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Situazioni giuridiche favorevoli:
potere giuridico: possibilità di ottenere determinati effetti giuridici (es: potere di accedere a
cariche elettive);
diritto soggettivo: al titolare l’ordinamento riconosce la pretesa di condizionale il
comportamento degli altri;
interesse legittimo: il titolare gode di poteri strumentali per tutelare un proprio interesse.
Situazioni giuridiche sfavorevoli:
obblighi: comportamento che un individuo deve detenere per rispettare un diritto altrui;
doveri: comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un diritto altrui;
soggezioni: situazione di chi è soggetto ad un potere (es: situazione dell’imputato nel processo).
Modi di acquisto della cittadinanza:
• per nascita il figlio di un cittadino italiano, chi nasce nel territorio della Repubblica da
genitori ignoti, apolidi o che non possono trasmettere la cittadinanza di un altro paese;
per estensione o trasmissione da un coniuge che è cittadino ad un altro che non lo è, o da
genitori italiani a figli adottivi o riconosciuti dopo la nascita;
per concessione: straniero legalmente residente da almeno 10 anni; cittadino dell’Ue
residente da almeno 4; apolide residente da almeno 5; discendente straniero di chi è stato
cittadino italiano residente in Italia da 3 anni. In questi casi si parla di naturalizzazione.
• Ammessa la doppia cittadinanza.
La cittadinanza si perde per espressa rinuncia in caso di acquisto di un’altra e residenza all’estero;
di diritto nel caso in cui il cittadino che ha un rapporto di lavoro con altro stato ignori l’intimazione
del governo a cessarlo. 14
Varie forme di riacquisto della cittadinanza.
La Costituzione afferma che:
- nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici;
- il cittadino italiano non può essere estradato (consegnato ad uno stato straniero dove abbia
compiuto reato per essere sottoposto alla giustizia di tale paese);
- il cittadino italiano è anche cittadino dell’Ue;
- def di straniero: colui che non è cittadino italiano o apolide; extracomunitario colui che
non è cittadino italiano o di altro paese dell’Ue (americani, giapponesi);
- la disciplina dell’ingresso, del soggiorno e dell’espulsione dello straniero riconosce:
allo straniero presente nel territorio, indipendentemente dal suo arrivo o presenza
irregolare, i diritti fondamentali della persona umana;
agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno (per tempi determinati) o della
carta di soggiorno (consente permanenza illimitata) i diritti civili riconosciuti al cittadino
italiano;
a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento rispetto ai
lavoratori italiani.
La Costituzione riconosce il diritto d’asilo allo straniero che lascia il proprio paese perché non può
esercitare in modo effettivo le libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione.
Chi abbandona il proprio paese perché discriminato o perseguitato può richiedere rifugio politico
sulla base della Convenzione di Ginevra.
La Costituzione prevede l’estradizione dello straniero tranne che nel caso di reati politici (tranne
nel caso in cui il reato politico sia genocidio – obiettivo di distruggere un gruppo etnico).
L’espulsione dello straniero è prevista:
- nel caso in cui violi le norme sull’ingresso e il soggiorno;
- come misura di sicurezza o sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione;
- per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, disposta dal ministro dell’interno.
L’espulsione è eseguita dal questore tramite accompagnamento alla frontiera. Diverso è il
respingimento alla frontiera disposto dalla polizia di frontiera nei confronti di stranieri privi dei
requisiti per l’ingresso.
Secondo l’art 2Cost la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Ai diritti
inviolabili sono riconosciute alcune caratteristiche:
• assolutezza: possono essere fatti valere nei confronti di tutti;
• inalienabilità e indisponibilità: non possono essere trasferiti;
• imprescrittibilità: il mancato esercizio anche prolungato non comporta estinzione;
• irrinunciabilità.
I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini.
Diritti della personalità
• diritto alla vita e integrità fisica: tutelato da leggi civili che consentono la donazione di
sangue e trapianto di organi, vietando atti che cagionino una diminuzione permanente
dell’integrità fisica. Gode del diritto alla vita anche colui che non è ancora nato; nei paesi in
cui viene riconosciuta alla donna la possibilità di interrompere la gravidanza, questa è
concessa entro un determinato periodo di tempo dal concepimento (in Italia entro 90 gg);
• diritto all’onore: tutela all’integrità morale, del decoro, della reputazione
indipendentemente dalla veridicità dei comportamenti;
• diritto all’identità personale: diritto ad essere se stesso, con le proprie idee, convinzioni
ideologiche, religiose, morali e sociali. In quanto strumento identificativo della persona il
cognome è tutelato;
• diritto alla libertà sessuale: diritto di disporre liberamente della propria sessualità; 15
• diritto alla riservatezza: cioè alla segretezza e intimità della vita privata. L’ordinamento
italiano riconosce il diritto alla riservatezza in base all’art 8 della Cedu che ha istituito il
Garante per la protezione dei dati personali costantemente minacciati dallo sviluppo di
nuove tecnologie.
La seconda parte dell’art 2Cost parla dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale. Sono previsti: il dovere dei genitori di mantenimento, istruzione ed
educazione dei figli; dovere sacro del cittadino di difesa della Patria; dovere di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione.
Libertà individuali
Libertà personale
Secondo l’art 13Cost la libertà personale è inviolabile. Non ammessa alcuna forma di detenzione o
perquisizione personale, né altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria e per i casi previsti dalla legge. La Costituzione punisce qualsiasi tipo di
violenza, morale o fisica, esercitata nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di libertà
personale; stabilisce i limiti massimi della scarcerazione preventiva.
Libertà di circolazione e soggiorno. Libertà di espatrio.
L’art 16Cost garantisce al cittadino la libertà di circolare e soggiornare liberamente all’interno del
territorio dello Stato, la libertà di entrare e uscire (libertà di espatrio). Tale libertà può incontrare
solo limiti disposti dalla legge per motivi di sanità o sicurezza; sono escluse limitazioni per motivi
politici. Per disporre della libertà di espatrio l’interessato deve aver adempiuto agli obblighi di
legge. Sono specificati i soggetti che non possono ottenere passaporto: i minori; coloro nei confronti
dei quali sia stato emanato un ordine di cattura; chi deve adempiere al servizio militare. Alla libertà
di espatrio si collega la libertà di emigrazione (diritto di recarsi all’estero per svolgere attività
lavorativa); i cittadini dell’Ue godono sia della libertà di circolazione sia del diritto di stabilimento
in ciascuno degli Stati membri.
Libertà di domicilio
L’art 14Cost tutela la libertà di domicilio la quale ha uno stretto legame con la libertà personale.
Non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla
legge. Per domicilio si intende qualunque luogo in cui la persona abbia diritto di coltivare i propri
interessi, affetti o la propria attività professionale.
La libertà o segretezza della corrispondenza
L’art 15Cost garantisce a tutti la libertà di comunicare con una o più persone determinate,
escludendo gli altri; la loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge. È punito ogni comportamento diretto a prendere cognizione, in
modo fraudolento, di comunicazioni telegrafiche o telefoniche.
Libertà di manifestazione del pensiero
L’art 21Cost riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Strumenti di diffusione del pensiero:
• la stampa: mezzo principale di esercizio della libera manifestazione del pensiero è la
libertà di stampa sottoposta a 3 principi fondamentali: divieto di sottoporre la stampa a
autorizzazioni o censure; divieto di sottoporre la stampa a sequestro; possibilità che sia
richiesto l’obbligo di rendere noto i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Unico
limite previsto è rappresentato dal buon costume;
• radiotelevisione: non disciplinata dalla Costituzione. Inizialmente il sistema del monopolio
pubblico prevedeva la concessione esclusiva del servizio radiotelevisivo alla RAI Spa 16
sottoposta a controlli da parte del Governo. Ora il principio cardine è quello del pluralismo
informatico (accesso all’attività radiotelevisiva di un ampio numero di imprese).
Attualmente il sistema vive in un regime di duopolio: da un lato l’emittente pubblica e
dall’altro un operatore privato (Mediaset).
Libertà della scienza, dell’arte e dell’insegnamento
Libertà dell’arte e della scienza sono disciplinate dall’art 21Cost che le tutela con varie garanzie
consistenti nell’impegno dei pubblici poteri di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca
scientifica. A tale scopo lo Stato provvede attraverso il sostegno finanziario alla ricerca svolto
attraverso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
Stretto legame tra libertà dell’arte e della scienza e libertà di insegnamento. Si prevede
nell’art 33Cost la creazione di scuole private parificate a quelle statali, in grado di rilasciare gli
stessi titoli.
L’art 34Cost pone 2 principi: libertà di accesso al sistema scolastico e quello dell’intervento dello
Stato a garanzia del diritto allo studio per capaci e meritevoli, ma privi di mezzi economici.
Libertà collettive
Libertà di riunione
L’esercizio presuppone il concorso di una pluralità di soggetti accomunati dalla realizzazione di
comuni finalità. Una volta fissato il principio generale, valido per ogni genere di riunione, tutti sono
liberi di riunirsi purché la riunione si