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1.8 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il PDR costituisce un potere con funzioni di garanzia e di controllo: non è titolare di nessuna delle

tre funzioni fondamentali (legislativa, esecutiva, giudiziaria)ma partecipa a ciascuna di esse.

Il PDR è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni Regione (uno

per la Val D’Aosta).

La Costituzione richiede una maggioranza qualificata ( 2/3 terzi dei componenti dell’assemblea)

allo scopo di rendere il PDR espressione di una maggioranza più ampia di quella richiesta per

sostenere il Governo.

Qualora però nei primi tre scrutini non siano sufficienti ad eleggere il PDR sarà sufficiente la

maggioranza assoluta ( metà + 1 dei componenti dell’Assemblea) per impedire alle votazioni di

prolungarsi per un tempo eccessivo a screditare la persona che sarà poi eletta.

Il procedimento di votazione previsto è lo scrutinio segreto che garantisce l’assoluta segretezza ( e

di conseguenza l’assoluta libertà di scelta). 9

Con il giuramento dinanzi al Parlamento in seduta comune, il Capo dello Stato assume la carica

presidenziale.

Può essere eletto PDR qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni di età e goda dei

diritti civili e politici previsti dal nostro ordinamento.

Il PDR resta in carica per 7 anni diversamente dal Parlamento e questa diversità è volta a garantirgli

imparzialità e svincolarlo dalla maggioranza che lo ha eletto.

In caso di impedimento permanente o impedimento temporaneo spetta al Presidente del Senato la

funzione di supplente del capo dello Stato.

Spettano al Capo dello Stato:

1. nomina dei senatori a vita;

2. convocazione in via straordinaria delle Camere;

3. il rinvio delle leggi alle camere;

4. lo scioglimento anticipato di uno o entrambi i rami del Parlamento;

5. la nomina del presidente del Consiglio e dei singoli Ministri ( quest’ultimi su designazione del

Presidente del Consiglio dei Ministri);

6. lo scioglimento dei consigli Regionali;

7. la nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale.

Come garante della Costituzione nei confronti del :

Potere legislativo:

 Fissa la prima riunione delle Camere;

 può convocare in via straordinaria le Camere;

 Ratifica i trattati internazionali;

 Può sciogliere le Camere ( le Camere non possono essere sciolte gli ultimi 6 mesi del suo mandato);

 Può inviare messaggi;

 Autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi;

 promulga ( o rinvia ) le leggi;

Potere esecutivo

 Nomina il Governa;

 Nomina i funzionari di più elevato grado;

 Nomina i sottosegretari di Stato;

 Dichiara lo Stato di guerra;

 Comanda le forze armate;

 Presiede il Consiglio supremo di difesa;

 Conferisce la cittadinanza;

 Conferisce le onorificenze;

 Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici

 Scioglie i Consigli comunali, provinciali e Regionali; 10

Potere giudiziario

 Presiede il Consiglio superiore della Magistratura;

 Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale;

Popolo (e corpo elettorale)

 indice il referendum;

 indice le elezioni;

Come rappresentante dell’Unità nazionale:

 Nomina 5 senatori a vita;

 Rappresenta lo Stato;

 Può concedere la grazia;

La responsabilità politica del Capo dello Stato si ha solo per quegli atti che non necessitano della

controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri o singoli ministri, difatti l’art. 89 della Cost.

asserisce che con la controfirma si trasferisce la responsabilità politica dell’atto dal PDR al Ministro.

E’ responsabile politicamente solo quando :

 promulga ( o rinvia ) le leggi;

 convoca in via straordinaria le Camere;

 nomina 5 senatori a vita;

 invia messaggi alle Camere;

 nomina 5 giudici della Corte Costituzionale;

La responsabilità giuridica si configura solo nell’ipotesi:

 di alto tradimento

 attentato alla costituzione.

1.9 IL GOVERNO

Il Governo costituisce un organo costituzionale complesso ( perché a sua volta formato da una

pluralità di organi), con funzioni politiche, esecutive, di alta amministrazione, di controllo ed

eccezionalmente legislative.

Più sinteticamente possiamo affermare che il governo è l’organo esecutivo dello Stato Italiano e la

funzione esecutiva consiste nel dare esecuzione alle leggi e nell’amministrare.

L’art.92 della Cost. sancisce che il PDR nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su

designazione di quest’ultimo i Ministri.

Nessuna norma è invece, dettata in sede costituzionale per quanto riguardala procedura da

seguire. 11

Il rapporto tra Governo e Parlamento s fonda sull’istituto della fiducia, attraverso la quale si

esprime la funzione di indirizzo politico . Tale rapporto fiduciario contraddistingue la forma di

Governo parlamentare .

Differisce pertanto dalla forma di Governo Presidenziale caratterizzato dalla presenza di un Presidente eletto dal corpo

elettorale, che riveste il ruolo di Capo dello Stato e di Capo di un Governo non sfiduciabile dal Parlamento.

Di conseguenza, quando il Governo perde la fiducia del Parlamento si apre la crisi di Governo.

Apertasi la crisi, il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare le dimissioni al PDR, che le accetta con riserva. Dopo la

verifica dell’orientamento di maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento, il PDR incarica colui che gli sembra

più idoneo a formare il nuovo Governo.

L’incaricato sonda le opinioni dei capi-gruppo parlamentari ed alla fine di tali preliminari o accetta l’incarico o vi rinuncia.

In questa seconda ipotesi il PDR può attribuire l’incarico ad altra persona o, se non individua un possibile incaricato

scioglie il Parlamento ed indice nuove elezioni.

All’atto della nomina, il Presidente del consiglio dei Ministri presenta formalmente la lista dei

Ministri dai quali sarà composto il nuovo Governo.

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano giuramento nelle

mani del capo dello Stato.

Entro 10 gg. dalla nomina il Governo si deve presentare davanti a ciascuna Camera per ottenere il

voto di fiducia.

Il Governo entra ufficialmente in funzione ottenuta la fiducia delle Camere.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei

ministeri.

Le attribuzioni del Presidente del Consiglio possono così riassumersi:

a) Direzione della politica generale del Governo

b) Mantenimento dell’Unità di indirizzo politico amministrativo del Governo

c) Promozione dell’attività dei Ministri;

d) Controfirma degli atti del PDR;

e) Gestisce i rapporti con gli organi costituzionali, con le istituzioni europee, con la Regione , gli

enti locali e le confessioni religiose;

f) Esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti dalla Legge ai Ministri senza portafoglio;

g) Responsabilità per la sicurezza della Repubblica;

h) Risolutore dei contrasti tra amministrazioni di settore.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Per lo svolgimento dei propri compiti il PDCM si avvale di

un apposito ufficio: la presidenza del Consiglio dei Ministri strutturata intorno alla figura del

Segretario generale che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. 12

Il Segretariato generale è articolato al suo interno in dipartimenti individuati dallo stesso Presidente

con propri decreti, della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente

del Consiglio.

Accanto al Segretariato generale operano le strutture di missione istituite con decreto del

Presidente per lo svolgimento di compiti particolari, il raggiungimento di risultati determinati e la

realizzazione di specifici programmi.

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Il PDCM può proporre l’attribuzione ad uno o più

Ministri della funzione di Vicepresidente. Al più anziano d’età tra essi spetterà la supplenza in caso

di assenza o impedimento del Presidente.

I Ministri sono nominati con decreto del PDR, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A norma dell’art.64 Cost. possono essere scelti anche tra i cittadini non appartenenti al Parlamento

e sono revocabili con gli stessi limiti con cui è revocabile, dal PDR, il Presidente del Consiglio.

La responsabilità dei Ministri afferisce alla responsabilità di atti loro propri, di atti del PDR a cui

hanno partecipato e per quelli a loro sottoposti.

La responsabilità può essere politica che si verifica quando si ha mancata corrispondenza tra

l’azione del Ministro e le direttive politiche del parlamento.

La responsabilità può essere giuridica ed in tal caso può a sua volta essere civile ( art. 2043 cc

responsabilità aquilana al pari di qualsiasi altro funzionario pubblico – Corte dei Conti se arreca un

danno allo Stato –giudice ordinario se danno a privati) o penale ( secondo cui previa autorizzazione

delle Camere, sono sottoposti al giudizio dei tribunali ordinari in caso di reati ministeriali, mentre

non è richiesta la preventiva autorizzazione delle Camere in caso di reati comuni).

L’art.9 della L.400/1988 prevede la figura dei Ministri senza portafoglio nominati dal PDR, con

funzioni loro delegate dal PDC sentito il Consiglio dei ministri. Essi non sono a capo di alcun

dicastero e il loro numero varia di volta in volta, ma partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del

Consiglio dei ministri, dei cui atti sono responsabili collegialmente al pari dei Ministri titolari di

Dicastero.

Il Consiglio dei Ministri è organo collegiale, formato da tutti i Ministri (anche quelli senza

portafoglio)dal PDC che lo preside dal Vice presidente dal Sottosegretario alla presidenza con

funzioni di segretario senza voto deliberativo.

Le attribuzioni del Consiglio dei Ministri possono così sintetizzarsi:

1) funzioni di indirizzo politico e amministrativo;

2) decisioni sulla politica normativa del Governo;

3) determinazione dell’atteggiamento del Governo nei rapporti con le Regioni;

4) soluzioni delle divergenze e dei conflitti di attribuzione fra i Ministri.

Tra gli altri organi ricordiamo:

1) Comitati interministeriali sono organi collegiali, costituiti da più ministri, istituiti per la cura di

particolare competenze della pubblica amministrazione che esigono un coordinamento

13

dell’attività di più Ministeri. Sono istituiti con decreto del Consiglio dei Ministri o del PDCM.(

CIPE comitato interministeriale per la programmazione economica, CICR comitato

interministeriale

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A.A. 2013-2014
20 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicoletta123 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Tamassia Luca.