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NON MI SERVE
→
Strumento inevitabile per il rispetto del principio di indivisibilità e unitarietà dell’azione nelle spa; nelle fusioni in
cui non ci sono società per azioni non sarebbe utile (possono effettivamente dare 1,37€ di quote)
Orientamento prevalente: non c’è limite al conguaglio in denaro
Ratio del limite
- evitare strumentalizzazione del conguaglio in denaro per occultare una operazione di cessione
di azienda con una fusione/alterare o snaturare la natura dell’operazione ( conversione delle
→
quote)
1. tutti i termini previsti sono ridotti alla metà
SE NELLA FUSIONE NON PARTECIPA S.p.A
→
La fusione semplificata - per incorporazione di società posseduta al 100%
● (art.2505 c.c)
Definizione.
E’un tipo di fusione per incorporazione di una società interamente partecipata
- La controllante, che detiene il 100% della controllata, delibera di incorporare la controllata stessa
FINALITA’: razionalizzazione dell’economia del gruppo.
Semplificazioni caratterizzanti
1. Progetto di fusione molto semplificato: non si applicano talune disp. art 2501 ter assenza dei
punti 3,4,5
Che rispettivamente riguardano: il rapporto di cambio, modalità di assegnazione azioni, decorrenza degli effetti
reddituali. Permangono i restanti
PERCHE’? non c’è concambio o emissione di nuove azioni avviene solo annullamento quote della partecipata
→ 47
2. assenza redazione organo amministrativo e redazione degli esperti art. 2501 quinquies e septies.
Ratio: assenza di rapporto di cambio implica la decadenza della redazione dell’organo amministrativo e degli
esperti.
IN REALTA’: ovviamente l’assenza della redazione degli esperti è intuitiva.La sua assenza resta però opinabile,
rimane il tema delle motivazioni eco giuridiche della pratica che non possono essere ignorate.
E’ una scelta forse eccessiva del legislatore, poteva lasciarle ma in forma semplificata.
In questo tipo di fusione, le motivazioni vengono illustrate in un paragrafo aggiunto del progetto di fusione stesso.
3. Organo competente alla deliberazione: gli amministratori.
Nel procedimento ordinario, l'organismo sovrano è l’assemblea.
Nel procedimento semplificato, se l’atto o statuto lo prevedono, l'incorporazione può essere deliberata dallo
stesso organo amministrativo delle società partecipate.
ECCEZIONE: i soci della incorporante, che rappresentano il 5% del CSI, possono richiedere che la fusione
venga deliberata dalle rispettive assemblee dei soci.
Si torna al procedimento ordinario delibera di funzionamento
La fusione per incorporazione di società posseduta almeno al 90%.
●
Definizione
- Forma di fusione in cui vi è una società che possiede più del 90%,
Che norme applicano?
- disposizioni dell’ art 2505
- a condizione che venga concesso agli altri soci dell'incorporata il diritto di far acquisire le
proprie quote o azioni da parte dell’incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua
dei criteri previsti per il recesso.
Se ciò avviene: i soci di minoranza possono vendere le quote alla incorporante e si torna all’altra casistica.
Tuttavia, questa informazione/situazione emerge solo DOPO la presentazione del progetto di
- fusione
SE RICORRE QUESTA CONDIZIONE: non si applicano i seguenti articoli
1. 2501 quinquies: no relazione organo amministrativo
2. 2501 septies: no relazione esperti
3. 2505 bis: relazione situa patrimoniale PERCHÉ?
→
a. risposta dottrina: svista del legislatore nel contenuto dell’articolo 2505
b. se non ci vuole nel 2505, allora non sarà necessario anche nel 2505 bis
ATTENZIONE: il progetto di fusione non è semplificato.
- c’è il rapporto di cambio
- manca però la valutazione degli esperti o dell’organo amministrativo.
QUINDI?
- vi è una difficoltà di valutazione dell’operazione
- il legislatore spesso spinge per preferire la vendita delle quote.
Per la deliberazione?
- deliberazione da parte degli stessi organi amministrativi, se previsto dall’atto
- anche in questo caso, è fatta salva la possibilità per almeno il 5% dei soci di avanzare la richiesta
per un procedimento ordinario 48
I profili strategici.
● I Profili strutturali
Primi aspetti intuivi.
- unificazione (economica e giuridica) dei patrimoni delle partecipanti
- compenetrazione dei patrimoni avviene SENZA IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE
Analogia con conferimento e differenze con cessione di azienda.
Nella cessione, il trasferimento dell'azienda avviene dietro corrispettivo (prezzo)
Nella fusione, l’incorporazione della incorporata avviene senza alcun impiego di risorse finanziarie
In analogia con il conferimento: l’unico costo è sostenuto della società conferita
Nella fusione, invece sono i soci della incorporata a pagare il prezzo di una diluizione di quota
Altro elemento strutturale
- estinzione delle incorporate e prosecuzione rapporti giuridici in capo all'incorporata
- nascita di un nuovo soggetto giuridico.
Analogia con il conferimento.
Nel conferimento, il conferente rimane sempre in vita.
Nella fusione, se assimiliamo il ruolo della incorporante al conferente, esso smette di esistere
Ultimo aspetto: effetto sul patrimonio dell'incorporante o nascitura
- non c’è permutazione patrimoniale.
L’incorporante o risultante vede incremento di PN per sopperire al rapporto di concambio.
Analogia con conferimento di azienda.
Anche qui, avviene un aumento di patrimonio per effetto del conferimento dell'azienda in società
Altro aspetto - Rapporto con la vecchia proprietà
- coinvolgimento della vecchia proprietà.
● Le finalita’ perseguibili
1. Attuazione di politiche di crescita dimensionale per linee esterne (se coinvolgo soggetti
estranei)
L'acquisizione di azienda è assimilabile a compravendita con però individuazione di parte dominante.
Se vi è soggetto dominante, si parla di banalmente di compravendita (acquisizione, tramite fusione, di
un ramo di azienda)
2. Riorganizzazione, semplificazione e ridisegno dell’assetto del gruppo: fusione tra medesimi
proprietari.
Finalità.
- riduco numero di soggetti giuridici
- contenimento di costi
- razionalizzazione di flussi finanziari (no distribuzioni dividendi, vantaggi fiscali)
- snellimento catena partecipativa
si preferisce in questo senso la fusione per incorporazione
3. strumento di integrazione di aziende:
Se non vi è soggetto dominante, semplice aggregazione tra soggetti dimensionalmente analoghi.
Si vuole realizzare una società in cui i rapporti di forza sono analoghi, senza ricerca di un soggetto
acquirente.
Per queste ragioni, la forma di fusione adottata è irrilevante. 49
+ Approfondimento: distinzione su criteri di stampo economico. +
- fusioni orizzontali: aggregazioni di operatori in stesso settore o stesso stadio della catena
produttiva o distributiva
- obiettivo: crescita dimensionale, eliminazione di un concorrente, ricerca di benefici di
scala, etc.
- fusione verticale: aggregazione di operatori in stadi produttivi contigui (discendente o
ascendente)
- fusione conglomerale: assenza di grande complementarietà tra aziende coinvolte
4. strumento per fronteggiare crisi di società, per quelle che hanno difficoltà di generazione cassa
5. strumento di liquidazione indiretta (società che hanno cessato la loro attività)
6. motivazioni fiscali: società con perdite che non si riesce ad impiegare; bypassare il tema di
società di comodo ?
7. finalità extra aziendali.
- ridurre il potere di un socio di minoranza: uso potere di maggioranza per diluire la quota
(riportare esempio)
- mascherare lo stato di crisi inesploso di società (evitare emergere crisi)
- coprire responsabilità dei manager (far sparire poste di dubbia origine o con chiari errori
contabili)
I profili economico-aziendali
Qui, come sappiamo, si trattano tematiche di tipo valutativo.
La determinazione del valore economico delle coinvolte.
●
Definizione.
È quel procedimento di conversione delle azioni o quote delle incorporate nel corrispondente nelle
società fuse, si basa proprio sul rapporto tra valore economico delle società partecipanti all’operazione.
si arriva alla determinazione del rapporto di concambio.
→
Importanza
- centrale dal punto di vista economico
- centrale dal punto di vista giuridico.
Indicazioni normative sul tema.
Assenza di criteri valutati a cui far ricorso nella determinazione del valore economico della società
Ragioni
- E’ giusto che gli operatori ricorrano al criterio più coerente con chi è oggetto di operazione
- E’ importante che la valutazione tenga conto del valore di scambio delle società
QUINDI: inutilità della situazione patrimoniale a tali fini
→
(aggiornare il PN alla data di fusione)
Come viene determinato il rapporto di cambio?
- valutazione sulla base dei valori di scambio, economico e corrente del patrimonio delle
partecipanti
- è una configurazione di capitale propriamente economica. 50
Il rapporto di cambio - definizione.
●
Che cos’è?
- numero di azioni o quote della risultante o incorporante, che deve essere attribuito ai titolari
delle quote di partecipazione delle società fuse o incorporanti
NON E’ UN PREZZO!
- Non si determina un vero e proprio prezzo intenso in senso di corrispettivo.
- Lo vado ad esprimere in termini di prezzi o quote
Quindi: principio di relatività delle valutazioni
- Non ci interessa il valore assoluto delle società, ma il suo valore in rapporto alle altre.
Non si tratta di stabilire un prezzo di cessione ed il relativo corrispettivo monetario, ma un RAPPORTO DI
CONVERSIONE.
La nostra attenzione è rivolta alla determinazione del reciproco rapporto esistente tra le società partecipanti
- necessità di omogeneità dei criteri di valutazione delle società coinvolte MA NON COMPLETA
UGUAGLIANZA
Non deve essere interpretata in modo acritico o irrazionale; ma è necessario usare criteri che rispettino la diversità
delle società coinvolte nelle operazioni.
Difatti , ricordiamo che è lo stesso legislatore che raccomanda l’uso di più metodi valutativi e di definire
l’importanza attribuita a ciascuna di essi.
Tema importante - sentenza cass. 15025/2016
Oggetto: fusione con contestazione sul rapporto di cambio si ha risarcimento del danno
→
Contiene indicazioni giuridiche e economiche di spessore.
- Il socio ha diritto