Lo stato
Elementi costitutivi
Lo Stato costituisce una comunità di persone che vivono su un determinato territorio, in una società organizzata secondo un ordinamento giuridico. Gli elementi costitutivi dello Stato sono:
- Un elemento personale (popolo) costituito dalla comunità di persone legate allo Stato dal vincolo della cittadinanza. Dal concetto di popolo, che si caratterizza per il vincolo della cittadinanza, deve essere tenuto distinto quello di popolazione che invece è costituito dall’insieme di quanti si trovano sul territorio dello Stato, siano essi cittadini o meno. Con il termine “cittadinanza” si indica infatti la condizione della persona fisica alla quale l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La L. 91 del 1992 sancisce che la cittadinanza si acquisisce per nascita, per estensione (soggetto riconosciuto da genitore italiano o adottato durante la minore età) per beneficio di legge (straniero che presta servizio militare in Italia e uno dei suoi discendenti era cittadino per nascita, oppure servizio presso un ente pubblico), per naturalizzazione quando abbia reso eminenti servizi all’Italia. La stessa si perde per assunzione di un impiego o prestazione di servizio militare, nonostante l’intimazione del Governo di interrompere il rapporto, o presso uno Stato estero in quel momento in stato di guerra con l’Italia.
La cittadinanza europea: Con l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione Europea del 1992, alla cittadinanza nazionale si è aggiunta una cittadinanza europea, attribuita a tutti coloro che sono cittadini di uno Stato dell’Unione Europea (art. 9 TUE e art. 20 TFUE nella nuova formulazione del Trattato di Lisbona). I diritti attribuiti al cittadino europeo sono:
- La libertà di circolare e soggiornare nel territorio dell’Unione (art. 21 TFUE);
- Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e per il Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede (art. 22 TFUE);
- La possibilità di godere della tutela dell’autorità diplomatica e consolare di altro Stato membro dell’Unione, qualora si trovi in uno Stato terzo in cui non esiste una rappresentanza del proprio paese (art. 23 TFUE);
- Il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere risposta nella stessa lingua (art. 24 TFUE).
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Un elemento spaziale (territorio) costituito dal luogo dove tale comunità è stanziata e su cui si esercita la sovranità dello Stato e comprende:
- La terraferma delimitata dai confini naturali o artificiali (questi ultimi sono determinati attraverso trattati internazionali o consuetudini internazionali);
- Il mare territoriale la cui estensione raggiunge, secondo la convenzione di Montego Bay, le 12 miglia marine dal litorale;
- Il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale, fino all’altezza raggiungibile dagli aerei escludendo lo spazio extra-atmosferico;
- Il territorio fluttuante costituito da:
- Navi e aerei mercantili solo se viaggiano su territorio nazionale;
- Navi e aerei militari ovunque si trovino.
Viene disciplinata inoltre l’extraterritorialità, quando sono sottratti al potere di imperio statale determinati edifici, come ad esempio le sedi diplomatiche straniere, che sono da considerare territorio dello Stato della “missione” e la ultraterritorialità, quando lo Stato esercita la sua sovranità su edifici siti fuori del proprio territorio (è il caso delle sedi diplomatiche all’estero).
- Un elemento giuridico organizzativo (sovranità o podestà di imperio) costituito dall’ordinamento giuridico che regola la vita e l’organizzazione della comunità. La sovranità consiste nel potere supremo dello Stato all’interno del proprio territorio (sovranità interna) e nella indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato (sovranità esterna). Secondo la nostra Costituzione all’art. 1 la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Le funzioni dello Stato
Lo Stato nell’esercizio delle sue attività istituzionali persegue vari fini ed esercita una pluralità di funzioni che possono così specificarsi:
- Funzione legislativa con cui lo Stato (e specificatamente il Parlamento, le Regioni ed in casi eccezionali il Governo) crea il diritto, detta cioè le regole necessarie alla sua sopravvivenza e al pacifico e fattivo sviluppo della compagine sociale;
- Funzione esecutiva con cui la pubblica amministrazione (centrale e periferica) realizza concretamente i fini stabiliti dall’ordinamento;
- Funzione giurisdizionale con cui lo Stato tutela ed assicura, attraverso gli organi giudiziari, l’osservanza del diritto instaurato con le leggi. Si esplica nel dire quale sia la legge da applicarsi ai casi concreti.
Caratteri dello Stato italiano
Con il termine “forma di Stato” si intende il rapporto intercorrente tra chi governa e chi è governato. La forma di Governo individua i rapporti tra i principali organi statali. Lo Stato italiano è uno Stato:
- Democratico in quanto tutto il popolo partecipa alla vita dello Stato. È definito anche stato sociale o Welfare State perché si impegna in una ridistribuzione dei redditi a favore dei più deboli;
- Repubblicano in quanto la sovranità appartiene al popolo;
- Rappresentativo in quanto gli organi politici hanno la rappresentanza del popolo;
- Costituzionale in quanto le funzioni dello Stato sono definite e disciplinate dal testo costituzionale;
- Parlamentare in quanto il Parlamento è espressione della volontà popolare;
- Laico (non confessionale) in quanto la costituzione riconosce ai cittadini libertà di culto.
Diversi sono invece:
- Lo Stato assoluto che rappresenta un potere la cui titolarità spetta esclusivamente alla Corona;
- Lo Stato di polizia è uno stato assoluto, ma attento al benessere dei sudditi e che riconosce alcune posizioni soggettive agli individui;
- Lo Stato liberale accoglie il principio di separazione dei poteri e quello rappresentativo ed è definito così perché accoglie il principio di legalità.
Nell’ambito dello Stato composto il potere è ripartito tra Stato centrale e altri enti territoriali.
La costituzione della Repubblica Italiana
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, contiene i principi e le norme essenziali ai quali deve uniformarsi non solo la condotta del cittadino, ma anche e soprattutto l’attività dello Stato e dei suoi organi. La costituzione repubblicana è stata approvata dall’assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, è stata promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre del 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Essa si compone di 139 articoli (di cui 5 abrogati dalla L. Cost. 3/2001) e 18 disposizioni finali e transitorie.
La Costituzione italiana è una costituzione:
- Votata;
- Rigida (in senso forte) poiché per modificare le disposizioni in essa contenute occorre un procedimento aggravato rispetto a quello proprio delle leggi ordinarie; le leggi costituzionali ed i revisione costituzionale infatti, sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a 3 mesi (art. 138);
- Lunga perché oltre alla materia riguardante l’organizzazione statale essa contempla anche i principi fondamentali che informano la politica dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini. I principi fondamentali della nostra carta costituzionale sono enunciati nei primi 12 articoli;
- Scritta in quanto è consacrata in un documento formale.
Per Costituzione flessibile si intende invece una costituzione le cui disposizioni sono modificabili con legge ordinaria.
L'Italia e la comunità internazionale
Il diritto internazionale è il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della Comunità internazionale. Durante gli anni '50 alcuni Stati dell’Europa occidentale iniziarono a porre in essere azioni volte a garantire una maggiore integrazione ed alla creazione di un mercato unico. Nel 1951 infatti fu firmato, da soli 6 paesi (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania ed Italia), il Trattato di Parigi, con il quale fu creata la comunità economica del carbone e dell’acciaio (CECA). Nel 1957 i trattati di Roma diedero vita alla Comunità economica europea (CEE) e alla Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM).
Con la ratifica dei trattati è stato istituito un nuovo tipo di ordinamento giuridico, quello del diritto internazionale. Nel 2004 grazie alle modifiche apportate al Trattato di Nizza nel 2001 altri 10 paesi poterono entrare a far parte dell’UE. Un'importante tappa nel processo di integrazione è rappresentata dalla firma il 7 febbraio del 1992 del Trattato sull’Unione Europea (meglio noto come Trattato di Maastricht). Con tale accordo veniva creata l’Unione Europea che inglobava le comunità già esistenti ed estendeva la cooperazione in settori non strettamente economici quali la politica estera comune, la politica di difesa europea, la cooperazione tra le forze di polizia e tra le autorità giudiziarie. La seconda grande novità del Trattato di Maastricht è quella di aver stabilito le tappe per il passaggio dall’unione economica a quella monetaria con la conseguente adozione di una moneta unica (l’euro) entrata in circolazione il 1° gennaio 2002.
Per il nostro ordinamento, in particolare l’efficacia e la legittimità di tali atti sono garantite dall’art. 11 della Cost., che consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, a limitazioni di sovranità a favore di organizzazioni internazionali che assicurino la pace e la giustizia fra le nazioni. Dopo il fallimento della Costituzione Europea nel 2007 è stato firmato il Trattato di Lisbona che:
- Precisa e rafforza i valori fondamentali dell’UE, mantenendo i diritti esistenti ed aggiungendone nuovi;
- Enuncia in modo più esteso gli obiettivi dell’UE al fine di configurare in maniera avanzata il modello europeo di società;
- Conferisce nuova forza ai diritti fondamentali dell’UE prevedendo l’adesione dell’Unione alla CEDU;
- Stabilisce la possibilità per un gruppo di almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri di invitare la Commissione a presentare nuove proposte;
- Prevede la modernizzazione e un adeguamento alle istituzioni dell’Unione;
- Istituisce la figura del Presidente del Consiglio europeo eletto per un mandato di due anni e mezzo nonché dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che sarà anche vicepresidente della Commissione;
- Conferisce la personalità giuridica unica all’Unione;
- Consacra il primato del diritto comunitario sul diritto interno;
- L’azione congiunta in caso di attacco terroristico o calamità naturale o provocata dall’uomo.
Ai sensi dell’art. 13 TUE, l’Unione dispone di un quadro istituzionale che nella nuova formulazione stabilita dal Trattato di Lisbona sono:
- Consiglio Europeo, che dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali ed è formato dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri;
- Parlamento Europeo (appartenente al triangolo decisionale) che esercita congiuntamente al Consiglio dell’Unione europea la funzione legislativa e di bilancio;
- Consiglio dell’Unione europea (appartenente al triangolo decisionale) che esercita congiuntamente al Parlamento europeo la funzione legislativa e di bilancio;
- La Commissione europea (appartenente al triangolo decisionale) che esercita una funzione esecutiva e vigila sull’applicazione delle disposizioni del trattato dell’Unione Europea;
- La Corte di giustizia dell’Unione Europea con funzioni giurisdizionali ed è chiamata ad esprimere un giudizio sulla corretta interpretazione dei trattati e sulla validità degli atti attraverso il Rinvio pregiudiziale (istituto che impone ad un giudice nazionale che abbia dei dubbi sulla corretta interpretazione di una norma europea in contrasto con una disposizione nazionale di rivolgersi alla Corte di giustizia. Se in seguito alla pronuncia pregiudiziale della corte il contrasto persiste il giudice nazionale non deve tener conto della norma interna, deve cioè disapplicarla e decidere solo sulla base del diritto europeo);
- La Corte dei Conti, con funzioni di controllo sulla gestione finanziaria;
- La Banca centrale europea che con le banche centrali nazionali, conduce la politica monetaria dell’Unione.
Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale
Devono considerarsi organi costituzionali dello Stato quegli organi che, oltre a godere di una posizione di autonomia qualificata e quindi ad essere considerati “poteri dello Stato” partecipano in diverso modo alla funzione politica, cioè prendono parte all’individuazione dei fini che lo Stato persegue. Gli organi di rilievo costituzionale sono invece quegli organi che, pur non partecipando alla funzione politica, né essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono richiamati dalla Costituzione, ma disciplinati dal legislatore ordinario.
Gli organi Costituzionali sono:
- Parlamento;
- Governo;
- Presidente della Repubblica;
- Corte costituzionale.
Gli organi di rilievo costituzionale sono:
- CNEL;
- Corte dei Conti;
- Consiglio di Stato;
- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Consiglio supremo di difesa.
Il Parlamento
Il Parlamento è un organo costituzionale complesso ed è un organo collegiale, rappresentativo, con funzioni politiche, legi...