Estratto del documento

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

De nizione di contratto di assicurazione

Art. 1882 del codice civile: “un contratto con il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di

una somma di denaro (premio), si obbliga a risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti, del

danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al veri carsi

di un evento attinente alla vita umana”

Questa de nizione fa riferimento sia al contratto ramo danni sia al contratto ramo vita. Il

contratto di assicurazione ha diverse funzioni:

- Eliminare un’incertezza

- Reintegrare o prevenire perdite patrimoniali

- Predispone i mezzi necessari per soddisfare esigenze economiche legate

all’esistenza delle persone

L’oggetto del contratto è il rischio con riferimento alla tutela del patrimonio (prevenzione)

nel ramo danni, mentre con riferimento all’esigenza propria di colui che stipula il contratto e

dei bene ciari attraverso un evento di vita umana (predisposizione di mezzi necessari per

soddisfare esigenze economiche legate all’esistenza della vita umana) nel ramo vita

FORMA DELLA PROPOSTA

Il contratto assicurativo non richiede una particolare forma per la sua validità. Non

rientra tra quegli atti che devono essere stipulati per scritto a pena di nullità, quindi, si può in

astratto stipulare un contratto di assicurazione sulla base di dichiarazioni non scritte (a voce,

per telefono, …). Ai ni della prova, tuttavia l’art. 1888 del codice civile prescrive

l’esigenza di un atto scritto.Non è richiesta forma scritta ad substantiam, ma è richiesta la

forma scritta ab probationem

EFFICACIA DELLA PROPOSTA

L’art. 1887 del codice civile fa riferimento all’ef cacia della proposta, cioè che una della

due parti dichiari la propria volontà a stipulare la polizza

La proposta può essere effettuata oralmente o per scritto. Se la proposta è stata fatta per

iscritto non può essere revocata prima che siano trascorsi 15gg normalmente oppure

30gg (per esempio quando occorre una visita medica), perché la compagnia mette in atto la

procedura istruttoria. Il termine di 15/30gg decorre dalla data della consegna o della

spedizione della proposta scritta. Se la compagnia di assicurazione accetta di sottoscrive il

rischio allora si arriva alla sottoscrizione vera e propria della polizza

DECORRENZA DELLA POLIZZA

Nel momento in cui le due parti si sono accordate il contratto di assicurazione prende il via e a

questo punto sono presenti regole che riguardano la decorrenza, quindi da quando

decorre la copertura assicurativa. Se oggi stipulo una polizza normalmente la copertura va

dalle 24.00 del giorno della conclusione del contratto no alle 24.00 dell’ultimo

giorno della durata stabilita nel contratto (non si applica nel ramo vita)

Pagina 46 di 165

fi fi fi fi fi fi fi

La decorrenza standard (delle 24.00) non è obbligatoria, di solito si applica se la

decorrenza non viene speci cata nel contratto. Però, certe volte, si potrebbe aver bisogno di

una decorrenza differente, per esempio, nel caso di ritiro dell’auto (non può essere ritirata alle

24.00 ma si ha bisogno di ristarla anticipatamente), quindi, per questo motivo, per avere

decorrenza differente da quella standard, è necessario speci care correttamente nel contratto

la decorrenza

Cosa succede se non pago il premio?

Per far si che la garanzia sia operante è necessario che l’assicurato paghi il premio. Fino a

quando l’assicurato non paga il premio la garanzia è sospesa e, quindi, se si veri ca il sinistro

la compagnia non è tenuta al risarcimento

- Caso in cui l’assicurato non paghi la prima rata

In questo caso l’assicurazione rimane sospesa no alle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il

pagamento, ma la data di scadenza non cambia

- Caso in cui l’assicurato non paghi premi successivi

Normalmente l’assicurazione rimane sospesa dal quindicesimo giorno dopo la scadenza. Se

l’assicurato paga il premio entro i 15 giorni, allora la copertura assicurativa rimane valida (se

si veri ca rischio si viene risarciti). Anche in questo caso non si allunga la durata

dell’assicurazione, ma la scadenza rimane la stessa

Cosa succede se l’assicurato cambia compagnia di assicurazione o decide di non

rinnovare l’assicurazione e si veri ca il sinistro??

- Esercitare un azione di riscossione del premio, se viene esercitata entro 6 mesi dalla

scadenza e l’assicurato procede a pagamento questo restituisce ef cacia al contratto

- Risoluzione di diritto del contratto, si veri ca entro 6 mesi dal giorno di scadenza del

premio non pagato

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni possono essere:

- Veritiere

- Inesatte, dichiarazioni che non corrispondo alla realtà

- Reticenti, volontà del contraente di omettere un dato utile per poter conoscere il rischio o

fornire un’informazione incompleta

All’assicurato verrà richiesto di rendere delle dichiarazione mediante compilazione di un

apposito questionario. In virtù del problema delle asimmetrie informative queste dichiarazioni

possono essere inesatte, perché l’assicurato non dichiara determinate circostanze oppure fa

dichiarazioni inesatte. Il codice civile (il legislatore) fa riferimento all’art. 1892-1893 del

codice civile e distingue tra:

- Dichiarazioni inesatte e reticenze rese con dolo o colpa grave, la compagnia di

assicurazione può annullare il contratto se non avrebbe stipulato il contratto o l’avrebbe

stipulato a condizioni differenti (inserendo clausole più limitative e penalizzanti). Non può

annullare il contratto se sono trascorsi più 3 mesi dal momento in cui la compagnia è venuta a

conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti Pagina 47 di 165

fi fi fi fi fi fi fi fi

- Dichiarazioni inesatte e reticenze rese senza dolo o colpa grave, la compagnia di

assicurazione può recedere dal contratto. Non può recedere se sono trascorsi 3 mesi dal

momento in cui la compagnia è venuta a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti

Quindi si ha una differenza sostanziale nel caso di sinistro

Nel caso di dolo o colpa grave se il sinistro avviene prima che l’assicuratore sia venuto a

conoscenza di queste dichiarazioni inesatte oppure prima della decorrenza dei tre mesi la

compagnia non è dovuta a pagare alcun risarcimento

Nel caso di assenza di dolo o colpa grave se il sinistro avviene prima che l’assicuratore

sia venuto a conoscenza di queste dichiarazioni inesatte oppure prima della decorrenza dei tre

mesi, l’indennizzo è dovuto in proporzione tra il premio che ha pagato l’assicurato e il

premio che sarebbe stato applicato se si fosse stati a conoscenza del vero stato delle cose

Dal punto di vista giuridico:

- Dolo, riferito alla volontà di agire per conseguire un ingiusto pro tto e causare danno ad

altri inducendoli in errore. Nel dolo vi è l’intento di frode

- Colpa grave, viene riscontrata una grave diligenza da parte dell’assicurato perché

effettua dichiarazioni non veritiere o non tralascia alcune cose. Non si parla di colpa grave

se le dichiarazioni sono inesatte per una trascuranza e non per volersi avvantaggiare

OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto del contratto è il rischio, probabilità che un evento futuro e incerto si manifesti

causando un pregiudizio patrimoniale

L’assicurazione contro i danni prevede come requisito essenziale quello dell’interesse

dell’assicurato al risarcimento del danno che non può avere nalità speculative, quindi diventa

importante distinguere l’assicurazione da altri strumenti di natura speculativa

Una polizza assicurativa non deve essere stipulata con nalità speculative, quindi il

danno e il risarcimento di questo danno devono ricollegarsi al venir meno di un interesse

direttamente riferibile alla sfera giuridica dell’assicurato e deve essere un interesse di natura

lecita

La compagnia coprirà solamente il danno economico, che deve essere legato alla lesione di un

interesse lecito e di natura patrimoniale proprio dell’assicurato. Inoltre, non possono assicurare

un bene comune (giardinetti comunali) oppure azioni illegali. In ne, non si potranno coprire i

danni non patrimoniali (tradimento della moglie)

Il rischio di accadimento ha un’entità variabile durante la vita del contratto di assicurazione,

infatti in un periodo più o meno lungo il rischio può cessare, diminuire o aggravarsi

Cessazione del ischio

Io vado a stipulare contratto assicurativo, ma può capitare che il rischio cessi di esistere. La

cessazione del rischio è disciplinata dall’art. 1896 del codice civile. Ipotesi:

Pagina 48 di 165

fi fi fi fi

- Rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l’inizio

dell’ef cacia del contratto, il contratto si scioglie e quindi l’assicurato ha diritto al

pagamento dei premi sino a quando non gli stata comunicata la cessazione del rischio

- Rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto, ma prima dell’inizio

dell’ef cacia del contratto, il contratto anche se rmato non sorge e quindi l’assicurato

ha diritto soltanto al rimborso delle spese

Diminuzione del rischio

La diminuzione del rischio è disciplinata all’art. 1897 del codice civile. Quando il pro lo di

rischio dell’assicurato si è ridotto, l’assicurato è tenuto a darne comunicazione all’assicuratore

fornendo le prove della diminuzione. Se la compagnia ritiene che il rischio è diminuito, allora

l’assicurato avrà diritto a diminuzione del premio

In questo caso l’assicuratore ha diritto a recedere dal contratto con preavviso di un mese se

non vuole diminuire il premio (per esempio se la diminuzione del premio è incerta). Un mese è il

tempo utile per l’assicurato per poter cercare un’altra assicurazione

Aggravamento del rischio

L’aggravamento del rischio è disciplinato dall’art. 1898 del codice civile. Caso in cui

avvengono dei mutamenti dell’assicurazione che aggravano la probabilità del

veri carsi dell’evento dannoso. In questo caso l’assicurato ha l’obbligo di dare

immediata comunicazione alla compagnia

In questo caso l’assicuratore ha diritto a recedere oppure richiedere un aumento del

premio. Il diritto al recesso:

- Il recesso ha un effetto immediato se l’aggregamento è tale per cui l’assicuratore non

avrebbe stipulato l’assicurazione (non avrebbe assicurato il rischio)

- Il recesso ha effetto dopo 15 gironi se l’aggravamento è tale per cui l’assicuratore

avrebbe chiesto un maggi

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 165
Appunti Tecnica delle assicurazioni Pag. 1 Appunti Tecnica delle assicurazioni Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Tecnica delle assicurazioni Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Tecnica delle assicurazioni Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Tecnica delle assicurazioni Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Tecnica delle assicurazioni Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Tecnica delle assicurazioni Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Tecnica delle assicurazioni Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Tecnica delle assicurazioni Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Tecnica delle assicurazioni Pag. 41
1 su 165
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fradifo007 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica delle assicurazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Cappiello Antonella.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community