Diritto pubblico
Ordinamento giuridico e diritto costituzionale
Ogni organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico ed ha bisogno di regole che ne disciplinino la vita e l'attività. Suddette regole sono le regole giuridiche che regolano i rapporti fra i soggetti di un'organizzazione sociale.
Regole non giuridiche: impongono solo doveri; Regole giuridiche: impongono doveri e tutelano i diritti dei consociati. Si è in presenza di norme giuridiche quando si instaura un rapporto tra 2 o più soggetti, che dà luogo a vincoli reciproci.
Teorie normativiste (Kelsen): l'ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato spazio territoriale;
Teorie istituzionaliste (Romano): l'ordinamento è il complesso di norme che scaturiscono da una determinata organizzazione sociale.
Common law: in tali paesi la maggior parte delle norme derivano per via consuetudinaria, ossia dai comportamenti;
Civil law: le norme sono deliberate, promulgate e pubblicate da appositi organi.
L'ordinamento giuridico è l'insieme di più elementi espressione di una determinata organizzazione sociale. È un sistema ordinato attorno ad un progetto ed ha 3 caratteri:
- Unitario: principio che ne assicura l'unità;
- Coerente: non ammette contraddizioni tra norme;
- Completo: non ammette lacune o vuoti normativi.
Alla base vi è un progetto che può ritrovarsi in atti costitutivi, statuti e per l'ordinamento statale è la Costituzione.
La Costituzione può essere:
- Non scritta
- Scritta:
- Flessibile: può essere modificata;
- Rigida: può essere modificata solo con procedimento di revisione aggravato.
Ci sono ordinamenti statali che pur non disponendo di una costituzione scritta hanno un aspetto caratterizzato dagli elementi fondamentali (unità, coerenza, completezza); hanno un nucleo di norme che costituiscono l'ordinamento costituzionale di quel paese (es: Regno Unito).
Se non ogni ordinamento statale ha una costituzione, invece ogni ordinamento statale ha un proprio diritto costituzionale.
Definiamo l'ordinamento costituzionale di un determinato paese come il complesso di norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma all'ordinamento giuridico.
Non appartengono alla costituzione:
- Leggi costituzionali;
- Consuetudini costituzionali;
- Norme materialmente costituzionali (es: leggi elettorali).
All'interno della costituzione ci sono norme costituzionali la cui eventuale abrogazione o modifica (da farsi tramite revisione costituzionale) non eliminerebbe alcun pilastro della costituzione. Quindi, ci sono norme cost che conferiscono identità all'ordinamento e altre che non hanno la stessa funzione; ciò permette di capire la distinzione tra:
- Organi costituzionali: (Parlamento, Governo, PdR, Corte Costituzionale) che concorrono a delineare il volto dell'ordinamento;
- Organi di rilevanza costituzionale: (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) non necessari.
L'ordinamento costituzionale aiuta a:
- Interpretare meglio le norme costituzionali tenendo conto delle trasformazioni intervenute;
- Individuare i limiti al potere di revisione;
- Stabilire se una carta costituzionale è in vigore o no.
Distinguiamo tra:
- Costituzione: la carta costituzionale entrata in vigore il 1 gen 1948;
- Ordinamento costituzionale: complesso di principi e norme costituzionali legati insieme da un progetto.
Diritto costituzionale: nucleo dell'ordinamento da cui ripartono gli altri rami.
Diritto privato: affidato all'autonomia dei privati che regolano da soli i propri rapporti attraverso i contratti; lo stato non è del tutto assente si limita a definire il quadro generale assicurando che esista una parità fra i soggetti e che l'attività non contrasti l'interesse generale.
Diritto pubblico: rapporti per l'ordinamento più essenziali affidati a poteri pubblici. Appartengono:
- Dir. Costituzionale: studia ordinamento cost nel complesso;
- Dir. Parlamentare: studia organizzazione e funzionamento del parlamento;
- Dir. Ecclesiastico: disciplina rapporti fra Stato, Chiesa cattolica e altre confessioni religiose;
- Dir. Penale;
- Ecc…
Interpretazione delle norme
Oltre all'interpretazione letterale:
- Interpretazione logico-sistematica: riguarda la connessione tra gli enunciati e come questi si inseriscano in un altro sistema;
- Interpretazione analogica: l'interprete dà vita a nuove norme per casi non previsti dal testo scritto.
Distinguiamo tra:
- Disposizioni: formulazioni linguistiche suscettibili di diverse interpretazioni;
- Norme: risultato delle interpretazioni.
Lo Stato
Lo Stato è caratterizzato da elementi di:
- Politicità: indica che l'ordinamento statale assume fra le sue finalità la cura di tutti gli interessi generali che riguardano la collettività di un determinato territorio;
- Sovranità: la supremazia rispetto ad ogni altro potere costituito al suo interno e la sua indipendenza rispetto ai poteri esterni.
Lo stato si dice tale se consegue il monopolio della forza, se è in grado di agire senza resistenze all'interno e senza interferenze dall'esterno. Esercita il monopolio della forza in forma:
- Diretta: con l'uso della forza legale (tribunali, forze di polizia);
- Indiretta: ponendosi come unico soggetto in grado di legittimare altri all'uso della forza.
Si parla di Stato quando una popolazione, sottomettendosi ad un potere politico, dà vita ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali. In questo modo una popolazione diviene popolo, un insieme di persone legate dalla stessa cittadinanza.
Per avere uno stato devono sussistere 3 elementi:
- Popolo anche plurietnico con un unico ordinamento costituzionale;
- Territorio non necessariamente contiguo;
- Governo sovrano.
Stato e sovranità non sono in contrapposizione anche se nell'ordinamento italiano la sovranità appartiene al popolo. Tale affermazione induce 2 aspetti:
- Il popolo è la fonte di legittimazione di ogni potere statale;
- Il popolo, ossia il corpo elettorale, è il titolare dei poteri sovrani.
La sovranità ha 2 limiti: limiti di fatto derivanti da sviluppo e globalizzazione, che rendono difficile il controllo della circolazione delle informazioni; e limiti giuridici derivanti dall'evoluzione dell'ordinamento internazionale che considera tra i propri soggetti anche popoli e individui da proteggere in nome dei diritti umani.
Forme di governo e forme di stato
Forme di governo: riguardano il modo come si distribuisce il potere politico fra gli organi dello stato, come vengono assunte le decisioni politiche di una determinata collettività.
Forme di stato: riguardano il rapporto fra i cittadini e il potere politico e i fini che l'ordinamento si pone. Si individuano le seguenti forme di stato:
- Stato assoluto: si ha dopo la dissoluzione dell'ordinamento feudale. Si caratterizza per:
- Legittimazione del sovrano direttamente da dio;
- Accentramento di tutto il potere al sovrano;
- Divisione in classi sociali e riconoscimento all'aristocrazia di privilegi e immunità.
- Stato liberale: (fine 600-fine 700) frutto della lotta vittoriosa della borghesia nei confronti di aristocrazia e alto clero. Il diritto di voto è riservato a coloro i quali posseggono un determinato censo. Definito perciò stato monoclasse;
- Stato liberaldemocratico: sviluppo dello stato liberale che si afferma agli inizi del 900.
- Estensione del suffragio ai ceti esclusi;
- Riconoscimento dei diritti politici a tutti i maggiorenni;
- Favorisce l'organizzazione di partiti politici e sindacati per tutelare i ceti più deboli. Definito stato pluriclasse. Queste esigenze dopo il crollo di Wall Street (1929) portarono ad un intervento dello stato nell'economia e al riconoscimento di diritti civili, politici e sociali; di qui stato sociale definito stato costituzionale perché fissa costituzioni rigide a tutela dei diritti civili, politici e sociali; la Repubblica italiana può definirsi uno stato sociale che si ispira al costituzionalismo liberaldemocratico ed ha caratteristiche di stato costituzionale.
Valori, principi e tecniche che caratterizzano la costituzione italiana:
- I diritti dell'uomo hanno il primato su ogni altro valore;
- I titoli che legittimano il riconoscimento di diritti e doveri sono la cittadinanza e la condizione di persona umana;
- È garantito il rispetto del principio d'uguaglianza;
- La sovranità appartiene al popolo;
- Tecnica di adozione delle decisioni politiche è il principio di maggioranza;
- Ecc…
Fra la 2 GM, mentre la crisi dello stato liberale ha portato in alcune società allo stato sociale, in Italia Germania e Spagna si affermò lo stato fascista e in Russia lo stato socialista.
- Stato fascista: si ispirava alla concezione autoritaria dello stato;
- Stato socialista: si ispirava alla concezione della lotta di classe;
L’ordinamento internazionale
Il diritto internazionale è l'ordinamento della comunità degli stati. Il trattato di Vestfalia del 1648 è la data di nascita. L'ordinamento internazionale rispetto agli ordinamenti giuridici non ha una base sociale costituita da persone fisiche, ma solo da stati, ossia entità collettive.
Diversità con gli ordinamenti statali:
- È anarchico; non c'è un ente che si ponga nei confronti dei consociati in posizione sovraordinata;
- Non ha un organo legislativo che produca norme che abbiano come destinatari tutti i soggetti che ne fanno parte;
- Le norme di diritto internazionale, che obbligano tutti, sono prodotto di fonti fatto (cioè di formazione consuetudinaria). Diversi sono trattati e accordi che danno luogo a norme di diritto internazionale o pattizio (vincolano solo gli stati che li sottoscrivono);
- Manca meccanismo di risoluzione delle controversie; vi sono corti e tribunali internazionali costituiti in base a trattati.
Soffermandoci sul tema dei rapporti tra ord. Internazionale e ord. Italiano, distinguiamo tra:
- Concezione monista: tende a ridurre a unità ord. Internazionale e ord. Statale indicando quale dei 2 è originario ed ha il primato e l'ultima parola nei rapporti;
- Concezione pluralista: i 2 ordinamenti sono indipendenti e separati.
Le modalità mediante le quali lo stato contrae obblighi di diritto internazionale possono avere origine consuetudinaria o pattizia, quest'ultimi possono derivare da trattati o accordi. I trattati richiedono la ratifica (con la quale lo stato esprime il consenso ad essere obbligato da un trattato); per gli accordi la semplice firma vincola lo stato. In dir. internazionale si chiama ratifica l'istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa propri gli effetti conclusi con terzi da un proprio rappresentante. Nel caso italiano la ratifica è atto presidenziale (art 87Cost) che in alcuni casi deve essere autorizzato dal parlamento, secondo l'art 80Cost riguarda trattati la cui esecuzione comporta:
- Variazioni del territorio;
- Oneri finanziari a carico dello stato;
- Trattati di natura politica (spesso non serve ratifica).
Lo stato, ratificato un trattato o aderito ad un accordo, si obbliga verso gli altri stati contraenti ad adattare il proprio ordinamento. Resta padrone di introdurre le disposizioni necessarie a conformarsi al trattato oppure no. L'adattamento può avvenire in diverse forme:
- Ricorso a procedimenti ordinari;
- Ricorso a procedimenti speciali: viene approvata una legge che dispone l'adattamento dell'ordinamento interno; il testo del trattato viene allegato alla legge e l'adattamento è completo;
- Terzo modo: prevede l'adattamento in forma automatica. In tal modo l'adattamento è immediato, completo e continuo. È possibile se l'ord. interno lo prevede (così come la nostra costituzione).
Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute:
- Principio pacta sunt servanda (i patti conclusi vanno rispettati);
- Altri principi: uguale sovranità degli stati;
- Immunità agenti diplomatici;
- Divieto di pirateria e tratta degli schiavi.
Dopo la 2GM il diritto internazionale si è sviluppato con particolare riferimento al campo dei diritti umani, fondati sull'idea che ciascun essere umano sia titolare di un patrimonio di diritti che gli stati hanno il dovere di tutelare. Sotto il profilo processuale è stata istituita la Corte penale internazionale tramite accordo sottoscritto da 139 paesi; tribunale permanente che giudica le persone fisiche che siano macchiati di crimini internazionali:
- Genocidio;
- Crimini contro l'umanità;
- Crimini di guerra.
Altra organizzazione internazionale è la Cedu (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali). Le org. internazionali raccolgono stati con scopi comuni. La principale è l'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) creata dalla carta di San Francisco nel 1945 e sottoscritta da 50 paesi.
Principali organi:
- Assemblea generale: composta da tutti gli stati membri (192). Per le semplici decisioni (ammissione nuovi membri) delibera a maggioranza semplice, per quelle più delicate a maggioranza dei 2/3;
- Consiglio di sicurezza: 15 membri di cui 5 permanenti (vincitori della 2GM: Cina, Francia, R.Unito, Russia, Usa) gli altri eletti dall'assemblea generale (2 anni);
- Consiglio economico e sociale: 54 membri eletti dall'assemblea generale (2 anni);
- Corte internazionale di giustizia: 15 giudici (9 anni);
- Segretario generale: eletto dall'assemblea su proposta del consiglio di sicurezza (5 anni).
Non sono organi ma collegati all'ONU:
- Fao, Unesco, Unicef, …
Nell'Onu l'uso della forza è centralizzato nel consiglio di sicurezza. I singoli stati non possono ricorrervi salvo per difendersi o difendere un paese aggredito. L'Italia fu ammessa all'Onu nel 1955. Adesione coerente all'art 11Cost in base al quale il nostro paese ripudia la guerra come strumento di offesa o come mezzo per risolvere le controversie. Dal 1949 fa parte della NATO (Organizzazione del trattato del nord Atlantico), sede a Bruxelles, costituita da 26 paesi. Principio cardine stabilisce l'obbligo per ciascun paese alleato di prestare assistenza in caso di attacco ad uno dei paesi membri.
L'ordinamento dell'Unione Europea
L'Unione Europea (Ue) nasce nel 1993 dopo l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione Europea (Trattato di Maastricht). L'Ue è frutto di un processo durato 40 anni, dal Trattato di Parigi (1951) che dette vita alla CECA (Comunità Europea del carbone e dell'acciaio). Dopo la 2GM nacque una strategia volta al superamento dell'antagonismo tra Francia e Germania; si pensò di mettere in comune le loro risorse: acciaio e carbone. La Comunità si allarga e si inizia a parlare di Unione Europea. Viene firmato il trattato di Maastricht il quale modifica il trattato della Cee ponendo le basi della moneta unica (euro); un nuovo trattato che si aggiunge al Tce, il Trattato sull'Unione Europea.
Organizzazione dell'Unione:
- Consiglio europeo: organo di indirizzo politico, delinea la politica generale. Formato dai capi di stato o governo, assistiti dai ministri degli esteri, di ciascun membro e dal presidente di commissione. Si riunisce 2 volte l'anno ed è presieduto a rotazione semestrale da ciascun capo di stato o governo. Delibera all'unanimità.
- Consiglio: composto da un rappresentante per ogni stato è presieduto per 6 mesi. Prende decisioni in politica estera seguendo le direttive del consiglio europeo. Esercita funzioni decisionali: insieme al parlamento europeo adotta il bilancio;
- Conclude accordi internazionali;
- Ammette gli stati membri all’euro.
Figura importante è quella del segretario generale del consiglio che è l'Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione.
- Parlamento europeo: 736 membri, eletti per 5 anni dai cittadini dell'Unione, con formule elettorali diverse a seconda dei paesi. Il parlamento è diviso in gruppi politici di almeno 20 deputati. Non ha un regolamento e delibera a maggioranza dei voti espressi. Non ha sede unica ma la sua attività si divide tra Bruxelles, Strasburgo o Lussemburgo. Poteri:
- Approvare i trattati di adesione di nuovi stati; accordi internazionali che comportano spese; sanzioni contro chi violi i principi dell'Unione;
- Potere di concorrere alla funzione legislativa: per alcune materie con procedura di codecisione (è necessario il non dissenso del parlamento) in altre con procedura di cooperazione (il parlamento può solo obbligare il consiglio a riesaminare il testo);
- Potere di partecipare alla procedura di bilancio insieme al consiglio;
- Potere di controllo sulla commissione: può istituire commissioni di inchiesta e fare interrogazioni a commissione e consiglio.
- Commissione: 27 commissari, uno per ogni stato. È l'organo esecutivo. In carica per 5 anni salvo mozione di censura da parte del parlamento a maggioranza dei 2/3. I governi designano il presidente di commissione che deve essere approvato dal parlamento, se lo è designano i membri. Poteri:
- Potere di vigilanza sull'attuazione del diritto comunitario. Se uno stato non adempie agli obblighi comunitari, la commissione interviene mettendolo prima in mora (intimandogli di provvedere) poi facendo ricorso alla corte di giustizia;
- Gestione bilancio comunitario;
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