IL BILANCIO D’ESERCIZIO: RIFERIMENTI NORMATIVI E SCHEMI DI
SINTESI
1. LA DISCIPLINA DI BILANCIO DELLE SOCIETA’: UN QUADRO SINTETICO DI
RIFERIMENTO
La disciplina del bilancio d’impresa tende all’armonizzazione internazionale, ossia a un unico
insieme di principi contabili applicabile in tutti i Paesi aderenti al processo di convergenza, con
l’obiettivo di migliorare la qualità dei bilanci.
In Italia, il processo di armonizzazione contabile è iniziato nel 1991, con l’adozione di due direttive
europee (78/660 e 83/349), tramite il D.Lgs. 127. Negli anni successivi si è realizzato un primo
livello di armonizzazione e trasparenza delle informazioni di bilancio, grazie a schemi obbligatori
e quindi molto rigidi, a un quadro generale dei principi di valutazione e alla disciplina della Nota
Integrativa e della Relazione sulla gestione.
Con l’inizio del terzo millennio, l’Unione Europea sta perseguendo l’armonizzazione di bilancio
con i principi contabili dell’International Accounting Standard Board (IASB), utilizzando lo
strumento del “regolamento” e non più quello della direttiva per ottenere risultati migliori. Così,
da un modello di bilancio in cui la legge disciplina i principi generali di redazione e i principi
contabili svolgono la funzione di interpretare e integrare le leggi, si passa a un modello in cui leggi
e principi contabili coincidono.
Sono due i principali regolamenti attuativi degli IAS/IFRS: Il regolamento 1606/2002 (modificato
dal regolamento 297/2008) e il regolamento 1725/2003. Si sono poi susseguiti negli anni una
serie di regolamenti di adozione di diversi principi contabili internazionali o di loro revisione.
L’adozione degli International Financial Reporting Standards (IFRS), secondo il regolamento
1606/2002, è obbligatoria solamente per la redazione del bilancio consolidato da parte delle
società quotate. Ogni Stato Membro, tuttavia, ha esteso il campo di applicazione dei principi
internazionali ad altre aziende e bilanci, contrastando con l’armonizzazione contabile.
In Italia emerse così una segmentazione delle società in merito alla disciplina del bilancio: le
società quotate o con titoli diffusi direttamente tra gli investitori devono redigere i bilanci
secondo gli IFRS; le società che, invece, si finanziano senza ricorrere alla quotazione delle
proprie azioni e di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati devono redigere i bilanci
secondo la disciplina nazionale fondata sulle norme del codice civile, supportate a livello
interpretativo e applicativo dai principi contabili dell’OIC.
Il D.Lgs. 38/2005 ha definito l’ambito di applicazione dei principi internazionali in Italia. Questo è
uno schema riassuntivo.
La disciplina nazionale per le società di capitali che esercitano attività industriale, commerciale
e di servizi (esclusi quelli finanziari e assicurativi) è fondata sugli art. 2423 e seguenti del Codice
civile. Inoltre, dalla fine del 2001 è sorto l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), riconosciuto
dalla legge come l’”istituto nazionale per i principi contabili”; una delle sue principali funzioni è,
infatti, quella di emanare e aggiornare i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci
secondo le disposizioni del Codice civile.
Oltre a una segmentazione che caratterizza l’applicazione della disciplina interazionale per
determinate società e della disciplina nazionale per altre, in Italia può essere rinvenuta un’altra
segmentazione all’interno delle società che applicano la disciplina nazionale. Infatti, uno degli
obiettivi dei recenti provvedimenti legislativi è quello di semplificare e ridurre i costi
amministrativi delle imprese di ridotte dimensioni. Così, è stata introdotta una disciplina
differenziata in funzione della dimensione delle società. Le imprese sono classificate in tre classi:
- Micro imprese: imprese che per almeno 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei
seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale € 175.000; totale dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni € 350.000; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità;
- Imprese di piccole dimensioni: imprese che per almeno 2 anni consecutivi non
superano almeno 2 dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale € 4.400.000; totale
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000; dipendenti occupati in media
durante l’esercizio 50 unità;
- Imprese di medio-grandi dimensioni: imprese che per almeno 2 anni consecutivi
superano almeno 2 dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale € 4.400.000; totale
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000; dipendenti occupati in media
durante l’esercizio 50 unità.
La composizione del bilancio varierà in funzione delle dimensioni dell’impresa.
2. IL BILANCIO: CLAUSOLA GENERALE E PRINCIPI
Le disposizioni civilistiche in materia di bilancio si trovano negli artt. da 2423 a 2435-bis c.c.
L’art. 2423 dopo aver elencato i documenti che costituiscono il bilancio, enuncia la cosiddetta
“clausola generale” di redazione del bilancio. La clausola generale condiziona il contenuto dei
principi di redazione e di conseguenza dei criteri di valutazione. Tale articolo si sviluppa in sei
commi e il suo obiettivo è garantire un requisito fondamentale: l’intelligibilità delle informazioni
di bilancio.
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie
allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le
società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente
disposizione (Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto che le presenti modifiche si applicano
ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016).
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile
con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota
integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla
deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al
valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota
integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
Di particolare importanza è stata l’introduzione del principio della “Rilevanza” al comma 4. La
direttiva 2013/34/UE, all’art. 2, punto 16, fornisce la seguente definizione di “rilevante”: lo stato
dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente
influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La
rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.
Il concetto di rilevanza è poi ripreso nella Direttiva 2013/34/UE nei seguenti articoli:
- l’art. 6, par. 1, lett. j): rispetto agli effetti irrilevanti sull’informazione complessiva di
bilancio.
- l’art. 17 afferma che: “(…) mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato
irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti
ove presi nel loro insieme. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare
l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all’informativa.
Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla
tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione
finanziaria.”
Il principio generale di “rilevanza” è un concetto già presente nei principi contabili nazionali, che
ne forniscono inoltre una declinazione applicativa:
- OIC 11: il principio indica tra i postulati di bilancio quello della “Significatività e rilevanza
dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio”. A commento di tale
postulato, si afferma che: “Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni
che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo
decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose
norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio. Il procedimento di formazione
del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio
non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla
ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata
ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio.
Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro
limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un
effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.”
- OIC 19 Debiti: in tema di informativa da rendere in nota integrativa sui criteri con cui la
società ha dato attuazione al principio generale della rilevanza prevedono che: “Se ad
esempio una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato decide
di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un
debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale
previsione normativa deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio adottate”.
Disposizioni analoghe sono contenute nell’OIC 15 Crediti.
- OIC 20 Titoli di debito: in tema di informativa da rendere in nota integrativa prevedono
che: “Se, ad esempio, una società tenuta all’appl