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Lettura critica della RsG e RsGAP: la RsG è letta dal socio e dal manager che ha seguito il lavoro, dal
• senior e dai altri soggetti.
Riscontro con bilancio, dettagli, contabilità generale e scritture contabili per verificare la coerenza.
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Riscontro presenza informazioni richieste dalla legge: il revisore dovrebbe avere riferimenti normativi
• per spuntare ciò che è stato fatto.
La direttiva 34 ha preso atto che la RsG è un documento molto importante perché gli amministratori
raccontano informazioni e deve avere conformità con l’Assurance, ad es. in Eni la raccolta delle
informazioni sull’andamento del gruppo la si realizza con considerando le singole controllate e al revisore
serve ciò perché deve esprimere un giudizio di coerenza.
b. Dichiarazione, sulla base delle conoscenze e comprensione dell'impresa acquisite nella revisione su errori
significativi. Il revisore legge la RsG e se vede qualcosa di sbagliato lo deve segnalare; deve quindi esserci
una lettura critica di RsG e RsGAP, considerando la conoscenza e comprensione dell'impresa acquisite nel
lavoro di revisione. Finalità è evidenziare errori significativi, ossia contraddizioni o non concordanze, fra
RsG e RsGAP e le conoscenze e comprensione dell'impresa acquisite nel lavoro di revisione per
l'espressione del giudizio sul bilancio. La RsG e i giudizi dati non sono di Assurance, non si dice che la
RsG sia corretta o meno, ma si dice che è coerente con il bilancio. La lettura critica può non consentire
l'identificazione di errori significativi, perchè il revisore potrebbe non aver acquisito nella revisione
elementi probativi né svolto procedure pertinenti, perchè non necessarie per l'espressione del giudizio sul
bilancio: se non sono stati acquisiti elementi probativi o documentazione né sono state svolte procedure
pertinenti in quanto non necessarie per l'espressione del giudizio sul bilancio, il revisore non deve
svolgere ulteriori procedure.
Concetto di signi catività e potenziali implicazioni sul giudizio e sulla dichiarazione
Il revisore deve esprimere e dichiarare se ci sono incoerenze significative:
a. Incoerenza significativa: incoerenza che potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori
del bilancio assumono sulla base del bilancio. La declinazione del giudizio di coerenza rispetta le regole
dell’ISA 705 quindi si avrà un giudizio positivo, con rilievi o negativo (se RsG e bilancio non sono coerenti)
b. Errore significativo nella RsG o in alcune specifiche informazioni nella RsGAP: errore che potrebbe
influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono sulla base del bilancio. Se ci sono errori
significativi li deve solo elencare, non deve esprimere un giudizio negativo.
c. Mancanza di conformità: assenza nella RsG o RsGAP di informazioni richieste dalla legge. Dovrà solo dire
se la relazione di gestione è conforme o no.
19.6 Giudizio di conformità al Reg. ESEF (Reg. 815/2019)
Il Reg. ESEF richiede che gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi a negoziazione in un mercato
regolamentato UE pubblichino la relazione finanziaria annuale in formato digitale. Si considerano:
a. Responsabilità della direzione: per gli esercizi dall’1/1/2021, la direzione deve pubblicare la relazione
finanziaria annuale in formato ESEF (xHTML invece di PDF), inoltre gli schemi del consolidato IFRS vanno
contrassegnati con linguaggio iXBRL secondo la Tassonomia ESEF. Dal 2022, anche le note al consolidato
IFRS vanno contrassegnate con marcature in blocchi
b. Responsabilità del revisore: la Commissione EU e Committee of European Auditing Oversight Bodies
(CEAOB) hanno chiarito che il revisore dovrà svolgere una verifica sul formato ESEF, ulteriore rispetto alla
revisione del bilancio. CEAOB è l’equivalente della Consob IT che vigila sui revisori ed emana linee guida
così che i revisori si comportino tutti nella stessa maniera. Al principio SA IT 700B si tratta della
responsabilità del revisore, ossia “in IT, i bilanci predisposti in formato xHTML e i consolidati sono
approvati dal CdA, infatti l’art. 2423 1c dispone che gli amministratori devono redigere il bilancio
d’esercizio e l’art. 29 d.lgs. 127/1991 prevede che il consolidato è redatto dagli amministratori, inoltre in
base all’art. 2381 4c non può essere delegata la redazione dei bilanci”. Inoltre, “il revisore nella relazione
di revisione esprime anche un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d’esercizio e del
consolidato alle disposizioni del Reg. Delegato”.
c. Responsabilità degli amministratori. In IT il legislatore ha deciso di chiarire che responsabilità degli
amministratori è che il bilancio sia in formato ESEF, infatti all’art. 154 ter d.lgs. 58/1998 “gli amministratori
curano l’applicazione delle disposizioni del Reg. 815/2018 alle relazioni finanziarie annuali che gli
emittenti quotati aventi l’IT come Stato d’origine pubblicano conformemente al 1c”, ossia gli
amministratori devono seguire il regolamento per rendere il bilancio in formato digitale confrontabile.
Quindi, dato che in IT la responsabilità di predisposizione del bilancio d’esercizio è degli amministratori,
allora anche la responsabilità del formato è degli amministratori: il bilancio va fatto in formato xHTML.
Obiettivi del revisore
Al SA IT 700B sono specificati gli obiettivi del revisore, ossia acquisire una sicurezza, sulla base di elementi
probativi sufficienti e appropriati, che il bilancio d’esercizio e consolidato, da includere nella relazione
finanziaria annuale, siano conformi alle disposizioni del Reg. Delegato. Le principali definizioni sono:
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a. Tassonomia di base: è il vocabolario, in allegato è presente uno schema della tassonomia di base per
marcare i consolidati
b. Tassonomia di estensione: alla tassonomia indicata si può aggiungere una personalizzazione diversa da
quelle di base.
c. Non conformità alle disposizioni del Reg. Delegato, si declina in 2 tipi:
Non conformità tra informazioni contenute nel bilancio d’esercizio e/o consolidato assoggettato a
• revisione rispetto al bilancio d’esercizio e/o consolidato in formato xHTML (che deve quadrare con
quello revisionato, che potrebbe non essere in formato xHTML)
Non conformità nella marcatura: errori nella marcatura (si sta marcando la voce sbagliata) del
• consolidato in formato xHTML rispetto alle disposizioni del Reg. Delegato
Risk assessment
La conformità al Reg. Delegato prevede un processo di risk assessment nella revisione, ossia:
1. Sviluppare conoscenza delle norme tecniche di regolamentazione dell’ESEF: responsabilità emittente e
revisore, cos’è l’ESEF e il Reg. Delegato, appartenenza dell’emittente a settori regolamentati
2. Comprensione processo dell’emittente: uso software di marcatura e modalità d’importazione informazioni
3. Identificazione rischi: non conformità nella corrispondenza delle informazioni o nella marcatura
4. Significatività: aspetti quantitativi e qualitativi, significatività per il bilancio nel suo complesso e
considerazioni di natura qualitativa attinenti agli aspetti specifici della marcatura
Il revisore deve svolgere procedure di conformità e acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati
sull’efficacia operativa dei controlli rilevanti afferenti al processo attuato dall’emittente per la predisposizione
dei bilanci d’esercizio e consolidato nel formato xHTML, per il rispetto delle regole e specifiche tecniche
(technical validity) richieste dal Reg. Delegato e per la marcatura delle informazioni nel consolidato, inclusi i
controlli nei sistemi IT, quando:
a. La valutazione dei rischi di non conformità nella corrispondenza delle informazioni e marcatura include
un’aspettativa che i controlli stiano operando in modo efficace
b. Le procedure di validità non possono fornire da sole elementi probativi sufficienti e appropriati.
Per rispondere ai rischi identificati e valutati, il revisore dovrà testare i punti di controllo, quindi:
• Svolgere procedure di revisione per verificare che il bilancio d’esercizio e consolidato nel formato xHTML
corrispondano a quelli sottoposti a revisione
• Verificare che i numeri nei primary financial statements siano stati marcati.
Indipendentemente dai rischi di non conformità nella marcatura, il revisore deve definire procedure di validità
per ciascuna informazione del consolidato ritenuta significativa; se un rischio di non conformità nella
corrispondenza delle informazioni o marcatura è significativo, dopo aver compreso i controlli rilevanti per tale
rischio, si devono svolgere procedure di validità specifiche.
La formazione del giudizio di conformità
La formazione del giudizio di conformità vede un processo che parte dall’obbligatorietà dell’ottenimento di
elementi probativi sufficienti ed appropriati e, se il bilancio non è stato redatto in formato XHTML, il revisore
esprimerà impossibilità di esprimere un giudizio sulla conformità, mentre se è stato redatto in formato
XHTML si passa all’esistenza di non conformità nella marcatura: se non esistono, si ha un giudizio senza
modifica sulla conformità, mentre se esistono si passa alla non conformità significativa e, se è presente, si
esprime un giudizio con rilievi o negativo sulla conformità (da valutare significatività e pervasività), mentre se
non è presente si ha un giudizio senza modifica sulla conformità.
19.7 ISA IT 706: richiami di informativa e paragra relativi ad altri aspetti
Richiami di informativa
• Aspetto appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio
• Aspetto che riveste un’importanza tale da risultare fondamentale per la comprensione del bilancio da parte
degli utilizzatori.
L’ampio utilizzo dei richiami di informativa riduce l’efficacia della comunicazione del revisore, servono a
richiamare l’attenzione dell’utilizzatore di bilancio su informazioni specifiche. Esempi d’incertezze sono:
• Incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o azioni da parte di autorità di
vigilanza: circostanze infrequenti che servono per leggere il bilancio, quindi il richiamo d’informativa non va
messo ogni anno, ma nei casi eccezionali.
• Applicazione anticipata rispetto alla data d’entrata in vigore di un PC che ha effetto pervasivo sul bilancio
• Grave catastrofe che ha avuto effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Paragrafo re