Le cause legittime di prelazione sono tre: il privilegio, il pegno e l’ipoteca, 2741 c2. Come sappiamo
gli ultimi due sono diritti reali di garanzia, mentre il privilegio è una qualità del credito attribuita al
credito stesso dalla legge.
I privilegi
Secondo il legislatore alcuni crediti devono essere anteposti ad altri crediti, questo in ragione della
“causa del credito”, 2745, stabilendo quindi che suddetti crediti godono di un privilegio su
determinati beni del debitore: quei beni sono riservati prioritariamente a soddisfare quei crediti e
solo dopo la loro integrale soddisfazione possono venire destinati ai creditori chirografi. A seconda
dell’oggetto, i privilegi si distinguono in due categorie:
il privilegio generale che ha per oggetto tutti i beni mobili del debitore, 2751 e segg.
il privilegio speciale che ha per oggetto singoli beni determinati, mobili o immobili, che prestano
una particolare connessione con la causa del credito
I due tipi di privilegio hanno efficacia diversa:
il privilegio generale ha un’efficacia più ridotta: non può esercitarsi in pregiudizio dei terzi che
abbiano acquistato diritti sui beni che ne formano oggetto, 2747 c1, pertanto, se il debitore ha
trasferito a un terzo un suo bene mobile, anche dopo la nascita del credito privilegiato, su
questo bene il creditore non può soddisfarsi
il privilegio speciale su beni mobili ha efficacia superiore: può esercitarsi anche in pregiudizio
dei terzi che abbiano acquistato i beni dopo il sorgere del privilegio stesso: dunque il creditore
può sottoporre a esecuzione forzata il bene che è stato trasferito a un terzo, 2747 c2.
Il privilegio speciale sui beni mobili è opponibile ai terzi ed è questo che lo accomuna ai diritti reali.
Il privilegio però ha delle condizioni: che continui a sussistere la particolare situazione cui la legge
ricollega il privilegio. Il motivo si lega al fatto che quella situazione è un segnale, da cui i terzi
possono capire che il bene in questione può dare qualche problema a chi lo acquista; l’esigenza che
in tal modo si vuole soddisfare è un’esigenza di pubblicità, a tutela dei terzi. I privilegi determinano
una graduatoria, per cui i crediti chirografari sono posposti ai privilegiati. Ma esiste anche una
graduatoria interna fra i diversi crediti privilegiati, in base a cu alcuni sono più privilegiai di altri, e
hanno precedenza nel ricevere soddisfazione. La graduatoria è fissata dalla lege, che stabilisce in
dettaglio l’ordine dei privilegi, 2777 e segg.
Garanzie specifiche: i diritti reali di garanzia
Si parla di garanzia generica quando l’intero patrimonio del debitore costituisce la garanzia del
credito, mentre si parla di garanzia specifica quando determinati beni costituiscono la garanzia, in
modo forte e sicuro. Quest’ultima garanzia si ha con il pegno e con l’ipoteca (P&I). Vengono
accumunate al privilegio in quanto anch’esse cause legittime di prelazione, ma si differenziano in
quanto diritti reali e quindi nascono per un atto di autonomia privata.
La garanzia specifica assicura al creditore che abbia pegno (creditore pignoratizio) o ipoteca
(creditore ipotecario) due diritti: il diritto di garanzia (la possibilità di aggredire il bene e sottoporlo
a esecuzione forzata anche se è uscito del patrimonio del debitore) e un diritto di prelazione (la
possibilità di soddisfarsi sul bene con priorità rispetto agli altri creditori).
P&I, inoltre, hanno elementi in comune, vale per entrambi: il principio di accessorietà (P&I sono
accessori e strumentali al credito garantito, e non potrebbero esistere indipendentemente da esso),
l’esigenza di pubblicità (mezzi idonei a segnalare che su quel bene grava una garanzia reale, per
tutelare i terzi interessati all’acquisto di quel bene), la regola della surrogazione reale (se la cosa
oggetto della garanzia è distrutta o danneggiata, tale indennità assicurativa va impiegata per il
ripristino o la riparazione, oppure resta vincolata al pagamento del credito garantito, 2742) e il
divieto del patto commissorio. P&I si differenziano per il tipo di beni che ne formano oggetto.
Il pegno e le garanzie mobiliari non possessorie
Il pegno si costituisce sopra i beni mobili non registrati, su universalità di mobili o sui crediti, 2784 c2. Il
bene può essere di proprietà del debitore o di un terzo che accetta di vincolarlo per il debito altrui, 2784
c1. Vi sono delle regole:
la costituzione del pegno presuppone due elementi essenziali:
il titolo costitutivo, rappresentato dall’accordo (che darà luogo a un contratto) fra proprietario
o della cosa e il creditore. Il contratto deve risultare da un atto scritto con data certa, 2787 c3
lo spossessamento, che consiste nel proprietario che rilascia il possesso della cosa,
o consegnandola al creditore o a un terzo scelto d’intesa fra le parti, che ne acquista il possesso e
la custodia, 2786. Senza lo spossessamento il pegno non nasce, e se questo dovesse venire
meno in seguito, il creditore non può far valere la prelazione, 2787 c2. Lo sposs. è essenziale
perché realizza la funzione di pubblicità
quanto all’esercizio del diritto:
il creditore che nelle sue mani la cosa data in pregno deve custodirla, 2790; non può usarla né
o farla usare ad altri, 2792; può percepirne i frutti, a parziale scomputo del suo credito, 2791
una volta pagato il debito, il debitore può esigere la restituzione della cosa, 2794: se il pegno ha
o per oggetto cose fungibili basta restituire lo stesso quantitativo di cose dello stesso genere (cd
pegno irregolare).
Di fronte a un pagamento solo parziale, il pegno resta fermo nella sua interezza a garantire il credito
residuo, anche se la cosa è divisibile, indivisibilità del pegno, 2799):
se il credito alla scadenza non viene adempiuto, il creditore può far valere la cosa secondo una
o particolare procedura pubblica, 2796 e segg, e quindi prelevare dalla somma ricavata quanto gli
è dovuto. L’eventuale residuo serve per pagare i creditori chirografi, e se non vi fossero viene
dato al debitore
per evitare le lungaggini della procedura di vendita forzata, il creditore può domandare al giudice
o che la cosa, dopo essere stata stimata, gli venga direttamente attribuita in proprietà, a
soddisfazione parziale o totale del suo credito, 2798.
Oltre ad una cosa mobile non registrata o l’universalità di mobili, il pegno può avere per oggetto un
credito: un debitore vanta un credito al terzo X. Si parla di pegno di credito e pure questo deve essere
un atto scritto, inoltre per la funzione della pubblicità occorre che la costituzione del pegno venga
notificata al debitore del debitore, o sia da costui accettata con scrittura di data certa, 2800. Alla
scadenza del credito dato in pegno, il creditore pignoratizio lo riscuote utilizzando il ricavato per
soddisfare il proprio credito, con modalità diverse a seconda che questo sia già scaduto o no, 2803. Un
pegno senza sposs. (pegno non possessorio), si costituisce su beni mobili destinati all’esercizio di
un’impresa, per garantire crediti verso l’impresa stessa: mantenendo il possesso, l’impresa debitrice
può continuare a utilizzare i beni per la sua attività produttiva. La funzione pubblicitaria si realizza con
l’iscrizione del pegno in un apposito registro informatizzato, l. 119/2016.
L’ipoteca: oggetto, costituzione, titoli
L’ipoteca attribuisce al creditore ipotecario il diritto di seguito e il diritto di prelazione sul bene
ipotecato, 2808 c1. Si costituisce su beni immobili, diritti reali minori (precisamente superficie, enfiteusi,
usufrutto su immobili), beni mobili registrati, diritti reali sugli stessi, rendite di stato, quote di comunione
dei diritti precedenti, 2810. Tutti questi beni li accomuna il regime di pubblicità, in quanto vengono
iscritti in appositi pubblici registri: questo accade anche con un brevetto industriale sicché soggetto a
trascrizione presso l’apposito ufficio. Per la costituzione dell’ipoteca occorrono un titolo che la giustifichi
e l’scrizione nei pubblici registri. A seconda del titolo dell’ipoteca, si distinguono tre tipi diversi, 2808 c3:
ipoteca volontaria, 2821, nasce in base a un atto giuridico compiuto dal proprietario del bene. Può
essere un contratto con il creditore o un atto unilaterale del concedente (però solo atto fra vivi, in
quanto l’ipoteca non si può disporre per testamento). L’atto richiede la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata.
ipoteca giudiziale, avviene a seguito di una sentenza o altro provvedimento giudiziario che condanni
il debitore a pagare una somma, a eseguire un’altra obbligazione o a risarcire un danno, anche se
non ancora liquidato, 2818.
ipoteca legale, si può iscrivere su beni del debitore in alcuni casi previsti dalla legge, 2817. I
principali sono:
ipoteca dell’alienante, si può iscrivere sull’immobile venduto, a garanzia del credito che il
o venditore ha verso il compratore-debitore per il pagamento del prezzo
ipoteca del condividente, che grava sugli immobili assegnati ad alcuni dei condividenti a garanzia
o degli altri condividenti che abbiano diritto a conguaglio
In entrambi i casi l’iscrizione dell’ipoteca è automatica, il conservatore dei registri immobiliari deve
iscrivere d’ufficio ipoteca a favore dell’alienante o del condividete, salvo che ci sia una rinuncia
dell’avente diritto, 2834.
Iscrizione e grado dell’ipoteca
Senza iscrizione l’ipoteca non nasce, l’esistenza del titolo non è sufficiente. L’iscrizione ha la stessa
funzione di pubblicità, pertanto possiamo dire che si tratta di pubblicità costitutiva.
Nel caso in cui sullo stesso bene vi siano più ipoteche, iscritte da diversi creditori, l’ordine cronologico
determina il grado di ciascuna di essere; lo stesso grado determinerà l’ordine di priorità con cui, a
seguito di una vendita forzata, vengono soddisfatti i relativi creditori: quindi il primo che ha iscritto la
sua ipoteca ha maggiori possibilità di soddisfare il suo credito. L’iscrizione ha un’efficacia che dura 20
anni, dopo si estingue l’ipoteca, 2847. Il creditore allora può reiscriverla facendo una nuova iscrizione,
con difetto che il grado che aveva prima non si conserva, inoltre se un terzo avesse in precedenza
acquistato il bene, e trascritto l’acquisto prima della nuova iscrizione, la nuova iscrizione non si può fare
contro di lui, 2848. Per evitare ciò, se il creditore, prima che scada il ventennio, fa la rinnovazione
dell’iscrizione, 2847, l’ipoteca conserva il grado originario e l’oppo
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