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IL BILANCIO D’ESERCIZIO: RIFERIMENTI NORMATIVI E SCHEMI DI

SINTESI

1. LA DISCIPLINA DI BILANCIO DELLE SOCIETA’: UN QUADRO SINTETICO DI

RIFERIMENTO

La disciplina del bilancio d’impresa tende all’armonizzazione internazionale, ossia a un unico

insieme di principi contabili applicabile in tutti i Paesi aderenti al processo di convergenza, con

l’obiettivo di migliorare la qualità dei bilanci.

In Italia, il processo di armonizzazione contabile è iniziato nel 1991, con l’adozione di due direttive

europee (78/660 e 83/349), tramite il D.Lgs. 127. Negli anni successivi si è realizzato un primo

livello di armonizzazione e trasparenza delle informazioni di bilancio, grazie a schemi obbligatori

e quindi molto rigidi, a un quadro generale dei principi di valutazione e alla disciplina della Nota

Integrativa e della Relazione sulla gestione.

Con l’inizio del terzo millennio, l’Unione Europea sta perseguendo l’armonizzazione di bilancio

con i principi contabili dell’International Accounting Standard Board (IASB), utilizzando lo

strumento del “regolamento” e non più quello della direttiva per ottenere risultati migliori. Così,

da un modello di bilancio in cui la legge disciplina i principi generali di redazione e i principi

contabili svolgono la funzione di interpretare e integrare le leggi, si passa a un modello in cui leggi

e principi contabili coincidono.

Sono due i principali regolamenti attuativi degli IAS/IFRS: Il regolamento 1606/2002 (modificato

dal regolamento 297/2008) e il regolamento 1725/2003. Si sono poi susseguiti negli anni una

serie di regolamenti di adozione di diversi principi contabili internazionali o di loro revisione.

L’adozione degli International Financial Reporting Standards (IFRS), secondo il regolamento

1606/2002, è obbligatoria solamente per la redazione del bilancio consolidato da parte delle

società quotate. Ogni Stato Membro, tuttavia, ha esteso il campo di applicazione dei principi

internazionali ad altre aziende e bilanci, contrastando con l’armonizzazione contabile.

In Italia emerse così una segmentazione delle società in merito alla disciplina del bilancio: le

società quotate o con titoli diffusi direttamente tra gli investitori devono redigere i bilanci

secondo gli IFRS; le società che, invece, si finanziano senza ricorrere alla quotazione delle

proprie azioni e di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati devono redigere i bilanci

secondo la disciplina nazionale fondata sulle norme del codice civile, supportate a livello

interpretativo e applicativo dai principi contabili dell’OIC.

Il D.Lgs. 38/2005 ha definito l’ambito di applicazione dei principi internazionali in Italia. Questo è

uno schema riassuntivo.

La disciplina nazionale per le società di capitali che esercitano attività industriale, commerciale

e di servizi (esclusi quelli finanziari e assicurativi) è fondata sugli art. 2423 e seguenti del Codice

civile. Inoltre, dalla fine del 2001 è sorto l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), riconosciuto

dalla legge come l’”istituto nazionale per i principi contabili”; una delle sue principali funzioni è,

infatti, quella di emanare e aggiornare i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci

secondo le disposizioni del Codice civile.

Oltre a una segmentazione che caratterizza l’applicazione della disciplina interazionale per

determinate società e della disciplina nazionale per altre, in Italia può essere rinvenuta un’altra

segmentazione all’interno delle società che applicano la disciplina nazionale. Infatti, uno degli

obiettivi dei recenti provvedimenti legislativi è quello di semplificare e ridurre i costi

amministrativi delle imprese di ridotte dimensioni. Così, è stata introdotta una disciplina

differenziata in funzione della dimensione delle società. Le imprese sono classificate in tre classi:

- Micro imprese: imprese che per almeno 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei

seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale € 175.000; totale dei ricavi delle vendite e

delle prestazioni € 350.000; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità;

- Imprese di piccole dimensioni: imprese che per almeno 2 anni consecutivi non

superano almeno 2 dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale € 4.400.000; totale

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000; dipendenti occupati in media

durante l’esercizio 50 unità;

- Imprese di medio-grandi dimensioni: imprese che per almeno 2 anni consecutivi

superano almeno 2 dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale € 4.400.000; totale

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000; dipendenti occupati in media

durante l’esercizio 50 unità.

La composizione del bilancio varierà in funzione delle dimensioni dell’impresa.

2. IL BILANCIO: CLAUSOLA GENERALE E PRINCIPI

Le disposizioni civilistiche in materia di bilancio si trovano negli artt. da 2423 a 2435-bis c.c.

L’art. 2423 dopo aver elencato i documenti che costituiscono il bilancio, enuncia la cosiddetta

“clausola generale” di redazione del bilancio. La clausola generale condiziona il contenuto dei

principi di redazione e di conseguenza dei criteri di valutazione. Tale articolo si sviluppa in sei

commi e il suo obiettivo è garantire un requisito fondamentale: l’intelligibilità delle informazioni

di bilancio.

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal

conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una

rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie

allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e

corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le

società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente

disposizione (Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto che le presenti modifiche si applicano

ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016).

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile

con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota

integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della

situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla

deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al

valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota

integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Di particolare importanza è stata l’introduzione del principio della “Rilevanza” al comma 4. La

direttiva 2013/34/UE, all’art. 2, punto 16, fornisce la seguente definizione di “rilevante”: lo stato

dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente

influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La

rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

Il concetto di rilevanza è poi ripreso nella Direttiva 2013/34/UE nei seguenti articoli:

- l’art. 6, par. 1, lett. j): rispetto agli effetti irrilevanti sull’informazione complessiva di

bilancio.

- l’art. 17 afferma che: “(…) mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato

irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti

ove presi nel loro insieme. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare

l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all’informativa.

Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla

tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione

finanziaria.”

Il principio generale di “rilevanza” è un concetto già presente nei principi contabili nazionali, che

ne forniscono inoltre una declinazione applicativa:

- OIC 11: il principio indica tra i postulati di bilancio quello della “Significatività e rilevanza

dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio”. A commento di tale

postulato, si afferma che: “Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni

che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo

decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose

norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio. Il procedimento di formazione

del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio

non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla

ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata

ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro

limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un

effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.”

- OIC 19 Debiti: in tema di informativa da rendere in nota integrativa sui criteri con cui la

società ha dato attuazione al principio generale della rilevanza prevedono che: “Se ad

esempio una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato decide

di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un

debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale

previsione normativa deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio adottate”.

Disposizioni analoghe sono contenute nell’OIC 15 Crediti.

- OIC 20 Titoli di debito: in tema di informativa da rendere in nota integrativa prevedono

che: “Se, ad esempio, una società tenuta all’applicazione del criterio del costo

ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di

transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo,

la società ai sensi di tale normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili

adottate”. E ancora: “Se, ad esempio, una società tenuta all’applicazione del criterio del

costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i titoli non immobilizzati detenuti in

portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi, la società ai sensi di tale normativa illustra

in nota integrativa le politiche contabili adottate”.

- OIC 13 Rimanenze: esempi di declinazione pratica del principio di rilevanza da illustrare

in nota integrativa, in materia di determinazione del costo delle rimanenze con metodi

alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato, sono rappresentati da: “l’utilizzo del

metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle

materie prime, sussidiarie e di consumo”.

- OIC 16 Immobilizzazioni Materiali: esempi di declinazione pratica del principio di

rilevanza da illustrare in nota integrativa, sono rappresentati: “dall’iscrizione in bilancio

ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano

costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di

bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di

tali immobilizzazioni materiali, o l’utilizzo ai fini dell’ammortamento della metà

dell’aliquota normale per i cespiti acquistati nell’anno, se la quota d’ammortamento così

ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento

in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso”.

- OIC 16 Immobilizzazioni Materiali: Il principio, al paragrafo 53, afferma che «La regola

di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati

nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta

significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è

disponibile e pronto per l’uso».

L’art. 2423-bis completa i postulati del bilancio descrivendo principi di redazione, ossia regole

applicative del bilancio d’esercizio. Il citato articolo consta di sei punti:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza

dell’operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se

conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati

separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.

Il principio della rappresentazione sostanziale, riguardante il punto 1 e 1-bis, è richiamato in

vari OIC.

- OIC 15 Crediti: in tema di applicazione del criterio del costo ammortizzato in presenza di

attualizzazione, è previsto che: “Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le

disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato (…)

utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi

finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la

sostanza dell’operazione inducano o del contratto non ad attribuire a tale componente

una diversa natura . In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza

il contratto o l’operazione”. Analoghe disposizioni sono previste in materia di debiti

finanziari nell’OIC19 Debiti.

- OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti: le disposizioni in tema di rilevazione iniziale dei crediti e

debiti originati dalla compravendita di beni fanno riferimento al passaggio sostanziale e

non del formale titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il

passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

- OIC 32 Strumenti finanziari derivati: nell’ambito della disciplina dei derivati incorporati,

il contratto ibrido è definito come un contratto composto da uno strumento finanziario

derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a

normali condizioni di mercato) e sono disciplinate le condizioni e le modalità di

separazione dello strumento ibrido nelle sue componenti. Nel dettaglio, sebbene il

Codice civile faccia riferimento esclusivamente a contratti primari di natura finanziaria:

“in virtù del principio della sostanza dell’operazione o del contratto, anche nei casi in cui

i contratti primari abbiano natura finanziaria, in via analogica, si applicano le medesime

regole di separazione non previste per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari”.

- OIC 16 Immobilizzazioni Materiali: sono state meglio formulate e chiarite le regole da

seguire al momento dell’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali, secondo cui

le stesse sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei

benefici connessi al bene acquisito, precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei

benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso il

principio stabilisce che “se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia

coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in

cui viene trasferito il titolo prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei

benefici” e di proprietà, che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare

tutte le clausole contrattuali”. La stessa specificazione è riportata nell’OIC 13 Rimanenze

ai fini della rilevazione iniziale.

Il principio della costanza dei criteri di valutazione si riferisce al fatto che devono essere utilizzati

gli stessi criteri di valutazione in ciascun esercizio, permettendo comparazioni temporali fra i

bilanci riferiti ad una stessa azienda, ma redatti in momenti differenti.

In materia di criteri di valutazione, il criterio del costo rappresenta il criterio di riferimento per la

disciplina civilistica. A tale proposito, secondo il 1° comma dell’art. 2426, le immobilizzazioni

sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Il costo ammortizzato, invece, si basa su un processo di attualizzazione dei valori e la ripartizione

del valore risultante tenendo conto del fattore temporale.

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE

Secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 2424-bis del Codice civile: “Gli elementi

patrimoniali destinati ad essere utilizzati du

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simo_2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Temi avanzati di bilancio e revisione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Medioli Alice.
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