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1.8 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il PDR costituisce un potere con funzioni di garanzia e di controllo: non è titolare di nessuna delle
tre funzioni fondamentali (legislativa, esecutiva, giudiziaria)ma partecipa a ciascuna di esse.
Il PDR è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni Regione (uno
per la Val D’Aosta).
La Costituzione richiede una maggioranza qualificata ( 2/3 terzi dei componenti dell’assemblea)
allo scopo di rendere il PDR espressione di una maggioranza più ampia di quella richiesta per
sostenere il Governo.
Qualora però nei primi tre scrutini non siano sufficienti ad eleggere il PDR sarà sufficiente la
maggioranza assoluta ( metà + 1 dei componenti dell’Assemblea) per impedire alle votazioni di
prolungarsi per un tempo eccessivo a screditare la persona che sarà poi eletta.
Il procedimento di votazione previsto è lo scrutinio segreto che garantisce l’assoluta segretezza ( e
di conseguenza l’assoluta libertà di scelta). 9
Con il giuramento dinanzi al Parlamento in seduta comune, il Capo dello Stato assume la carica
presidenziale.
Può essere eletto PDR qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni di età e goda dei
diritti civili e politici previsti dal nostro ordinamento.
Il PDR resta in carica per 7 anni diversamente dal Parlamento e questa diversità è volta a garantirgli
imparzialità e svincolarlo dalla maggioranza che lo ha eletto.
In caso di impedimento permanente o impedimento temporaneo spetta al Presidente del Senato la
funzione di supplente del capo dello Stato.
Spettano al Capo dello Stato:
1. nomina dei senatori a vita;
2. convocazione in via straordinaria delle Camere;
3. il rinvio delle leggi alle camere;
4. lo scioglimento anticipato di uno o entrambi i rami del Parlamento;
5. la nomina del presidente del Consiglio e dei singoli Ministri ( quest’ultimi su designazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri);
6. lo scioglimento dei consigli Regionali;
7. la nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale.
Come garante della Costituzione nei confronti del :
Potere legislativo:
Fissa la prima riunione delle Camere;
può convocare in via straordinaria le Camere;
Ratifica i trattati internazionali;
Può sciogliere le Camere ( le Camere non possono essere sciolte gli ultimi 6 mesi del suo mandato);
Può inviare messaggi;
Autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi;
promulga ( o rinvia ) le leggi;
Potere esecutivo
Nomina il Governa;
Nomina i funzionari di più elevato grado;
Nomina i sottosegretari di Stato;
Dichiara lo Stato di guerra;
Comanda le forze armate;
Presiede il Consiglio supremo di difesa;
Conferisce la cittadinanza;
Conferisce le onorificenze;
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
Scioglie i Consigli comunali, provinciali e Regionali; 10
Potere giudiziario
Presiede il Consiglio superiore della Magistratura;
Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale;
Popolo (e corpo elettorale)
indice il referendum;
indice le elezioni;
Come rappresentante dell’Unità nazionale:
Nomina 5 senatori a vita;
Rappresenta lo Stato;
Può concedere la grazia;
La responsabilità politica del Capo dello Stato si ha solo per quegli atti che non necessitano della
controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri o singoli ministri, difatti l’art. 89 della Cost.
asserisce che con la controfirma si trasferisce la responsabilità politica dell’atto dal PDR al Ministro.
E’ responsabile politicamente solo quando :
promulga ( o rinvia ) le leggi;
convoca in via straordinaria le Camere;
nomina 5 senatori a vita;
invia messaggi alle Camere;
nomina 5 giudici della Corte Costituzionale;
La responsabilità giuridica si configura solo nell’ipotesi:
di alto tradimento
attentato alla costituzione.
1.9 IL GOVERNO
Il Governo costituisce un organo costituzionale complesso ( perché a sua volta formato da una
pluralità di organi), con funzioni politiche, esecutive, di alta amministrazione, di controllo ed
eccezionalmente legislative.
Più sinteticamente possiamo affermare che il governo è l’organo esecutivo dello Stato Italiano e la
funzione esecutiva consiste nel dare esecuzione alle leggi e nell’amministrare.
L’art.92 della Cost. sancisce che il PDR nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su
designazione di quest’ultimo i Ministri.
Nessuna norma è invece, dettata in sede costituzionale per quanto riguardala procedura da
seguire. 11
Il rapporto tra Governo e Parlamento s fonda sull’istituto della fiducia, attraverso la quale si
esprime la funzione di indirizzo politico . Tale rapporto fiduciario contraddistingue la forma di
Governo parlamentare .
Differisce pertanto dalla forma di Governo Presidenziale caratterizzato dalla presenza di un Presidente eletto dal corpo
elettorale, che riveste il ruolo di Capo dello Stato e di Capo di un Governo non sfiduciabile dal Parlamento.
Di conseguenza, quando il Governo perde la fiducia del Parlamento si apre la crisi di Governo.
Apertasi la crisi, il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare le dimissioni al PDR, che le accetta con riserva. Dopo la
verifica dell’orientamento di maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento, il PDR incarica colui che gli sembra
più idoneo a formare il nuovo Governo.
L’incaricato sonda le opinioni dei capi-gruppo parlamentari ed alla fine di tali preliminari o accetta l’incarico o vi rinuncia.
In questa seconda ipotesi il PDR può attribuire l’incarico ad altra persona o, se non individua un possibile incaricato
scioglie il Parlamento ed indice nuove elezioni.
All’atto della nomina, il Presidente del consiglio dei Ministri presenta formalmente la lista dei
Ministri dai quali sarà composto il nuovo Governo.
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano giuramento nelle
mani del capo dello Stato.
Entro 10 gg. dalla nomina il Governo si deve presentare davanti a ciascuna Camera per ottenere il
voto di fiducia.
Il Governo entra ufficialmente in funzione ottenuta la fiducia delle Camere.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei
ministeri.
Le attribuzioni del Presidente del Consiglio possono così riassumersi:
a) Direzione della politica generale del Governo
b) Mantenimento dell’Unità di indirizzo politico amministrativo del Governo
c) Promozione dell’attività dei Ministri;
d) Controfirma degli atti del PDR;
e) Gestisce i rapporti con gli organi costituzionali, con le istituzioni europee, con la Regione , gli
enti locali e le confessioni religiose;
f) Esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti dalla Legge ai Ministri senza portafoglio;
g) Responsabilità per la sicurezza della Repubblica;
h) Risolutore dei contrasti tra amministrazioni di settore.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri Per lo svolgimento dei propri compiti il PDCM si avvale di
un apposito ufficio: la presidenza del Consiglio dei Ministri strutturata intorno alla figura del
Segretario generale che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. 12
Il Segretariato generale è articolato al suo interno in dipartimenti individuati dallo stesso Presidente
con propri decreti, della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente
del Consiglio.
Accanto al Segretariato generale operano le strutture di missione istituite con decreto del
Presidente per lo svolgimento di compiti particolari, il raggiungimento di risultati determinati e la
realizzazione di specifici programmi.
Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Il PDCM può proporre l’attribuzione ad uno o più
Ministri della funzione di Vicepresidente. Al più anziano d’età tra essi spetterà la supplenza in caso
di assenza o impedimento del Presidente.
I Ministri sono nominati con decreto del PDR, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
A norma dell’art.64 Cost. possono essere scelti anche tra i cittadini non appartenenti al Parlamento
e sono revocabili con gli stessi limiti con cui è revocabile, dal PDR, il Presidente del Consiglio.
La responsabilità dei Ministri afferisce alla responsabilità di atti loro propri, di atti del PDR a cui
hanno partecipato e per quelli a loro sottoposti.
La responsabilità può essere politica che si verifica quando si ha mancata corrispondenza tra
l’azione del Ministro e le direttive politiche del parlamento.
La responsabilità può essere giuridica ed in tal caso può a sua volta essere civile ( art. 2043 cc
responsabilità aquilana al pari di qualsiasi altro funzionario pubblico – Corte dei Conti se arreca un
danno allo Stato –giudice ordinario se danno a privati) o penale ( secondo cui previa autorizzazione
delle Camere, sono sottoposti al giudizio dei tribunali ordinari in caso di reati ministeriali, mentre
non è richiesta la preventiva autorizzazione delle Camere in caso di reati comuni).
L’art.9 della L.400/1988 prevede la figura dei Ministri senza portafoglio nominati dal PDR, con
funzioni loro delegate dal PDC sentito il Consiglio dei ministri. Essi non sono a capo di alcun
dicastero e il loro numero varia di volta in volta, ma partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
Consiglio dei ministri, dei cui atti sono responsabili collegialmente al pari dei Ministri titolari di
Dicastero.
Il Consiglio dei Ministri è organo collegiale, formato da tutti i Ministri (anche quelli senza
portafoglio)dal PDC che lo preside dal Vice presidente dal Sottosegretario alla presidenza con
funzioni di segretario senza voto deliberativo.
Le attribuzioni del Consiglio dei Ministri possono così sintetizzarsi:
1) funzioni di indirizzo politico e amministrativo;
2) decisioni sulla politica normativa del Governo;
3) determinazione dell’atteggiamento del Governo nei rapporti con le Regioni;
4) soluzioni delle divergenze e dei conflitti di attribuzione fra i Ministri.
Tra gli altri organi ricordiamo:
1) Comitati interministeriali sono organi collegiali, costituiti da più ministri, istituiti per la cura di
particolare competenze della pubblica amministrazione che esigono un coordinamento
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dell’attività di più Ministeri. Sono istituiti con decreto del Consiglio dei Ministri o del PDCM.(
CIPE comitato interministeriale per la programmazione economica, CICR comitato
interministeriale