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Il Governo
Il Governo viene disciplinato nel titolo terzo della parte seconda della Costituzione. Il Governo è una parola polisensa: - Possiamo indicare con questa parola il complesso degli organi che detengono il potere di indirizzo politico di governo; - La nozione di forma di governo esprime invece il rapporto tra gli organi titolari del potere di indirizzo politico; - Il Governo può essere sinonimo di potere esecutivo; - Il Governo, come vertice del potere esecutivo. Ciò che andremo a trattare è l'ultima accezione di Governo, ovvero il Governo inteso come vertice del potere esecutivo. Si presenta come organo complesso, formato da più organi: - Due organi monocratici: il Presidente del Consiglio e i singoli ministri; - Un organo collegiale, il Consiglio dei ministri, formato dai due organi monocratici e prende le decisioni politiche più importanti. Il Presidente del Consiglio e le sue funzioni: Il Presidente del consiglio ha una specifica menzione.Nell'articolo 95: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. [...]".
Le sue funzioni sono quindi:
- Dirigere e rispondere della politica generale del Governo;
- Mantenere l'unità dell'indirizzo politico, quindi cercare "tenere insieme" i ministri, e mantenere l'unità dell'indirizzo amministrativo, poiché i ministri sono al vertice della pubblica amministrazione italiana. Il ruolo dell'amministrazione è quello di attuare la legge perseguendo gli interessi pubblici da essa prevista: per fare questo, vi sono tutta una serie di apparati amministrativi al vertice dei quali vi è un capo politico, ovvero un ministro membro del Governo.
Il Presidente, anche se svolge delle funzioni specifiche, viene definito un
primusinter pares, ovvero viene collocato sullo stesso piano di tutti gli altri ministri. Non si tratta quindi di un primo ministro gerarchicamente superiore agli altri ministri, tanto che non può nemmeno revocare e nominare ministri. I ministri Distinguiamo ministri con portafoglio e senza portafoglio. 1. I ministri con portafoglio sono a capo di un dicastero, ovvero di un pezzo dell'apparato dello Stato. 2. I ministri senza portafoglio non sono a capo di nessun dicastero ma esercitano funzioni delegate dal Presidente del Consiglio. Es. Fraccaro, ministro delle riforme istituzionali, svolge delle funzioni che rientrano nelle competenze di Conte. Organi di secondo piano 1. Comitato interministeriale, comitato che riunisce più ministeri per esercitare nel miglior modo competenze comuni. 2. Commissari straordinari, che in deroga all'ordinamento vigente, ha una serie di poteri speciali per fronteggiare una determinata emergenza. 3. Sottosegretari, che sono iI principali collaboratori dei ministri che tengono i rapporti con il Parlamento sono i sottosegretari. I ministri possono delegare una parte delle loro funzioni ad uno o più sottosegretari che vengono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro competente.
La Costituzione, in tema di Governo, afferma che "I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri". Di un regolamento votato dal Consiglio dei Ministri, rispondono tutti i ministri, mentre di un regolamento ministeriale adottato dal singolo ministro, risponde solo il ministro che lo ha adottato.
L'ultimo comma dell'articolo 95 ("La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri") afferma che l'apparato amministrativo presieduto dal Presidente del Consiglio è disciplinato dalla legge 400 dell'88. Questa legge,
nonostante la previsione costituzionale, è stata adottata a 40 anni di distanza dalla Costituzione e determina il numero, le funzioni e l'organizzazione dei Ministeri. La restante attività dei Ministeri può essere disciplinata attraverso una norma di tipo regolamentare. Organi ausiliari del Governo (e del Parlamento)- Il consiglio di Stato, che è sia organo ausiliario del Governo in quanto dà pareri al Governo stesso, ma è anche un giudice amministrativo (è il secondo grado di giudizio della giurisdizione amministrativa). Ciascuno di noi è titolare di diverse situazioni giuridiche soggettive:
- il diritto soggettivo, come ad esempio il diritto di proprietà. Quando viene leso un nostro diritto soggettivo, ci avvaliamo di un giudice ordinario.
- l'interesse legittimo che viene in rilievo quando entriamo in rapporto con il potere pubblico. Se viene leso, ci rechiamo dal giudice amministrativo.
Il testo sancisce che, se il Presidente del consiglio oi ministri commettono reati nell'esercizio delle loro funzioni, anche se non più in carica rispondono di questi reati. Il giudice competente a giudicarli è il giudice ordinario: non c'è un giudice speciale che valuta i reati dei componenti del Governo. Il ministro viene giudicato dal tribunale dei ministri, che viene individuato in base a delle regole di competenza territoriale (non è un tribunale speciale), solo se la camera di appartenenza del ministro concede l'autorizzazione (ciò ci fa capire che non c'è incompatibilità tra parlamentare e ministro). Fino a qualche anno fa, anche i ministri e il Presidente del consiglio venivano giudicati dalla Corte Costituzionale.
Le funzioni del Governo:
- Le funzioni politiche, che si manifestano in alcuni ambiti fondamentali:
- Ambito dei rapporti internazionali, il Governo ha il compito di riconoscere o meno uno stato;
- Ambito dell'economia,
Il Governo prende decisioni di tipo economico/finanziario (Es. alzare/abbassare le tasse). Infatti, il disegno di legge finanziaria è proposto dal Governo;
Ambito dell'ordine pubblico;
Ambito che riguarda i rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, presidiato dal sistema delle conferenze: conferenza stato-regioni, dove si riuniscono i rappresentanti del governo e rappresentanti delle regioni, conferenza stato-città, dove si riuniscono i rappresentanti del governo e i sindaci. Queste conferenze si occupano delle relazioni istituzionali tra il centro e la periferia e sono sedi di leale collaborazione, in quanto si cerca di decidere in maniera coordinata su questione di comune interesse. A volte, le due conferenze si fondono dando vita alla conferenza unificata. Si tratta di accordo tra esecutivi, perché i componenti di questi organismi sono esponenti degli esecutivi delle regioni, degli enti locali e del governo.
2. Le funzioni amministrative
3. Le funzioni normative.
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Le funzioni normative del Governo
Nell'ambito della funzione normativa del Governo vengono in rilievo due importanti fonti del diritto:
- gli atti aventi forza di legge, ovvero i decreti legge e i decreti legislativi;
- i regolamenti, ovvero le classiche fonti secondarie.
La funzione normativa del Governo si distingue in:
- Funzione normativa di rango primario, che si traduce nella produzione di fonti primarie (decreto legge e legislativo);
- Funzione normativa di rango secondario, che si traduce nella produzione di fonti secondarie (regolamenti).
Il decreto legge e il decreto legislativo
Sono fonti primarie aventi forza di legge, collocandosi, nella gerarchia delle fonti, immediatamente sotto la Costituzione. Questi atti hanno forza di legge: è la capacità sul piano attivo, di innovare l'ordinamento vigente e, sul piano passivo, di resistere all'abrogazione da parte di fonti subordinate. Sul piano della forza, questi atti sono equiparati alla legge, ma si
o della funzione legislativa al Governo attraverso l'emanazione di decreti legislativi. Questi decreti hanno la stessa forza di legge, ma si distinguono dalla legge ordinaria per la forma con cui vengono prodotti. I decreti legislativi non seguono il procedimento legislativo ordinario, ma vengono adottati dal Governo con il potere conferito dal Parlamento. Pertanto, non hanno la forma di legge. Nel sistema costituzionale italiano, la funzione legislativa è di competenza del Parlamento. Tuttavia, ci sono situazioni in cui il Parlamento decide di trasferire l'esercizio di questa funzione al Governo, pur mantenendo la titolarità. In questi casi, la funzione legislativa spetta ancora al Parlamento, ma il suo servizio è affidato al Governo. Ma perché il Parlamento decide di delegare la sua funzione legislativa al Governo? Questo avviene spesso quando si tratta di legiferare su materie tecniche e specifiche che richiedono una particolare competenza tecnica di settore, competenza che il Parlamento non possiede. Infatti, il Parlamento si occupa di legiferare su leggi generali e di principio, mentre le competenze specifiche appartengono al Governo. Quindi, il Parlamento delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo attraverso l'emanazione di decreti legislativi, che hanno la stessa forza di legge ma si distinguono dalla legge ordinaria per la forma con cui vengono prodotti.