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Estratto del documento

Lettura critica della RsG e RsGAP: la RsG è letta dal socio e dal manager che ha seguito il lavoro, dal

• senior e dai altri soggetti.

Riscontro con bilancio, dettagli, contabilità generale e scritture contabili per verificare la coerenza.

• 39

 fi

Riscontro presenza informazioni richieste dalla legge: il revisore dovrebbe avere riferimenti normativi

• per spuntare ciò che è stato fatto.

La direttiva 34 ha preso atto che la RsG è un documento molto importante perché gli amministratori

raccontano informazioni e deve avere conformità con l’Assurance, ad es. in Eni la raccolta delle

informazioni sull’andamento del gruppo la si realizza con considerando le singole controllate e al revisore

serve ciò perché deve esprimere un giudizio di coerenza.

b. Dichiarazione, sulla base delle conoscenze e comprensione dell'impresa acquisite nella revisione su errori

significativi. Il revisore legge la RsG e se vede qualcosa di sbagliato lo deve segnalare; deve quindi esserci

una lettura critica di RsG e RsGAP, considerando la conoscenza e comprensione dell'impresa acquisite nel

lavoro di revisione. Finalità è evidenziare errori significativi, ossia contraddizioni o non concordanze, fra

RsG e RsGAP e le conoscenze e comprensione dell'impresa acquisite nel lavoro di revisione per

l'espressione del giudizio sul bilancio. La RsG e i giudizi dati non sono di Assurance, non si dice che la

RsG sia corretta o meno, ma si dice che è coerente con il bilancio. La lettura critica può non consentire

l'identificazione di errori significativi, perchè il revisore potrebbe non aver acquisito nella revisione

elementi probativi né svolto procedure pertinenti, perchè non necessarie per l'espressione del giudizio sul

bilancio: se non sono stati acquisiti elementi probativi o documentazione né sono state svolte procedure

pertinenti in quanto non necessarie per l'espressione del giudizio sul bilancio, il revisore non deve

svolgere ulteriori procedure.

Concetto di signi catività e potenziali implicazioni sul giudizio e sulla dichiarazione

Il revisore deve esprimere e dichiarare se ci sono incoerenze significative:

a. Incoerenza significativa: incoerenza che potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori

del bilancio assumono sulla base del bilancio. La declinazione del giudizio di coerenza rispetta le regole

dell’ISA 705 quindi si avrà un giudizio positivo, con rilievi o negativo (se RsG e bilancio non sono coerenti)

b. Errore significativo nella RsG o in alcune specifiche informazioni nella RsGAP: errore che potrebbe

influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono sulla base del bilancio. Se ci sono errori

significativi li deve solo elencare, non deve esprimere un giudizio negativo.

c. Mancanza di conformità: assenza nella RsG o RsGAP di informazioni richieste dalla legge. Dovrà solo dire

se la relazione di gestione è conforme o no.

19.6 Giudizio di conformità al Reg. ESEF (Reg. 815/2019)

Il Reg. ESEF richiede che gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi a negoziazione in un mercato

regolamentato UE pubblichino la relazione finanziaria annuale in formato digitale. Si considerano:

a. Responsabilità della direzione: per gli esercizi dall’1/1/2021, la direzione deve pubblicare la relazione

finanziaria annuale in formato ESEF (xHTML invece di PDF), inoltre gli schemi del consolidato IFRS vanno

contrassegnati con linguaggio iXBRL secondo la Tassonomia ESEF. Dal 2022, anche le note al consolidato

IFRS vanno contrassegnate con marcature in blocchi

b. Responsabilità del revisore: la Commissione EU e Committee of European Auditing Oversight Bodies

(CEAOB) hanno chiarito che il revisore dovrà svolgere una verifica sul formato ESEF, ulteriore rispetto alla

revisione del bilancio. CEAOB è l’equivalente della Consob IT che vigila sui revisori ed emana linee guida

così che i revisori si comportino tutti nella stessa maniera. Al principio SA IT 700B si tratta della

responsabilità del revisore, ossia “in IT, i bilanci predisposti in formato xHTML e i consolidati sono

approvati dal CdA, infatti l’art. 2423 1c dispone che gli amministratori devono redigere il bilancio

d’esercizio e l’art. 29 d.lgs. 127/1991 prevede che il consolidato è redatto dagli amministratori, inoltre in

base all’art. 2381 4c non può essere delegata la redazione dei bilanci”. Inoltre, “il revisore nella relazione

di revisione esprime anche un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d’esercizio e del

consolidato alle disposizioni del Reg. Delegato”.

c. Responsabilità degli amministratori. In IT il legislatore ha deciso di chiarire che responsabilità degli

amministratori è che il bilancio sia in formato ESEF, infatti all’art. 154 ter d.lgs. 58/1998 “gli amministratori

curano l’applicazione delle disposizioni del Reg. 815/2018 alle relazioni finanziarie annuali che gli

emittenti quotati aventi l’IT come Stato d’origine pubblicano conformemente al 1c”, ossia gli

amministratori devono seguire il regolamento per rendere il bilancio in formato digitale confrontabile.

Quindi, dato che in IT la responsabilità di predisposizione del bilancio d’esercizio è degli amministratori,

allora anche la responsabilità del formato è degli amministratori: il bilancio va fatto in formato xHTML.

Obiettivi del revisore

Al SA IT 700B sono specificati gli obiettivi del revisore, ossia acquisire una sicurezza, sulla base di elementi

probativi sufficienti e appropriati, che il bilancio d’esercizio e consolidato, da includere nella relazione

finanziaria annuale, siano conformi alle disposizioni del Reg. Delegato. Le principali definizioni sono:

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 fi

a. Tassonomia di base: è il vocabolario, in allegato è presente uno schema della tassonomia di base per

marcare i consolidati

b. Tassonomia di estensione: alla tassonomia indicata si può aggiungere una personalizzazione diversa da

quelle di base.

c. Non conformità alle disposizioni del Reg. Delegato, si declina in 2 tipi:

Non conformità tra informazioni contenute nel bilancio d’esercizio e/o consolidato assoggettato a

• revisione rispetto al bilancio d’esercizio e/o consolidato in formato xHTML (che deve quadrare con

quello revisionato, che potrebbe non essere in formato xHTML)

Non conformità nella marcatura: errori nella marcatura (si sta marcando la voce sbagliata) del

• consolidato in formato xHTML rispetto alle disposizioni del Reg. Delegato

Risk assessment

La conformità al Reg. Delegato prevede un processo di risk assessment nella revisione, ossia:

1. Sviluppare conoscenza delle norme tecniche di regolamentazione dell’ESEF: responsabilità emittente e

revisore, cos’è l’ESEF e il Reg. Delegato, appartenenza dell’emittente a settori regolamentati

2. Comprensione processo dell’emittente: uso software di marcatura e modalità d’importazione informazioni

3. Identificazione rischi: non conformità nella corrispondenza delle informazioni o nella marcatura

4. Significatività: aspetti quantitativi e qualitativi, significatività per il bilancio nel suo complesso e

considerazioni di natura qualitativa attinenti agli aspetti specifici della marcatura

Il revisore deve svolgere procedure di conformità e acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati

sull’efficacia operativa dei controlli rilevanti afferenti al processo attuato dall’emittente per la predisposizione

dei bilanci d’esercizio e consolidato nel formato xHTML, per il rispetto delle regole e specifiche tecniche

(technical validity) richieste dal Reg. Delegato e per la marcatura delle informazioni nel consolidato, inclusi i

controlli nei sistemi IT, quando:

a. La valutazione dei rischi di non conformità nella corrispondenza delle informazioni e marcatura include

un’aspettativa che i controlli stiano operando in modo efficace

b. Le procedure di validità non possono fornire da sole elementi probativi sufficienti e appropriati.

Per rispondere ai rischi identificati e valutati, il revisore dovrà testare i punti di controllo, quindi:

• Svolgere procedure di revisione per verificare che il bilancio d’esercizio e consolidato nel formato xHTML

corrispondano a quelli sottoposti a revisione

• Verificare che i numeri nei primary financial statements siano stati marcati.

Indipendentemente dai rischi di non conformità nella marcatura, il revisore deve definire procedure di validità

per ciascuna informazione del consolidato ritenuta significativa; se un rischio di non conformità nella

corrispondenza delle informazioni o marcatura è significativo, dopo aver compreso i controlli rilevanti per tale

rischio, si devono svolgere procedure di validità specifiche.

La formazione del giudizio di conformità

La formazione del giudizio di conformità vede un processo che parte dall’obbligatorietà dell’ottenimento di

elementi probativi sufficienti ed appropriati e, se il bilancio non è stato redatto in formato XHTML, il revisore

esprimerà impossibilità di esprimere un giudizio sulla conformità, mentre se è stato redatto in formato

XHTML si passa all’esistenza di non conformità nella marcatura: se non esistono, si ha un giudizio senza

modifica sulla conformità, mentre se esistono si passa alla non conformità significativa e, se è presente, si

esprime un giudizio con rilievi o negativo sulla conformità (da valutare significatività e pervasività), mentre se

non è presente si ha un giudizio senza modifica sulla conformità.

19.7 ISA IT 706: richiami di informativa e paragra relativi ad altri aspetti

Richiami di informativa

• Aspetto appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio

• Aspetto che riveste un’importanza tale da risultare fondamentale per la comprensione del bilancio da parte

degli utilizzatori.

L’ampio utilizzo dei richiami di informativa riduce l’efficacia della comunicazione del revisore, servono a

richiamare l’attenzione dell’utilizzatore di bilancio su informazioni specifiche. Esempi d’incertezze sono:

• Incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o azioni da parte di autorità di

vigilanza: circostanze infrequenti che servono per leggere il bilancio, quindi il richiamo d’informativa non va

messo ogni anno, ma nei casi eccezionali.

• Applicazione anticipata rispetto alla data d’entrata in vigore di un PC che ha effetto pervasivo sul bilancio

• Grave catastrofe che ha avuto effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Paragrafo re

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
70 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saradems di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Revisione aziendale (assurance) e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santi Mario.