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Tra questi direttive molto importante fu l’introduzione del KIID (UCITS 4), un documento
che include le informazioni critiche su un fondo. Il documento mira ad aiutare gli investitori
a capire la natura e i rischi principali del fondo al fine di prendere una decisione di
investimento più informata.
Il KIID è un requisito precontrattuale e quindi deve essere reso disponibile ed essere
ricevuto e letto prima di investire. Include una valutazione del rischio, nota come Indicatore
Sintetico di Ricompensa del Rischio (SRRI: Synthetic Risk Reward indicator) che è basato
sulla volatilità storica del fondo sottostante.
Il KIID ha un contenuto e un formato predeterminati: comprende diverse sezioni, che
forniscono agli investitori informazioni importanti sul fondo, per aiutare a determinare se
esso si allinea con i loro obiettivi d'investimento, orizzonte temporale e tolleranza al rischio,
dovrà quindi contenere:
1. Obiettivi e politica d'investimento (anche approccio attivo o passivo)
2. Profilo di rischio e rendimento (indicatore sintetico di rischio e rendimento, SRRI)
3. Spese
4. Performance passate
5. Informazioni pratiche (dettagli di contatto e dove trovare ulteriori informazioni)
Con UCITS 5 invece si va ad introdurre un allineamento degli interessi a lungo termine per i
singoli gestori di fondi, in particolare:
1. Almeno il 50% della remunerazione variabile deve essere pagato in quote di OICVM o
strumenti non monetari equivalenti.
2. La percentuale della remunerazione variabile da differire deve essere almeno il 40% (o
60% in caso di importo particolarmente elevato).
3. Il periodo di differimento deve essere allineato al periodo di detenzione raccomandato
agli investitori
(almeno 3 anni).
4. Informativa sulle politiche di remunerazione: Il KIID dell'OICVM dovrà includere una
dichiarazione con un riferimento ad un sito web dove sono disponibili i dettagli
della politica retributiva.
Direttiva AIFM
La direttiva AIFM come abbiamo già detto si applica ai gestori dei FIA, la direttiva nasce
come reazione alla crisi finanziaria, dopo le conclusioni raggiunte al G20 del 2008.
La situazione nell’UE era infatti che esistevano diversi regimi nazionali a livello di stati
membri, ma nessun quadro normativo armonizzato a livello di EU.
La volontà fu quindi quella di costruire un sistema come quello UCITS in base al quale:
1. Il gestore di fondi d'investimento alternativi deve richiedere un'autorizzazione per
gestire un FIA.
2. In cambio, la direttiva AIFM introduce un "passaporto" che permette ai gestori di
fondi di investimento alternativi di offrire i loro servizi di gestione e commercializzare i
loro FIA in tutta l'UE.
La AIFM introduce quindi una serie di definizioni:
1. L’Alternative Investment Fund Manager (AIFM): persona giuridica che la cui
attività è quella di gestire uno o più FIA.
2. L’Alternative Investment Fund (AIF): cioè qualsiasi organismo d’ investimento
collettivo del risparmio diverso dagli OICVM sottoposti alla direttiva UCITS. Il fondo dovrà
presentare le seguenti caratteristiche: 1) raccoglie capitali da un certo numero di
investitori (almeno 2), 2) investe il capitale raccolto secondo una politica d'investimento
definita a beneficio di tali investitori.
In Italia la direttiva è effettiva dal 2014 e prevede una soglia di accesso al fondo di 500.000
euro, 100.00 se supportata da un servizio di consulenza.
AM Evoluzione
Nei prossimi anni, quello che influirà di più sul settore dell’ Asset Management e in
particolare sui MFs e sull’attività di gestione di portafoglio (DM) sarà l’aspetto della
sostenibilità (Sustainable Finance).
L’ESMA in particolare ha rilevato quelle che sono le criticità attuali e obiettivi futuri in
termini dei tre fattori ESG:
1. Divulgazione ESG, attualmente manca un regime di divulgazione standardizzato per
gli emittenti per quanto riguarda l'informativa sulla sostenibilità.
2. Rating ESG, vi è mancanza di una definizione legalmente vincolante e di
comparabilità tra i
fornitori e nessun requisito legale per assicurare la trasparenza delle metodologie.
3. Parametri di riferimento ESG vi è crescente necessità in Europa di parametri di
riferimento affidabili che comprendano l'intero spettro ESG, compresi gli aspetti sociali e
di governance;
4. Obbligazioni verdi dell'UE, dovrà essere istituita una supervisione da parte di
soggetti terzi (supervisori) degli standard delle obbligazioni “green”a livello europeo.
5. "Ecoetichettatura" per prodotti finanziari sostenibili al dettaglio.
Inoltre va aggiunto il Regolamento UE 27 Nov 2088/2019 sulle informazioni relative alla
sostenibilità nel settore finanziario, che è entrato in vigore il 10 marzo 2021, che prevede:
1. I partecipanti ai mercati finanziari devono pubblicare sui loro siti web informazioni sulle
loro politiche in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nel loro processo
decisionale di investimento.
2. I consulenti finanziari devono pubblicare sui loro siti web informazioni sulle loro politiche
sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel loro processo di consulenza in materia di
investimenti o di assicurazioni".
MiFID>MIFID2
Conosciamo ampliamente il contenuto di MiFID 1 e 2, la seconda in particolare è andata ad
intervenire in chiavi prudenziale alzando gli standards nella produzione e nella