Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 28
Appunti primo modulo Diritto privato Pag. 1 Appunti primo modulo Diritto privato Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti primo modulo Diritto privato Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti primo modulo Diritto privato Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti primo modulo Diritto privato Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti primo modulo Diritto privato Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti primo modulo Diritto privato Pag. 26
1 su 28
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CHI RISPONDE DELLE OBBLIGAZIONI STIPULATE DALL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA? Il

soggetto, non necessariamente rappresentante dell’ente, che è in debito ed ha agito per conto

dell’associazione.

Le FONDAZIONI sono enti non associativi, senza scopo di lucro, forniti di personalità giuridica e

caratterizzate da un patrimonio e da uno scopo, rispetto al quale le persone fisiche che ne fanno parte

svolgono un ruolo essenzialmente strumentale. I membri dell’ente non possono disporre del patrimonio

per scopi diversi da quello per cui l’ente è stato creato e a cui tale patrimonio risulta vincolato. L’atto

costitutivo della fondazione è un atto negoziale unilaterale col quale un soggetto (fondatore) dà vita

all’ente, attribuendo a quest’ultimo determinati beni, staccandoli dal proprio patrimonio e destinandoli a

uno scopo non di profitto, per lo più attinente a interessi generali o di rilevanza sociale (ricerca scientifica,

assistenza dell’infanzia, beneficenza ecc.). L’ente costituito, dopo essere stato riconosciuto, acquista

personalità giuridica e viene iscritto nel registro delle persone giuridiche, con l’ulteriore conseguenza

dell’autonomia patrimoniale perfetta. Gli amministratori hanno il compito di gestire il patrimonio in

funzione dello scopo designato dal fondatore e a differenza di un’associazione, non sono esecutori di

decisioni prese da un’assemblea, ma della volontà del fondatore. Ove l’ente si estingue, si procede alla

liquidazione del patrimonio, e i beni residui dopo il pagamento dei debiti devono essere devoluti come

sancito dallo statuto (o in mancanza spetterà all’autorità governativa deciderne la devoluzione) attribuendo

i beni ad altri enti che hanno fini analoghi a quello prescelto dal fondatore.

Vi sono anche FONDAZIONI BANCARIE. La caratteristica principale delle fondazioni è il patrimonio

personificato.

I COMITATI (art. 39) vengono costituiti per raccogliere dei fondi destinati ad un determinato fine (es:

comitato che raccoglie fondi per feste).

I comitati sono enti senza scopo di lucro privi di personalità giuridica, consistenti in organizzazioni di

persone che raccolgono fondi per un fine determinato (comitati di beneficenza adibiti alla raccolta di beni a

favore di persone bisognose; comitati adibiti alla raccolta di denaro per opere pubbliche; comitati elettorali

a sostegno di un candidato; ecc.), i quali sono vincolati allo scopo come avviene per le fondazioni. Gli

organizzatori e coloro che assumono la gestione dei beni, sono responsabili della loro effettiva destinazione

allo scopo dichiarato. Inoltre, tutti i componenti (e non solo alcuni) del comitato rispondono personalmente

delle obbligazioni assunte per il medesimo nello svolgimento della relativa attività; si tratta dunque di una

autonomia patrimoniale imperfetta ancora più marcata di quella delle associazioni non riconosciute. Il

comitato è soggetto a estinzione in un tempo più breve rispetto alla fondazione, una volta raggiunto o

esaurito lo scopo, o ancora quando questo sia irrealizzabile o i fondi non siano sufficienti. Se dopo

l’estinzione sono presenti dei fondi, e nulla sia stato disposto in merito al momento della costituzione del

comitato, sarà l’autorità governativa a devolverli.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il primo settore è quello dell’agricoltura, il secondo è quello dell’industria, mentre il terzo non è né pubblico

né privato. Il terzo settore nasce dall’arretramento dello Stato in certi settori.

 Terzo settore e principio di sussidiarietà: principio che troviamo dentro la Carta costituzionale (se

ne occupa il privato, lo Stato interviene solo quando il privato non riesce a portare avanti un

determinato compito)

 Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017)

 Enti del terzo settore (art. 4): sono enti non lucrativi

 Organizzazioni private (associazioni o fondazioni)

 Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale

 Attività di interesse generale

 Senza scopo di lucro

 Le attività di interesse generale (art. 5)

a. Organizzazioni di volontariato (art. 32)

b. Associazioni di promozione sociale (art. 35)

c. Enti filantropici (art. 37)

Gli enti del terzo settore sono generalmente ONLUS (ossia Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

CARATTERI GENERALI

 Iscrizione al registro: acquisto della personalità giuridica

 Patrimonio minimo

 Organo di controllo e revisione legale

 Responsabilità degli amministratori

 Atto costitutivo

CAPITOLO 14 - I BENI

L’art. 810 c.c. fornisce la definizione giuridica di bene: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di

diritti” volendo a intendere tutti i beni materiali o immateriali idonei a soddisfare l’interesse del soggetto

sotteso al suo diritto e meritevole di tutela secondo le norme dell’ordinamento.

Le principali classificazioni dei beni:

- Beni immobili e beni mobili: si definisce bene immobile tutto ciò che naturalmente o

artificialmente è incorporato al suolo (suolo, sorgenti, alberi, edifici), sono invece beni mobili tutti

gli altri beni.

o La compravendita di un bene immobile richiede la forma scritta e la registrazione, mentre

quella di un bene mobile no.

o Per i beni mobili non è imposto alcun vincolo di forma, mentre per i beni immobili il codice

stabilisce che gli atti relativi ad esempio a una compravendita o a un contratto di usufrutto

devono essere fatti per iscritto (con atto pubblico o scrittura privata) sotto pena di nullità.

o Per i beni immobili è previsto uno specifico regime di pubblicità (trascrizione); i beni mobili

invece non sono sottoposti ad alcun regime di pubblicità.

- Beni mobili registrati e universalità di mobili: fra i beni mobili esiste una particolare categoria,

ovvero i beni mobili registrati (navi, aeromobili, autoveicoli). Essi sono sottoposti a trascrizione o ad

altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, ma è comunque possibile che l’atto di acquisto o

trasferimento di diritti su tali beni venga posto in essere anche verbalmente. Non sono invece

sottoposti a un regime di pubblicità le universalità di mobili, cioè la pluralità di cose che

appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (libri di una biblioteca, volumi

di un’enciclopedia, quadri di una pinacoteca, collezione di francobolli, capi di un gregge ecc.).

Questa universalità viene definita universalità di fatto. Si parla, invece, di universalità di diritto

quando nasce per volontà della legge.

- Beni semplici e beni composti: un bene si dice semplice quando gli elementi che lo compongono

sono connessi fra loro a tal punto da creare un’entità da cui non possono essere separati senza che

si alteri o si distrugga tale entità (tavolo, sedia, quadro, animale vivo) e in tal caso il bene può anche

dirsi indivisibile; si ha invece un bene composto quando il bene preso è il risultato di una

combinazione di più elementi che hanno conservato una propria funzione giuridico-economica, e

possono essere separati tra loro per essere venduti o acquistati singolarmente (una montatura, la

pietra preziosa di un anello, le perle di una collana, i pneumatici dell’auto) tali beni possono anche

essere definiti divisibili.

- Beni divisibili e beni indivisibili: un bene può dirsi divisibile quando esso può essere materialmente

diviso in più parti e ciascuna di esse conservi una propria funzione giuridico-economica (una somma

di denaro, un animale morto, un appezzamento di terra, un appartamento ecc.); un bene si dirà

invece indivisibile nel caso in cui non sia possibile suddividerlo in parti distinte senza che esse

perdano la loro funzione giuridico-economica (un vaso, un quadro, un animale vivo).

- Beni fungibili e beni infungibili: sono detti beni fungibili tutti quei beni qualitativamente omogenei

e identici fra loro e pertanto indifferentemente sostituibili con altrettanta quantità di beni dello

stesso genere e qualità. Si dicono invece beni infungibili tutti quei beni non indifferentemente

sostituibili con altri beni, in quanto presentano qualità peculiari che li contraddistinguono.

- Beni consumabili e beni inconsumabili: un bene si dice consumabile quando, al fine di trarne

un’utilità è necessario distruggerlo o consumarlo (combustibile, cibo, denaro). Dunque, si usano

una sola volta; un bene è invece inconsumabile quando può essere usato in modo continuo e

perpetuo nel tempo senza che vi sia la contestuale distruzione o consumazione.

- Beni presenti e beni futuri: si dicono beni presenti quelli già esistenti in natura, e possono essere

oggetto di diritti reali, diritti di credito o di rapporti obbligatori; sono detti beni futuri quelli non

ancora venuti ad esistenza. I beni futuri non possono formare oggetto di diritti reali, ma possono

essere oggetto solo di diritti di credito e di rapporti obbligatori.

- I frutti: rappresentano una categoria particolare di beni, che possono definirsi come provenienti da

altri beni e che ne rappresentano il prodotto. Tutti i frutti si generano con una certa periodicità e

possono dividersi in frutti naturali cioè direttamente provenienti da un altro bene, con o senza

l’opera dell’uomo; e frutti civili, non direttamente provenienti da un altro bene (interessi di

capitali, rendite, ecc.), ma provenienti da capitale.

- Le pertinenze: definite come “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di

un’altra cosa”. Affinché si possa parlare di pertinenza fra due beni dunque, sono necessari due

presupposti: uno oggettivo rappresentato dal legame che intercorre fra una cosa accessoria e una

principale; uno soggettivo che consiste nella volontà del proprietario della cosa principale a voler

destinare in modo durevole, e non occasionale, una cosa accessoria al vincolo pertinenziale.

- Beni privati, beni pubblici e c.d. federalismo demaniale

Sin qui ci siamo concentrati esclusivamente sui beni privati che appartengono a soggetti privati, esistono

però anche beni pubblici appartenenti a soggetti pubblici che a loro volta si dividono in ulteriori

sottocategorie: beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili, beni patrimoniali disponibili. Sia i beni

demaniali (lido del mare, fiumi, laghi, ecc.) che i beni patrimoniali indisponibili (miniere, edifici storici,

caserme, armamenti, ecc.) sono volti alla realizzazione di interessi generali della collettività, e sono

assoggettati a una specifica normativa contenuta nel codice civile e nelle leggi speciali; tutti i beni che in via

residuale non rientrano nelle due categorie precedenti, si considerano beni patrimoniali disponibili che

appartengono sem

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tonio.s23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Amore Giuliana.