CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
De nizione di contratto di assicurazione
Art. 1882 del codice civile: “un contratto con il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di
una somma di denaro (premio), si obbliga a risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti, del
danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al veri carsi
di un evento attinente alla vita umana”
Questa de nizione fa riferimento sia al contratto ramo danni sia al contratto ramo vita. Il
contratto di assicurazione ha diverse funzioni:
- Eliminare un’incertezza
- Reintegrare o prevenire perdite patrimoniali
- Predispone i mezzi necessari per soddisfare esigenze economiche legate
all’esistenza delle persone
L’oggetto del contratto è il rischio con riferimento alla tutela del patrimonio (prevenzione)
nel ramo danni, mentre con riferimento all’esigenza propria di colui che stipula il contratto e
dei bene ciari attraverso un evento di vita umana (predisposizione di mezzi necessari per
soddisfare esigenze economiche legate all’esistenza della vita umana) nel ramo vita
FORMA DELLA PROPOSTA
Il contratto assicurativo non richiede una particolare forma per la sua validità. Non
rientra tra quegli atti che devono essere stipulati per scritto a pena di nullità, quindi, si può in
astratto stipulare un contratto di assicurazione sulla base di dichiarazioni non scritte (a voce,
per telefono, …). Ai ni della prova, tuttavia l’art. 1888 del codice civile prescrive
l’esigenza di un atto scritto.Non è richiesta forma scritta ad substantiam, ma è richiesta la
forma scritta ab probationem
EFFICACIA DELLA PROPOSTA
L’art. 1887 del codice civile fa riferimento all’ef cacia della proposta, cioè che una della
due parti dichiari la propria volontà a stipulare la polizza
La proposta può essere effettuata oralmente o per scritto. Se la proposta è stata fatta per
iscritto non può essere revocata prima che siano trascorsi 15gg normalmente oppure
30gg (per esempio quando occorre una visita medica), perché la compagnia mette in atto la
procedura istruttoria. Il termine di 15/30gg decorre dalla data della consegna o della
spedizione della proposta scritta. Se la compagnia di assicurazione accetta di sottoscrive il
rischio allora si arriva alla sottoscrizione vera e propria della polizza
DECORRENZA DELLA POLIZZA
Nel momento in cui le due parti si sono accordate il contratto di assicurazione prende il via e a
questo punto sono presenti regole che riguardano la decorrenza, quindi da quando
decorre la copertura assicurativa. Se oggi stipulo una polizza normalmente la copertura va
dalle 24.00 del giorno della conclusione del contratto no alle 24.00 dell’ultimo
giorno della durata stabilita nel contratto (non si applica nel ramo vita)
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La decorrenza standard (delle 24.00) non è obbligatoria, di solito si applica se la
decorrenza non viene speci cata nel contratto. Però, certe volte, si potrebbe aver bisogno di
una decorrenza differente, per esempio, nel caso di ritiro dell’auto (non può essere ritirata alle
24.00 ma si ha bisogno di ristarla anticipatamente), quindi, per questo motivo, per avere
decorrenza differente da quella standard, è necessario speci care correttamente nel contratto
la decorrenza
Cosa succede se non pago il premio?
Per far si che la garanzia sia operante è necessario che l’assicurato paghi il premio. Fino a
quando l’assicurato non paga il premio la garanzia è sospesa e, quindi, se si veri ca il sinistro
la compagnia non è tenuta al risarcimento
- Caso in cui l’assicurato non paghi la prima rata
In questo caso l’assicurazione rimane sospesa no alle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il
pagamento, ma la data di scadenza non cambia
- Caso in cui l’assicurato non paghi premi successivi
Normalmente l’assicurazione rimane sospesa dal quindicesimo giorno dopo la scadenza. Se
l’assicurato paga il premio entro i 15 giorni, allora la copertura assicurativa rimane valida (se
si veri ca rischio si viene risarciti). Anche in questo caso non si allunga la durata
dell’assicurazione, ma la scadenza rimane la stessa
Cosa succede se l’assicurato cambia compagnia di assicurazione o decide di non
rinnovare l’assicurazione e si veri ca il sinistro??
- Esercitare un azione di riscossione del premio, se viene esercitata entro 6 mesi dalla
scadenza e l’assicurato procede a pagamento questo restituisce ef cacia al contratto
- Risoluzione di diritto del contratto, si veri ca entro 6 mesi dal giorno di scadenza del
premio non pagato
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE
Le dichiarazioni possono essere:
- Veritiere
- Inesatte, dichiarazioni che non corrispondo alla realtà
- Reticenti, volontà del contraente di omettere un dato utile per poter conoscere il rischio o
fornire un’informazione incompleta
All’assicurato verrà richiesto di rendere delle dichiarazione mediante compilazione di un
apposito questionario. In virtù del problema delle asimmetrie informative queste dichiarazioni
possono essere inesatte, perché l’assicurato non dichiara determinate circostanze oppure fa
dichiarazioni inesatte. Il codice civile (il legislatore) fa riferimento all’art. 1892-1893 del
codice civile e distingue tra:
- Dichiarazioni inesatte e reticenze rese con dolo o colpa grave, la compagnia di
assicurazione può annullare il contratto se non avrebbe stipulato il contratto o l’avrebbe
stipulato a condizioni differenti (inserendo clausole più limitative e penalizzanti). Non può
annullare il contratto se sono trascorsi più 3 mesi dal momento in cui la compagnia è venuta a
conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti Pagina 47 di 165
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- Dichiarazioni inesatte e reticenze rese senza dolo o colpa grave, la compagnia di
assicurazione può recedere dal contratto. Non può recedere se sono trascorsi 3 mesi dal
momento in cui la compagnia è venuta a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti
Quindi si ha una differenza sostanziale nel caso di sinistro
Nel caso di dolo o colpa grave se il sinistro avviene prima che l’assicuratore sia venuto a
conoscenza di queste dichiarazioni inesatte oppure prima della decorrenza dei tre mesi la
compagnia non è dovuta a pagare alcun risarcimento
Nel caso di assenza di dolo o colpa grave se il sinistro avviene prima che l’assicuratore
sia venuto a conoscenza di queste dichiarazioni inesatte oppure prima della decorrenza dei tre
mesi, l’indennizzo è dovuto in proporzione tra il premio che ha pagato l’assicurato e il
premio che sarebbe stato applicato se si fosse stati a conoscenza del vero stato delle cose
Dal punto di vista giuridico:
- Dolo, riferito alla volontà di agire per conseguire un ingiusto pro tto e causare danno ad
altri inducendoli in errore. Nel dolo vi è l’intento di frode
- Colpa grave, viene riscontrata una grave diligenza da parte dell’assicurato perché
effettua dichiarazioni non veritiere o non tralascia alcune cose. Non si parla di colpa grave
se le dichiarazioni sono inesatte per una trascuranza e non per volersi avvantaggiare
OGGETTO DEL CONTRATTO
L’oggetto del contratto è il rischio, probabilità che un evento futuro e incerto si manifesti
causando un pregiudizio patrimoniale
L’assicurazione contro i danni prevede come requisito essenziale quello dell’interesse
dell’assicurato al risarcimento del danno che non può avere nalità speculative, quindi diventa
importante distinguere l’assicurazione da altri strumenti di natura speculativa
Una polizza assicurativa non deve essere stipulata con nalità speculative, quindi il
danno e il risarcimento di questo danno devono ricollegarsi al venir meno di un interesse
direttamente riferibile alla sfera giuridica dell’assicurato e deve essere un interesse di natura
lecita
La compagnia coprirà solamente il danno economico, che deve essere legato alla lesione di un
interesse lecito e di natura patrimoniale proprio dell’assicurato. Inoltre, non possono assicurare
un bene comune (giardinetti comunali) oppure azioni illegali. In ne, non si potranno coprire i
danni non patrimoniali (tradimento della moglie)
Il rischio di accadimento ha un’entità variabile durante la vita del contratto di assicurazione,
infatti in un periodo più o meno lungo il rischio può cessare, diminuire o aggravarsi
Cessazione del ischio
Io vado a stipulare contratto assicurativo, ma può capitare che il rischio cessi di esistere. La
cessazione del rischio è disciplinata dall’art. 1896 del codice civile. Ipotesi:
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- Rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l’inizio
dell’ef cacia del contratto, il contratto si scioglie e quindi l’assicurato ha diritto al
pagamento dei premi sino a quando non gli stata comunicata la cessazione del rischio
- Rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto, ma prima dell’inizio
dell’ef cacia del contratto, il contratto anche se rmato non sorge e quindi l’assicurato
ha diritto soltanto al rimborso delle spese
Diminuzione del rischio
La diminuzione del rischio è disciplinata all’art. 1897 del codice civile. Quando il pro lo di
rischio dell’assicurato si è ridotto, l’assicurato è tenuto a darne comunicazione all’assicuratore
fornendo le prove della diminuzione. Se la compagnia ritiene che il rischio è diminuito, allora
l’assicurato avrà diritto a diminuzione del premio
In questo caso l’assicuratore ha diritto a recedere dal contratto con preavviso di un mese se
non vuole diminuire il premio (per esempio se la diminuzione del premio è incerta). Un mese è il
tempo utile per l’assicurato per poter cercare un’altra assicurazione
Aggravamento del rischio
L’aggravamento del rischio è disciplinato dall’art. 1898 del codice civile. Caso in cui
avvengono dei mutamenti dell’assicurazione che aggravano la probabilità del
veri carsi dell’evento dannoso. In questo caso l’assicurato ha l’obbligo di dare
immediata comunicazione alla compagnia
In questo caso l’assicuratore ha diritto a recedere oppure richiedere un aumento del
premio. Il diritto al recesso:
- Il recesso ha un effetto immediato se l’aggregamento è tale per cui l’assicuratore non
avrebbe stipulato l’assicurazione (non avrebbe assicurato il rischio)
- Il recesso ha effetto dopo 15 gironi se l’aggravamento è tale per cui l’assicuratore
avrebbe chiesto un maggi
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