Lezione 24/09/24
La revisione aziendale: caratteristiche, oggetto e finalità.
La revisione aziendale è una disciplina che afferisce al settore disciplinare dell'economia aziendale.
Essa consiste in un complesso ordinato di verifiche su determinati elementi del sistema d'azienda
condotti allo scopo di raggiungere degli obiettivi predefiniti.
La revisione non è una sola attività, ma una serie di attività di verifiche diverse, che seguono
metodologie differenti e con connotati diversi, ad esempio se volessimo capire un qualcosa che è
successo in azienda dobbiamo svolgere un analisi documentale combinata con una verbale, perché
si deve fare in modo che qualsiasi documento che mi viene adotto, riesco a capire se è vero o falso.
Il complesso di verifiche deve essere ordinato perché l’azienda ogni giorno fa moltissime operazioni e
per un revisore è impossibile controllar tutto, quindi il revisore deve controllare in modo ordinato solo
le operazioni che servono attraverso un sistema di verifiche efficiente ed efficace.
Tutte queste attività vengono svolte per esprimere un giudizio e dire se quello che ho visto è conforme
a certe indicazioni oppure non lo è.
La peculiarità della revisione è che non è un controllo passivo, ma attivo, in quanto il revisore può
intervenire nel caso in cui ci sia qualcosa che non funziona, chiedendo alla direzione aziendale di
modificare il dato, il processo o l'attività.
Il cardine sui cui si fonda l'attività di controllo è l'indipendenza: se il revisore fosse dipendente
dall'azienda, non potrebbe mai dire che una certa cosa non funziona, per cui il revisore deve essere
indipendente perché non lavora per l'azienda ma per il mercato, garantendo gli interessi di
quest'ultimo e facendo controlli affinché il mercato riceva dati validi.
Per indipendenza del revisore si intende che quest'ultimo non deve soggiacere a imposizioni
dell'azienda
Gli oggetti tipicamente controllabili sono:
• Persone, comportamenti o specifici fenomeni: ispettorato amministrativo.
• Informazioni contenute in bilancio: revisione contabile.
• Operazioni di gestione (tutta l'attività o certe funzioni: marketing, produzione): revisione
gestionale o direzionale.
Nel 1° caso si parla di ispettorato amministrativo, il quale consiste nel fatto che io controllore verifico
che tutte le persone che stanno in azienda operino secondo i comportamenti decisi dalla direzione
aziendale (controllo di persone)
Nel secondo caso si parla di revisione contabile: il revisore controlla che le informazioni di natura
finanziaria siano coerenti con i principi contabili adottati e che il bilancio sia redatto con chiarezza e
in maniera veritiera e corretta (controllo di dati)
Nel terzo caso si parla di revisione gestionale o direzionale: il revisore controlla che il marketing
faccia certe attività oppure che la produzione segua determinati standard (controllo di operazioni)
Altre classificazioni della revisione aziendale:
• La revisione legale viene fatta per l'esterno, ma in alcuni casi il revisore viene ingaggiato dalla
direzione perché teme che qualcosa non funzioni o vuol essere sicuro che funzioni tutto.
• La revisione può essere svolta da soggetti interni o esterni all’azienda, ma ovviamente il soggetto
esterno ha connotati di indipendenza maggiori di quelli del soggetto interno.
• La revisione può essere obbligatoria per legge oppure volontaria (per espressa necessita
dell'imprenditore).
• La revisione può essere effettuata su aziende profit (SPA, SRL, SAPA), su aziende no profit
(associazioni, fondazioni) oppure su aziende pubbliche (comuni, regioni). pag. 1
• La revisione può essere limitata (il revisore guarda solo le voci di bilancio principali) oppure
completa (controlla ogni singola voce).
In particolare noi studiamo: revisione contabile, cioè svolta sui dati del bilancio; svolta da soggetti
esterni (il revisore legale); rivolta agli interessi dei soci e stakeholders e non dell'azienda;
obbligatoria; sulle aziende profit; di carattere continuativo, cioè per periodi di almeno 3 anni.
La revisione legale: i soggetti, il mercato e le norme di riferimento.
La revisione contabile è disciplinata dal d. lgs. 39/2010. La revisione contabile è un processo
articolato di indagini documentali (il revisore si basa su documenti ufficiali, come fatture, contratti,
estratti conto, perché le informazioni non documentate sono difficili da verificare e possono essere
soggette a interpretazioni o a errori) effettuato dal revisore (cioè un soggetto che ha determinate
qualifiche professionali) mediante mezzi e tecniche sofisticati (il revisore deve adottare delle
metodologie specialistiche) e nel rispetto di norme etico-professionali (deontologia, segreto
professionale, riservatezza) al fine di:
a) Formulare un giudizio: professionale (basato su competenze tecniche elevate), indipendente
(non deve aver paura di formalizzare che il bilancio non è veritiero e corretto) responsabilizzato
(se commette degli errori ne risponde civilmente, penalmente, fiscalmente e da un punto di vista
amministrativo) sul bilancio d'esercizio e consolidato (ove redatto) valutato in relazione alla
conformità o meno dello stesso alle norme vigenti e a predeterminati principi contabili di generale
accettazione
b) Verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
La revisione contabile può essere effettuata dal singolo professionista o più professionisti del caso
nel collegio sindacale oppure da una società di revisione, che ha come oggetto sociale l'attività di
revisione contabile.
Le società di revisione sono + strutturate e, a differenza del singolo revisore, riescono a svolgere
l'attività in poco tempo, però ha un costo + elevato. L’attività svolta dalla società di revisione è +
credibile rispetto a quella fatta dal singolo.
La società di revisione è organizzata nel seguente modo:
• Alla base c'è il junior, il quale comincia a mettere le mani su determinate voci di bilancio e impara
a d apprendere le procedure tecniche di revisione.
• Senior: comincia a vedere voci di bilancio più complesse e coordina l'attività dei junior, avendo
maggiori competenze rispetto a quest'ultimi.
• Manager: è quello che operativamente segue l'incarico di revisione e coordina l'attività di junior e
senior, ad esempio è quello che si relaziona con il responsabile amministrativo e risolve eventuali
problemi, quindi ha competenze di analisi, di discussione.
• Partner: è la figura apicale responsabile a tutti gli effetti dell'incarico e si relaziona con
l’amministratore delegato o con il direttore generale; valute le poste più critiche insieme al
manager.
Le principali società di revisione sono 4: Deloitte, PWC, KPMG, Ernst Young, le quali lavorano con
realtà medio-grandi. Le Big 4 rappresentano il 90% circa del mercato della revisione.
I servizi di revisione sono di norma erogati a:
• Società di capitali normali, come SPA, SAPA, SRL (queste solo a certe condizioni).
• Società di capitali particolari, cioè enti di interesse pubblico e enti sottoposti a regime
intermedio, che hanno norme ulteriori rispetto a quelle previste per tutte le società di capitali
perché sono ritenute di particolare criticità e rilevanza. pag. 2
La finalità della revisione legale è quella di tutelare i destinatari del bilancio (fornitori, investitori,
dipendenti, clienti) dal rischio che l'informativa contenuta nei rendiconti non sia veritiera e corretta e
quindi che il bilancio sia stato redatto conformemente alla normativa di riferimento.
Lezione 25/09/24
Evoluzione della normativa sulla revisione legale in Italia.
Negli anni 70 è stata introdotta la prima disciplina sulla revisione legale, che riguardava
principalmente le società quotate, nelle quali all'inizio si parlava di certificazione contabile, che era
un documento in cui si scriveva se il bilancio era corretto oppure no. Dal d. lgs. 58/1988 si è passati
da un modello di certificazione a uno a giudizio.
Il primo punto di svolta recente è la riforma del C.c. del 2004, con la quale si è data dignità propria a
livello normativo all'attività di controllo contabile, infatti prima l'attività di controllo contabile era
l'attività che faceva la società di revisione nei confronti delle quotate, mentre nel resto del mondo
era qualche riga all'interno delle norme sul collegio sindacale in cui c'era scritto che questo
controllava la contabilità e faceva il giudizio sul bilancio.
Con il decreto del 2004 si è fatta una distinzione netta, dicendo che esistono due attività di controllo
nelle società:
• Vigilanza (sullo statuto, sul rispetto delle norme di legge): la fa il collegio sindacale
• Controllo contabile: riguarda la tenuta delle scritture contabili e la correttezza del bilancio e la fa
il revisore, qualora però ricorrano certe condizioni l'attività di controllo contabile può essere
affidata al collegio sindacale, ma resta sempre un'attività distinta.
Dal 2004 sono emerse grandi confusioni, nel senso che se la revisione è effettuata dal revisore
applica i principi che applicava prima il collegio sindacale o quelli internazionali.
A incrementare la confusione ci furono scritti di giuristi, aziendalisti che si misero a discettare
sull'espressione controllo contabile del C.c con il termine revisione contabile che era scritto nel d.
58/1988: su questa base alcuni dissero che sono sinonimi, altri pensavano che l'attività di controllo
contabile fosse meno invasiva e più leggera. Lo snodo è arrivato con il d. lgs. 39/2010 attraverso una
direttiva europea, in questo modo l'Italia riforma l'attività di revisione con un testo unico, in
particolare il d lgs. elimina la distinzione tra controllo e revisione contabile, i principi di revisione sono
quelli dettati dall'UE e sono quelli applicati a livello internazionale. Tuttavia l'effetto di questa riforma
si vedono soltanto dal 2014, quando i principi internazionali sono recepiti anche in Italia.
Ulteriore step c'è stato nel 2016, quando, a seguito di ulteriore direttiva dell'UE, una parte rilevante
del testo unico è stata aggiornata e vengono inseriti maggiori dettagli sulle responsabilità e sulle
attività che il revisione legale è chiamato a svolgere.
Una parte fondamentale del quadro normativo è che, come accade per le quotate, tutti i revisori sono
sottoposti a un controllo da parte del ministero delle finanze, però i controlli del ministero non sono
ancora partiti (partiranno dal 1/01/2025).
Il d. lgs. 39/2010 disciplina:
• La revisione legale per le società di capitali;
• Gli incarichi che possono essere conferiti al collegio sindacale.
Il d. lgs. 39/2010 si articola in 10 capi:
• Capo I (definizioni di revisione legale e del revisore)
• Capo II (come funziona l’esame di abilitazione e formazione continua)
• Capo III (come funziona il registro, in cui sono iscritti i revisori)
• Capo IV (svolgimento della revisione legale)
• Capo V (disposizioni riguardanti enti di interessi pubblico e enti sottoposti a regime intermedio,
che hanno un regime rafforzato di controlli) pag. 3
• Capo VI e capo VII (controllo della qualità e vigilanza): riguardano tutte le attività di controllo che
devono essere poste in essere a carico del revisore
• Capo VII (vigilanza)
• Capo VIII (sanzioni amministrative e penali)
Oltre a queste norme ci sono:
• Delibere e comunicazioni Consob: gli emittenti quotati e le società di revisione iscritte all'Albo
speciale devono attenersi a ogni comunicazione e raccomandazione rilasciata dall'Autorità di
vigilanza.
• Il controllo contabile viene fatto rispetto ai principi contabili nazionali (OIC) e, qualora la società
sia quotata o abbia optato per un regime diverso, internazionali (IAS/IFRS)
• Principi di revisione: il testo unico conferisce loro la forza di legge, per cui violare i principi
equivale alla violazione della legge. I principi di revisione.
I principi di revisione hanno lo scopo di definire gli standard in base ai quali commisurare il livello
qualitativo della revisione, soprattutto col fine di limitare la discrezionalità del revisore ma senza
essere sostitutivi della sua valutazione professionale (ciascun revisore, in base alla propria esperienza
e al proprio giudizio, può decidere come applicare questi principi al caso concreto, ma questa
decisione deve essere motivata e condivisibile da un esperto).
Questo tipo di approccio è profondamente diverso da quello che esisteva prima, in cui i principi
generali guidavano operativamente sull'attività del revisore.
I principi di revisione sono relativi all'attività di revisione e, in alcuni casi, alla certificazione dei bilanci
di esercizio e consolidati e per revisioni particolari di: bilanci straordinari; conti specifici di bilancio;
sistemi di controllo interno; specifiche aree informative.
I principi di revisione sono un supporto tecnico all'attività del revisore, evitando che il revisore possa
commettere degli errori, e allo stesso tempo tendono a incrementare e mantenere nel tempo degli
standard di qualità elevati.
I principi di revisione sono emanati dall'IFAC (international federation of accountants) e i principi
emanati prendono il nome di I.S.A. Questi I.S.A. vengono emanati dal ministero dell'economia e delle
finanze, dalla CONSOB e da altri, che li traducono e li adattano alle specificità del contesto italiano.
Gli ISA internazionali per essere obbligatori in Italia devono essere adottati con una determina del MEF
(fino a che non c'è la determina quel principio in Italia non è applicabile).
Gli ISA Italia e quelli internazionali sono in larga parte coincidenti, ma ci sono delle differenze
riguardanti:
• nell'aggiunta di alcuni paragrafi + esplicativi o che tengono delle specificità normative italiane.
• Alcuni paragrafi da non applicare sono eliminati, in quanto non pertinenti alla realtà italiana,
oppure le norme italiane prevedono un diverso trattamento.
• Aggiunta/sostituzione di appendici.
I due caratteri fondamentali degli ISA sono:
• L’approccio per principi e procedure generali (principle based): questo li differenzia dagli standard
rules based, che sono ad esempio i principi contabili internazionali, i quali ci dicono come
dobbiamo comportarci per ogni fattispecie; gli standard principle base, invece, si limitano a
individuare il principio generale, lasciando una certa flessibilità nell'applicazione.
• L’approccio basato sul rischio: il revisore, siccome non può verificare tutto quello che c'è in
bilancio, deve focalizzarsi sulle aree con maggior rischio di errore, questo significa che c'è una fase
di giudizio professionale dell'azienda (per capire come fa certe operazioni, come le contabilizza),
perché da ciò dovrebbe riuscire a capire dove c'è una maggiore probabilità di errore. In questo
modo il revisore lavora + velocemente, spende meno e guadagna di più. pag. 4
Gli ISA Italia devono essere adottati nello svolgimento dell'attività di revisione legale; sono soggetti ad
aggiornamento periodico. Sono formati da 33 principi internazionali e 3 nazionali per la revisione legale
e 1 principio ISQC1 sul controllo della qualità.
I 3 principi SA sono applicabili solo in Italia, perché a livello internazionale questi 3, sebbene ci siano,
hanno contenuti molto diversi; es 250B riguarda il controllo della contabilità (nel resto del mondo il
revisore non si deve esprimere su ciò), il 700B e il 720B riguarda la relazione sulla gestione.
La struttura base degli ISA Italia è la seguente:
• Prima parte di introduzione, che indica l'oggetto, l'argomento, lo scopo e le responsabilità.
• Obiettivi: definizione dei risultati che il revisore deve perseguire.
• Definizioni: significato dei termini chiave utilizzati.
• Regole: definizione degli strumenti appropriati per realizzare gli obiettivi da perseguire (cosa si deve
fare).
• Sulla base degli obiettivi che i principi indicano sono poste delle linee guida e altro materiale
esplicativo: specifica il significato delle regole ed il loro ambito applicativo e fornisce una guida per
attuarle in modo corretto (cosa si può fare)
• Appendici: modelli, proposte che il revisore può andare ad utilizzare nella sua documentazione per
svolgere la sua attività (es come si svolge la relazione di revisione)
La prima cifra degli ISA fornisce il macrotema, la seconda cifra l'argomento in quell'ambito e la terza
cifra mi dà il tema specifico; gli ISA con il doppio 0 sono quelli che ci danno le definizioni e i concetti di
base di ciascuna serie, che poi i principi che seguono vanno ad approfondire. Gli ISA sono raggruppati
per blocchi:
• Il primo blocco va dal 200-299 e dettano i principi generali e responsabilità.
• Il secondo blocco va dal 300-499 e riguarda l'identificazione delle aree di rischio di bilancio e come
si vanno a limitare quei rischi.
• Il terzo va dal 500-599 e mi dice quali sono gli elementi probativi, cioè quali sono i documenti che
devo raccogliere, come raccoglierli e conservali
• Il quarto va dal 600-699 e mi dice quando e in che modo il revisore può utilizzare il lavoro fatto da
altri.
• Il quinto va dal 700-799 e riguarda in che modo e con quale formule il revisore esprime il proprio
giudizio sul bilancio.
Esiste poi uno standard (ISCQ1) che
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