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Il contratto e la Costituzione

Le norme costituzionali operano quali fonti del diritto essenzialmente in 2 modi:

  1. Come parametri di legittimità delle leggi ordinarie;
  2. Come regole direttamente applicabili ai rapporti tra i soggetti.

Esaminare come le norme costituzionali operino quali sistemi di legittimità significa chiedersi se la libertà contrattuale sia costituzionalmente tutelata. Se la risposta fosse affermativa si aprirebbe il problema dell'incostituzionalità delle norme che variamente limitano la libertà contrattuale.

Parametri di legittimità delle leggi ordinarie:

La premessa generalmente condivisa è che nel nostro ordinamento la libertà contrattuale riceve una tutela costituzionale indiretta, ovvero risulta tutelata ogniqualvolta risulti strumentale e funzionale alla tutela di altri valori direttamente tutelati dalla Costituzione.

I valori costituzionali tutelati e capaci di fondare l'indiretta tutela della libertà contrattuale sono:

La libertà contrattuale sono soprattutto 2: l'iniziativa economica privata e la proprietà privata. Disporre delle cose significa quasi per definizione fare contratti e di contratti c'è bisogno per creare opportunità di godimento della proprietà. Così come sarebbe impraticabile l'iniziativa economica senza i contratti. Per questi motivi norme ordinarie che limitano la libertà di fare contratti possono essere passibili di incostituzionalità sotto la vigenza degli artt. 41 e 42 della Cost. Tuttavia esistono dei limiti proprio riconducibili alla tutela di altri valori costituzionali come l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana, nonché riconnessi all'esigenza che l'attività economica sia indirizzata e coordinata a fini sociali (relativamente alla libertà di iniziativa economica) e dei limiti, con specifico riferimento alla proprietà.

intesa come funzione sociale. Per questo il giudice della costituzionalità non si deve limitare ad appurare una semplice limitazione alla libertà contrattuale, ma deve accertare se tale limitazione sia giustificata alla luce di valori sociali che circoscrivano in qualche modo le garanzie costituzionali dei proprietari e degli imprenditori. A questi principi si ispirano le pronunce della Corte, degli anni '60 e '70, relative soprattutto a leggi vincolistiche in materia di locazioni urbane e di contratti agrari. Quanto alle leggi restrittive della libertà contrattuale in materia di lavoro subordinato esse trovano una legittimazione costituzionale negli artt. 35 e ss relativi alla protezione dei lavoratori. Regole direttamente applicabili ai rapporti tra i soggetti; Riguardo l'applicazione diretta delle norme costituzionali tra privati preliminarmente bisogna dire che la Costituzione non presidia la libertà contrattuale, ma al contrario la restringe. Perattenzione il concetto di ordine pubblico, che rappresenta un limite invalicabile per la validità dei contratti. L'ordinamento giuridico, infatti, non può accettare che vengano stipulati accordi che vadano contro i principi fondamentali su cui si basa la società. Un esempio di contratto illecito è quello che viola norme imperative, ovvero quelle disposizioni di legge che impongono un obbligo inderogabile a tutela di interessi ritenuti fondamentali. Ad esempio, se una legge stabilisce che il salario minimo deve essere di X euro, un contratto che prevede una retribuzione inferiore a tale importo sarà nullo. Analogamente, i contratti che violano principi di ordine pubblico, come quelli di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne o di libertà personale, sono considerati illeciti. Ad esempio, se un contratto prevede discriminazioni di genere o limitazioni ingiustificate alla libertà individuale, sarà considerato nullo. È importante sottolineare che le norme imperative e i principi di ordine pubblico possono derivare non solo da leggi ordinarie, ma anche dalla Costituzione. Pertanto, anche le disposizioni costituzionali possono essere utilizzate dai giudici per dichiarare la nullità di contratti che violano tali principi. In conclusione, i contratti illeciti che vanno contro norme imperative o principi di ordine pubblico sono nulli e privi di effetti. L'ordinamento giuridico ha il compito di tutelare i valori fondamentali della società e non può accettare che vengano stipulati accordi che li violano.

Attenzione, il principio fondamentale di uguaglianza è sancito dall'art. 3. La domanda che ci si pone è: sono vietati i contratti che realizzano disuguaglianze? In linea di massima deve rispondersi no. Per esempio, A è libero di discriminare B vendendo il proprio bene a C, oppure Tizio può vendere a Caio un bene del valore di 100 ad un prezzo di 50. Ciò non toglie che in alcuni casi i contratti discriminatori siano vietati. Per esempio, in alcuni casi il legislatore si occupa di tutelare le condizioni di reciprocità: il monopolista legale obbligato a contrarre con tutti, è obbligato anche ad osservare con tutti parità di trattamento. Particolare attenzione merita la legislazione antitrust. Sono con essa vietati gli abusi di posizione dominante, come per esempio applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse a fronte di una equivalente prestazione; ovvero sono vietate le intese restrittive della concorrenza.

come gli accordi per i quali le parti si impegnano ad applicare con terzi condizioni diverse per prestazioni equivalenti. Per l'impresa in posizione dominante discriminare è vietato in sé, ma per l'impresa in posizione non dominante è vietato solo concordare con altre imprese un impegno reciproco a discriminare soggetti estranei all'accordo. Il contratto e il Codice civile. La disciplina del contratto presentata nel libro 4° del codice civile risulta bipartita in: La disciplina generale del contratto (titolo II artt. 1321-1469 sexies); PARTE GENERALE La disciplina dei singoli contratti (titolo III artt. 1470-1986) PARTE SPECIALE Nella concezione tradizionale il rapporto tra parte speciale e parte generale si basava sulle seguenti premesse: Unità contro Pluralità: nel senso che il contratto è generalmente una figura unitaria regolata con disciplina omogenea, a fronte invece di una specifica disciplina prevista per una serie di contratti.specificamente tipizzati che hanno regole proprie differenti dalle altre... irriducibili ad unità; Regola contro eccezione: la disciplina generale ha valore di regola applicabile generalmente ad ogni contratto, così come sancisce l'art. 1323 cc. Invece la disciplina del singolo tipo di contratto ha carattere eccezionale e può derogare alla disciplina generale solo sui punti espressamente previsti e solo in relazione ai contratti appartenenti a quel tipo essendo esclusa l'interpretazione analogica. Centralità contro marginalità: ovviamente il cuore della disciplina del contratto è la parte generale e le norme della parte speciale hanno un peso secondario. Sicuramente però queste premesse sono in crisi dal momento che tutta la produzione normativa successiva all'entrata in vigore del codice riguarda regole su singoli o singole classi di contratto... con la considerevole conseguenza che si sovvertono i rapporti tra disciplina.generale e disciplina speciale dei contratti così come tradizionalmente concepita. Naturalmente per le ragioni appena esposte la parte unitaria della disciplina del contratto si offusca e cede il passo ad una progressiva frammentazione delle figure contrattuali. L'elemento determinante di questa frammentazione è soprattutto di natura soggettiva ed inerisce le qualifiche socio-professionali dei soggetti contraenti (come il rilievo sempre maggiore dell'operatore socio-economico e la conseguente bipartizione fra contratti delle imprese e contratti fra privati; come le crescenti istanze di protezione dei consumatori che frammenta ulteriormente la categoria in contratti fra imprese e imprese e consumatori). Ma la frammentazione è determinata anche da elementi oggettivi, come dimostra la crescente rilevanza della distinzione tra contratti negoziati e contratti predisposti ed imposti senza trattativa. Per questo le discipline speciali relative ai singoli contratti.acquistano una generalità e una sistematicità che in passato non avevano: si organizzano in macrosistemi, generano regole transiti che e finiscono col perdere quel carattere di eccezionalità e il divieto di analogia che tradizionalmente ne limitavano la portata. Per questi motivi oggi la parte speciale contende alla parte generale quella centralità che prima era esclusivo appannaggio di quest'ultima. Il contratto e le leggi speciali. Il processo appena descritto è determinato essenzialmente dagli sviluppi della legislazione speciale, esterna al codice, e solo raramente il legislatore è intervenuto novellando il codice. La maggior parte delle discipline speciali sono state richiamate in quanto restrittive della libertà contrattuale. La legislazione speciale sul contratto presenta alcune caratteristiche salienti... Contenuto: le nuove leggi riguardano prevalentemente contratti fra soggetti che si incontrano sul mercato per scambiare.beni o servizi che una delle parti produce o distribuisce professionalmente ….si tratta di leggi che si prefiggono il fine di correggere e prevenire distorsioni, squilibri ed inefficienze del mercato stesso. Origine: le nuove regole trovano spesso un’origine non nazionale, bensì sovranazionale, in quanto attuano direttive europee, recependo nell’ordinamento interno la disciplina elaborata in sede di Unione. Altra importante questione è se e in che misura leggi regionali possano influire sulle regole dei contratti. Il contratto e le leggi speciali. La crescita della legislazione speciale in materia di contratti, in massima parte dovuta all’unione europea, sembra offuscare l’importanza della disciplina generale dei contratti. Tuttavia altri dati indicano una tendenza contraria. L’art. 1324 cc dispone, per esempio che “ Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in

quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”. Questa previsione, estendendo la validità delle disposizione oltre i limiti del contratto, pone diversi problemi interpretativi:

Raggio di estensione: prevale in dottrina e giurisprudenza una linea interpretativa estensiva, nel senso che l’ultrattività ricomprende anche atti mortis causa, atti non patrimoniali, e potrebbe anche estendersi agli atti non negoziali. Applicazione diretta o applicazione analogica?

Limiti dell’art.1324: Il Primo limite è la previsione salvo diverse disposizioni di legge (la disciplina della simulazione per esempio non si applica agli atti unilaterali, ma solo agli atti unilaterali ricettizi qualificati da un accordo simulato fra autore e destinatario). Il Secondo limite è l’incompatibilità sancita con le parole “in quanto compatibili” che va costruito dall’interprete.

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Per esempio dalla libertà di

associazione (a)
Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Belfiore Angelo.