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ASSEMBLEA

Come nella Costituzione francese del 1793, è previsto un Parlamento monocamerale

formato da Rappresentanti del popolo: art.16.

Circa l’elettorato, sia attivo che passivo, la norma è chiara e breve: ogni cittadino che

goda dei diritti civili e politici a 21 anni è elettore; a 25 anni è eleggibile: art.17.

L’unica differenza tra elettore attivo e passivo riguarda l’età, non è richiesto altro: il

suffragio è universale (maschile).

La legislatura dura 3 anni: art. 21, un tempo più breve rispetto agli Statuti (5anni).

l’immunità in senso stretto,

Art.26 garantisce ai Deputati prevista anche nello Statuto

l’autorizzazione a procedere

albertino (art.51). È inoltre prevista, come nello Statuto,

da parte dell’Assemblea per poter processare o arrestare un Deputato (art. 27).

L’art. 28 stabilisce che i Deputati, qui chiamati Rappresentanti del popolo, hanno

diritto a un’indennità. Prevedendo il suffragio universale, si vuole garantire

concretamente a tutti i cittadini di 25 anni, in possesso dei diritti civili e politici, di

potersi candidare, indipendentemente dalle condizioni economiche; diversamente da

quanto stabilisce lo Statuto albertino, che, come abbiamo visto, non prevede l’indennità

per deputati e senatori (art.50).

Il potere legislativo compete esclusivamente all’Assemblea; decide inoltre della

L’art. 30 precisa però che

guerra, della pace e dei trattati: art. 29. la proposta delle

compete sia all’Assemblea che al Consolato.

leggi

L’art. 31 prevede un correttivo al monocameralismo: stabilisce infatti un iter più

lungo nell’approvazione delle leggi (occorrono due votazioni con un intervallo minimo

48

di almeno 8 giorni). Si vuole evitare il rischio che l’Assemblea possa prendere decisioni

affrettate. La promulgazione della legge compete al Consolato: art. 32.

IL CONSOLATO

Il potere esecutivo spetta al Consolato, composto da 3 Consoli nominati

dall’Assemblea a maggioranza di 2/3 dei suffragi (maggioranza qualificata). Devono

art. 33. L’incarico dura 3 anni,

avere 30 anni: ogni anno ne viene rinnovato uno;

quindi c’è una rotazione nel rinnovo: art. 34. È un Consolato paritario, i Consoli

hanno le stesse funzioni (a differenza del Consolato previsto nella Costituzione

napoleonica dell’anno VIII (1799), che era invece verticistico: Napoleone era primo

console e solo a lui competeva la potestà deliberativa).

Il Consolato nomina e revoca i Ministri e impartisce loro le direttive a cui si devono

attenere nello svolgimento delle funzioni, ciascuno nel proprio ministero. Tanto i

Consoli quanto i Ministri possono essere messi in stato d’accusa, per reati commessi

nell’esercizio delle proprie funzioni, dall’Assemblea e verranno poi giudicati dalla

Magistratura: art. 44.

l’Ordine giudiziario

Circa si stabilisce la piena autonomia dagli altri Organi dello

Stato (art. 49) e si garantisce l’inamovibilità.

Come per tutte le Costituzioni Rigide è previsto un procedimento aggravato per

la revisione: è un procedimento particolarmente rigoroso: qualunque proposta di

nell’ultimo anno della legislatura

riforma può essere avanzata soltanto e deve essere

(mentre nell’attività legislativa

sottoscritta da almeno 1/3 dei deputati: art.63

un disegno di legge può essere proposto da un solo deputato). L’Assemblea

ordinaria

deve deliberare 2 volte sulla proposta di riforma con un intervallo di 2 mesi (e non di

8 giorni come nell’attività ordinaria); se in queste due deliberazioni l’Assemblea vota

favorevolmente a maggioranza qualificata di 2/3, vengono indette le elezioni per la

formazione di un’apposita Assemblea Costituente che redigerà le modifiche da

apportare al testo della Costituzione: art. 64.

GLI SVILUPPI DELLO STATUTO ALBERTINO

nell’art.2

Come abbiamo visto, lo Statuto istituisce una forma di Stato monarchico-

rappresentativa, in altre parole, una Monarchia costituzionale pura, in cui il sovrano

ha un ruolo centrale e attivo, derivante dalla somma di poteri che la carta gli attribuisce,

capo dello Stato, capo dell’esecutivo e con un ruolo attivo

rendendolo al tempo stesso

nell’ambito legislativo:

• l’art.5 affida al Re la pienezza della funzione esecutiva, in base alla quale

spetta a lui nominare e revocare i ministri (art.65); come capo dello Stato

detiene il comando delle forze armate, l’iniziativa nelle relazioni internazionali,

49

compreso il diritto di dichiarare la guerra e firmare la pace, nominare le alte

cariche dello Stato (art.6).

legislativo spetta al Re:

Nell’ambito

• sanzionare e promulgare le leggi: art.7; emanare atti di clemenza: grazia,

l’iniziativa

amnistia e indulto: art.8; condivide inoltre con le Camere

legislativa: art.10; nomina i Senatori in numero illimitato: art.33.

In realtà, nonostante il dettato dello Statuto, si assiste alla trasformazione della

monarchia dalla forma rigidamente costituzionale a quella parlamentare,

trasformazione che avviene per prassi costituzionale, senza apportare alcuna

modifica al testo della carta, proprio come era già accaduto in Francia dopo il 1830. Si

introduce cioè, in via di fatto, la regola per cui il Governo può restare in carica solo

se ha la fiducia del Parlamento, e il Re, nella scelta dei ministri, si adegua quindi

alla volontà delle Camere. Questa prassi, destinata a prendere corpo rapidamente, si

consolida con Cavour, la cui ascesa alla guida del Ministero segna una svolta decisiva

nella storia costituzionale subalpina.

Con lui infatti compare tutto quello che nello Statuto non era previsto: un Governo

inteso come Consiglio dei Ministri, ossia come organo collegiale unitario, diretto

che ne impersona l’indirizzo politico e lo rappresenta sia di

da un Presidente

fronte al Re sia, soprattutto, di fronte al Parlamento, presso il quale il Presidente

si reca per esporre il programma e chiedere la fiducia.

Cavour, come Presidente del Consiglio, si comporta come il leader di un Governo

parlamentare responsabile di fronte alle Camere e operante solo in virtù di un preciso

rapporto di fiducia che ne avvalla l’attività, legittimandola al tempo stesso.

Da tutto ciò scaturiscono conseguenze importanti:

• delle Camere legittima l’esistenza del Governo e la sua

1) il voto di fiducia

permanenza in carica, evidenziando così la prevalenza del Parlamento sugli

altri organi;

• il Governo ha, tra i suoi compiti, quello di garantire il mantenimento di un

che l’introduzione del nuovo

equilibrio nei rapporti tra Re e Parlamento,

sistema ha per forza di cose modificato. L’esecutivo diventa l’ago della bilancia

tra la prerogativa regia e quella parlamentare;

• Governo, infatti, da un lato è nominato con decreto regio, dall’altro la sua

il

entrata in funzione e la sua permanenza sono legate alla fiducia del Parlamento:

è a tutti gli effetti un Governo parlamentare, il suo ruolo diviene quindi anche

quello di fungere da organo cuscinetto tra Corona e Camere, ruolo che in

concreto viene svolto dal Presidente del Consiglio. 50

• 2) con l’affermazione del sistema parlamentare diventa molto importante

avere omogeneità tra le due Camere, dato che il Governo deve avere la

L’art. 33 afferma che

fiducia di entrambe. spetta al Re nominare in numero

illimitato i Senatori, ed è proprio questo aspetto del numero illimitato che

permette di risolvere il problema: i Senatori sono sempre nominati con decreto

regio ma su proposta del Presidente del Consiglio, il quale suggerisce al Re la

nomina di persone vicine alle idee dello schieramento che detiene la

maggioranza alla Camera dei Deputati (e di cui il Presidente del Consiglio è il

leader), per uniformare sul piano politico i due rami del Parlamento.

Cavour, negli otto anni e oltre del suo ministero propone e ottiene la nomina di 158

Senatori, inaugurando così una politica destinata ad essere perpetuata anche dai suoi

successori.

Un’applicazione significativa di questo sistema la troviamo dopo le elezioni del 1876,

che sanciscono la fine della cosiddetta “destra storica” (liberale) e l’avvento della

“sinistra” (sempre del partito liberale) di Agostino Depretis. Secondo la prassi ormai

consolidata della monarchia parlamentare, il sovrano affida a Depretis, quale leader

dello schieramento uscito vincitore dalle elezioni, la Presidenza del Consiglio e

l’incarico di formare il governo, sul cui programma poi si deve esprimere il Parlamento

con il voto (se dare o no la fiducia).

In conseguenza delle elezioni, improvvisamente la Camera dei Deputati è composta da

una maggioranza di sinistra, mentre il Senato, non essendo elettivo, rimane immutato

nella sua fisionomia prevalentemente conservatrice. Per uniformare i due rami del

Parlamento e conquistarsi l’appoggio della Camera alta, Depretis propone al Re la

nomina di un notevole numero di Senatori di sinistra, attuando la cosiddetta

“infornata”: 220 in circa otto anni di permanenza al governo;

• 3) la centralità del Parlamento, con un ruolo ben più determinante rispetto al

dettato dello Statuto, emerge anche dal fatto che, con lo scoppio della prima

guerra d’indipendenza, poco dopo l’entrata in vigore della carta, il Governo

chiede e ottiene dal Parlamento i pieni poteri.

Questo altera i rapporti tra Corona, Governo e Camere creando una scissione tra Re

e Governo, dato che, a fronte del dettato dello Statuto che parla di titolarità esclusiva

dell’esecutivo spettante al Re, è invece il Parlamento ad investire l’esecutivo dei

pieni poteri che il Re, essendo al fronte, non può esercitare.

Occorre tenere presente che questo sistema ha avuto, nel tempo, battute d’arresto,

dovute innanzitutto alla ripresa, da parte del sovrano, delle prerogative regie previste

nello Statuto, imponendo dimissioni a Presidenti del Consiglio che pur godevano della

51

fiducia parlamentare, e nominandone altri di sua iniziativa di fronte a un Parlamento

riluttante, come, per esempio, la nomina di Salandra e Mussolini.

Un altro caso di integrazione per prassi è la figura della Luogotenenza, non prevista

– –

nello Statuto che parla solo di Reggenza ma applicata fin dagli esordi dello Statuto.

Già con lo scoppio della prima guerra d’indipendenza il Re, come capo delle forze

armate, va al fronte, e per tutto il periodo in cui è assente, delega le proprie funzioni

ad un Luogotenente, i cui atti prendono il nome di decreti luogotenenziali.

In alcuni ambiti invece, lo Statuto è stato modificato e ad

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A.A. 2024-2025
121 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-STO/04 Storia contemporanea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher KristianV2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia contemporanea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Volpi Alessandro.