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Estratto del documento

Situazioni giuridiche favorevoli:

potere giuridico: possibilità di ottenere determinati effetti giuridici (es: potere di accedere a

cariche elettive);

diritto soggettivo: al titolare l’ordinamento riconosce la pretesa di condizionale il

comportamento degli altri;

interesse legittimo: il titolare gode di poteri strumentali per tutelare un proprio interesse.

Situazioni giuridiche sfavorevoli:

obblighi: comportamento che un individuo deve detenere per rispettare un diritto altrui;

 doveri: comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un diritto altrui;

 soggezioni: situazione di chi è soggetto ad un potere (es: situazione dell’imputato nel processo).

Modi di acquisto della cittadinanza:

• per nascita il figlio di un cittadino italiano, chi nasce nel territorio della Repubblica da

genitori ignoti, apolidi o che non possono trasmettere la cittadinanza di un altro paese;

per estensione o trasmissione da un coniuge che è cittadino ad un altro che non lo è, o da

genitori italiani a figli adottivi o riconosciuti dopo la nascita;

per concessione: straniero legalmente residente da almeno 10 anni; cittadino dell’Ue

residente da almeno 4; apolide residente da almeno 5; discendente straniero di chi è stato

cittadino italiano residente in Italia da 3 anni. In questi casi si parla di naturalizzazione.

• Ammessa la doppia cittadinanza.

La cittadinanza si perde per espressa rinuncia in caso di acquisto di un’altra e residenza all’estero;

di diritto nel caso in cui il cittadino che ha un rapporto di lavoro con altro stato ignori l’intimazione

del governo a cessarlo. 14

Varie forme di riacquisto della cittadinanza.

La Costituzione afferma che:

- nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici;

- il cittadino italiano non può essere estradato (consegnato ad uno stato straniero dove abbia

compiuto reato per essere sottoposto alla giustizia di tale paese);

- il cittadino italiano è anche cittadino dell’Ue;

- def di straniero: colui che non è cittadino italiano o apolide; extracomunitario colui che

non è cittadino italiano o di altro paese dell’Ue (americani, giapponesi);

- la disciplina dell’ingresso, del soggiorno e dell’espulsione dello straniero riconosce:

allo straniero presente nel territorio, indipendentemente dal suo arrivo o presenza

irregolare, i diritti fondamentali della persona umana;

agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno (per tempi determinati) o della

carta di soggiorno (consente permanenza illimitata) i diritti civili riconosciuti al cittadino

italiano;

a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento rispetto ai

lavoratori italiani.

La Costituzione riconosce il diritto d’asilo allo straniero che lascia il proprio paese perché non può

esercitare in modo effettivo le libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione.

Chi abbandona il proprio paese perché discriminato o perseguitato può richiedere rifugio politico

sulla base della Convenzione di Ginevra.

La Costituzione prevede l’estradizione dello straniero tranne che nel caso di reati politici (tranne

nel caso in cui il reato politico sia genocidio – obiettivo di distruggere un gruppo etnico).

L’espulsione dello straniero è prevista:

- nel caso in cui violi le norme sull’ingresso e il soggiorno;

- come misura di sicurezza o sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione;

- per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, disposta dal ministro dell’interno.

L’espulsione è eseguita dal questore tramite accompagnamento alla frontiera. Diverso è il

respingimento alla frontiera disposto dalla polizia di frontiera nei confronti di stranieri privi dei

requisiti per l’ingresso.

Secondo l’art 2Cost la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Ai diritti

inviolabili sono riconosciute alcune caratteristiche:

• assolutezza: possono essere fatti valere nei confronti di tutti;

• inalienabilità e indisponibilità: non possono essere trasferiti;

• imprescrittibilità: il mancato esercizio anche prolungato non comporta estinzione;

• irrinunciabilità.

I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini.

Diritti della personalità

• diritto alla vita e integrità fisica: tutelato da leggi civili che consentono la donazione di

sangue e trapianto di organi, vietando atti che cagionino una diminuzione permanente

dell’integrità fisica. Gode del diritto alla vita anche colui che non è ancora nato; nei paesi in

cui viene riconosciuta alla donna la possibilità di interrompere la gravidanza, questa è

concessa entro un determinato periodo di tempo dal concepimento (in Italia entro 90 gg);

• diritto all’onore: tutela all’integrità morale, del decoro, della reputazione

indipendentemente dalla veridicità dei comportamenti;

• diritto all’identità personale: diritto ad essere se stesso, con le proprie idee, convinzioni

ideologiche, religiose, morali e sociali. In quanto strumento identificativo della persona il

cognome è tutelato;

• diritto alla libertà sessuale: diritto di disporre liberamente della propria sessualità; 15

• diritto alla riservatezza: cioè alla segretezza e intimità della vita privata. L’ordinamento

italiano riconosce il diritto alla riservatezza in base all’art 8 della Cedu che ha istituito il

Garante per la protezione dei dati personali costantemente minacciati dallo sviluppo di

nuove tecnologie.

La seconda parte dell’art 2Cost parla dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà

politica, economica e sociale. Sono previsti: il dovere dei genitori di mantenimento, istruzione ed

educazione dei figli; dovere sacro del cittadino di difesa della Patria; dovere di fedeltà alla

Repubblica e di osservanza della Costituzione.

Libertà individuali

Libertà personale

Secondo l’art 13Cost la libertà personale è inviolabile. Non ammessa alcuna forma di detenzione o

perquisizione personale, né altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato

dell’autorità giudiziaria e per i casi previsti dalla legge. La Costituzione punisce qualsiasi tipo di

violenza, morale o fisica, esercitata nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di libertà

personale; stabilisce i limiti massimi della scarcerazione preventiva.

Libertà di circolazione e soggiorno. Libertà di espatrio.

L’art 16Cost garantisce al cittadino la libertà di circolare e soggiornare liberamente all’interno del

territorio dello Stato, la libertà di entrare e uscire (libertà di espatrio). Tale libertà può incontrare

solo limiti disposti dalla legge per motivi di sanità o sicurezza; sono escluse limitazioni per motivi

politici. Per disporre della libertà di espatrio l’interessato deve aver adempiuto agli obblighi di

legge. Sono specificati i soggetti che non possono ottenere passaporto: i minori; coloro nei confronti

dei quali sia stato emanato un ordine di cattura; chi deve adempiere al servizio militare. Alla libertà

di espatrio si collega la libertà di emigrazione (diritto di recarsi all’estero per svolgere attività

lavorativa); i cittadini dell’Ue godono sia della libertà di circolazione sia del diritto di stabilimento

in ciascuno degli Stati membri.

Libertà di domicilio

L’art 14Cost tutela la libertà di domicilio la quale ha uno stretto legame con la libertà personale.

Non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla

legge. Per domicilio si intende qualunque luogo in cui la persona abbia diritto di coltivare i propri

interessi, affetti o la propria attività professionale.

La libertà o segretezza della corrispondenza

L’art 15Cost garantisce a tutti la libertà di comunicare con una o più persone determinate,

escludendo gli altri; la loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria

con le garanzie stabilite dalla legge. È punito ogni comportamento diretto a prendere cognizione, in

modo fraudolento, di comunicazioni telegrafiche o telefoniche.

Libertà di manifestazione del pensiero

L’art 21Cost riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,

lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Strumenti di diffusione del pensiero:

• la stampa: mezzo principale di esercizio della libera manifestazione del pensiero è la

libertà di stampa sottoposta a 3 principi fondamentali: divieto di sottoporre la stampa a

autorizzazioni o censure; divieto di sottoporre la stampa a sequestro; possibilità che sia

richiesto l’obbligo di rendere noto i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Unico

limite previsto è rappresentato dal buon costume;

• radiotelevisione: non disciplinata dalla Costituzione. Inizialmente il sistema del monopolio

pubblico prevedeva la concessione esclusiva del servizio radiotelevisivo alla RAI Spa 16

sottoposta a controlli da parte del Governo. Ora il principio cardine è quello del pluralismo

informatico (accesso all’attività radiotelevisiva di un ampio numero di imprese).

Attualmente il sistema vive in un regime di duopolio: da un lato l’emittente pubblica e

dall’altro un operatore privato (Mediaset).

Libertà della scienza, dell’arte e dell’insegnamento

Libertà dell’arte e della scienza sono disciplinate dall’art 21Cost che le tutela con varie garanzie

consistenti nell’impegno dei pubblici poteri di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca

scientifica. A tale scopo lo Stato provvede attraverso il sostegno finanziario alla ricerca svolto

attraverso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Stretto legame tra libertà dell’arte e della scienza e libertà di insegnamento. Si prevede

nell’art 33Cost la creazione di scuole private parificate a quelle statali, in grado di rilasciare gli

stessi titoli.

L’art 34Cost pone 2 principi: libertà di accesso al sistema scolastico e quello dell’intervento dello

Stato a garanzia del diritto allo studio per capaci e meritevoli, ma privi di mezzi economici.

Libertà collettive

Libertà di riunione

L’esercizio presuppone il concorso di una pluralità di soggetti accomunati dalla realizzazione di

comuni finalità. Una volta fissato il principio generale, valido per ogni genere di riunione, tutti sono

liberi di riunirsi purché la riunione si

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
38 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marilindag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Buquicchio Michele.