzione, come i diritti alla capacità giuridica, alla cittadinanza, al nome. Sono stati individuati in particolare:

  1. Diritto alla vita e all’integrità fisica, pur non essendo espressamente previsto in Costituzione, è tutelato dalle leggi civili;
  2. Diritto all’onore, ovvero la tutela dell’integrità morale della persona, del decoro, del prestigio, della reputazione, è garantito penalmente;
  3. Diritto all’identità personale, ovvero il diritto a non vedere alterato da altri il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, trova nell’ordinamento italiano un riconoscimento legislativo.
Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
I diritti fondamentali Pag. 1 I diritti fondamentali Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
I diritti fondamentali Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
I diritti fondamentali Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siyalu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Di Marco Carlo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community