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CHI RISPONDE DELLE OBBLIGAZIONI STIPULATE DALL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA? Il
soggetto, non necessariamente rappresentante dell’ente, che è in debito ed ha agito per conto
dell’associazione.
Le FONDAZIONI sono enti non associativi, senza scopo di lucro, forniti di personalità giuridica e
caratterizzate da un patrimonio e da uno scopo, rispetto al quale le persone fisiche che ne fanno parte
svolgono un ruolo essenzialmente strumentale. I membri dell’ente non possono disporre del patrimonio
per scopi diversi da quello per cui l’ente è stato creato e a cui tale patrimonio risulta vincolato. L’atto
costitutivo della fondazione è un atto negoziale unilaterale col quale un soggetto (fondatore) dà vita
all’ente, attribuendo a quest’ultimo determinati beni, staccandoli dal proprio patrimonio e destinandoli a
uno scopo non di profitto, per lo più attinente a interessi generali o di rilevanza sociale (ricerca scientifica,
assistenza dell’infanzia, beneficenza ecc.). L’ente costituito, dopo essere stato riconosciuto, acquista
personalità giuridica e viene iscritto nel registro delle persone giuridiche, con l’ulteriore conseguenza
dell’autonomia patrimoniale perfetta. Gli amministratori hanno il compito di gestire il patrimonio in
funzione dello scopo designato dal fondatore e a differenza di un’associazione, non sono esecutori di
decisioni prese da un’assemblea, ma della volontà del fondatore. Ove l’ente si estingue, si procede alla
liquidazione del patrimonio, e i beni residui dopo il pagamento dei debiti devono essere devoluti come
sancito dallo statuto (o in mancanza spetterà all’autorità governativa deciderne la devoluzione) attribuendo
i beni ad altri enti che hanno fini analoghi a quello prescelto dal fondatore.
Vi sono anche FONDAZIONI BANCARIE. La caratteristica principale delle fondazioni è il patrimonio
personificato.
I COMITATI (art. 39) vengono costituiti per raccogliere dei fondi destinati ad un determinato fine (es:
comitato che raccoglie fondi per feste).
I comitati sono enti senza scopo di lucro privi di personalità giuridica, consistenti in organizzazioni di
persone che raccolgono fondi per un fine determinato (comitati di beneficenza adibiti alla raccolta di beni a
favore di persone bisognose; comitati adibiti alla raccolta di denaro per opere pubbliche; comitati elettorali
a sostegno di un candidato; ecc.), i quali sono vincolati allo scopo come avviene per le fondazioni. Gli
organizzatori e coloro che assumono la gestione dei beni, sono responsabili della loro effettiva destinazione
allo scopo dichiarato. Inoltre, tutti i componenti (e non solo alcuni) del comitato rispondono personalmente
delle obbligazioni assunte per il medesimo nello svolgimento della relativa attività; si tratta dunque di una
autonomia patrimoniale imperfetta ancora più marcata di quella delle associazioni non riconosciute. Il
comitato è soggetto a estinzione in un tempo più breve rispetto alla fondazione, una volta raggiunto o
esaurito lo scopo, o ancora quando questo sia irrealizzabile o i fondi non siano sufficienti. Se dopo
l’estinzione sono presenti dei fondi, e nulla sia stato disposto in merito al momento della costituzione del
comitato, sarà l’autorità governativa a devolverli.
GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Il primo settore è quello dell’agricoltura, il secondo è quello dell’industria, mentre il terzo non è né pubblico
né privato. Il terzo settore nasce dall’arretramento dello Stato in certi settori.
Terzo settore e principio di sussidiarietà: principio che troviamo dentro la Carta costituzionale (se
ne occupa il privato, lo Stato interviene solo quando il privato non riesce a portare avanti un
determinato compito)
Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017)
Enti del terzo settore (art. 4): sono enti non lucrativi
Organizzazioni private (associazioni o fondazioni)
Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale
Attività di interesse generale
Senza scopo di lucro
Le attività di interesse generale (art. 5)
a. Organizzazioni di volontariato (art. 32)
b. Associazioni di promozione sociale (art. 35)
c. Enti filantropici (art. 37)
Gli enti del terzo settore sono generalmente ONLUS (ossia Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).
CARATTERI GENERALI
Iscrizione al registro: acquisto della personalità giuridica
Patrimonio minimo
Organo di controllo e revisione legale
Responsabilità degli amministratori
Atto costitutivo
CAPITOLO 14 - I BENI
L’art. 810 c.c. fornisce la definizione giuridica di bene: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di
diritti” volendo a intendere tutti i beni materiali o immateriali idonei a soddisfare l’interesse del soggetto
sotteso al suo diritto e meritevole di tutela secondo le norme dell’ordinamento.
Le principali classificazioni dei beni:
- Beni immobili e beni mobili: si definisce bene immobile tutto ciò che naturalmente o
artificialmente è incorporato al suolo (suolo, sorgenti, alberi, edifici), sono invece beni mobili tutti
gli altri beni.
o La compravendita di un bene immobile richiede la forma scritta e la registrazione, mentre
quella di un bene mobile no.
o Per i beni mobili non è imposto alcun vincolo di forma, mentre per i beni immobili il codice
stabilisce che gli atti relativi ad esempio a una compravendita o a un contratto di usufrutto
devono essere fatti per iscritto (con atto pubblico o scrittura privata) sotto pena di nullità.
o Per i beni immobili è previsto uno specifico regime di pubblicità (trascrizione); i beni mobili
invece non sono sottoposti ad alcun regime di pubblicità.
- Beni mobili registrati e universalità di mobili: fra i beni mobili esiste una particolare categoria,
ovvero i beni mobili registrati (navi, aeromobili, autoveicoli). Essi sono sottoposti a trascrizione o ad
altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, ma è comunque possibile che l’atto di acquisto o
trasferimento di diritti su tali beni venga posto in essere anche verbalmente. Non sono invece
sottoposti a un regime di pubblicità le universalità di mobili, cioè la pluralità di cose che
appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (libri di una biblioteca, volumi
di un’enciclopedia, quadri di una pinacoteca, collezione di francobolli, capi di un gregge ecc.).
Questa universalità viene definita universalità di fatto. Si parla, invece, di universalità di diritto
quando nasce per volontà della legge.
- Beni semplici e beni composti: un bene si dice semplice quando gli elementi che lo compongono
sono connessi fra loro a tal punto da creare un’entità da cui non possono essere separati senza che
si alteri o si distrugga tale entità (tavolo, sedia, quadro, animale vivo) e in tal caso il bene può anche
dirsi indivisibile; si ha invece un bene composto quando il bene preso è il risultato di una
combinazione di più elementi che hanno conservato una propria funzione giuridico-economica, e
possono essere separati tra loro per essere venduti o acquistati singolarmente (una montatura, la
pietra preziosa di un anello, le perle di una collana, i pneumatici dell’auto) tali beni possono anche
essere definiti divisibili.
- Beni divisibili e beni indivisibili: un bene può dirsi divisibile quando esso può essere materialmente
diviso in più parti e ciascuna di esse conservi una propria funzione giuridico-economica (una somma
di denaro, un animale morto, un appezzamento di terra, un appartamento ecc.); un bene si dirà
invece indivisibile nel caso in cui non sia possibile suddividerlo in parti distinte senza che esse
perdano la loro funzione giuridico-economica (un vaso, un quadro, un animale vivo).
- Beni fungibili e beni infungibili: sono detti beni fungibili tutti quei beni qualitativamente omogenei
e identici fra loro e pertanto indifferentemente sostituibili con altrettanta quantità di beni dello
stesso genere e qualità. Si dicono invece beni infungibili tutti quei beni non indifferentemente
sostituibili con altri beni, in quanto presentano qualità peculiari che li contraddistinguono.
- Beni consumabili e beni inconsumabili: un bene si dice consumabile quando, al fine di trarne
un’utilità è necessario distruggerlo o consumarlo (combustibile, cibo, denaro). Dunque, si usano
una sola volta; un bene è invece inconsumabile quando può essere usato in modo continuo e
perpetuo nel tempo senza che vi sia la contestuale distruzione o consumazione.
- Beni presenti e beni futuri: si dicono beni presenti quelli già esistenti in natura, e possono essere
oggetto di diritti reali, diritti di credito o di rapporti obbligatori; sono detti beni futuri quelli non
ancora venuti ad esistenza. I beni futuri non possono formare oggetto di diritti reali, ma possono
essere oggetto solo di diritti di credito e di rapporti obbligatori.
- I frutti: rappresentano una categoria particolare di beni, che possono definirsi come provenienti da
altri beni e che ne rappresentano il prodotto. Tutti i frutti si generano con una certa periodicità e
possono dividersi in frutti naturali cioè direttamente provenienti da un altro bene, con o senza
l’opera dell’uomo; e frutti civili, non direttamente provenienti da un altro bene (interessi di
capitali, rendite, ecc.), ma provenienti da capitale.
- Le pertinenze: definite come “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di
un’altra cosa”. Affinché si possa parlare di pertinenza fra due beni dunque, sono necessari due
presupposti: uno oggettivo rappresentato dal legame che intercorre fra una cosa accessoria e una
principale; uno soggettivo che consiste nella volontà del proprietario della cosa principale a voler
destinare in modo durevole, e non occasionale, una cosa accessoria al vincolo pertinenziale.
- Beni privati, beni pubblici e c.d. federalismo demaniale
Sin qui ci siamo concentrati esclusivamente sui beni privati che appartengono a soggetti privati, esistono
però anche beni pubblici appartenenti a soggetti pubblici che a loro volta si dividono in ulteriori
sottocategorie: beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili, beni patrimoniali disponibili. Sia i beni
demaniali (lido del mare, fiumi, laghi, ecc.) che i beni patrimoniali indisponibili (miniere, edifici storici,
caserme, armamenti, ecc.) sono volti alla realizzazione di interessi generali della collettività, e sono
assoggettati a una specifica normativa contenuta nel codice civile e nelle leggi speciali; tutti i beni che in via
residuale non rientrano nelle due categorie precedenti, si considerano beni patrimoniali disponibili che
appartengono sem