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ASSEMBLEA
Come nella Costituzione francese del 1793, è previsto un Parlamento monocamerale
formato da Rappresentanti del popolo: art.16.
Circa l’elettorato, sia attivo che passivo, la norma è chiara e breve: ogni cittadino che
goda dei diritti civili e politici a 21 anni è elettore; a 25 anni è eleggibile: art.17.
L’unica differenza tra elettore attivo e passivo riguarda l’età, non è richiesto altro: il
suffragio è universale (maschile).
La legislatura dura 3 anni: art. 21, un tempo più breve rispetto agli Statuti (5anni).
l’immunità in senso stretto,
Art.26 garantisce ai Deputati prevista anche nello Statuto
l’autorizzazione a procedere
albertino (art.51). È inoltre prevista, come nello Statuto,
da parte dell’Assemblea per poter processare o arrestare un Deputato (art. 27).
L’art. 28 stabilisce che i Deputati, qui chiamati Rappresentanti del popolo, hanno
diritto a un’indennità. Prevedendo il suffragio universale, si vuole garantire
concretamente a tutti i cittadini di 25 anni, in possesso dei diritti civili e politici, di
potersi candidare, indipendentemente dalle condizioni economiche; diversamente da
quanto stabilisce lo Statuto albertino, che, come abbiamo visto, non prevede l’indennità
per deputati e senatori (art.50).
Il potere legislativo compete esclusivamente all’Assemblea; decide inoltre della
L’art. 30 precisa però che
guerra, della pace e dei trattati: art. 29. la proposta delle
compete sia all’Assemblea che al Consolato.
leggi
L’art. 31 prevede un correttivo al monocameralismo: stabilisce infatti un iter più
lungo nell’approvazione delle leggi (occorrono due votazioni con un intervallo minimo
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di almeno 8 giorni). Si vuole evitare il rischio che l’Assemblea possa prendere decisioni
affrettate. La promulgazione della legge compete al Consolato: art. 32.
IL CONSOLATO
Il potere esecutivo spetta al Consolato, composto da 3 Consoli nominati
dall’Assemblea a maggioranza di 2/3 dei suffragi (maggioranza qualificata). Devono
art. 33. L’incarico dura 3 anni,
avere 30 anni: ogni anno ne viene rinnovato uno;
quindi c’è una rotazione nel rinnovo: art. 34. È un Consolato paritario, i Consoli
hanno le stesse funzioni (a differenza del Consolato previsto nella Costituzione
napoleonica dell’anno VIII (1799), che era invece verticistico: Napoleone era primo
console e solo a lui competeva la potestà deliberativa).
Il Consolato nomina e revoca i Ministri e impartisce loro le direttive a cui si devono
attenere nello svolgimento delle funzioni, ciascuno nel proprio ministero. Tanto i
Consoli quanto i Ministri possono essere messi in stato d’accusa, per reati commessi
nell’esercizio delle proprie funzioni, dall’Assemblea e verranno poi giudicati dalla
Magistratura: art. 44.
l’Ordine giudiziario
Circa si stabilisce la piena autonomia dagli altri Organi dello
Stato (art. 49) e si garantisce l’inamovibilità.
Come per tutte le Costituzioni Rigide è previsto un procedimento aggravato per
la revisione: è un procedimento particolarmente rigoroso: qualunque proposta di
nell’ultimo anno della legislatura
riforma può essere avanzata soltanto e deve essere
(mentre nell’attività legislativa
sottoscritta da almeno 1/3 dei deputati: art.63
un disegno di legge può essere proposto da un solo deputato). L’Assemblea
ordinaria
deve deliberare 2 volte sulla proposta di riforma con un intervallo di 2 mesi (e non di
8 giorni come nell’attività ordinaria); se in queste due deliberazioni l’Assemblea vota
favorevolmente a maggioranza qualificata di 2/3, vengono indette le elezioni per la
formazione di un’apposita Assemblea Costituente che redigerà le modifiche da
apportare al testo della Costituzione: art. 64.
GLI SVILUPPI DELLO STATUTO ALBERTINO
nell’art.2
Come abbiamo visto, lo Statuto istituisce una forma di Stato monarchico-
rappresentativa, in altre parole, una Monarchia costituzionale pura, in cui il sovrano
ha un ruolo centrale e attivo, derivante dalla somma di poteri che la carta gli attribuisce,
capo dello Stato, capo dell’esecutivo e con un ruolo attivo
rendendolo al tempo stesso
nell’ambito legislativo:
• l’art.5 affida al Re la pienezza della funzione esecutiva, in base alla quale
spetta a lui nominare e revocare i ministri (art.65); come capo dello Stato
detiene il comando delle forze armate, l’iniziativa nelle relazioni internazionali,
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compreso il diritto di dichiarare la guerra e firmare la pace, nominare le alte
cariche dello Stato (art.6).
legislativo spetta al Re:
Nell’ambito
• sanzionare e promulgare le leggi: art.7; emanare atti di clemenza: grazia,
l’iniziativa
amnistia e indulto: art.8; condivide inoltre con le Camere
legislativa: art.10; nomina i Senatori in numero illimitato: art.33.
In realtà, nonostante il dettato dello Statuto, si assiste alla trasformazione della
monarchia dalla forma rigidamente costituzionale a quella parlamentare,
trasformazione che avviene per prassi costituzionale, senza apportare alcuna
modifica al testo della carta, proprio come era già accaduto in Francia dopo il 1830. Si
introduce cioè, in via di fatto, la regola per cui il Governo può restare in carica solo
se ha la fiducia del Parlamento, e il Re, nella scelta dei ministri, si adegua quindi
alla volontà delle Camere. Questa prassi, destinata a prendere corpo rapidamente, si
consolida con Cavour, la cui ascesa alla guida del Ministero segna una svolta decisiva
nella storia costituzionale subalpina.
Con lui infatti compare tutto quello che nello Statuto non era previsto: un Governo
inteso come Consiglio dei Ministri, ossia come organo collegiale unitario, diretto
che ne impersona l’indirizzo politico e lo rappresenta sia di
da un Presidente
fronte al Re sia, soprattutto, di fronte al Parlamento, presso il quale il Presidente
si reca per esporre il programma e chiedere la fiducia.
Cavour, come Presidente del Consiglio, si comporta come il leader di un Governo
parlamentare responsabile di fronte alle Camere e operante solo in virtù di un preciso
rapporto di fiducia che ne avvalla l’attività, legittimandola al tempo stesso.
Da tutto ciò scaturiscono conseguenze importanti:
• delle Camere legittima l’esistenza del Governo e la sua
1) il voto di fiducia
permanenza in carica, evidenziando così la prevalenza del Parlamento sugli
altri organi;
• il Governo ha, tra i suoi compiti, quello di garantire il mantenimento di un
che l’introduzione del nuovo
equilibrio nei rapporti tra Re e Parlamento,
sistema ha per forza di cose modificato. L’esecutivo diventa l’ago della bilancia
tra la prerogativa regia e quella parlamentare;
• Governo, infatti, da un lato è nominato con decreto regio, dall’altro la sua
il
entrata in funzione e la sua permanenza sono legate alla fiducia del Parlamento:
è a tutti gli effetti un Governo parlamentare, il suo ruolo diviene quindi anche
quello di fungere da organo cuscinetto tra Corona e Camere, ruolo che in
concreto viene svolto dal Presidente del Consiglio. 50
• 2) con l’affermazione del sistema parlamentare diventa molto importante
avere omogeneità tra le due Camere, dato che il Governo deve avere la
L’art. 33 afferma che
fiducia di entrambe. spetta al Re nominare in numero
illimitato i Senatori, ed è proprio questo aspetto del numero illimitato che
permette di risolvere il problema: i Senatori sono sempre nominati con decreto
regio ma su proposta del Presidente del Consiglio, il quale suggerisce al Re la
nomina di persone vicine alle idee dello schieramento che detiene la
maggioranza alla Camera dei Deputati (e di cui il Presidente del Consiglio è il
leader), per uniformare sul piano politico i due rami del Parlamento.
Cavour, negli otto anni e oltre del suo ministero propone e ottiene la nomina di 158
Senatori, inaugurando così una politica destinata ad essere perpetuata anche dai suoi
successori.
Un’applicazione significativa di questo sistema la troviamo dopo le elezioni del 1876,
che sanciscono la fine della cosiddetta “destra storica” (liberale) e l’avvento della
“sinistra” (sempre del partito liberale) di Agostino Depretis. Secondo la prassi ormai
consolidata della monarchia parlamentare, il sovrano affida a Depretis, quale leader
dello schieramento uscito vincitore dalle elezioni, la Presidenza del Consiglio e
l’incarico di formare il governo, sul cui programma poi si deve esprimere il Parlamento
con il voto (se dare o no la fiducia).
In conseguenza delle elezioni, improvvisamente la Camera dei Deputati è composta da
una maggioranza di sinistra, mentre il Senato, non essendo elettivo, rimane immutato
nella sua fisionomia prevalentemente conservatrice. Per uniformare i due rami del
Parlamento e conquistarsi l’appoggio della Camera alta, Depretis propone al Re la
nomina di un notevole numero di Senatori di sinistra, attuando la cosiddetta
“infornata”: 220 in circa otto anni di permanenza al governo;
• 3) la centralità del Parlamento, con un ruolo ben più determinante rispetto al
dettato dello Statuto, emerge anche dal fatto che, con lo scoppio della prima
guerra d’indipendenza, poco dopo l’entrata in vigore della carta, il Governo
chiede e ottiene dal Parlamento i pieni poteri.
Questo altera i rapporti tra Corona, Governo e Camere creando una scissione tra Re
e Governo, dato che, a fronte del dettato dello Statuto che parla di titolarità esclusiva
dell’esecutivo spettante al Re, è invece il Parlamento ad investire l’esecutivo dei
pieni poteri che il Re, essendo al fronte, non può esercitare.
Occorre tenere presente che questo sistema ha avuto, nel tempo, battute d’arresto,
dovute innanzitutto alla ripresa, da parte del sovrano, delle prerogative regie previste
nello Statuto, imponendo dimissioni a Presidenti del Consiglio che pur godevano della
51
fiducia parlamentare, e nominandone altri di sua iniziativa di fronte a un Parlamento
riluttante, come, per esempio, la nomina di Salandra e Mussolini.
Un altro caso di integrazione per prassi è la figura della Luogotenenza, non prevista
– –
nello Statuto che parla solo di Reggenza ma applicata fin dagli esordi dello Statuto.
Già con lo scoppio della prima guerra d’indipendenza il Re, come capo delle forze
armate, va al fronte, e per tutto il periodo in cui è assente, delega le proprie funzioni
ad un Luogotenente, i cui atti prendono il nome di decreti luogotenenziali.
In alcuni ambiti invece, lo Statuto è stato modificato e ad