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Fascicolo XVI: Le fonti del diritto dei contratti

La gerarchia delle fonti

La gerarchia delle fonti impone di partire dalla Costituzione, per passare subito al codice civile (con particolare riguardo circa i rapporti tra parte generale, sul contratto in genere, e parte speciale sui singoli contratti), poi si considera la legislazione speciale che assume sempre maggiore importanza nella costruzione della disciplina del contratto, e si esaminano quindi le fonti capaci di propiziare l’uniformazione internazionale del diritto dei contratti.

Il contratto e la Costituzione

Le norme costituzionali operano quali fonti del diritto essenzialmente in due modi:

  • Come parametri di legittimità delle leggi ordinarie;
  • Come regole direttamente applicabili ai rapporti tra i soggetti.

Parametri di legittimità delle leggi ordinarie

Esaminare come le norme costituzionali operino quali sistemi di legittimità significa chiedersi se la libertà contrattuale sia costituzionalmente tutelata. Se la risposta fosse affermativa, si aprirebbe il problema dell'incostituzionalità delle norme che variamente limitano la libertà contrattuale.

La premessa generalmente condivisa è che nel nostro ordinamento la libertà contrattuale riceve una tutela costituzionale indiretta, ovverosia risulta tutelata ogniqualvolta risulti strumentale e funzionale alla tutela di altri valori direttamente tutelati dalla Costituzione.

I valori costituzionali tutelati e capaci di fondare l'indiretta tutela della libertà contrattuale sono soprattutto due: l'iniziativa economica privata e la proprietà privata. Disporre delle cose significa quasi per definizione fare contratti e di contratti c'è bisogno per creare opportunità di godimento della proprietà. Così come sarebbe impraticabile l'iniziativa economica senza i contratti. Per questi motivi norme ordinarie che limitano la libertà di fare contratti possono essere passibili di incostituzionalità sotto la vigenza degli artt. 41 e 42 della Cost.

Tuttavia esistono dei limiti proprio riconducibili alla tutela di altri valori costituzionali come l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana, nonché riconnessi all'esigenza che l'attività economica sia indirizzata e coordinata a fini sociali (relativamente alla libertà di iniziativa economica) e dei limiti, con specifico riferimento alla proprietà, intesa come funzione sociale. Per questo il giudice della costituzionalità non si deve limitare ad appurare una semplice limitazione alla libertà contrattuale, ma deve accertare se tale limitazione sia giustificata alla luce di valori sociali che circoscrivano in qualche modo le garanzie costituzionali dei proprietari e degli imprenditori. A questi principi si ispirano le pronunce della Corte, degli anni '60 e '70, relative soprattutto a leggi vincolistiche in materia di locazioni urbane e di contratti agrari.

Quanto alle leggi restrittive della libertà contrattuale in materia di lavoro subordinato, esse trovano una legittimazione costituzionale negli artt. 35 e ss relativi alla protezione dei lavoratori.

Regole direttamente applicabili ai rapporti tra i soggetti

Riguardo l'applicazione diretta delle norme costituzionali tra privati, preliminarmente bisogna dire che la Costituzione non presidia la libertà contrattuale, ma al contrario la restringe. Per esempio, sono previste reazioni (per cui i contratti sono nulli e non producono effetti) verso contratti illeciti che mirano a risultati che l'ordinamento disapprova perché in contrasto con valori che l'ordinamento stesso vuole tutelare.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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